CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ELISABETTACENICCOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, come darequisitoria già depositata;[OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento de ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, decidendo insede di giudizio di rinvio - disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte dicassazione con la sentenza n. 608 del 2024 di annullamento parziale dellasentenza del 22 febbraio 2023 della Corte di appello di Palermo sull’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 1° marzo 2022 del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palermo - ha assolto il predettoimputato dal reato di cui al capo 2) delle imputazioni (bancarotta fraudolentadocumentale) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena inrelazione al residuo reato di cui al capo 1) (bancarotta fraudolenta perdistrazione) in anni 2 e mesi 8 di reclusione, con revoca della pena accessoriadella interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, confermando nel restola sentenza.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicoarticolato motivo, la violazione delle disposizioni sulla determinazione della pena,l’assoluto difetto di motivazione sul motivo di annullamento disposto dalla Cortedi cassazione, nonché l’applicazione di una pena illegale.2.1. Evidenzia il ricorrente che la Corte di cassazione disponeval’annullamento con rinvio rilevando espressamente che dall’accoglimento delmotivo di ricorso, concernente la responsabilità del ricorrente per il concorsonella bancarotta fraudolenta documentale, «consegue che deve ritenersiassorbito, ma non precluso, il terzo motivo concernente la prospettata illegalitàdel relativo aumento a titolo di continuazione e la sua sottrazione al giudizio dibilanciamento».Ciò precisato, il ricorrente rileva che a fronte della illegalità della pena inflittadal primo giudice - il quale per più fatti di bancarotta relativi al medesimofallimento aveva applicato l’aumento per la continuazione anziché applicare lacosiddetta continuazione fallimentare – la Corte di cassazione aveva rimesso algiudice del rinvio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche sulpunto del bilanciamento, in termini di prevalenza delle già concesse circostanzedocumentale e all’eliminazione dell’illegale aumento della pena inflitta incontinuazione e della circostanza aggravante relativa a più fatti di bancarotta.Osserva il ricorrente che il Giudice dell’udienza preliminare concedeva lecircostanze attenuanti generiche in via equivalente rispetto alle due circostanzeaggravanti contestate (danno di rilevante gravità e più fatti di bancarottafraudolenta), di conseguenza, venuto meno il relativo aumento ex art. 81 cod.pen. e l’aggravante dei più fatti di bancarotta, in ragione dell’intervenutaassoluzione, il Giudice del rinvio era chiamato dal dictum della Corte dicassazione a rivalutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuantigeneriche, atteso che la medesima Corte affermava che non era precluso ilmotivo sulla illegalità della pena.Ritiene dunque la difesa che il rapporto di pregiudizialità tra l’assoluzione daun capo di imputazione ed il giudizio sulla sussistemza dell’aggravante dei piùfatti di bancarotta, imponeva al giudice di rivalutare il trattamento sanzionatorioperché l’aumento (illegale) ex art. 81 cod. pen., anziché ex art. 219, comma 2,n. 1 l. fall, ha sottratto le circostanze generiche al giudizio di bilanciamento.Deduce, in conclusione, il ricorrente che il Giudice del rinvio avrebbe dovutovalutare la possibilità di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla singola circostanza aggravante rimasta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per l’inammissibilità delricorso come da memoria scritta depositata in data 21 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va rilevato che a seguito dell’annullamento parziale disposto dallasentenza della Corte di cassazione, la Corte di appello, in sede di giudizio dirinvio, si è limitata a eliminare l’aumento per la continuazione, senza procederead effettuare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generichecon l’unica aggravante rimasta, ovvero quella del danno di rilevante gravità.Infatti, una volta venuta meno l’aggravante dei più fatti di bancarotta di cuiall’art. 219, comma 2, n. 1 l. fall, per effetto dell’assoluzione per il reato dibancarotta fraudolenta documentale, la Corte di appello, nel rideterminare iltrattamento sanzionatorio, ha eliminato l’aumento erroneamente dispostoprecedentemente a titolo di continuazione, senza però attenersi a quantoulteriormente stabilito nella sentenza rescindente che ha affermato che non fosseprecluso proprio il profilo del giudizio di bilanciamento tra circostanze.Sul punto, la Corte di appello non ha espresso alcuna valutazione.3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnatarelativamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al giudizio di bilanciamento tracircostanze con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Palermo.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]