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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03282/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5678/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 108/2018,depositata il 17/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con delibera n. 19932/2017, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito del procedimento disciplinato dall’art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), riscontrata l’omissione delle informazioni riguardanti due aumenti di capitale deliberati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (‘BPVi’) nel 2014, è stata applicata ai sensi dell’art. 94, comma 2, T.U.F. a [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Banca dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015; Direttore Generale dal 18.03.2008 al 12.05.2015; membro del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015; membro del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al marzo 2015) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000,00 (effetto del cumulo giuridico tra la sanzione prevista per il primo aumento pari a euro100.000,00 e quella prevista per il secondo aumento di capitale, pari ad euro90.000,00).

2. Più precisamente,all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la BPVi (nel periodo compreso 24.04.2015 e il 24.02.2016) risultava che quest’ultima aveva condotto due operazioni di aumento di capitale sociale, a seguito delle quali aveva provveduto aldeposito presso [OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione informativa.

Sulla scorta delle risultanze e della documentazione acquisita, l’Autorità di vigilanza contestava a titolo di dolo all’odierno ricorrente l’omissione di informazioni necessarie, concernenti: (i) la modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; (ii)la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della Banca; (iii) la compravendita di azioni BPVi, determinando la violazione dell’art. 94, comma 2, T.U.F.

Lacontestazione delle violazioni veniva notificata a Sorato in data 12.04.2016, cui seguiva provvedimento sanzionatorio notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] al trasgressore il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Sorato proponeva opposizione al provvedimento sanzionatorio innanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la pronuncia in epigrafe, rigettava integralmente l’opposizione, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite.

Sosteneva la Corte, per quanto ancora di interesse: -va ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'accesso agli atti in funzione defensionale prevale su contrapposte istanze di segretezza o riservatezza in quanto assuma in concreto carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva e venga esercitato in modo circoscritto e mirato, esercizio cui resta estranea una generica ed indistinta istanza - quale quella avanzata dal ricorrente - di accesso generalizzato a tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione che non abbia concorso a fondare l'adozione del provvedimento finale impugnato; - l'art. 2, comma 1, lett. n) e q) [ recte : o] del R egolamento [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia, nonché l’art. 50 dello Statuto della Banca, riconoscono alla figura del Direttore Generale la centralità della sua funzione: da tale complesso di disposizioni discende, pertanto, l'addebitabilitàdirettamente in capo all’opponente del mancato rispetto della normativa vigente circa la doverosa indicazione completa delle informazioni necessarie a consentire agli investitori la formazione di un fondato a giudizio di investimento, trattandosi di irregolarità compiute dal Sorato nell'esecuzione di specifiche attribuzioni di sua competenza; - va confermata la piena responsabilità dell'opponente a titolo di dolo per tutte le violazioni ascrittegli.

4. La suddetta pronuncia è qui impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. dell’art. 4 co mma 10 T.U.F., degli artt. 22, co mma 3 e 24 , co mma 1, 3 e 7 l egge n. 241/1990, dell’art. 53, par. 1, della dir. 2013/36/UE.

Lamenta il ricorrente la lesione del diritto di difesa a causa della mancata ostensione integrale dei documenti raccolti in sede ispettiva.

In particolare, si duole del mancato accoglimento del motivo di appello sull’ordine di esibizione richiesto exartt. 210 cod. proc. civ., 94 disp.

Att. cod. proc. civ. e 195 co. 7 T.U.F., che la Corte ha disatteso con una duplice argomentazione.

In primo luogo, ha erroneamente ritenuto che tale circostanza non abbia integrato una lesione del diritto di difesa, in quanto tali atti non sono stati posti alla base della delibera [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla sanzione impugnata e che proprio tale circostanza ne giustifica l’assenza.

In secondo luogo, ha fatto prevalere il diritto alla difesa su ogni altro interesse meritevole, e in particolare sulle esigenze di segretezza ex art. 4 , co mma 10 , T.U.F .

Con riferimento alla prima ragione, ritiene il ricorrente che sia stato disatteso il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale che esclude espressamente che il segreto d’ufficio previsto dall’art.4, co mma 10, T.U.F. possa ricoprire gli atti, le notizie e i dati posti a fondamento di un procedimento sanzionatorio o disciplinare, perché lo stesso cede di fronte al diritto di difesa ed ai principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.

Con riferimento alla seconda ragione, il ricorrente sostiene che la Corte ha erroneamente interpretato la giurisprudenza amministrativa, costituzionale ed eurounitaria sul punto, propendendo per una lettura restrittiva, riconoscendo tutela del diritto di difesa solo in riferimento alla documentazione posta alla base dell’applicazione della sanzione.

Infine, il ricorrente precisa di avere avanzato la richiesta esclusivamente sulla documentazione indicata nei verbali allegati alla [OSCURATO:PERSONA] e non su tutta la documentazione prodotta dall’indagine [OSCURATO:PERSONA]: indice che dovrebbe far desumere la necessità di tali atti ai fini del diritto alla difesa.

1.1. Il primo motivo è infondato.

1.2. La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, atteso che il ricorrente non ha proposto lo speciale rimedio exart. 25 legge n. 241 del 1990 (ricorso al giudice amministrativo; v. anche il controricorso p. 9, 2° capoverso).

