CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocure in atti, domicilio digitale come in atti- controricorrente, ricorrente incidentale e successiva -e controN. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026LETTIERI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreotta, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale comein atti- controricorrente -e nei confronti diDI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calcealla “memoria di costituzione in giudizio”, domicilio digitale come in atti- resistenti –avverso la sentenza n. 1266/2022 della Corte d’appello di Salerno, depositatail 29.9.2022, così come emendata (quanto al ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA]) con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 17.2.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) convenne ingiudizio Umberto e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alTribunale di Salerno, per ottenere la declaratoria della detenzione sine titulodei predetti Lettieri, padre e figlio – quest’ultimo quale suo concessionario –della porzione di fabbricato rurale sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 4-5,costituita da circa 4 vani, con accessori e area pertinenziale, nonché ladeclaratoria della detenzione sine titulo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]– quale suo concessionario – della porzione di terreno di circa ha 2,50 alla Loc.Ionta di Serre, confinante con l’attiguo fondo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto,N. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026chiese la condanna dei predetti a rilasciare immediatamente i suddettiimmobili a favore di esso attore, quale legittimo proprietario, nonché alrisarcimento del danno per l’indebito utilizzo a far data dalla ricezione dellaracc. a.r. del 16.5.2012 e fino all’effettivo rilascio. Espose l’attore che, condal Tribunale di Salerno in data 16.4.2010, gli aveva concesso di subentrarenell’assegnazione del podere n. 1643, sito nel Comune di Serre ed AltavillaSilentina, già assegnato al proprio padre [OSCURATO:PERSONA], e ciò ai sensidell’art. 7 della L. n. 379 del 1967.Si costituirono in giudizio Umberto e [OSCURATO:PERSONA], contestando le avversedomande e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità del suddetto30.12.2011 e degli atti precedenti. Dedussero i resistenti che [OSCURATO:PERSONA] di uno dei requisiti fondamentali per accedere all’assegnazione di cuiall’art. 7 della legge 379 del 1967, e cioè della qualifica di coltivatore diretto.Con sentenza n. 4873 del 25.10.2017, frattanto costituitosi [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Salerno accolse le domande attoree, condannando i convenuti alrilascio degli immobili in questione, e rigettò le domande riconvenzionali,senza però ordinare al conservatore dei RR.II. la cancellazione dellatrascrizione delle domande. Rilevò il Tribunale che la domanda attoreaconsisteva nella azione reale di rivendicazione, in quanto il convenuto UmbertoLettieri aveva dedotto genericamente di occupare l’immobile in questione inforza di divisione (orale) operata dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] prima dellaNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026sua morte e, successivamente, per accordo tacito tra fratelli, non fornendo,però, alcuna prova dell’esistenza di un titolo che legittimasse la disponibilitàdel bene; quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ritenne di dovervalorizzare che la circostanza per cui il decreto del Tribunale di Salerno del13.4.2010 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato designato quale avente diritto asubentrare nell’assegnazione del podere dell’Ente - era oramai inoppugnabileanche quanto al possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della qualifica dicoltivatore diretto.Avverso detta sentenza proposero distinti appelli sia [OSCURATO:PERSONA] (giudizioiscritto al N. 1381/17 R.G.), sia Umberto e [OSCURATO:PERSONA] (giudizio iscrittoal N. 1436/17 R.G.), poi riuniti; nelle more decedette [OSCURATO:PERSONA], alquale subentrò quale erede, proseguendo il giudizio, la moglie [OSCURATO:PERSONA](mentre i di lui figli rinunciarono all’eredità); in seguito decedette ancheRosario Lettieri, e si costituirono volontariamente gli eredi Fabio, Loredana,Con sentenza del 29.9.2022, nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Salerno accolse la censura di omessa pronuncia già propostadall’appellante [OSCURATO:PERSONA], ma dichiarò infondata la relativa domandarisarcitoria; rigettò l’appello già avanzato da Umberto e [OSCURATO:PERSONA] (eproseguito da [OSCURATO:PERSONA]) e compensò tra le parti le spese del grado. Osservòil giudice d’appello, per quanto ancora qui interessa: quanto alla posizione diRosario Lettieri, che il possesso della qualifica di coltivatore diretto era copertodal giudicato, giacché il decreto del Tribunale di Salerno ex art. 7 della leggeN. