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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34790/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7320 /2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA]BIGAGLI, rappresentat o e difes o dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliatoin ROMA, via XX settembre n.3, presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dal l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di cassazione ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/ 20 22 emessa dalla Corte d’ a ppello di Firenze pubblicatain data 6 aprile 2022, non notificata ; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 5/ 0 7 /2024 dallaConsigliera dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI; CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Prato al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale in relazione all’espletamento del mandato difensivo in un procedimento di lodo arbitrale nei conf ro nti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., - dall’esecuzione del quale era derivato l’obbligo per quest’ultima società di versare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].va. la somma di Euro 12.755,79 -per aver concluso, ad insaputa della [OSCURATO:PERSONA].va., una transazione per Euro 4.000,00 ed aver trattenuto la somm a ottenuta a titolo di competenze legali.

Costituendosi,il convenuto contest ò in toto gli assunti di controparte chiedendo il rigetto integrale delle richieste; sostennein particolare che la [OSCURATO:PERSONA].va. fosse a conoscenza che la somma veniva trattenuta per il recuperodegli acconti per gli onorari defensionali .

Il Tribunale di Prato con la sentenza n. 649/2016 , in accogli m ento della domanda, condannòil difensoreconvenuto al pagamento della somma di Euro 12.755,79 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].va., con condanna alle spese di lite del grado.

2. Avverso la sentenza di prime cure , l ’odierno ricorrente ha interposto appello adducendo sia error in procedendo ( deposito della sentenza prima dello spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali)sia error in iudicando (arbitraria valutazione delle risultanza processuali – ultrapetizione) e la Corte territoriale, con la impugnata decisione, ha parzialmente accolto l’eccezione di nullità della sentenza (sollevata con ilprimo motivo di appello attinente la riduzione dei termini per il deposito della sentenza) e, non ritenendo la necessità di restituzione degli atti al primo giudice aisensi dell’art. 354 c.p.c., nel merito ha ritenuto fondata la domanda proposta in primo grado e condannato l’appellante al pagamento della somma di Euro 12.755,79 nei confronti della parte appellata, oltre allespese del doppio grado di giudizio .

CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi 3.Avverso la sentenza n. 637/2022 della Corte d’ a ppello di Firenze , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motiv i d’impugnazione.La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato memorie.

Ragioni della decisione 1.In via preliminare, va dato conto della eccezione sollevata dalla parte controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe stato erroneamente notificato presso lo studio del difensore con domicilio eletto, ubicato extra districtum mentre , a norma dell'art. 82 R .

D . n. 37/ 19 34, avrebbe dovut o essere comunicato presso lacancelleria del giudice competente oppure alla PEC del Procuratore, con conseguente tardività del ricorsoper essere spirato il termine di proposizione, stante l’invalidità della notifica. 1.1L’eccezione non è fondata e va disattesa.

Per un verso,giova evidenzia re che l’arresto di legittimità menzionat o dalla controricorrente (Cass. Sez.

Un. 10143/2012) ha chiarito che a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata hanno condottoa ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex legepresso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordinee che pertanto, la notifica effettuata presso la cancelleria del giudice adito, sia ancora necessaria solo laddove il difensore nei propri scritti difensivi sia venuto meno al suo obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordineprofessionale di appartenenza.

CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] l’altro verso, varammentato che il raggiungimento dello scopo dell’atto, per come indicato dall’art. 156 c.p.c. e per come avvenuto nella fattispecie in esame, stante la conoscenza del procedimento in atto documentata dalla regolare costituzione in giudizio , far c omunque venire meno ogni eventuale nullità dell’atto processuale (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18402).

2. Venendo all’esame del ricorso, col primo motivo i l ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4, 352 e 354 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Firenze motivato in sentenza “per relationem” richiamando in parte motiva la sentenza di primo grado dichiarata affetta da nullità”; nello specifico, il ricorrente lamenta che la sentenzaimpugnata, dopo aver statuito la nullità della sentenza impugnata, avrebbe dovuto rivalutare integralmente e autonomamente il merito della domanda (sul punto, richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con gli arresti nn. 704/2010 e 2493/1996), senza condividere acriticamente la decisione del Tribunale e soprattutto senza operare richiami al provvedimento di primo grado.