1.3. Quanto all’analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale: la censura si presenta inammissibile, in quanto generica e priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso ricorso sostiene) – diversamente da quanto asserito dal ricorrente - la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, ed in tal senso il tenore della motivazione del giudice di appello ha correttamente ribadito e sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata.

A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di spiegare (allo stesso odierno ricorrente) che: « In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA], exart. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato, non viola il suo diritto di accesso il rifiuto all'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti, in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente» (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18.10.2022; Cass., Sez.

Un.,n. 20935/2009 ).

Nella pronuncia qui impugnata, la Corte d’Appello ha richiamato (p. 22, 3° capoverso) i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 460/2000) in modo pertinente, evidenziando la necessaria sussistenza di un criterio di «rilevanza»legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notiziee i dati in possesso della [OSCURATO:PERSONA] «posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni»(cfr.

Corte cost. n. 460 del 2000 in motivazione; n. 32 del 2005), purché assuma carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva e venga esercitato in modo circoscritto e mirato, mentre resta escluso da una generica ed indistinta istanza di accesso generalizzato a tutta la documentazione (v. anche Cons.

Stato n. 1692 del 2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18.10.2022).

In via di fatto, poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA]) e riguardo ad essi non risultava introdotta alcuna domanda di accesso, limitata -invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione.

Né la sentenza della Corte di Giustizia invocata da parte ricorrente (CGUE 13 settembre 2018, C-594/2016 Buccioni c.

Banca d'Italia) va di contrario avviso laddove al punto 37, nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui « si deve adottare un'interpretazione restrittiva delle eccezioni, previste dalla direttiva 2013/36, al divieto generale di divulgare informazioni riservate», al punto 38 specifica che «la possibilità di escludere l'obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, richiede che la domanda di divulgazione verta su informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate».

In altri termini,la richiesta di ostensione di documenti di indagine deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate.

1.4. Nel caso di specie, è stato effettuato un bilanciamento dal giudice di merito tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, non avendo assunto in concreto il diritto di accesso carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva, in quanto non esercitato dall’opponente in modo circoscritto e mirato.

Quanto sopra è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l’amministrazione e l’interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non giàdi quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale.

1.5. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l’art. 24 Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 T.U.F.e 24 della legge n. 262 del 2005 (Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21/03/2019).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. dell’art. 3, degli artt. 2, comma 1, lett. l), 6, 8 e 9 del regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 e dell’art. 94 T.U.F.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato le norme che disciplinano la responsabilità del Direttore Generale di BPVi, odierno ricorrente: in sostanza, il giudice del merito non avrebbe dovuto fare riferimento al [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, bensì alle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca d’Italia con le Circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, le quali attribuirebbero esclusivamente all’organo di controllo e all’organo con funzione di supervisione strategica quei compiti che la Corte di Appello ha ritenuto violati dal ricorrente.

In particolare, non possono trovare applicazione al caso di specie né l’art. 6 né l’art. 9 del R egolamento C ongiunto perché riguardanti materie che, per norma di legge, devono essere regolate dalle disposizioni «adottate in attuazione del TUB» ossia la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm. emanata dalla Banca d’Italia.

In particolare, il ricorrente ritiene che l’art. 3 del [OSCURATO:PERSONA], non possa, come sostenuto dalla Corte di merito, costituire una clausola di prevalenza del regolamento congiunto sulle norme del T.U.F.e sulle specifiche disposizioni di attuazione di quei principi nelle materie dei titoli I e III della parte 2 del [OSCURATO:PERSONA].

Di tale interpretazione mancherebbe una giustificazione letterale e logica, in quanto sarebbe rimesso il difficile compito di rivenire la diversità degli specifici aspetti in concreto diversamente disciplinati dalle disposizioni del regolamento congiunto e quali no.

Conclude il ricorrente che le disposizioni adottate in attuazione del TUB, a differenza di quelle del [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, non attribuiscono al Direttore Generale la diretta responsabilità «di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi», né attribuiscono all’organo con funzione di gestione tutti i compiti previsti all’art. 9 comma 1, lett. a) – e) del [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007.

2.1. Il motivo non merita accoglimento.

2.2. Ai fini della chiarezza dell’argomentazione che segue, è opportuno riportare i testi delle norme di cui si contesta la corretta applicazione.

Art. 3 [OSCURATO:PERSONA] -Banca d’Italia 29.10 2007 (vigente ratione temporis): «1.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB».

2.2.1. Il significato della disposizione, nel rispetto dei criteri di interpretazione letterale e sistematica, è che - con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento - trovano applicazione le disposizioni adottate in attuazione dell’art. 106 TUB (ossia, in particolare, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni di Vigilanza per le Banche), ad esclusione di quanto diversamente disciplinato dal Reg.

Congiunto.

Per comprendere la portata di tale esclusione, si deve fare ricorso ad ulteriori canoni di ermeneutica e di applicazione delle disposizioni attinenti alla materia in esame, che facciano riferimento –nell’ipotesi come quella che ci occupa di successione di disposizioni nel tempo – alla gerarchia tra le diverse fonti, al contenuto precettivo, alla funzione e alla tecnica di redazione.