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 379/1967 non era stato impugnato e che detta qualità non integracomunque presupposizione; quanto alla domanda risarcitoria proposta da[OSCURATO:PERSONA], che questi non aveva offerto la prova dei danni lamentati,benché sommaria e generica.Successivamente, con ordinanza del 13.3.2023, la Corte d’appello di Salernodispose la correzione di errore materiale della suddetta sentenza, integrandolacome segue: “-Ordina al conservatore dei Registri immobiliari di Salerno dicancellare la trascrizione della domanda giudiziale di nullità degli atti propostada [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai nn. 33283/276812 indanno di [OSCURATO:PERSONA].”.Avverso detta sentenza, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale, sullabase di quattro motivi. Resiste con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha anche proposto ricorso successivo, in relazione alla sentenzad’appello, come emendata in sede di correzione di errore materiale. Le partihanno depositato memorie.Con ordinanza n. 15841 del 13.6.2025, è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio, in questa sede di legittimità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale litisconsorte necessario processuale. Espletato l’incombente, si sonocostituiti con “memoria di costituzione in giudizio” Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto, chiedendo rigettarsi il ricorsoproposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Fissata l’odierna adunanza camerale,Numero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026tutte le parti, ad eccezione dei [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato ulteriori memorie. IlCollegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] (eredi [OSCURATO:PERSONA])1.1 – Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, punto 4, c.p.c.”. Si lamental’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e348-bis c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primogrado.1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si lamenta la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 278 c.p.c., in relazione all’art.360, punto 4, c.p.c.”,nonché la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e segg. c.c. e dellenorme e principi in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, inrelazione all’art.360, punto 3, c.p.c.”. I ricorrenti evidenziano che i due profilidi impugnazione sopra riportati “non sono eterogenei in quanto, con essi, sievidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relativeall’interpretazione o applicazione delle norme di diritto appropriate allafattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (tra le tante -Cass.11-4-2018 n°8915)”. Trascrivono interamente il passo della sentenzadella Corte territoriale, ove si dichiara infondata la domanda risarcitoriaavanzata da [OSCURATO:PERSONA], dante causa di essi ricorrenti, e la censuranoperché si sarebbe applicato l’insegnamento di Cass. n. 21326/2018 incontrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, espressa da Cass. n.Numero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/20264129/1979, Cass. n. 7748/1990, Cass. n. 9043/2012 e Cass. n. 31353/2018.Precisano anche che [OSCURATO:PERSONA] - oltre a richiedere il rilascio del bene –aveva pure chiesto la condanna degli occupanti a risarcirgli il danno “per losfruttamento illegittimo della porzione di fabbricato rurale e pertinenze e dellaporzione di fondo rustico alla Loc. Ionta di Serre a far data dalla ricezione dellanota racc.ar. del 16-05-2012 fino all’effettivo rilascio nella misura daquantificarsi e liquidarsi con giudizio a parte”. I ricorrenti principali indicano,a conforto della censura, precedente pronuncia della Corte di Appello diSalerno n. 1996/2018, in una controversia analoga, ove si afferma che ildanno subito dal proprietario, per effetto della occupazione senza titolo, daparte di un terzo, è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità delbene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguirel’utilità da esso ricavabile (si invoca Cass. n. 20545/2018). Evidenziano,altresì, che il giudicato della sentenza n. 1996/2018 è dotato di un’efficaciariflessa nel presente giudizio in quanto contiene, relativamente ad una vicendaidentica, un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (si invoca Cass. n. 7523/2008).1.3 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la “violazione e falsa applicazionedell’art. 132, punto 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.360, n°3,c.p.c.”. Con tale censura si trascrivono i passi della sentenza della Corteterritoriale circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, che evidenziano,in thesi, “una motivazione apparente e contraddittoria, tanto da esaurirsi nellaN. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico edobiettivamente incomprensibile, ex art. 132, punto 4, c.p.c. art. 111 Cost.”