2.1. Il motivo non è fondato e va disatteso . 2.1.1.Va innanzi tutto sottolineato che la Corte d’ a ppello di Firenze, con la sentenza impugnata, dopo aver correttamentestatuito in ordine alla nullitàdella sentenza di primo grado per mancato rispetto del termine ex art. 190 c.p.c. ai fini del deposito della decisione, ha proceduto debitamente alla verifica della sussistenzadei presupposti richiesti dall’art. 354 c.p.c. per la rimessione degli atti al giudice di primo grado, non ravvisando ne la sussistenza (sul punto, v.

Cass. Sez. 6 - 3, 18/02/2020 n. 4125 ) , per poi procedere ad un nuovo esam e della domanda proposta con l’atto di citazione e ribadita in grado di appello, vagliandone la fondatezza. 2.1.2.Quanto poi alla ulteriore doglianza secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe composta da una parte motivazionale costruita “ per relationem” con semplici richiami alla sentenza di primo grado, è escluso CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi che possa dare luogo a revisione del provvedimento; infatti, oltre ad essere astrattamente ammissibile una motivazione meramente per relationem, purchéil rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione(cfr. Cass. Sez. 6 - L, 11/09/2018 n. 21978 ), il caso in esame, lungi dall’essere sussumibile nell’ipotesi paventata dal ricorrente, rivela invece una motivazione autonoma, completa e chiara attraverso la quale la Corte territoriale ha espressamente riesaminato la domanda e dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione secondo argomentazioni esent i da vizi logici o giuridici ; in questa prospettiva, il richiamo operato dal giudice di appello a punti motivazionali della sentenza di primo grado, quando condivisie ben supportati da proprie autonome motivazioni,come nel caso in esame, non possono dar luogo ad alcun vizio o irregolarità della sentenza.

Neppure il richiamo alle affermazioni contenute nell’arresto di questa Corte, citatonella memoria difensiva del ricorrente (Cass. n. 12492/2023) , secondo cui non è ammissibile un giudizio di merito espresso “come se la sentenza di primo grado non fosse stata nulla e non fosse perciò espunta dalla realtà processuale”, sono in grado di scalfire quanto accertato autonomamente dalla Corte di merito nel ritenere infondata la domanda attorea. 3.Con il secondo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello, in violazione dell'art. 84 c.p.c. erroneamente ritenuto che il potere di transigere e conciliare la controversia, non rientrasse tra i poteri del difensore nonostante fosse stato espressamenteconferito, e per avere erroneamente ritenuto che la procura alle liti allegata da parte appellante fosse di tipo general e invece che speciale e, pertanto non idonea a conferire il potere di tra n sigere e sottoscrivere la transazione tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA].va s.r.l..”; in particolare, il ricorrente censura la decisione d’appello per aver erroneamente qualificato e valutato il mandato ad litem ricevuto dalla CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi controparte e non aver considerato che lo stesso contenesse il potere di transigere la controversia. 3.1Il motivo è inammissibile e va disatteso.

Questa Corte, con orientamento risalente nel tempo ma mai mess o in discussione (Cass. Sez. 2, 4/04/1997 n. 2910),ha affermato che ogni volta chela parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisca anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata -con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, se congruamente motivato - non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 cod. civ.).

Pertanto, l’accertamento in ordine alle modalità con cui l’avv ocato Bigagli haesercitato il mandato ricevuto è una valutazione di fatto rimessa al solo giudice del merito che, se congruamente motivata , come avvenuto nella specie, sfugge al controllo di legittimità.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 132 n. 4 c.p.c., artt.1226, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la Corte d' a ppello di Firenze ritenuto dimostrato l'an della pretesa e il quantum della stessa in € 12.775,79 senza che la [OSCURATO:PERSONA].Va ne avesse fornito la prova in seguito alla contestazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per non avere fornito motivazione”; al riguardo, il ricorrente ritiene erroneo il convincime nto raggiunto dalla Corte d’appello in merito al proprio inadempimento e alla condanna al risarci mento del danno comminatagli in favore della [OSCURATO:PERSONA].va. s.r.l.,senza dare conto del criterio di liquidazione e in violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.;sostiene, infine, che tra le parti fossero in atto diversi mandati e che non fu accer tato in giudizio a quale di questifacesse riferimento la controversia in esame. 4.1.Il motivo è inammissibile e va disatteso.