A tal proposito, si osserva che le violazioni in esame attengono ai servizi di investimento, ai quali maggiormente si attagliano le previsioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale lex specialisdi secondo livello rispetto alle disposizioni contenute nel codice civile e nel T.U.F.

In effetti, la Circolare n. 285 del 2013 «raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari» (così in Premessa alla Circolare).

2.2.2. Occorre precisare che la Circolare n. 285 del 2013 non ha affatto travolto gli assetti ed i rapporti societari fissati da norme primarie, a cominciare dall’art. 2381 cod. civ.

Milita in tal senso la circostanza che le disposizioni regolamentari sono volte a rafforzare proprio l’assetto configurato dal codice civile, con l’individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/UE), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il regolamento (UE) n. 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5299 del 28.02.2025).

Le previsioni della Circolare, sebbene richiamino l’esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l’articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l’efficacia dei controlli e l’adeguatezzadei flussi informativi, non possono essere intese come un’autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del CdA.

Ove anche si riconosca che la circolare della Banca d’Italia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie, abbia suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, le sue disposizioni non possono certo avallare la conclusione, erronea, secondo cui non sarebbe esigibile, da parte degli amministratori non esecutivi, la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, fare affidamento sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo circa la correttezza delle azioni delle singole articolazioni societarie.

A tal proposito, è doveroso precisare che dalla richiamata interazione di norme (eurounitarie e nazionali, primarie e secondarie) emerge che la normativa bancaria di settore ha introdotto in capo ai componenti del CdA obblighi ancor più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina di diritto comune in materia di governo societario.

2.2.3. Dal quadro normativo sopra delineato, nonché dell’orientamento costante di questa Corte, resta fermo che incombe su tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 17/04/2019; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6998 del 21/03/2018).

Ed infatti, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, sanzionabile a titolo di omissione quoad functione, stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17399 del 30.05.2022; Cass. n. 1602/2021; Cass. n. 6037/2016).

Tali obblighi si cònnotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).

Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni.

Tale dovere, sancito dall’art.2381 cod. civ., commi terzo e sesto, e dall’ art. 2392 cod. civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega (Cass. n. 2737/2013; Cass. n. 17799/2014; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 5606/2019; Cass. n. 24851/2019).

L’àmbito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d.lgs. n. 6/2006.

L’art. 2381, comma 6, cod. civ., nel testo in vigore, impone un «dovere di agire in modo informato, disponendo infine che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società».

Il comma 3 recita che il Consiglio di Amministrazione «può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega».

Il comma 2 dell’art. 2392 cod. civ. continua a prevedere che gli amministratori «sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (Cass.n. 24851/2019 cit. ).

Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori, anche privi di deleghe operative, non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo previsto dall’art. 2381 cod. civ. (così, sul tema specifico della responsabilità degli amministratori indipendenti: Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2038/2018).

2.2.4. Torna n do al rapporto tra la suddetta Circolare e il [OSCURATO:PERSONA], assumendo la parità gerarchica di fonti secondarie dei due interventi normativi, con riferimento alla suddetta Circolare rileva il contenuto precettivo improntato alla determinazione di criteri generali su quali si deve fondare sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, nonché una funzione limitata alla raccolta delle disposizioni di vigilanza prudenziale ispirate al quadro regolamentare internazionale.

2.2.5. Da tanto deriva che è consentito all’interprete applicare il criterio lex posterior generalis [la Circolare 285 del 2013]non derogat legi priori speciali [il [OSCURATO:PERSONA]], a sua volta espressione del più generale canone interpretativo della totalità e coerenza della valutazione ermeneutica.

E difatti, nella citata Circolare le figure di governo societario - per quel che qui rileva: il Direttore Generale e l’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) –sono delineate in termini generali.

Di contro, il [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni alle quali è affidato il compito di disciplinare in maniera specifica la normativa generale di cui alla Circolare menzionata (contrariamente a quanto argomentato in ricorso: p. 17, 2° capoverso).

2.2.6. Pertanto, le funzioni e relative responsabilità del Direttore Generale e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono quelle indicate rispettivamente negli artt. 6 e 9 del [OSCURATO:PERSONA] (riportati infra), che precisano e specificano gli obblighi imposti agli organi di gestione dallo stesso codice civile (v. art. 2381 cod. civ.), quale disciplina speciale non già in deroga a quella generale, bensì ad integrazione di essa, atteso che la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 nulla precisa in tema di funzioni e responsabilità degli organi di gestione.

Art. 6 (Dirigenza dell’organo con funzioni di controllo): «1.

L’alta dirigenza [nella quale rientra la figura del Direttore Generale, ex art. 2, comma 1, lett. o) del medesimo [OSCURATO:PERSONA]] e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi».

Art. 9 (Organo con funzione di gestione): «1.

L’organo con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica; b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali; e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato».

2.2.7. Le disposizioni sopra riportate a loro volta rappresentano una specificazione della lex generalis rappresentata sia dai regolamenti europei ( rilevante, nella materia che ci occupa, il Reg olamento Ce n. 809/2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti) sia dalla normativa interna (codice civile, T.U.F.e TU B ) .

Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che agli obblighi di natura legislativa e regolamentare si aggiungono le disposizioni statutarie della BPVi (art. 50) che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso (p. 22, 1° -4° capoverso, ove si valorizza la funzione meramente esecutiva del Direttore Generale rispetto agli organi collegiali) – riconoscono alla figura del Direttore Generale una funzione centrale(v. sentenza p. 40 , 1° capoverso).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello – nel ricostruire l’elemento oggettivo e soggettivo degli illeciti contestati ai fini della loro addebitabilità allecondotte omissive di Sorato – reputa contr ari o alla normativa generale e speciale (regolamento CE 809/2004, art. 94, comma 2, T.U.F. e [OSCURATO:PERSONA] del 2007) , oltreché alle norme interne delle Banca, i deficit informatividel Prospetto riferiti alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni BPVi (violazione i.), all’incidenza delle operazioni c.d.

«baciate» e dell’esistenza di «capitale finanziato» sulla solidità del patrimonio della Banca(violazione ii.) , nonché alla mancata evasione delle richieste di vendita, da parte degli stessi soci, delle azioni BPVi e del ricorso al blocking period (violazione iii.).

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che agli obblighi di natura legislativa e regolamentare si aggiungono le espresse deleghe rimesse a Sorato dal CdA con delibera del 01.04.2014, al fine di conferirgli«ogni più ampio potere» per dare esecuzione agli aumenti di capitale.

Con la precisazione che lo specifico oggetto della delega non era ‘banalmente’ riferito alla materiale predisposizione del testo della documentazione in esame, bensì alla supervisione della completezza del contenuto dei prospetti in modo che fossero riportate tutte le informazioni necessarie agli investitori al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulle offerte in questione (v. sentenza p. 41 ultimo capoverso, p. 42, righi 1-4).

2.3. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 58/1998, e le disposizioni attuative dettate con il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari.

Come si è visto, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e così ricollega il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, che è neutro sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10757 del 2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 2024; Cass.n. 9546/2018).

Si tratta di illeciti omissivi a carattere permanente, in quanto si concretizzano nell’inosservanza di una serie di regole di condotta e la loro consumazione si protrae fino a che tale inosservanza prosegue (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 2024).

Con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito diligentemente e in osservanza ai precetti normativi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018, richiamata nel decreto impugnato; Cass., Sez.

U n. , 30/09/2009, n. 20930).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. di norme di diritto, in particolare degli artt. 42, 43, cod. pen., 3 legge n. 689/81, per avere la corte d’Appello di Venezia ritenuto di dover addebitare a titolo di dolo le asserite violazioni del T.U.F. ascritte al ricorrente.

In particolare, si evidenzia come le condotte contestate siano ascrivibili ad una forma di illecito omissivo improprio che, a detta del ricorrente, è strutturalmente colposo.

Sostiene dunque che, come mostrato dalla giurisprudenza costante sul punto, vi è una incompatibilità strutturale tra gli illeciti amministrativi previsti dal T.U.F.e il loro addebito a titolo di dolo: non è sufficiente, ai fini del dolo, che il soggetto abbia deciso di non agire nella consapevolezza di violare il proprio obbligo comportamentale ma è, invece, necessario che abbia agito per dare luogo al risultato offensivo su cui si basa la norma ossia ingannare dolosamente gli investitori sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Banca. 3.1.Anche il terzo motivo è infondato.

Il giudice dell’opposizione – ricostruita la centralità del ruolo manageriale di Sorato, alla luce della normativa applicabile (v. supra, punti 2.2.-2.2.5.), della sussistenza di specifiche deleghe per l’attuazione dell’aumento di capitale (v. sentenza impugnata p. 41,2° capoverso) e dell’attività consapevole e ideatrice svolta dallo stesso(v. sentenza impugnata pp. 42-54, punto

9.1. ) – ha ritenuto di poter affermare la «piena responsabilità dell’opponente, a titolo di dolo, per la violazione ascrittegli»:ove l’elemento soggettivo – seppure ultroneo rispetto all’indifferenza dell’illecito amministrativo riguardo alla distinzione tra dolo e colpa nella realizzazione della fattispecie – ridonda quale ricaduta sulla «suità» della condotta dell’elemento oggettivo precedentemente analizzato, che aveva determinato il convincimento del giudice del merito in termini di responsabilità del Sorato.

In altri termini, nella complessa argomentazione della Corte territoriale, l’elemento soggettivo del «dolo» non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie in vece della colpa, non richiesto nell’illecito amministrativo (per il quale vale il principio generale sancito dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la responsabilità della violazione amministrativa, posta in essere mediante condotta attiva od omissiva cosciente e volontaria, grava sull’autore della medesima, sia essa doloso o colposa; per tutte, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5299 del 28.02.2025), bensì serve da un lato a rafforzare la tesi della responsabilità del sanzionato, il quale ha agito tenendo una condotta contraria alle funzioni e al ruolo impostigli dalla legge, nella piena consapevolezza e volontarietà delle sue scelte; dall’altro lato a confermare il quantum della sanzione , correlato, unitamente ad altri parametri, a detta consapevolezza (v. sentenza impugnata p. 55, 1° capoverso).