.RICORSO INCIDENTALE ([OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA])1.4 – Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.31, comma 4, d.lgs. n. 104/2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si censura la sentenza laddove s’è ritenuta l’intangibilità dell’attoamministrativo non impugnato nei 180 giorni dalla sua emanazione.1.5 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1418 c.c. anche in relazione agli artt. 16, 17 e 23della legge n. 230/1950, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censurala mancata declaratoria di nullità del decreto dirigenziale della GiuntaRegionale Campania n. 1 del 4.1.2012, nonché dell’atto in notar Mazzarelladell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la violazione di norme imperative, sul malintesopresupposto che vi fosse giudicato circa la sussistenza della qualità dicoltivatore diretto in capo a [OSCURATO:PERSONA] atto ad escludere la necessità diverificarne la permanente sussistenza anche al momento dell’adozione degliin cui il [OSCURATO:PERSONA] asserì, pure ammonito dal notaio, il falso circa dettasua qualità, smentita però, a suo dire, dalla documentazione prodotta in atti.1.6 – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazioneapparente, e comunque la violazione dell’art. 1418 c.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Si censura la decisione laddove ha ritenuto che glistessi atti impugnati non sarebbero nulli per difetto della presupposizione dellaNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026causa genetica, con una motivazione meramente apparente e non rispettosadel disposto di cui all’art. 1418 c.c.1.7 – Con il quarto motivo si lamenta la “violazione o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. in materia di giudicato, insieme con la violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 244 cpc - rilevanti ex n.3 art.360 cpc”. Si censura la mancata ammissione delle prove orali, che – a diredella ricorrente incidentale - avrebbero confermato la falsità delladichiarazione resa al notaio Mazzarella, nell’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da RosarioLettieri, affermando essere il medesimo ancora coltivatore diretto al momentodella stipula dell’atto stessoRICORSO SUCCESSIVO ([OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA])1.8 - Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.287 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura ilprovvedimento correttivo, in quanto erroneamente emanato dopo l’avvenutaproposizione del ricorso per cassazione.1.9 - Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censural’accoglimento dell’istanza di cancellazione della trascrizione della domandaavversa non proposta in primo grado (e non oggetto di motivo di gravame inappello).1.10 - Con il motivo “secondo bis” si denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2668, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 342 e 346c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura il provvedimentoNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026impugnato per aver (eventualmente) ritenuto ammissibile l’istanza propostacon le sole conclusioni di secondo grado, senza considerare che la parteavrebbe dovuto gravare la sentenza di primo grado per la omessa emanazionedel provvedimento di cancellazione, se dovuto di ufficio.1.11 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si rileva l’errore “inprocedendo” occorso, emanando il provvedimento correttivo sul presuppostoerrato che vi fosse domanda in tal senso proposta in primo e secondo grado.1.12 - Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazionedell’art. 2668 c.c. in relazione all’art. 2652 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si rileva che, quand’anche si ritenesse enunciabile di ufficio, amente del secondo comma dell’art. 2668 c.c., l’ordine di cancellazione: a) lamancata emissione di detto provvedimento in primo grado avrebbe impostola proposizione del gravame, tuttavia non proposto, b) il provvedimento diufficio deve essere comunque subordinato al passaggio in giudicato dellasentenza, secondo la ratio propria dell’art. 2652 c.c.2.1 – Deve prioritariamente delibarsi il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Rufo, per ragioni di ordine logico, recando esso questioni potenzialmenteassorbenti.2.2 - In proposito, deve però anzitutto escludersi che da precedentiprovvedimenti resi da questa Corte di legittimità (si tratta delle ordinanzeCass. n. 586/2019 e Cass. n. 34401/2024) discenda l’inammissibilità delledomande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] (oggi di [OSCURATO:PERSONA]) e dunque delNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026ricorso incidentale, nel senso esposto dai ricorrenti principali in seno alle duememorie depositate.Infatti, la prima ordinanza (Cass. n. 586/2019) concerne le indennità ex art.7 della legge n. 379/1967 in favore dei coeredi esclusi e non accerta alcunchésulla questione controversa (l’essere o meno [OSCURATO:PERSONA] coltivatorediretto), che