Seppure il ricorrente formalmente denunci la violazione di diverse norme sostanzialie processuali in ordine alla pretesa erronea applicazione CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi degli oneriprobatori da parte della Corte d’appello , nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, e ribadito anche nella memoria difensiva in cui ribadisce che la Corte territoriale “nulla ha argomentato su quale sarebbe stato l’inadempimento dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte fiorentina ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente riconosciutol’inadempimento ascritto al difensore , precisando i criteri con cui ha liquidato l’ammontare del risarcimento; pertanto, il motivo di ricorso attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

5. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta la“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., 1243, comma 1, in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corted'appello di Firenze ritenuto insussistente il diritto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a trattenere le somme liquidate nel lodo arbitrale a titolo di compensi professionali”; il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha sostenuto che il professionista non avesse provato di aver avuto dalla società cliente espressa autorizzazione a trattenere le somme pattuite con l’altra parte, CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi sebbene detta somma gli fosse dovuta quale residuo di quanto liquidato per spese e competenze legali nel lodo, fosse stata debitamente fatturata e non fosse prevista alcuna autorizzazione della cliente per trattenerla.

5.1. L’ ultimo motivo , sebbene anch’esso formalmente deduc a violazione di norme,tuttavia, nella sostanza, finisce col richiamare una serie di accertamenti e valutazioni istruttorie, opportunamente effettuate dalla Corte territoriale nel giudiziodi merito, la cui reiterazione non è ammissibi le in questa sede.

E’ sufficiente rimarcare sul punto che le censure formulate in merito ai richiamati passi della decisione impugnata, non sono illustratein modo tale da contrastare laratio decidendi di questa, intendendo piuttosto sostituire un accertamento alternativo più gradito alla parte rispetto a quello affermato dalla Corte di merito.

Pertanto, anche l’ultimo motivova disatteso poiché inammissibile. 6.In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002(Cass. Sez.