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5678/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 108/2018,depositata il 17/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera n. 19932/2017, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito del procedimento disciplinato dall’art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), riscontrata l’omissione delle informazioni riguardanti due aumenti di capitale deliberati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (‘BPVi’) nel 2014, è stata applicata ai sensi dell’art. 94, comma 2, T.U.F. a [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Banca dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015; Direttore Generale dal 18.03.2008 al 12.05.2015; membro del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015; membro del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al marzo 2015) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000,00 (effetto del cumulo giuridico tra la sanzione prevista per il primo aumento pari a euro100.000,00 e quella prevista per il secondo aumento di capitale, pari ad euro90.000,00). 2. Più precisamente,all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la BPVi (nel periodo compreso 24.04.2015 e il 24.02.2016) risultava che quest’ultima aveva condotto due operazioni di aumento di capitale sociale, a seguito delle quali aveva provveduto aldeposito presso [OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione informativa. Sulla scorta delle risultanze e della documentazione acquisita, l’Autorità di vigilanza contestava a titolo di dolo all’odierno ricorrente l’omissione di informazioni necessarie, concernenti: (i) la modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; (ii)la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della Banca; (iii) la compravendita di azioni BPVi, determinando la violazione dell’art. 94, comma 2, T.U.F. Lacontestazione delle violazioni veniva notificata a Sorato in data 12.04.2016, cui seguiva provvedimento sanzionatorio notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] al trasgressore il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Sorato proponeva opposizione al provvedimento sanzionatorio innanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la pronuncia in epigrafe, rigettava integralmente l’opposizione, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. Sosteneva la Corte, per quanto ancora di interesse: -va ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'accesso agli atti in funzione defensionale prevale su contrapposte istanze di segretezza o riservatezza in quanto assuma in concreto carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva e venga esercitato in modo circoscritto e mirato, esercizio cui resta estranea una generica ed indistinta istanza - quale quella avanzata dal ricorrente - di accesso generalizzato a tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione che non abbia concorso a fondare l'adozione del provvedimento finale impugnato; - l'art. 2, comma 1, lett. n) e q) [ recte : o] del R egolamento [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia, nonché l’art. 50 dello Statuto della Banca, riconoscono alla figura del Direttore Generale la centralità della sua funzione: da tale complesso di disposizioni discende, pertanto, l'addebitabilitàdirettamente in capo all’opponente del mancato rispetto della normativa vigente circa la doverosa indicazione completa delle informazioni necessarie a consentire agli investitori la formazione di un fondato a giudizio di investimento, trattandosi di irregolarità compiute dal Sorato nell'esecuzione di specifiche attribuzioni di sua competenza; - va confermata la piena responsabilità dell'opponente a titolo di dolo per tutte le violazioni ascrittegli. 4. La suddetta pronuncia è qui impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. dell’art. 4 co mma 10 T.U.F., degli artt. 22, co mma 3 e 24 , co mma 1, 3 e 7 l egge n. 241/1990, dell’art. 53, par. 1, della dir. 2013/36/UE. Lamenta il ricorrente la lesione del diritto di difesa a causa della mancata ostensione integrale dei documenti raccolti in sede ispettiva. In particolare, si duole del mancato accoglimento del motivo di appello sull’ordine di esibizione richiesto exartt. 210 cod. proc. civ., 94 disp. Att. cod. proc. civ. e 195 co. 7 T.U.F., che la Corte ha disatteso con una duplice argomentazione. In primo luogo, ha erroneamente ritenuto che tale circostanza non abbia integrato una lesione del diritto di difesa, in quanto tali atti non sono stati posti alla base della delibera [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla sanzione impugnata e che proprio tale circostanza ne giustifica l’assenza. In secondo luogo, ha fatto prevalere il diritto alla difesa su ogni altro interesse meritevole, e in particolare sulle esigenze di segretezza ex art. 4 , co mma 10 , T.U.F . Con riferimento alla prima ragione, ritiene il ricorrente che sia stato disatteso il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale che esclude espressamente che il segreto d’ufficio previsto dall’art.4, co mma 10, T.U.F. possa ricoprire gli atti, le notizie e i dati posti a fondamento di un procedimento sanzionatorio o disciplinare, perché lo stesso cede di fronte al diritto di difesa ed ai principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Con riferimento alla seconda ragione, il ricorrente sostiene che la Corte ha erroneamente interpretato la giurisprudenza amministrativa, costituzionale ed eurounitaria sul punto, propendendo per una lettura restrittiva, riconoscendo tutela del diritto di difesa solo in riferimento alla documentazione posta alla base dell’applicazione della sanzione. Infine, il ricorrente precisa di avere avanzato la richiesta esclusivamente sulla documentazione indicata nei verbali allegati alla [OSCURATO:PERSONA] e non su tutta la documentazione prodotta dall’indagine [OSCURATO:PERSONA]: indice che dovrebbe far desumere la necessità di tali atti ai fini del diritto alla difesa. 1.1. Il primo motivo è infondato. 1.2. La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, atteso che il ricorrente non ha proposto lo speciale rimedio exart. 25 legge n. 241 del 1990 (ricorso al giudice amministrativo; v. anche il controricorso p. 9, 2° capoverso). 