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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2016

Cassazione n. 00608/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18368/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Arbia n.15. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Arbia n.15. [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente incidentale – Contro tributi Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, in persona del direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 6443/15/16 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con distinti ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per i medesimi tre motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e la direzione provinciale II di Roma, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.6443/15/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello de i contribuenti, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della C.t.r. del Lazio 157/33/06 che aveva accolto l’appello.

Iricorsi, riuniti e confluiti in un unico fascicolo, sono stati fissati per la camera di consiglio del13 dicembre 2023 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso.

Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.proc.civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 27680/2021).

Dunque, nel caso di specie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato incidentale perché notificato successivamente al primo, di identico contenuto, avanzato da [OSCURATO:PERSONA].

Ancora preliminarmente, deve rilevarsi che i ricorrenti sostengono la tempestività dei ricorsi, in quanto deducono di non aver mai avuto notizia del giudizio di rinvio, non avendo ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, che assumono non esistente.

1.1. Conil primo motivo, i ricorrent i denunzia no l’omessa notifica del ricorso in riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.19077/2014, la violazione degli artt.63, 16, commi 2 e 3, e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché dell’art.101 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., cioè la tardività della riassunzione, ove mai venisse provata da controparte.

1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per l’inosservanza delle norme sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio.Concludono, quindi, chiedendo, in accoglimento dei motivi proposti, dichiararsi l’estinzionedel giudizio per mancata riassunzione nei termini, con conseguente caducazione della cartella di pagamento emessa nei confronti della società Stefimm di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cessata il 25 maggio 1993 con denunzia del 7 giugno 1993, oggetto del giudizio di rinvio, ed annullamento delle cartelle di pagamento notificate ai soci ai fini Irpef per gli anni 1987 e 1988.

2.1. I ricorsi sono inammissibili.

In disparte il profilo dell’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, deve rilevarsi che, con i tre identici motivi di ricorso, sostanzialmente i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di rinvio si sia pronunziato sull’appello senza che vi fosse stata da parte dell’Agenzia delle entrate una rituale riassunzione del processo, circostanza confermatadall’Agenzia controricorrente.

Nella specie, dunque, costituisce circostanza pacifica che non vi siamai stato alcun ricorso in riassunzione e tanto meno una sua notifica ai soci della società estinta, raggiunti da una successiva cartella esattoriale emessa nei loro confronti a seguito della conferma, in sede di rinvio, della pretesa tributaria nei confronti della società.

Da tale circostanza, i ricorrenti vorrebbero far conseguire la nullità della sentenza impugnata e la cristallizzazione degli effetti dell’annullamento della prima pronunzia di appello, favorevole ai contribuenti ed annullata con rinvio dalla cassazione.

Deve, però, rilevarsi che tale assunto contrasta con il principio secondo cui nelgiudizio tributario , a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., allariassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nelgiudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per lariassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo algiudizio tributario , la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto (Cass. n.16689/2013).

Come chiarito dall’Agenzia controricorrente, la mancata riassunzione del giudizio, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, favorevole ai contribuenti, comporta, non solo l’estinzione del giudizio, ma anche la definitività dell’atto impugnato.

Dunque, a seguito dell’estinzione del giudizio, che opera anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 23922/2016; conf.

Cass. n.32276/2018; n.16002/2023), la sentenza della CTR che ha respinto nel merito l’appello di parte contribuentedeve considerarsi tamquam non esset.

Pertanto nessun interesse i ricorrenti avrebbero all’accoglimento del ricorso, che, risultando fondato nel primo motivo, assorbente dei successivi, si risolverebbe nell’affermazione della definitività della cartella di pagamento emessa nei confronti della società.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibilee le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell’identità delle questioni oggetto dei distinti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibilii ricorsi riuniti, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 7.280,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18368/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Arbia n.15. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Arbia n.15. [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente incidentale – Contro tributi Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, in persona del direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 6443/15/16 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con distinti ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per i medesimi tre motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e la direzione provinciale II di Roma, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.6443/15/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello de i contribuenti, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della C.t.r. del Lazio 157/33/06 che aveva accolto l’appello. Iricorsi, riuniti e confluiti in un unico fascicolo, sono stati fissati per la camera di consiglio del13 dicembre 2023 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.proc.civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 27680/2021). Dunque, nel caso di specie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato incidentale perché notificato successivamente al primo, di identico contenuto, avanzato da [OSCURATO:PERSONA]. Ancora preliminarmente, deve rilevarsi che i ricorrenti sostengono la tempestività dei ricorsi, in quanto deducono di non aver mai avuto notizia del giudizio di rinvio, non avendo ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, che assumono non esistente. 1.1. Conil primo motivo, i ricorrent i denunzia no l’omessa notifica del ricorso in riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.19077/2014, la violazione degli artt.63, 16, commi 2 e 3, e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché dell’art.101 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., cioè la tardività della riassunzione, ove mai venisse provata da controparte. 1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per l’inosservanza delle norme sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio.Concludono, quindi, chiedendo, in accoglimento dei motivi proposti, dichiararsi l’estinzionedel giudizio per mancata riassunzione nei termini, con conseguente caducazione della cartella di pagamento emessa nei confronti della società Stefimm di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cessata il 25 maggio 1993 con denunzia del 7 giugno 1993, oggetto del giudizio di rinvio, ed annullamento delle cartelle di pagamento notificate ai soci ai fini Irpef per gli anni 1987 e 1988. 2.1. I ricorsi sono inammissibili. In disparte il profilo dell’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, deve rilevarsi che, con i tre identici motivi di ricorso, sostanzialmente i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di rinvio si sia pronunziato sull’appello senza che vi fosse stata da parte dell’Agenzia delle entrate una rituale riassunzione del processo, circostanza confermatadall’Agenzia controricorrente. Nella specie, dunque, costituisce circostanza pacifica che non vi siamai stato alcun ricorso in riassunzione e tanto meno una sua notifica ai soci della società estinta, raggiunti da una successiva cartella esattoriale emessa nei loro confronti a seguito della conferma, in sede di rinvio, della pretesa tributaria nei confronti della società. Da tale circostanza, i ricorrenti vorrebbero far conseguire la nullità della sentenza impugnata e la cristallizzazione degli effetti dell’annullamento della prima pronunzia di appello, favorevole ai contribuenti ed annullata con rinvio dalla cassazione. Deve, però, rilevarsi che tale assunto contrasta con il principio secondo cui nelgiudizio tributario , a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., allariassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nelgiudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per lariassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo algiudizio tributario , la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto (Cass. n.16689/2013). Come chiarito dall’Agenzia controricorrente, la mancata riassunzione del giudizio, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, favorevole ai contribuenti, comporta, non solo l’estinzione del giudizio, ma anche la definitività dell’atto impugnato. Dunque, a seguito dell’estinzione del giudizio, che opera anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 23922/2016; conf. Cass. n.32276/2018; n.16002/2023), la sentenza della CTR che ha respinto nel merito l’appello di parte contribuentedeve considerarsi tamquam non esset. Pertanto nessun interesse i ricorrenti avrebbero all’accoglimento del ricorso, che, risultando fondato nel primo motivo, assorbente dei successivi, si risolverebbe nell’affermazione della definitività della cartella di pagamento emessa nei confronti della società. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibilee le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell’identità delle questioni oggetto dei distinti ricorsi. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibilii ricorsi riuniti, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 7.280,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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