U. 20/02/2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3200,00, di cui gli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato CC 5luglio 2024 Ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7320 /2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA]BIGAGLI, rappresentat o e difes o dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliatoin ROMA, via XX settembre n.3, presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dal l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di cassazione ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/ 20 22 emessa dalla Corte d’ a ppello di Firenze pubblicatain data 6 aprile 2022, non notificata ; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 5/ 0 7 /2024 dallaConsigliera dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI; CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Prato al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale in relazione all’espletamento del mandato difensivo in un procedimento di lodo arbitrale nei conf ro nti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., - dall’esecuzione del quale era derivato l’obbligo per quest’ultima società di versare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].va. la somma di Euro 12.755,79 -per aver concluso, ad insaputa della [OSCURATO:PERSONA].va., una transazione per Euro 4.000,00 ed aver trattenuto la somm a ottenuta a titolo di competenze legali. Costituendosi,il convenuto contest ò in toto gli assunti di controparte chiedendo il rigetto integrale delle richieste; sostennein particolare che la [OSCURATO:PERSONA].va. fosse a conoscenza che la somma veniva trattenuta per il recuperodegli acconti per gli onorari defensionali . Il Tribunale di Prato con la sentenza n. 649/2016 , in accogli m ento della domanda, condannòil difensoreconvenuto al pagamento della somma di Euro 12.755,79 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].va., con condanna alle spese di lite del grado. 2. Avverso la sentenza di prime cure , l ’odierno ricorrente ha interposto appello adducendo sia error in procedendo ( deposito della sentenza prima dello spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali)sia error in iudicando (arbitraria valutazione delle risultanza processuali – ultrapetizione) e la Corte territoriale, con la impugnata decisione, ha parzialmente accolto l’eccezione di nullità della sentenza (sollevata con ilprimo motivo di appello attinente la riduzione dei termini per il deposito della sentenza) e, non ritenendo la necessità di restituzione degli atti al primo giudice aisensi dell’art. 354 c.p.c., nel merito ha ritenuto fondata la domanda proposta in primo grado e condannato l’appellante al pagamento della somma di Euro 12.755,79 nei confronti della parte appellata, oltre allespese del doppio grado di giudizio . CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi 3.Avverso la sentenza n. 637/2022 della Corte d’ a ppello di Firenze , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motiv i d’impugnazione.La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memorie. Ragioni della decisione 1.In via preliminare, va dato conto della eccezione sollevata dalla parte controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe stato erroneamente notificato presso lo studio del difensore con domicilio eletto, ubicato extra districtum mentre , a norma dell'art. 82 R . D . n. 37/ 19 34, avrebbe dovut o essere comunicato presso lacancelleria del giudice competente oppure alla PEC del Procuratore, con conseguente tardività del ricorsoper essere spirato il termine di proposizione, stante l’invalidità della notifica. 1.1L’eccezione non è fondata e va disattesa. Per un verso,giova evidenzia re che l’arresto di legittimità menzionat o dalla controricorrente (Cass. Sez. Un. 10143/2012) ha chiarito che a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata hanno condottoa ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex legepresso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordinee che pertanto, la notifica effettuata presso la cancelleria del giudice adito, sia ancora necessaria solo laddove il difensore nei propri scritti difensivi sia venuto meno al suo obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordineprofessionale di appartenenza. CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] l’altro verso, varammentato che il raggiungimento dello scopo dell’atto, per come indicato dall’art. 156 c.p.c. e per come avvenuto nella fattispecie in esame, stante la conoscenza del procedimento in atto documentata dalla regolare costituzione in giudizio , far c omunque venire meno ogni eventuale nullità dell’atto processuale (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18402). 2. Venendo all’esame del ricorso, col primo motivo i l ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4, 352 e 354 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Firenze motivato in sentenza “per relationem” richiamando in parte motiva la sentenza di primo grado dichiarata affetta da nullità”; nello specifico, il ricorrente lamenta che la sentenzaimpugnata, dopo aver statuito la nullità della sentenza impugnata, avrebbe dovuto rivalutare integralmente e autonomamente il merito della domanda (sul punto, richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con gli arresti nn. 704/2010 e 2493/1996), senza condividere acriticamente la decisione del Tribunale e soprattutto senza operare richiami al provvedimento di primo grado. 2.1. Il motivo non è fondato e va disatteso . 2.1.1.Va innanzi tutto sottolineato che la Corte d’ a ppello di Firenze, con la sentenza impugnata, dopo aver correttamentestatuito in ordine alla nullitàdella sentenza di primo grado per mancato rispetto del termine ex art. 190 c.p.c. ai fini del deposito della decisione, ha proceduto debitamente alla verifica della sussistenzadei presupposti richiesti dall’art. 354 c.p.c. per la rimessione degli atti al giudice di primo grado, non ravvisando ne la sussistenza (sul punto, v. Cass. Sez. 6 - 3, 18/02/2020 n. 4125 ) , per poi procedere ad un nuovo esam e della domanda proposta con l’atto di citazione e ribadita in grado di appello, vagliandone la fondatezza. 