1.3. Quanto all’analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale: la censura si presenta inammissibile, in quanto generica e priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso ricorso sostiene) – diversamente da quanto asserito dal ricorrente - la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, ed in tal senso il tenore della motivazione del giudice di appello ha correttamente ribadito e sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di spiegare (allo stesso odierno ricorrente) che: « In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA], exart. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato, non viola il suo diritto di accesso il rifiuto all'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti, in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente» (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18.10.2022; Cass., Sez. Un.,n. 20935/2009 ). Nella pronuncia qui impugnata, la Corte d’Appello ha richiamato (p. 22, 3° capoverso) i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 460/2000) in modo pertinente, evidenziando la necessaria sussistenza di un criterio di «rilevanza»legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notiziee i dati in possesso della [OSCURATO:PERSONA] «posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni»(cfr. Corte cost. n. 460 del 2000 in motivazione; n. 32 del 2005), purché assuma carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva e venga esercitato in modo circoscritto e mirato, mentre resta escluso da una generica ed indistinta istanza di accesso generalizzato a tutta la documentazione (v. anche Cons. Stato n. 1692 del 2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18.10.2022). In via di fatto, poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA]) e riguardo ad essi non risultava introdotta alcuna domanda di accesso, limitata -invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. Né la sentenza della Corte di Giustizia invocata da parte ricorrente (CGUE 13 settembre 2018, C-594/2016 Buccioni c. Banca d'Italia) va di contrario avviso laddove al punto 37, nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui « si deve adottare un'interpretazione restrittiva delle eccezioni, previste dalla direttiva 2013/36, al divieto generale di divulgare informazioni riservate», al punto 38 specifica che «la possibilità di escludere l'obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, richiede che la domanda di divulgazione verta su informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate». In altri termini,la richiesta di ostensione di documenti di indagine deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. 1.4. Nel caso di specie, è stato effettuato un bilanciamento dal giudice di merito tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, non avendo assunto in concreto il diritto di accesso carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva, in quanto non esercitato dall’opponente in modo circoscritto e mirato. Quanto sopra è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l’amministrazione e l’interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non giàdi quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale. 1.5. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l’art. 24 Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 T.U.F.e 24 della legge n. 262 del 2005 (Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21/03/2019). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. dell’art. 3, degli artt. 2, comma 1, lett. l), 6, 8 e 9 del regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 e dell’art. 94 T.U.F. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato le norme che disciplinano la responsabilità del Direttore Generale di BPVi, odierno ricorrente: in sostanza, il giudice del merito non avrebbe dovuto fare riferimento al [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, bensì alle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca d’Italia con le Circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, le quali attribuirebbero esclusivamente all’organo di controllo e all’organo con funzione di supervisione strategica quei compiti che la Corte di Appello ha ritenuto violati dal ricorrente. In particolare, non possono trovare applicazione al caso di specie né l’art. 6 né l’art. 9 del R egolamento C ongiunto perché riguardanti materie che, per norma di legge, devono essere regolate dalle disposizioni «adottate in attuazione del TUB» ossia la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm. emanata dalla Banca d’Italia. In particolare, il ricorrente ritiene che l’art. 3 del [OSCURATO:PERSONA], non possa, come sostenuto dalla Corte di merito, costituire una clausola di prevalenza del regolamento congiunto sulle norme del T.U.F.e sulle specifiche disposizioni di attuazione di quei principi nelle materie dei titoli I e III della parte 2 del [OSCURATO:PERSONA]. Di tale interpretazione mancherebbe una giustificazione letterale e logica, in quanto sarebbe rimesso il difficile compito di rivenire la diversità degli specifici aspetti in concreto diversamente disciplinati dalle disposizioni del regolamento congiunto e quali no. Conclude il ricorrente che le disposizioni adottate in attuazione del TUB, a differenza di quelle del [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, non attribuiscono al Direttore Generale la diretta responsabilità «di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi», né attribuiscono all’organo con funzione di gestione tutti i compiti previsti all’art. 9 comma 1, lett. a) – e) del [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007. 2.1. Il motivo non merita accoglimento. 2.2. Ai fini della chiarezza dell’argomentazione che segue, è opportuno riportare i testi delle norme di cui si contesta la corretta applicazione. Art. 3 [OSCURATO:PERSONA] -Banca d’Italia 29.10 2007 (vigente ratione temporis): «1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB». 