CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 27298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26296-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 27127/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] c‘zo- t Rilevato che: con sentenza n. 27127/21 pubblicata il 6.10.21 la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rigettato il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonché da Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 15 gennaio 2019, con la quale era stato rigettato il gravame dalle medesime proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 783 del 2018, con cui quel Giudice aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nonché da Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ha altresì dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato le ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; avverso tale sentenza di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ha proposto "ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in sentenza n. 27127/2021", sostenendo che sarebbe stato omesso, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza in parola, l'ordine al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Pescara di provvedere, in conseguenza dell'esito del giudizio, alle relative annotazioni e quindi all'aggiornamento delle trascrizioni con cancellazione di quella della domanda giudiziale originaria eseguita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 18.12.06 al N. 16746 Reg. Part. di atto di domanda giudiziale di riscatto immobili del Tribunale di Pescara del 27.11.06 Rep. 26336, sul terreno sito in Comune di Cepagatti (PE) nel NCT al foglio 11 particelle 10-277-796; le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Ric. 2021 n. 26296 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- la ricorrente ha pure depositato memoria; considerato che: il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente inammissibile, non essendo ravvisabile, ad avviso di questo Collegio, nella pronuncia di questa Corte n. 27127/21 l'omissione emendabile con la richiesta di correzione di errore materiale; ed invero la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. doveva essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass., Sez. Il, 21 febbraio 1991, n. 1859; Cass., Sez. Il, 20 settembre 2000, n. 12444); peraltro, anche nel giudizio di cassazione deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., ma - il che non ricorre nella specie - nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass., Sez. Il, 9 marzo 2007, n. 5587; Cass., Sez. VI-3, 30 maggio 2013, n. 13715; Cass., Sez. VI-2, ord., 12/02/2016, n. 2896; Cass., Sez. III, ord., 23/09/2016, n, 18741; v. invece nel senso che neppure in tal caso possa procedersi in cassazione alla richiesta cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi dell'art. 2652 e 2653 c.c., Cass., Sez. II, decreto 3/01/2020, n. 13); ritenuto che: alla luce di quanto precede, il ricorso sia inammissibile; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 26296 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, i