il provvedimento dà per presupposta proprio in forza del decretodel Tribunale di Salerno del 13.4.2010.La seconda ordinanza (Cass. n. 34401/2024) concerne, invece, le indennitàper migliorie pretese da [OSCURATO:PERSONA], del quale è stato però escluso ilpossesso del fondo (e quindi la spettanza delle migliorie), per essere egli merodetentore qualificato.Anche in tal caso la questione controversa resta sullo sfondo, come per laprecedente pronuncia, sicché non è configurabile alcun giudicato sullasussistenza della qualifica di coltivatore diretto in capo a [OSCURATO:PERSONA], pereffetto dei due citati provvedimenti di legittimità.2.3.1 – Passando all’esame dei singoli motivi, la tesi di fondo sostenuta dallaRufo è che il decreto del Tribunale di Salerno del 13.4.2010 – emesso inprocedimento ex art. 7 della legge n. 379/1967, avviato nel 2003 dall’ente diriforma agraria per individuare l’avente causa di [OSCURATO:PERSONA] – potrebbeal più far stato fino alla sua emanazione, non anche nel lasso di tempo traquesta e il rogito notarile dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], perché esso non ne costituisce meroN. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ora, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “In tema di riforma agraria,l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti - che devono esistere almomento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo delladecisione - per la designazione di colui che subentra ‘iure proprio’all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senzacomunque prescindere dal criterio principale dell'abitualità del successoremedesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momentodella morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cuiprova va fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni oaltre attestazioni amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di talirequisiti al momento dell'apertura della successione, se ne presume lapermanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che nessuno deicontendenti è in possesso del requisito dell'abitualità nella lavorazionemanuale della terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto didomanda in tal senso da parte dell'ente concedente, il rientro delle terre nelladisponibilità di quest'ultimo” (così, ex multis, Cass. n. 18570/2021).Ritiene dunque la Corte - in linea con la citata giurisprudenza - che una voltadivenuto definitivo il decreto ex art. 7 cit., le dichiarazioni assunte nelsuccessivo rogito notarile abbiamo mero carattere ricognitivo.Così stando le cose, pertanto, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorsoincidentale sono infondati, perché la questione del possesso dei requisitisoggettivi in capo a [OSCURATO:PERSONA] è coperta dalla inoppugnabilità del ripetutoNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026decreto del Tribunale di Salerno del 13.4.2010, come correttamente ritenutodalla Corte territoriale.2.3.2 – Il terzo motivo del ricorso incidentale, concernente lapresupposizione, è del pari infondato.Infatti, anzitutto la motivazione esiste ed è certamente conforme al “minimocostituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Inoltre, al di là di quanto pure osservato dalla Corte d’appello circal’impossibilità di configurare la presupposizione nel senso anelato col mezzoin esame, v’è comunque da rilevare che essa non può essere fatta valere dachi non è parte del contratto, come appunto [OSCURATO:PERSONA] e la sua erede,perché detto istituto solo giustifica la risoluzione del contratto, ma non necostituisce causa di invalidità (v. per tutte Cass. n. 13435/2024).3.1 – Può ora delibarsi il ricorso principale, proposto dagli eredi di RosarioLettieri.3.2 – Il primo motivo è inammissibile, perché si lamenta omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità dell’appello di Umberto e [OSCURATO:PERSONA],ma non se ne è riprodotto il contenuto, neppure per sommi capi, così nonconsentendo a questa Corte di verificare la potenziale decisività della censuradalla sola lettura del ricorso, in violazione del disposto dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c.3.3 – Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, da valutarsicongiuntamente perché connessi, sono infondati.Numero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte d’appello ha rilevato che la pronuncia di condanna generica ex art.278 c.p.c. presuppone, pur sempre, una prova almeno sommaria e genericadei danni, che nella specie [OSCURATO:PERSONA] e i suoi eredi non hanno offerto.In proposito, è stato affermato che “Ai fini dell'accoglimento della domanda dicondanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostrila colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche soloprobabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessadella domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi perdimostrare il ‘quantum debeatur’, prove che andranno, invece, fornite nelrelativo e successivo giudizio” (Cass., Sez. Un., 29862/2022).Ora, visto l’esito del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], è da ritenere chel’occupazione di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Francesco (sulla posizione delquale v. il par. successivo) sia effettivamente da considerare sine titulo.La sorte delle censure in esame, però, è intercettata dal principiorecentemente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, secondo cui“In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un beneimmobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quantoal danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto allucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita dioccasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore aquello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto,è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo allenozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere diNumero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso diprova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque peri fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmentepresiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto digodimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente piùricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez. Un., n.33645/2022).Discende da quanto precede l’infondatezza dei motivi in esame, perchéinteramente basati sull’esistenza del danno in re ipsa derivante dalla meraoccupazione, null’altro essendo stato dedotto dai pretesi danneggiati: mancaalmeno l’allegazione, anche solo generica, del tipo di danni subiti (comecorrettamente evidenziato dalla Rufo in controricorso), donde la correttezzadella decisione adottata, sul punto, dalla Corte territoriale.3.4 – Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile perché non èstata colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.Infatti, a p. 9 di quest’ultima, la Corte d’appello ha senz’altro rigettato ilmotivo proposto (anche) da [OSCURATO:PERSONA], seppur in verità conespressione non estremamente chiara, se non anche contraddittoria (comeemerge anche dall’intestazione della sentenza, in cui [OSCURATO:PERSONA], cheaveva proposto autonomo appello unitamente al padre, viene inopinatamenteindicato come contumace). Ma non v’è dubbio che la Corte territoriale, sulpunto, stava esaminando proprio detto motivo di gravame, non quello diRosario Lettieri, il cui esame inizia infatti a dieci righi dalla fine della pagina.Numero registro generale 28723/2022N. 28723/22 R.G. Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritiene dunque la Corte che – a parte il fatto che, da quanto è datocomprendere dalla lettura degli atti regolamentari, i terreni per cui è processoparrebbero essere stati tutti rilasciati in favore dell’avente diritto - sullacondanna al rilascio di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, disposta dal Tribunale, siasceso il giudicato, sicché la doglianza degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non haragion d’essere, pur a prescindere da quanto prima rilevato circal’infondatezza della domanda generica ex art. 278 c.p.c.4.1 – Venendo, infine, al ricorso successivo avverso la sentenza così comecorretta dalla Corte territoriale, esso è infondato in tutte le sue articolazioni.Infatti, a prescindere dalla formale richiesta della parte, nel primo o nelsecondo grado di giudizio, o dalla stessa mancata impugnazione sul punto, ilgiudice del merito ha il potere di disporre la cancellazione della trascrizionedella domanda anche d’ufficio, col rigetto della domanda stessa (Cass. n.27298/2022).Né può porsi alcuna questione circa la necessità di subordinare espressamentel’eseguibilità dell’ordine di cancellazione al passaggio in giudicato dellasentenza: tanto discende direttamente dalla legge e costituisce aspetto da fareventualmente valere in sede di esecuzione dell’ordine, non occorrendo certoche il giudice emetta una statuizione condizionata, come mostra di intenderela Rufo.5.1 – In definitiva, quanto al ricorso principale, sono inammissibili il primo eil quarto motivo, mentre il secondo e il terzo sono infondati; quanto al ricorsoincidentale e al ricorso successivo, i motivi sono tutti infondati.N. 28723/22 R.G. Numero registro generale 28723/2022Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 10549/2026Data pubblicazione 21/04/2026Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra tuttele parti del giudizio, stanti la reciproca soccombenza e, quanto agli eredi diMario [OSCURATO:PERSONA], la natura necessitata della disposta integrazione delcontraddittorio nei loro confronti.In relazione alla data di proposizione del ricorso principale, del ricorsoincidentale e del ricorso successivo, può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali edella ricorrente incidentale e successiva, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data17.2.2026.Il PresidenteLina Rubino