2.2.1. Il significato della disposizione, nel rispetto dei criteri di interpretazione letterale e sistematica, è che - con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento - trovano applicazione le disposizioni adottate in attuazione dell’art. 106 TUB (ossia, in particolare, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni di Vigilanza per le Banche), ad esclusione di quanto diversamente disciplinato dal Reg. Congiunto. Per comprendere la portata di tale esclusione, si deve fare ricorso ad ulteriori canoni di ermeneutica e di applicazione delle disposizioni attinenti alla materia in esame, che facciano riferimento –nell’ipotesi come quella che ci occupa di successione di disposizioni nel tempo – alla gerarchia tra le diverse fonti, al contenuto precettivo, alla funzione e alla tecnica di redazione. A tal proposito, si osserva che le violazioni in esame attengono ai servizi di investimento, ai quali maggiormente si attagliano le previsioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale lex specialisdi secondo livello rispetto alle disposizioni contenute nel codice civile e nel T.U.F. In effetti, la Circolare n. 285 del 2013 «raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari» (così in Premessa alla Circolare). 2.2.2. Occorre precisare che la Circolare n. 285 del 2013 non ha affatto travolto gli assetti ed i rapporti societari fissati da norme primarie, a cominciare dall’art. 2381 cod. civ. Milita in tal senso la circostanza che le disposizioni regolamentari sono volte a rafforzare proprio l’assetto configurato dal codice civile, con l’individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/UE), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il regolamento (UE) n. 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5299 del 28.02.2025). Le previsioni della Circolare, sebbene richiamino l’esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l’articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l’efficacia dei controlli e l’adeguatezzadei flussi informativi, non possono essere intese come un’autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del CdA. Ove anche si riconosca che la circolare della Banca d’Italia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie, abbia suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, le sue disposizioni non possono certo avallare la conclusione, erronea, secondo cui non sarebbe esigibile, da parte degli amministratori non esecutivi, la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, fare affidamento sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo circa la correttezza delle azioni delle singole articolazioni societarie. A tal proposito, è doveroso precisare che dalla richiamata interazione di norme (eurounitarie e nazionali, primarie e secondarie) emerge che la normativa bancaria di settore ha introdotto in capo ai componenti del CdA obblighi ancor più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina di diritto comune in materia di governo societario. 2.2.3. Dal quadro normativo sopra delineato, nonché dell’orientamento costante di questa Corte, resta fermo che incombe su tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 17/04/2019; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6998 del 21/03/2018). Ed infatti, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, sanzionabile a titolo di omissione quoad functione, stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17399 del 30.05.2022; Cass. n. 1602/2021; Cass. n. 6037/2016). Tali obblighi si cònnotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020). Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. Tale dovere, sancito dall’art.2381 cod. civ., commi terzo e sesto, e dall’ art. 2392 cod. civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega (Cass. n. 2737/2013; Cass. n. 17799/2014; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 5606/2019; Cass. n. 24851/2019). L’àmbito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d.lgs. n. 6/2006. L’art. 2381, comma 6, cod. civ., nel testo in vigore, impone un «dovere di agire in modo informato, disponendo infine che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società». Il comma 3 recita che il Consiglio di Amministrazione «può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega». Il comma 2 dell’art. 2392 cod. civ. continua a prevedere che gli amministratori «sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (Cass.n. 24851/2019 cit. ). Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori, anche privi di deleghe operative, non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo previsto dall’art. 2381 cod. civ. (così, sul tema specifico della responsabilità degli amministratori indipendenti: Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2038/2018). 2.2.4. Torna n do al rapporto tra la suddetta Circolare e il [OSCURATO:PERSONA], assumendo la parità gerarchica di fonti secondarie dei due interventi normativi, con riferimento alla suddetta Circolare rileva il contenuto precettivo improntato alla determinazione di criteri generali su quali si deve fondare sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, nonché una funzione limitata alla raccolta delle disposizioni di vigilanza prudenziale ispirate al quadro regolamentare internazionale. 2.2.5. Da tanto deriva che è consentito all’interprete applicare il criterio lex posterior generalis [la Circolare 285 del 2013]non derogat legi priori speciali [il [OSCURATO:PERSONA]], a sua volta espressione del più generale canone interpretativo della totalità e coerenza della valutazione ermeneutica. E difatti, nella citata Circolare le figure di governo societario - per quel che qui rileva: il Direttore Generale e l’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) –sono delineate in termini generali. Di contro, il [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni alle quali è affidato il compito di disciplinare in maniera specifica la normativa generale di cui alla Circolare menzionata (contrariamente a quanto argomentato in ricorso: p. 17, 2° capoverso). 2.2.6. Pertanto, le funzioni e relative responsabilità del Direttore Generale e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono quelle indicate rispettivamente negli artt. 6 e 9 del [OSCURATO:PERSONA] (riportati infra), che precisano e specificano gli obblighi imposti agli organi di gestione dallo stesso codice civile (v. art. 2381 cod. civ.), quale disciplina speciale non già in deroga a quella generale, bensì ad integrazione di essa, atteso che la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 nulla precisa in tema di funzioni e responsabilità degli organi di gestione. Art. 6 (Dirigenza dell’organo con funzioni di controllo): «1. L’alta dirigenza [nella quale rientra la figura del Direttore Generale, ex art. 2, comma 1, lett. o) del medesimo [OSCURATO:PERSONA]] e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi». Art. 9 (Organo con funzione di gestione): «1. L’organo con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica; b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali; e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato». 2.2.7. Le disposizioni sopra riportate a loro volta rappresentano una specificazione della lex generalis rappresentata sia dai regolamenti europei ( rilevante, nella materia che ci occupa, il Reg olamento Ce n. 809/2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti) sia dalla normativa interna (codice civile, T.U.F.e TU B ) . Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che agli obblighi di natura legislativa e regolamentare si aggiungono le disposizioni statutarie della BPVi (art. 50) che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso (p. 22, 1° -4° capoverso, ove si valorizza la funzione meramente esecutiva del Direttore Generale rispetto agli organi collegiali) – riconoscono alla figura del Direttore Generale una funzione centrale(v. sentenza p. 40 , 1° capoverso). Nel caso di specie, la Corte d’Appello – nel ricostruire l’elemento oggettivo e soggettivo degli illeciti contestati ai fini della loro addebitabilità allecondotte omissive di Sorato – reputa contr ari o alla normativa generale e speciale (regolamento CE 809/2004, art. 94, comma 2, T.U.F. e [OSCURATO:PERSONA] del 2007) , oltreché alle norme interne delle Banca, i deficit informatividel Prospetto riferiti alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni BPVi (violazione i.), all’incidenza delle operazioni c.d. «baciate» e dell’esistenza di «capitale finanziato» sulla solidità del patrimonio della Banca(violazione ii.) , nonché alla mancata evasione delle richieste di vendita, da parte degli stessi soci, delle azioni BPVi e del ricorso al blocking period (violazione iii.). Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che agli obblighi di natura legislativa e regolamentare si aggiungono le espresse deleghe rimesse a Sorato dal CdA con delibera del 01.04.2014, al fine di conferirgli«ogni più ampio potere» per dare esecuzione agli aumenti di capitale. Con la precisazione che lo specifico oggetto della delega non era ‘banalmente’ riferito alla materiale predisposizione del testo della documentazione in esame, bensì alla supervisione della completezza del contenuto dei prospetti in modo che fossero riportate tutte le informazioni necessarie agli investitori al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulle offerte in questione (v. sentenza p. 41 ultimo capoverso, p. 42, righi 1-4). 2.3. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 58/1998, e le disposizioni attuative dettate con il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari. Come si è visto, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e così ricollega il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, che è neutro sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10757 del 2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 2024; Cass.n. 9546/2018). Si tratta di illeciti omissivi a carattere permanente, in quanto si concretizzano nell’inosservanza di una serie di regole di condotta e la loro consumazione si protrae fino a che tale inosservanza prosegue (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 2024). Con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito diligentemente e in osservanza ai precetti normativi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018, richiamata nel decreto impugnato; Cass., Sez. U n. , 30/09/2009, n. 20930). 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. di norme di diritto, in particolare degli artt. 42, 43, cod. pen., 3 legge n. 689/81, per avere la corte d’Appello di Venezia ritenuto di dover addebitare a titolo di dolo le asserite violazioni del T.U.F. ascritte al ricorrente. In particolare, si evidenzia come le condotte contestate siano ascrivibili ad una forma di illecito omissivo improprio che, a detta del ricorrente, è strutturalmente colposo. Sostiene dunque che, come mostrato dalla giurisprudenza costante sul punto, vi è una incompatibilità strutturale tra gli illeciti amministrativi previsti dal T.U.F.e il loro addebito a titolo di dolo: non è sufficiente, ai fini del dolo, che il soggetto abbia deciso di non agire nella consapevolezza di violare il proprio obbligo comportamentale ma è, invece, necessario che abbia agito per dare luogo al risultato offensivo su cui si basa la norma ossia ingannare dolosamente gli investitori sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Banca. 3.1.Anche il terzo motivo è infondato. Il giudice dell’opposizione – ricostruita la centralità del ruolo manageriale di Sorato, alla luce della normativa applicabile (v. supra, punti 2.2.-2.2.5.), della sussistenza di specifiche deleghe per l’attuazione dell’aumento di capitale (v. sentenza impugnata p. 41,2° capoverso) e dell’attività consapevole e ideatrice svolta dallo stesso(v. sentenza impugnata pp. 42-54, punto 9.1. ) – ha ritenuto di poter affermare la «piena responsabilità dell’opponente, a titolo di dolo, per la violazione ascrittegli»:ove l’elemento soggettivo – seppure ultroneo rispetto all’indifferenza dell’illecito amministrativo riguardo alla distinzione tra dolo e colpa nella realizzazione della fattispecie – ridonda quale ricaduta sulla «suità» della condotta dell’elemento oggettivo precedentemente analizzato, che aveva determinato il convincimento del giudice del merito in termini di responsabilità del Sorato. In altri termini, nella complessa argomentazione della Corte territoriale, l’elemento soggettivo del «dolo» non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie in vece della colpa, non richiesto nell’illecito amministrativo (per il quale vale il principio generale sancito dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la responsabilità della violazione amministrativa, posta in essere mediante condotta attiva od omissiva cosciente e volontaria, grava sull’autore della medesima, sia essa doloso o colposa; per tutte, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5299 del 28.02.2025), bensì serve da un lato a rafforzare la tesi della responsabilità del sanzionato, il quale ha agito tenendo una condotta contraria alle funzioni e al ruolo impostigli dalla legge, nella piena consapevolezza e volontarietà delle sue scelte; dall’altro lato a confermare il quantum della sanzione , correlato, unitamente ad altri parametri, a detta consapevolezza (v. sentenza impugnata p. 55, 1° capoverso). 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che