2.1.2.Quanto poi alla ulteriore doglianza secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe composta da una parte motivazionale costruita “ per relationem” con semplici richiami alla sentenza di primo grado, è escluso CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi che possa dare luogo a revisione del provvedimento; infatti, oltre ad essere astrattamente ammissibile una motivazione meramente per relationem, purchéil rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione(cfr. Cass. Sez. 6 - L, 11/09/2018 n. 21978 ), il caso in esame, lungi dall’essere sussumibile nell’ipotesi paventata dal ricorrente, rivela invece una motivazione autonoma, completa e chiara attraverso la quale la Corte territoriale ha espressamente riesaminato la domanda e dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione secondo argomentazioni esent i da vizi logici o giuridici ; in questa prospettiva, il richiamo operato dal giudice di appello a punti motivazionali della sentenza di primo grado, quando condivisie ben supportati da proprie autonome motivazioni,come nel caso in esame, non possono dar luogo ad alcun vizio o irregolarità della sentenza. Neppure il richiamo alle affermazioni contenute nell’arresto di questa Corte, citatonella memoria difensiva del ricorrente (Cass. n. 12492/2023) , secondo cui non è ammissibile un giudizio di merito espresso “come se la sentenza di primo grado non fosse stata nulla e non fosse perciò espunta dalla realtà processuale”, sono in grado di scalfire quanto accertato autonomamente dalla Corte di merito nel ritenere infondata la domanda attorea. 3.Con il secondo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello, in violazione dell'art. 84 c.p.c. erroneamente ritenuto che il potere di transigere e conciliare la controversia, non rientrasse tra i poteri del difensore nonostante fosse stato espressamenteconferito, e per avere erroneamente ritenuto che la procura alle liti allegata da parte appellante fosse di tipo general e invece che speciale e, pertanto non idonea a conferire il potere di tra n sigere e sottoscrivere la transazione tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA].va s.r.l..”; in particolare, il ricorrente censura la decisione d’appello per aver erroneamente qualificato e valutato il mandato ad litem ricevuto dalla CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi controparte e non aver considerato che lo stesso contenesse il potere di transigere la controversia. 3.1Il motivo è inammissibile e va disatteso. Questa Corte, con orientamento risalente nel tempo ma mai mess o in discussione (Cass. Sez. 2, 4/04/1997 n. 2910),ha affermato che ogni volta chela parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisca anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata -con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, se congruamente motivato - non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 cod. civ.). Pertanto, l’accertamento in ordine alle modalità con cui l’avv ocato Bigagli haesercitato il mandato ricevuto è una valutazione di fatto rimessa al solo giudice del merito che, se congruamente motivata , come avvenuto nella specie, sfugge al controllo di legittimità. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 132 n. 4 c.p.c., artt.1226, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la Corte d' a ppello di Firenze ritenuto dimostrato l'an della pretesa e il quantum della stessa in € 12.775,79 senza che la [OSCURATO:PERSONA].Va ne avesse fornito la prova in seguito alla contestazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per non avere fornito motivazione”; al riguardo, il ricorrente ritiene erroneo il convincime nto raggiunto dalla Corte d’appello in merito al proprio inadempimento e alla condanna al risarci mento del danno comminatagli in favore della [OSCURATO:PERSONA].va. s.r.l.,senza dare conto del criterio di liquidazione e in violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.;sostiene, infine, che tra le parti fossero in atto diversi mandati e che non fu accer tato in giudizio a quale di questifacesse riferimento la controversia in esame. 4.1.Il motivo è inammissibile e va disatteso. Seppure il ricorrente formalmente denunci la violazione di diverse norme sostanzialie processuali in ordine alla pretesa erronea applicazione CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi degli oneriprobatori da parte della Corte d’appello , nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, e ribadito anche nella memoria difensiva in cui ribadisce che la Corte territoriale “nulla ha argomentato su quale sarebbe stato l’inadempimento dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte fiorentina ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente riconosciutol’inadempimento ascritto al difensore , precisando i criteri con cui ha liquidato l’ammontare del risarcimento; pertanto, il motivo di ricorso attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). 5. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta la“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., 1243, comma 1, in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corted'appello di Firenze ritenuto insussistente il diritto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a trattenere le somme liquidate nel lodo arbitrale a titolo di compensi professionali”; il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha sostenuto che il professionista non avesse provato di aver avuto dalla società cliente espressa autorizzazione a trattenere le somme pattuite con l’altra parte, CC 5luglio 2024 Ric. 27320del 2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi sebbene detta somma gli fosse dovuta quale residuo di quanto liquidato per spese e competenze legali nel lodo, fosse stata debitamente fatturata e non fosse prevista alcuna autorizzazione della cliente per trattenerla. 5.1. L’ ultimo motivo , sebbene anch’esso formalmente deduc a violazione di norme,tuttavia, nella sostanza, finisce col richiamare una serie di accertamenti e valutazioni istruttorie, opportunamente effettuate dalla Corte territoriale nel giudiziodi merito, la cui reiterazione non è ammissibi le in questa sede. E’ sufficiente rimarcare sul punto che le censure formulate in merito ai richiamati passi della decisione impugnata, non sono illustratein modo tale da contrastare laratio decidendi di questa, intendendo piuttosto sostituire un accertamento alternativo più gradito alla parte rispetto a quello affermato dalla Corte di merito. Pertanto, anche l’ultimo motivova disatteso poiché inammissibile. 6.In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002(Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3200,00, di cui gli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato CC 5luglio 2024 Ric
Sentenza Cassazione n. 34790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris