CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K51C
Titolo CCNL: CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi
Titolo accordo: CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi - testo coordinato con l'accordo integrativo del 28/01/2025
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: pulizia, facchinaggio, facility management, multiservizi, servizi integrati
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2025-01-28
Scadenza: 2026-05-31
Stipula: 2025-01-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 20752
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=221407
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi
integrati/multiservizi
Validità dal 28/01/2025 al 31 Maggio 2026
TESTO COORDINATO CON L’ACCORDO INTEGRATIVO DEL 28/01/2025
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle parti datoriali:
• UNILAVORO PMI – Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese;
e dalla parte sindacale dei lavoratori
• CONFSAL FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Ambito di applicazione:
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di
lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale
dipendente. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti attività:
➢ servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali,
ospedaliere, domiciliari, etc.);
➢ servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili,
ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate,
piscine, spiagge, arenili, etc.);
➢ servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
➢ servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception,
accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
➢ servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
➢ servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio,
barellaggio, movimentazione interna, etc.);
➢ servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte,
fatturazioni, etc.);
➢ servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
➢ servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
➢ servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto
pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);
➢ servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
➢ servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e
manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
➢ servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e
la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti
tecnologici e servizi cinofili;
➢ servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, serv izi di
biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
➢ servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi,
informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del ma teriale librario
(copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.);
➢ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria condizionata;
➢ Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (raccolta, trattamento
e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento
rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento ed altri servizi di gestione dei rifiuti);
➢ Attività di programmazione e trasmissione;
➢ Telecomunicazioni;
➢ Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
➢ Riparazione di computer e beni per uso personale e per la casa.
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai lavoratori dipend enti delle
imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
TITOLO I
RAPPRESENTANZE SINDACALI ED ENTI BILATERALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi Dirigenti Sindacali i lavoratori
che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS.
stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15
dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori
stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori
a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La
comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa
anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare m odalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso
anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto
devono darne comunicazione scritta al datore di lavo ro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere
originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale
e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto
di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Si ndacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 51 a 200 dipendenti;
c) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale A ziendale nelle aziende che
occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui all’art.2 deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità
aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle R.S.A.,
fruiranno di un monte ore annuo aziendale di perm essi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive,
moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali in misura
proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31
Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e
a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale
monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza. Vengono
concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che dovranno essere
recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le
Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970 e,
pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convoca zioni degli organi direttivi
confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare
alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi
aziendali, in quanto Dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi
direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed
avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare
urgenza. Le richieste di permesso devono essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di
appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla parte cipazione alle riunioni degli organi
direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali
non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di
lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo a lle Associazioni Nazionali
stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si
terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a
disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durant e l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno
normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla
stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle as semblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì
essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli im pianti e delle attrezzature e
l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella
convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
Nelle aziende il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da
parte del lavoratore, della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinatari a
del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali
dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
• trattamenti retributivi integrativi;
• premi di produzione, fringe benefit, welfare territoriale;
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
• individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei
percorsi formativi
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni
ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio
ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici
e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai
telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al
telelavoratore.
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia)
costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il C.C.N.L. in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al
reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal pre sente CCNL, ESBII potrà avvalersi anche dell’Ente
Bilaterale EBAFoS. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
1. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e
le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il
supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
2. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei
settori;
3. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
4. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in
materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a
disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e
gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
5. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
6. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le
raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti
di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
7. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le
attività;
8. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli
accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
9. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
10. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
11. può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazio ni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che
si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
12. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai
sensi della normativa vigente;
13. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso fanno
riferimento;
14. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana
da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo
interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S., composte
dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla
esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo
determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la
gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione
collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto mandato circa
la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente
C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di
legge. L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di
flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività
settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni
tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria
avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla
Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o c ontribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione di ESBII saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei
lavoratori e dei datori di lavoro. La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione dell’ESBII nazionale che ne regola il funzionamento con apposito
regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti
stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il fi nanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del red dito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio
del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale e con la rete degli
ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può, inoltre,
promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della
lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un
fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può svolgere attività
di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di
soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni istruttorie
e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazio ne
professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le
azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo
le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero 3 del Repertorio
Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed
ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici, anc he attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico
istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del
RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato
dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale, qualora l’azienda intenda avvalersi dei
servizi erogati da O. P è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per dipendente su base oraria di
160 ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità)
Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso uniemens EFEI con specifica causale indicata
in “servizi dell’organismo paritetico “
Articolo 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo S anitario Integrativo “MEDIPREV”, in conformità alle norme
vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo sarà
di euro 6.00 a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore in carico all’azienda da versare
in rate mensili con le seguenti modalità:
Versamento tramite F24 con codice “CLIS”
Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL con apposito
accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento del
recepimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota una tantum di
€ 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico bancario contestualmente al
primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al
Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento
del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi
condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando
successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario circa gli importi definiti dalla contrattazione
di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla p resente intesa aderendo all'istituendo Fondo
Sanitario.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle aziende,
intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire
conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure
indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bila terale ESBII con il compito di verificare con attività di
costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso
l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventu ali
controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle OO. SS. e alle
parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindaca li ovvero legali fino alla definizione della
controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale
richiesta presentata alla Segreteria della Commission e da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero
dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata
A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle
eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o
Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la
controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative
ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazion ale –
ESBII, inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunita rie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a
livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osse rvatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei
contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Ter ritoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei
contratti d’inserimento.
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella 1,50 € per 12 mensilità
(1 € carico azienda e 0,50 € carico lavoratore). Tale Versamento è da effettuare attraverso F24 e flusso
Uniemens per il tramite del codice EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens compilando
gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contributo” il codice “EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote suddette e di tutte
quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderisce a una delle sigle sindacali
fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del
presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e
conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora non
venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII Regionali
e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’occorrenza.
Articolo 14bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro e i lavoratori
che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione,
ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazi one vigente, nonché
del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione,
nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al
servizio delle aziende - le Parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di assistenza
contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10 euro mensili pari per 13 mensilità, per il tramite
dell’INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311.
Articolo 15 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che, qualora
nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lav oro
sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione
giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta
dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/197 0 e successiva Legge n.
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura
ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale -ESBII Nazionale.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 16 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata,
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione
mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente cop ia della richiesta del
tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 17 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede); l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta
l’istante; il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’az ienda o sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa; l’elenco degli eventuali documenti
allegati; il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 18 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il
giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti
particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla
Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
Articolo 19 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di
un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di
Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti
necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 20 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento
la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della
Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi
dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente
sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di
rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive
ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 21 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano
comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di
conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma
4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 22 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono
interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione
paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 23 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del
ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite
Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive
modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che
ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 24 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta
al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il m andato
per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i
quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i
modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto
non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le
parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4 cod. civ.)
salvo quanto disposto dall’Arti colo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’Articolo
474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è
svolto l’arbitrato.
Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 25 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli
accordi interconfederali, di favorire, in caso di contro versie collettive, tentativi idonei per una possibile
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite
dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in q ualunque momento di sospendere la
contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione
nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con apposito
accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno avvalersi
del supporto della Commissione di Conciliazione P aritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non
istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
Articolo 26 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttiv e
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti a lla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro
convoca i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo: in
mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 27 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze
aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione d egli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 28 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori
per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di
strumenti di Formazione a distanza asincrona.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 29 – Classificazione del personale
Quadri
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 13/5/1985 n. 190 come modificata dalla L. 2/4/1986 n. L. 106, le Parti
convengono quanto segue:
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuato dalle parti
stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro.
In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attrib uiranno la
qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1/7/1989.
L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c.e dell’art. 5 L. 190/1985è responsabile per i
danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento de lla sua attività. La suddetta
responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà, inoltre, al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa,
l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei suoi confronti per fatti
che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, è riconosciuta
ai quadri, previa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori
relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività
lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle
Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di
formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta
ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su
tutti gli istituti contrattuali.
Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la
categoria degli impiegati.
Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della
L. 13.05.1985 n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri".
Declaratoria
Appartiene a questo livello il personale con mansioni direttive che, oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria di cui al VII livello e a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle
funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta
specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.
VII livello - Categoria Impiegati con funzioni direttive
Appartengono a questo livell o i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica
preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa
(nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da
conseguire.
Esempi:
Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
Analista programmatore, tecnico programmatore;
Approvvigionatore;
Assistente di Direzione;
Contabile;
Coordinatore di servizi;
Ispettore;
Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie,
manutenzione e installazione, logistica.
VI livello - Categoria Impiegati/Operai
Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa. Operai con mansioni e
qualifiche specialistiche. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto
inerenti attività complesse, che compo rtano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità
professionale e gestionale nonché adeguata esperienza.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un
elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria:
Esempi:
Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
Analista programmatore, tecnico programmatore;
Approvvigionatore;
Assistente di Direzione;
Contabile;
Coordinatore di servizi;
Ispettore;
Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie,
manutenzione e installazione, logistica.
V livello – Categoria: Impiegati, Operai; Qualifica di concetto: provetti
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in
condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e
con possesso di capacità professionali e ge stionali nonché di preparazione teorica e tecnico -pratica
specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacit à tecniche che
comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di
coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria:
Profilo:
Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV° livello, compiono, con maggiore
autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature
complesse
Esempi:
Tecnico responsabile di conduzione di impianti;
Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;
Manutentore polivalente;
Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di
apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
Profilo:
Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa
Esempi:
Contabile e contabile cliente, preventivista;
Supervisore;
Programmatore.
Profilo:
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e
gestione di attività specifiche.
Esempi:
Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia.
IV Livello – Categoria: Impiegati, Operai; Qualifica d'ordine: specializzati
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico,
esplicano attività tecnico -operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative,
commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazio ni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono
richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite,
anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. A titolo esemplificativo e non esaustivo
rientrano in questa categoria:
Profilo:
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella
pulizia e manutenzione degli ambienti.
Esempi:
Laminatori, levigatori, vetrificatoli di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano
l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa;
Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne;
Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo sfalcio con
mezzi di potatura di potenza.
Profilo:
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei
processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e
regolazione dei parametri.
Esempi:
Addetti alla conduzione impianti civili ed industriali;
Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e
pesanti.
Esempi:
Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore;
Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C;
Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici.
Profilo
Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei guasti,
eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la
messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti.
Esempi:
Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore.
Profilo:
Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione
professionale
Esempi:
Contabile d'ordine;
Segretario, archivista;
Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Profilo:
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con compiti di organizzazione e gestione
di attività specifiche. Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono
responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti.
Esempi:
Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti, all'interno di aree chiuse e limitate;
Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e controllo di
più addetti;
Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura, aree espositive e museali con funzioni
di supporto agli utenti;
Capogruppo attività di receptions e accompagnamento dei visitatori;
Addetto all'accompagnamento di gruppi di visitatori ed attività analoghe che prevedano anche la
conoscenza di lingue straniere;
Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell'accesso, con conoscenza di una o più lingue straniere
ove richieste dall'attività.
Profilo:
Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel controllo di accessi e aree confinate.
Esempi:
Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei documenti di ingresso
Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni.
Profilo:
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli
ambienti sia interni che esterni
I lavoratori per acquisire il IV livello devono conseguire abilitazione professional e adeguata tramite la
frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà
comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti da ESBII, sulla base delle Direttive e dei
Protocolli Comunitari del settore.
Esempi:
Tecnici disinfestatori specializzati
IV Livello con parametro 125
Le parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di
inquadramento, tutti gli operai qualificati addetti alle cabine e line e di verniciatura in forza al 1o giugno
2001, siano inquadrati nel IV livello con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente
alle mansioni da essi effettivamente esercitate.
III livello – Categoria: Impiegati, Operai – Qualifica: esecutivi qualificati
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli
inferiori od uguali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria:
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed apert i, con l'utilizzo
di attrezzature e macchine operatrici complesse
Esempi:
Addetti al risanamento ambientale;
Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B;
Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su
semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo
di tecniche innovative);
Addetti alla potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione.
Profilo:
Lavoratori che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti svolgono attività di conduzione impianti,
effettuando manovre di normale difficoltà.
Esempi:
Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali.
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi.
Esempi:
Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D);
Conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri -
ponte;
Aiuto magazziniere,
Operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione.
Profilo:
Addetti ai servizi alla ristorazione
Profilo:
Lavoratori che, sulla base di dettaglia te indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di
semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.
Esempi:
Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore.
Profilo:
Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare
preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro
Esempi:
Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
Centralinista/assistenza telefonica;
Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
Altri compiti di ufficio.
Profilo:
Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di -media
complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.
Esempi:
Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con vendita di libri e gadgets;
Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali;
Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.
Profilo:
Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei
livelli inferiori.
Esempi:
Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, tea tri, impianti sportivi, aree
confinate, edifici;
Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza e senza specifiche
limitazioni ed operante esclusivamente all'interno dei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici.
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura,
sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e
macchine operatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro veicolo o miscele di
prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute.
I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza
di un corso di form azione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque
comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall'ESBII, sulla base delle Direttive e dei Protocolli
Comunitari del settore.
Esempio:
Tecnici disinfestatori qualificati
II livello - Categoria: Impiegati, Operai; Qualifica: esecutivi comuni
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti
ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con
macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì
a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici
attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria:
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici
attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate
Esempi:
Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di
lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri;
Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi;
Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente;
Addetti alla rotazione trasporto sacchi;
Addetti alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate;
Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, età;
Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario.
Profilo:
Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con
strumenti preregolati e/o predisposti
Esempi:
Operai comuni addetti al controllo impianti automatici;
Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
Operai comuni addetti alla reception, servizi copia.
Profilo:
Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la
distribuzione di materiali
Esempi:
Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto;
Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio;
Addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata.
Profilo:
Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione
Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione.
Profilo:
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione
Esempi:
Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
Operaio comune manutentore e montatore.
Profilo:
Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi
semplici
Esempi:
dattilografia/stenodattilografia anche con video scrittura;
compiti semplici di ufficio;
centralino.
Profilo:
Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree
archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.
Esempi:
Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche;
Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
Profilo:
Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura,
sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni anche con l'utilizzo di attrezzature e
macchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e/o diluibili in acqua, secondo le istruzioni
ricevute.
I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza
di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque
comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall'ESBII, sulla base delle Direttive e dei Protocolli
Comunitari del settore.
Esempio:
Tecnici disinfestatori comuni
II Livello con parametro 115
Le parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di
inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario,
siano inquadrati al Secondo livello con parametro 115.
L'importo retributivo derivante dall'applicazione del nuovo parametro 115 comporta l'assorbimento, fino
a concorrenza, di eventuali analoghe indennità corrisposte a livello aziendale o territoriale.
I livello - Categoria: Operai; Qualifica: manovali
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con
attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di
pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi
nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria:
Esempi:
Guardiano
Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia
Per gli addetti alle cabine e linee di verniciatura -
Le parti si danno atto che a tutti gli operai qualif icati addetti alle cabine e linee di verniciatura in forza
all’entrata in vigore del CCNL, è stato applicato l'inquadramento nel IV livello nuovo con parametro 125
e con la qualifica professionale -corrispondente alle mansioni da essi effettivamente esercitate.
Per gli addetti alla disinfestazione e derattizzazione - formazione ed aggiornamento -
Le parti contraenti concordano sulla opportunità che in merito ai percorsi formativi e alle attività di
aggiornamento del personale addetto ai servizi di Disinfes tazione e Derattizzazione ci si attenga ad
apposita normazione ministeriale, se presente.
A tal fine le parti danno mandato all'ESBII, per predisporre un progetto, da presentare al Ministero della
Salute, sulla base di quanto previsto dalle Direttive e dei Protocolli Comunitari specifici del settore, anche
in collaborazione con Istituti Universitari ed Enti Pubblici competenti per materia.
Le aziende si faranno carico dei costi inerenti la formazione dei propri dipendenti che avvieranno ai corsi.
Li-
vello
Parametro Qualifica Parole chiave
Q 220 QUADRO Legge n. 190/1985
VII 201 Imp.direttivo
Specifica preparazione e capacità professionale con
la necessaria autonomia / discrezionalità / poteri di
iniziativa -responsabilizzazione dei risultati
VI 174
Imp. di concetto
Operaio provetto
Adeguate conoscenze - esperienza - potere di inizia-
tiva nei limiti delle direttive generali
V 140 Imp.di concetto
Attività di concetto o prevalentemente tali.
Operaio provetto Autonomia operativa nell'ambito di direttive, cono-
scenze di tecnologie del lavoro/funzionamento appa-
rati anche coord. di gruppi in complessi diversi
IV 128
Imp. d'ordine
Operaio specializzato
Specifiche conoscenze e/o capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite, anche coord. squadre di altri la-
voratori inferiori o uguali.
III 118
Imp. esecutivo
Operaio qualificato
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-
pratiche comunque acquisite anche coord. di lavora-
tori inferiori.
Lavoratore polivalente (esperienza, flessibilità, più
aree di intervento, utilizzo di tecniche innovative).
II 109
Impiegato esecutivo
Operaio comune
Primo impiego. Semplici attività amm. o tecniche che
non richiedono particolare preparazione. Passano al
III liv. dopo 18 mesi di servizio effettivo.
Attività per l'espletamento delle quali sono necessarie
semplici conoscenze professionali acquisibili anche
con un breve periodo di pratica/addestramento anche
con semplici attrezzature industriali
100 Manovale
Attività semplici, a contenuto manuale, per le quali
non occorrono conoscenze professionali, nonché la-
voratori del II livello di prima assunzione (9 mesi).
Articolo 30 – Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o a
quello successivamente acquisito.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello, oltre
agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati.
Ove il dipendente, all'atto della promozione, percepisca una retribuzione di fatto superiore al tratta-
mento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad perso-
nam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni
diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e nor-
mativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di due mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello supe-
riore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione
di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conser-
vazione del posto.
Articolo 31 - Assunzione
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti. L'assunzione dovrà risultare da atto
scritto nel quale dovranno essere specificati:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il
lavoratore è occupato in luoghi diversi nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descri-
zione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi con l'indi cazione del periodo di
pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini di preavviso in caso di recesso;
L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) e j) può essere effettuata mediante rinvio
alle norme del CCNL
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di
norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-
fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
ll datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e
previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
Inoltre, il datore di lavoro operante in regime di appalto e subappalto è tenuto a fornire al lavoratore
una tessera di riconoscimento a norma dell’art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008.
Articolo 31 bis – Consegna e restituzione dei documenti
All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare:
1) Documento di identità;
2) Certificato generale del casellario giudizario con data non inferiore a mesi 3
3) il numero di codice fiscale e quant’altro richiesto da eventuali disposizioni di legge;
4) lo stato di famiglia;
5) due foto formato tessera.
Una volta terminato il rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa, l’impresa dovrà consegnare al
lavoratore che, ne darà ricevuta, ogni documento di pertinenza dell’interessato, salvo che ne sia
impedito per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
La riconsegna dovrà avvenire – salvo gli impedimenti di cui sopra – entro e non oltre il giorno
successivo all’interruzione del rapporto di lavoro.
Articolo 31 – ter Tutela del lavoro delle donne e dei minori
Per quanto attiene alla tutela delle donne e dei minori, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Articolo 31 quater – Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Tenuto conto del fatto che la violenza e le molestie sessuali nel luogo del lavoro costituiscono un
abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti concordano di promuovere iniziative, al fine di
prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
Esse concordano, altresì, sul recepimento dei principi espressi nell'Accordo europeo siglato il
26/4/2007 "Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro", nella Raccomandazione
ILO n. 206 del 2019 e nella Convenzione ILO n.190 approvata a giugno 2019 e negli Accordi
Interconfederali sottoscritti dalle Associazioni Datoriali e dalle OO.SS..
Il Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii., precisa che è obbligo del datore
di lavoro assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei
lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A questo fine, si individuano le iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare,
prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano
favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti, le aziende dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
Saranno predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da realizzare anche attraverso i
Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e promuoverne di specifici
volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
A questo fine, le Organizzazioni Sindacali organizzeranno assemblee del personale su tali temi.
Le aziende predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Le Parti individueranno un Codice di Condotta / Linee Guida con le misure e le procedure da adottare
nella lotta contro le violenze e molestie sessuali sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole
imprese.
Articolo 32 – Periodo di prova
Il periodo di prova, a seconda dell’inquadramento d el personale, è stabilito secondo le modalità qui
definite:
a) mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello Quadro;
b) mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7o livello;
c) mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6o livello;
d) mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5o, 4o, 3o e 2o livello;
e) 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4o e 5o livello;
f) 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1o, 2o e 3o livello.
Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine
di tre mesi.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 31.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo
quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto
di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per
la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi
due mesi di prova per i lavoratori di 7o livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6o livello, la
retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino
a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore
si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione
dell'anzianità di servizio.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso
la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed
immediato.
I periodi di malattia ovvero di infortunio sul lavoro sono esclusi dal computo delle giornate di lavoro utili
al completamento del periodo di prova. Ove non risolto il rapporto di lavoro durante il periodo di prova si
intende confermato; ove, invece, il rapporto si risolva durante questo periodo non sarà necessario
concedere alcun termine di preavviso ed andrà corrisposta esclusivamente la retribuzione rela tiva al
rapporto prestato.
Articolo 32 bis – Condizioni di miglior favore
Restano ferme le condizioni individuale complessivamente considerate di miglior favore nell’ambito di
ciascun istituto. Rimangono altresì ferme tutte le altre condizioni di miglior favore.
Articolo 33 – Tipologie di contratto
➢ Contratto di lavoro a tempo parziale;
➢ Apprendistato;
➢ Contratto a tempo determinato;
➢ Lavoro Ripartito;
➢ Somministrazione di lavoro;
➢ Contratti di somministrazione a tempo determinato.
Articolo 34 – Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto
rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e potrà essere svolto secondo le seguenti tipologie:
➢ orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario
normale giornaliero di lavoro;
➢ verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
➢ misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate,
che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di
non lavoro.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto
scritto contenente: le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta.
Il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL il rapporto di lavoro a tempo parziale
sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
• volontà delle parti;
• priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza
rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
• reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze azien-
dali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
• applicazione delle norme del presente CCNL;
• volontarietà delle parti, in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordato.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i
seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario
esistenti in azienda;
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasfor-
mazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende ten-
deranno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale motivate da gravi e co mprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla
comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari convi-
venti senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori d i handicap o
che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli
fino a otto anni di età ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo
stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore
a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso
è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario
di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di
lavoro parziale.
Clausole elastiche
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla varia-
zione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto pos-
sono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della pre-
stazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto anche
successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa
ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore.
Per le sole ore prestate al di fuori degli or ari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo
parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribu-
zione oraria globale di fatto.
Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli
orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma precedente incrementata di un ulteriore
1,5%.
In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali
si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di
denunciare il patto stesso , durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei
seguenti casi:
➢ comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
➢ esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico;
➢ esigenze legate alla maternità e paternità;
➢ esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del
patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di armeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento
in applicazione delle clauso le elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un
preavviso di almeno un mese.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi
in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo
svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o set-
timanale.
L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giusti-
ficato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, le prestazioni di lavoro straordinario, intenden-
dosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti
e nelle quantità delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costi-
tuita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti
part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue moti-
vazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare.
Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche.
Disciplina del rapporto
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e
misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavo-
rativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica u bicazione di servizio le parti si
danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare
su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di
natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base
della regola di proporzionamento all'orario contrattualmente pattuito con riferimento al trattamento con-
trattuale dei lavoratori a tempo pieno.
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in 2 appalti per il
raggiungimento del minimo settimanale, non si applica la normativa relativa allo spostamento da un posto
all'altro di lavoro. Restano comunque salve le situazioni in atto presso le singole aziende.
I lavoratori interessati a svolgere un diverso o maggiore orario lavorativo lo comunicano all'azienda la
quale ne terrà prioritariamente conto, fatte salve le esigenze produttive ed organizzative, in caso di nuove
assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato.
Con cadenza trimestrale l'azienda informerà le R.S.A. e/o R.S.U. delle richieste pervenute e delle even-
tuali assunzioni previste a tempo pieno ovvero di eventuali incrementi di orario.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori in forza alla data di stipula del
presente CCNL
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 35 - Criteri di Computo dei Lavoratori a Tempo Parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del
CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto, rapportato al
tempo pieno così come definito dal presente CCNL, con l'arrotondamento all'unità della frazione di orario
superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III della L. 300/1970 e successive modificazioni,
i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione
lavorativa.
Articolo 36 - Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come fine la formazione e occu-
pazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione attraverso un'adeguata formazione volta
all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II al VII.
Assunzione
La stipula del contratto di apprendistato deve rives tire la forma scritta e deve contenere la descrizione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento ini-
ziale, intermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che
potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Il limite del numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di assumere, viene quanti-
ficato nel 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio con riferimento al singolo appalto
o servizio.
Limiti di età
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i
18 e i 29 anni compiuti e con con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della L. 53/2003
Periodo di prova
Il periodo di prova in caso di contratto di apprendistato sarà di 30 giorni di lavoro effettivo.
Durante il suddetto periodo è reciproco il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza
obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai
ratei delle mensilità supplementari e delle ferie, purché maturati.
Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di
seguito indicate.
La durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente tabella:
Livello
Mesi
II
24
III
30
IV
30
V
36
VI
36
VII
36
Nel caso di individuazione di profili professionali analoghi a quelli previsti nel presente CCNL, nell' area
contrattuale dell'artigianato di attività di servizi e pulizie, le parti si incontreranno al fine di armonizzare
eventuali durate superiori nel presente accordo.
In caso di assenza superiore ai 30 giorni, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla
durata dell'assenza e l’azienda comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto.
Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la
professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la
professionalità da acquisire, la durata sarà di 12 mesi.
L’azienda valuterà con particolare riguardo l'attribuzione di funzioni di responsabilità, di coordinamento e
direzione agli apprendisti con mansioni relative ai livelli VI e VII per i primi 6 mesi di svolgimento del
rapporto.
Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano completato il
loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi precedenti.
A tal fine non verranno computati i lavoratori volontariamente dimessisi, quelli licenziati per giusta causa,
per cessazione di appalto, per mancato superamento del periodo di prova nonché coloro i quali, al ter-
mine del periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui sopra non si applica qu ando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di apprendistato.
Parere di conformità
L’Azienda, secondo le modalità da concordarsi, acquisirà dall'Organismo Nazionale il parere di confor-
mità sul piano formativo individuale relativo al contratto di apprendistato.
In sede di contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni,
di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti
al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere, secondo quanto previsto in materia dall'Organi-
smo Nazionale.
In sede di ESBII, saranno individuate specifiche modalità per l'attuazione del presente paragrafo; nelle
more di tale attuazione saranno valide le prassi in atto, tra cui il silenzio - assenso.
Tali specifiche modalità dovranno prevedere il rilascio del parere di conformità sulla base di quanto pre-
visto dal presente accordo, fermo restando il principio per cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta di parere,
esso si intenderà per rilasciato in senso favorevole.
Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, fatta salva la
durata minima prevista dalla legisl azione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal
presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un
periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Nel caso di cumulo di pi ù rapporti, le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante
periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del suddetto cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati
presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la
frequenza dei corsi di formazione esterna.
Il periodo di apprendistato svolto sarà riportato sul libretto formativo ai fini della dimostrazione della attività
svolta.
In caso di cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa, all'apprendista sarà rilasciata dall'azienda
un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo garantiscono una uniforme applicazione sul territorio nazionale
delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Ai sensi di legge, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità
della azienda per un numero di ore non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione
teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dagli accordi Stato -Regioni), è integrata dalla offerta
formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 D.Lgs. 167/2011.
Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e
prevenzione antinfortunistica.
La formazione si svolgerà, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita
con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo.
I profili formativi sono definiti nell'allegato al presente CCNL "Profili formativi per il contratto di apprendi-
stato professionalizzante", che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del
caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento.
La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle
normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si
terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competen za ade-
guate, nonché locali idonei in relazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Su tali basi la
capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
II datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per
la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso
altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa pro vincia, con rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per i necessari spostamenti.
Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento
nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 167/2011, è necessaria la presenza di un tutore o referente
aziendale, con livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato. Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il
tutor deve in ogni caso essere in possesso di adeguata professionalità ed essere indicato all'interno del
piano formativo individuale.
Trattamento economico
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto
quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà.
Gli apprendisti con destinazi one finale al secondo livello, saranno inquadrati al primo livello per tutto il
periodo.
La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed EDR
.
Trattamento normativo
Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo
dì apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qua-
lifica per la quale egli compie il tirocinio.
E' ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non
inferiore al 50% del tempo pieno; le ore di formazione saranno in ogni caso equiparate a quanto previsto
per i lavoratori a tempo pieno.
Il periodo di apprendistato è computato ai fini dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 22 del presente
CCNL.
Malattia
Per la disciplina della malattia, si rimanda a quanto previsto dalla L. 296/2006 art. 1 comma 773.
Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante
I contenuti della formazione, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei pro-
cessi lavorativi, sono articolati come segue:
contenuti a carattere trasversale, riguardanti anche i comportamenti relazionali, le conoscenze organiz-
zative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto
una parte di attività formativa è riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, alle misure collettive
di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
contenuti a carattere professionale, di tipo tecnico-operativo differenziati in funzione delle singole figure
professionali; in questo ambito sono sviluppati anche Ì temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di
protezione individuali propri della figura professionale in esame.
Contenuti formativi a carattere trasversale (comuni a tutte le figure con contratto di apprendistato profes-
sionalizzante):
Competenze relazionali:
- valutare la competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto dell'ambiente di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'azienda (nei settori di specifico inte-
resse);
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'azienda, le condizioni e i fattori di redditività
dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza), il contesto di riferimento di un'azienda (forniture, reti,
mercato, moneta europea ecc.);
- acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed efficiente e nozioni di comporta-
menti organizzativi;
- conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati personali;
- conoscere i codici etici di comportamento aziendale;
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, alla soddisfazione del cliente ed alla tutela
ambientale.
Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Sicurezza sul lavoro
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;
- conoscere elementi di pronto soccorso.
Contenuti formativi a carattere professionalizzante (differenziati per ciascuna categoria professionale):
Sono da perseguire i seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Operai di base: I e II livello di inquadramento
I livello: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale,
ma anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un pe-
riodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi
nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.
II livello: Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento,
sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche,
anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale e conoscenze elementari dei prodotti chimici.
Contenuto formativo:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- conoscenza dei principi base della tutela ambientale;
- conoscenza e rispetto delle regole poste dal committente;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della mansione;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e i metodi di lavoro prestabiliti nelle apposite istruzioni per ogni
singola attività;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
di lavoro);
- conoscenza elementare dei prodotti chimici (ove previsto) e delle disposizioni di gestione dei rifiuti pro-
dotti;
- gestione degli spazi di magazzino e delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna merci;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Operai qualificati: III livello di inquadramento
III livello: Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico - pratiche comun-
que acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Contenuto formativo:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- conoscenza dei principi base della tutela ambientale;
- conoscenza e rispetto delle regole poste dal committente;
- conoscenza delle procedure di gestione delle emergenze e protezione dagli incendi;
- conoscenza ed applicazione delle qualificate tecniche della mansione;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e i metodi di lavoro prestabiliti nelle apposite istruzioni per ogni
singola attività;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
di lavoro) e relative tecniche di manutenzione;
- conoscenza elementare dei prodotti chimici (ove previsto) e delle disposizioni di gestione dei rifiuti pro-
dotti;
- gestione degli spazi di magazzino e delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna merci;
- conoscenza delle tecniche di addestramento degli addetti inquadrati a livello inferiore od uguale;
- conoscenza delle metodiche organizzative di cantiere e del coordinamento degli addetti;
- acquisizione delle tecniche e strumenti per il controllo qualità;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Operai specializzati: IV e V livello di inquadramento
IV livello: Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo
specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività am-
ministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attua-
zione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque
acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.
V livello: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente
tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui ope-
rano e con possesso di capacità p rofessionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico -
pratica specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che compor-
tano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordina-
mento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Contenuto formativo:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali;
- conoscenza e controllo del rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- conoscenza dei principi base della tutela ambientale;
- conoscenza e rispetto delle regole poste dal committente;
- conoscenza ed applicazione delle procedure di gestione delle emergenze e protezione dagli incendi;
- conoscenza ed applicazione delle qualificate tecniche della mansione;
- conoscenza approfondita ed utilizzo delle tecniche e i metodi di lavoro prestabilit i nelle apposite istru-
zioni per ogni singola attività;
- conoscenza approfondita ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro) e relative tecniche di manutenzione;
- conoscenza elementare dei prodotti chimici (ove previsto) e delle disposizioni di gestione dei rifiuti pro-
dotti;
- gestione degli spazi di magazzino e delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna merci;
- conoscenza delle tecniche di addestramento degli addetti inquadrati a livello inferiore od uguale;
- conoscenza ed applicazione delle metodiche organizzative di cantiere, del coordinamento degli addetti
e del controllo operativo;
- conoscenza ed applicazione delle tecniche e degli strumenti per il controllo qualità, delle tecniche per
effettuare le verifiche, l'individuazioni delle non conformità e per la loro gestione; conoscenza approfon-
dita del CCNL di categoria;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Responsabile unità operativa
Scopo della posizione:
Assicurare l'attuazione degli ordini di lavoro assegnati dalla Committente attivandosi per il miglioramento
e l'ottimizzazione degli stessi e garantirne la realizzazione, nei termini di quantità, qualità, sicurezza,
aspetti ambientali e costi previsti, mediante una efficace gestione delle risorse umane. Dipende gerarchi-
camente dal Responsabile Area Operativa.
Funzioni principali della posizione:
- sulla base delle commesse acquisite dalla Società, provvedere alla gestione delle attrezzature, impianti,
mezzi di lavoro e locali di pertinenza, selezione del personale, allocazione risorse umane, esecuzione
lavori, gestione rapporti con la Committente;
- garantire tutte le attività necessarie alla realizzazione dei cicli di lavorazione r ichiesti, secondo quanto
pianificato e definito dalla struttura gerarchica superiore e dall'Ufficio Tecnico con la Società Committente;
- provvedere alla compilazione della documentazione attestante l'esecuzione dei cicli previsti ed assicu-
rarsi dell'avallo da parte della Società Committente e predisporre i documenti necessari alla prefattura-
zione clienti;
- assicurare la realizzazione di tutti Ì controlli di qualità definiti e/o richiesti dalla Società Committente e/o
dalla struttura gerarchica superiore;
- assicurare l'efficienza delle attrezzature, impianti e dei mezzi da lavoro mediante opportuna manuten-
zione nel rispetto delle norme vigenti;
- gestire l'approvvigionamento dei materiali di consumo necessari nel rispetto delle disposizioni ricevute
dall'Ufficio Acquisti e Logistica;
- assicurare e vigilare l'esecuzione delle attività nel rispetto delle norme legislative, contrattuali ed azien-
dali in tema di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- attuare, per quanto di competenza, il Sistema di Gestione Qualità ed Ambientale rispetto alle procedure
definite;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in tema di Ecologia ed Ambiente: in particolare curare gli adem-
pimenti tecnico/amministrativi in materia di gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- in accordo con la struttura aziendale centrale curare il piano di addestramento del personale e verifi-
carne l'apprendimento;
- rappresentare l'azienda nei rapporti con il personale preposto di aziende e/o enti pubblici locali (Ispet-
torato del Lavoro, USL, ecc.) per tutte le problematiche inerenti l'attività produttiva dell'Unità Operativa.
Rapporti con gli Enti Aziendali
Area Operativi, Ufficio Tecnico, Acquisti e Logistica, Prevenzione e Protezione, Personale, Qualità e Am-
biente, Amministrazione e Bilanci, Ufficio Commerciale.
Competenze professionali nella posizione:
- scolarità medio/alta di tipo tecnico/operativo; conoscenza tecnologie e metodi di lavoro;
- conoscenza funzioni e processi aziendali (anche in riferimento alla materia sicurezza sul lavoro e am-
bientale);
- conoscenza attività/servizi aziendali;
- capacità nella gestione delle risorse umane e nei rapporti interpersonali;
- capacità di sintesi operative;
- esperienza elevata nel settore di competenza.
Operaio coordinatore delle attività (ovvero, Capo Squadra)
Scopo della posizione
Realizzare attraverso la conduzione della squadra di lavoratori, i programmi di lavoro previsti e definit i
nei tempi e nelle modalità indicate dal responsabile dell'Unità Operativa.
Funzioni principali della posizione
- assicurare la realizzazione dei lavori programmati, organizzando e distribuendo il lavoro al personale
della squadra;
- concorrere alla realizzazione degli obiettivi di servizio in ordine all'utilizzo della manodopera, dei mate-
riali e delle attrezzature;
- vigilare per il rispetto delle norme di prevenzione, sicurezza sul luogo di lavoro e in tema ecologico
ambientale, e attivarsi perché le m aestranze utilizzino correttamente le sostanze, le attrezzature e i di-
spositivi di protezione individuale;
- in ausilio al superiore gerarchico, curare l'addestramento delle maestranze affiancale per l'apprendi-
mento;
- assicurare adeguati livelli di qualità del servizio ed eseguire i controlli secondo gli standard aziendali;
- segnalare al Responsabile della U.O. agli interventi da eseguire sulle strutture societarie locali e/o della
Committenza (manutentivi, ambientali, ecc.);
- curare le relazioni della squadra facendosi portavoce delle disposizioni aziendali, con particolare riferi-
mento al rapporto interpersonale con le maestranze.
Rapporti con gli Enti Aziendali
Area Operativa, Servizio Prevenzione Protezione, Ufficio locale presso la U.O.
Competenze professionali nella posizione:
- scolarità media di tipo operativo;
- conoscenza tecnologie e metodi di lavoro;
- conoscenza aspetti operativi in tema di sicurezza sul lavoro ed ambiente;
- conoscenza servizi aziendali;
- capacità nei rapporti interpersonali con le maestranze e personale Committenza;
- capacità di sintesi operativa;
- esperienza nell'area operativa di competenza.
Addetto ai servizi di pulizie tecniche
Obiettivi: Fornire indicazioni comportamentali, conoscenze teoriche di base e norme di corretta prassi
per l'erogazione dei servizi oggetto di appalto nell'ottica del raggiungimento della soddisfazione del
cliente e degli utenti.
Formazione teorica
La qualità del servizio:
- presentazione aziendale;
- soddisfazione del cliente/utente;
- immagine personale e aziendale;
- competenza professionale;
- motivazione alla professione;
- codice deontologico degli operatori;
- la certificazione del sistema aziendale di gestione qualità secondo la Norma ISO 9001:2000.
La gestione ambientale:
- definizione del sistema aziendale di eco-management;
- norme di corretta prassi per la prevenzione dell'inquinamento e miglioramento continuo;
- analisi dei comportamenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente;
- impiego di materiali riciclabili; utilizzo di prodotti ecologici;
- utilizzo di materiali biodegradabili;
- tipologie di rifiuti e raccolta differenziata degli stessi;
- gestione ed ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
la certificazione del sistema aziendale di gestione ambientale secondo la Norma ISO 14001:2004.
La sicurezza sul luogo di lavoro:
- le figure di riferimento della sicurezza;
- principi generali di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione;
- diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- piani di emergenza e pronto soccorso;
- DPI.
Classificazione e identificazione delle aree di intervento e analisi delle procedure e delle metodologie
operative:
- impianti della Committenza;
- la messa in sicurezza degli impianti;
- tipologie di sporco presenti sugli impianti;
- pulizie tecniche come strumento manutentivo;
- operazioni eseguite manualmente;
- la movimentazione manuale di carichi;
- operazioni eseguite con l'ausilio di specifiche macchine;
- la gestione dei rifiuti speciali.
I prodotti chimici:
- tipologie di prodotti chimici e loro meccanismi di azione;
- l'etichettatura delle sostanze e prodotti chimici.
Attrezzature, macchinari e materiali di consumo:
- classificazione;
- modalità di utilizzo.
Addestramento tecnico-operativo
- Illustrazione della struttura organizzativa dell'azienda e dell'appalto.
- Illustrazione dei luoghi di lavoro (uffici, spogliatoi, ecc.).
- Trasmissione dei numeri utili.
- Illustrazione del piano di inserimento.
- Illustrazione dei servizi in appalto.
- Illustrazione del sistema di controllo.
La sicurezza sul luogo di lavoro:
- le figure di riferimento della sicurezza;
- principi generali di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- rischi associati all'esecuzione delle mansioni;
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- piani di emergenza e pronto soccorso;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- DPI;
- Sorveglianza sanitaria.
I prodotto chimici:
- i prodotti chimici per le pulizie tecniche e i loro meccanismi di azione;
- i prodotti chimici con cui è possibile entrare a contatto sui luoghi di lavoro (anche di proprietà del Com-
mittente);
- modalità operative per la manipolazione delle sostanze e prodotti chimici.
Attrezzature e macchinari per l'esecuzione delle pulizie tecniche:
- tipologie di attrezzature e loro specifici utilizzi;
modalità operative di utilizzo.
Nozioni di manutenzione macchine ed attrezzature:
- verifiche e controlli;
- programmazione delle attività manutentive;
- modalità operative per eseguire gli interventi;
- operazioni non consentite.
Piano formativo individuale – Esempio/Modello/Fac Simile
Apprendistato professionalizzante
A - Dati identificativi del datore di lavoro
Denominazione _________________________________
Codice fiscale _________________________________
Partita IVA _________________________________
Indirizzo della sede legale _________________________________
Recapito telefonico _________________________________
Fax _________________________________
e-mail _________________________________
Attività _________________________________
B - Dati identificativi dell'apprendista
Cognome _________________________________
Nome _________________________________
Codice fiscale _________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________
Residenza _________________________________
Cittadinanza _________________________________
Titolo di studio _________________________________
Eventuali percorsi di istruzione non conclusi _________________________________
Eventuali esperienze lavorative _________________________________
Periodo _________________________________
Mansioni _________________________________
Eventuali periodi di apprendistato già svolti
1) dal ________ al ____________ qualifica _________________________________
2) dal ________ al ____________ qualifica _________________________________
3) dal ________ al ____________ qualifica _________________________________
Eventuale formazione professionale, (compresa quella svolta in apprendistato) titolo del Corso - Ente e
durata
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
Aspetti normativi
Data di assunzione _________________________________
Qualifica da conseguire _________________________________
Durata _________________________________
Livello di inquadramento iniziale _________________________________
Livello di inquadramento finale _________________________________
Centro per l'impiego di riferimento _________________________________
- Dati identificativi del tutore aziendale
Cognome _________________________________
Nome _________________________________
Codice fiscale _________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________
Livello e mansioni di inquadramento _________________________________
Anni di esperienza _________________________________
Formazione svolta (struttura, contenuto e data) _________________________________
Titolare dell'impresa di cui alla parte A)
- si
- no
- Profilo formativo
Profilo formativo di riferimento _________________________________
- Modalità di raccordo previste tra il tutore aziendale e l'ente di formazione esterno
- incontri semestrali
- scambio semestrale di relazioni
- altro (specificare)
- Contenuti formativi (della formazione interna e esterna)
Aree tematiche trasversali
1) competenze relazionali: ____________ ore
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; comu-
nicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2) organizzazione ed economia: ______________ ore
conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa; conoscere i principali elementi
economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell'impresa (produttività, ef-
ficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, ecc..); saper operare
in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente.
3) disciplina del rapporto di lavoro: ____________ ore
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori; conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il
costo del lavoro.
4) sicurezza sul lavoro: ____________ ore
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i prin-
cipali fattori di rischio; conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
- Eventuale valutazione di coerenza formulata dall'ente bilaterale
Area tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico -scientifico ed operativo sono differenziati in fun-
zione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno
sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura
professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto.
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
4) _________________________________
5) _________________________________
6) _________________________________
7) _________________________________
- Formazione esterna (indicare la denominazione dell'Ente o degli Enti erogatori della formazione, per
ciascuno indicando la denominazione del o dei corsi da seguire, in conformità al catalogo dell'offerta
formativa definito dalle Regioni o dagli enti delegati, le modalità e l e ore destinate a ciascuna attività
nell'ambito del monte ore obbligatorio stabilito dalla legge regionale)
Il Lavoratore _________________________________ Il Datore di Lavoro
_________________________________
Profili formativi impiegati
- Istruzioni Operative -
Per "profilo formativo" si intende l'insieme di competenze/conoscenze che l'apprendista è tenuto ad ac-
quisire per il raggiungimento di una determinata qualifica professionale.
Pertanto, tali competenze professionali si devono intendere come "le competenze obiettivo" della forma-
zione professionalizzante, cioè le conoscenze e le capacità che l'apprendista deve aver conseguito al
termine del percorso formativo in modo da potere assolvere a quanto richiesto dalla qualifica professio-
nale di riferimento.
Per l’individuazione dello specifico profilo formativo e la conseguente redazione del Piano Formativo
Individuale (PFI) occorre considerare, adattandole alla specifica qualifica professionale cui l'apprendi-
stato è finalizzato:
1) - le competenze tecnico professionali generali (titolo I), funzionali al raggiungimento degli obiettivi for-
mativi di cui al D.M. 20/5/1999, e comuni a tutte le aree di attività e a tutte le qualifiche professionali;
2) - le competenze tecnico-professionali specifiche (titolo II), suddivise per aree di attività (attività ammi-
nistrative, tecniche, commerciali);
3) - qualora il livello di destinazione finale dell'apprendista sia 1 o 2, le competenze di alta professionalità
gestionale indicate nel titolo III.
Con particolare riferimento alle qualifiche professionali elencate nel titolo II (ed accorpate in aree di attività
amministrativa, tecnica, commerciale), esse sono esemplificative e quindi non esaustive rispetto alla ca-
sistica di qualifiche professionali di settore/comparto, ed intendono fornire un impianto "flessibile" di linee
guida per la progettazione dei Piani Formativi Individuali (PFI). In considerazione di ciò:
- il Piano Formativo Individuale, in virtù della qualificazione da conseguire, delle specifi cità aziendali e
delle caratteristiche dell'apprendista, potrà comprendere tutte o parte delle conoscenze/competenze del
profilo, ovvero potrà essere elaborato attingendo a più profili formativi in caso di qualifiche professionali
che dovessero risultare riferibili a più profili;
- nel caso di qualifiche professionali non esattamente individuabili nel presente allegato, ovvero nel caso
in cui esse necessitino di integrazione di competenze/conoscenze, i profili formativi esemplificati possono
essere utilizzati in analogia;
- potranno essere utilizzate le qualifiche professionali rispetto alle quali l'ISFOL ha predisposto i profili
formativi.
Competenze tecnico-professionali generali da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi formativi di
cui al D.M. 25 Maggio 2009 – parte comune a tutte le aree di attività e a tutte le qualifiche professionali:
1) - conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa;
2) - conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito delle attività svolte dall'azienda;
3) - sapersi rapportare (coordinare) alle altre aree organizzative dell'azienda;
4) - conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi/informatici, con particolare ri guardo
a quelli adottati nella propria area di attività;
5) - conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
6) - conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;
7) - conoscere gli elementi fondament ali della normativa (legislativa e contrattuale) sulla disciplina del
rapporto di lavoro e di quella sulla sicurezza del lavoro.
Competenze tecnico-professionali specifiche per aree di attività
a) Area attività amministrative
Impiegato amministrativo
1) - adeguata comprensione e capacità di utilizzo degli strumenti/metodi di lavoro e delle procedure ap-
plicative di riferimento;
2) - adeguata conoscenza dei necessari strumenti e tecniche di gestione aziendale;
3) - conoscenza e capacità di adeguarsi alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
4) - conoscenza dei fondamentali principi economico-gestionali;
5) - conoscenza dei fondamentali principi di contabilità generale ed analitica;
6) - elaborazione budget;
7) - controllo andamento economico-finanziario;
8) - gestione contratti pubblici: attivazione, garanzie e tempistiche;
9) - gestione fatturazione prestazioni verso committenti pubblici;
10) - gestione acquisti/incassi;
11) - gestione servizi bancari;
12) - gestione attività di fatturazione e contabilità;
13) - gestione corrispondenza;
14) - conoscenza delle modalità di accesso, organizzazione utilizzo archivi e database collegati alla fun-
zione;
15) - adeguata conoscenza delle norme in tema di privacy e sicurezza;
16) - adeguata conoscenza dei necessari programmi informatici.
17) - adeguata conoscenza, a seconda delle necessità, di una o più lingue estere.
Le competenze di cui sopra possono essere integrate/sostituite, in relazione anche alle esemplificazioni
professionali contenute nel Contratto Collettivo, con altre specifiche, come ad es.:
1) addetto/a ufficio personale
a) - conoscenza della normativa del lavoro (legale e contrattuale);
b) - conoscenza dei principi e delle norme di amministrazione e di gestione del personale;
c) - conoscenza dei principi ragionieristici di base.
2) addetto/a alla segreteria
a) - predisposizione e gestione documentale;
b) - organizzazione riunioni ed eventi di lavoro;
c) - gestione dei flussi informativi e comunicativi.
3) contabile
a) - conoscenza e applicazione di principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica;
b) - adeguata conoscenza della ragioneria;
c) - trattamento operazioni fiscali, previdenziali e assicurative;
d) - conoscenza elementi per elaborazione bilancio aziendale.
4) analista nel controllo digestione
a) - Adeguata conoscenza dei principali strumenti del controllo di gestione (centri di costo, centri di pro-
fitto, piano dei conti, analisi degli scostamenti);
b) - Predisposizione dei principali rapporti del controllo di gestione e adeguata capacità di interpretazione
analitica degli stessi (preventivi, consuntivi, P&L mensile, budget, client profitability);
c) - Adeguata conoscenza delle politiche aziendali necessarie per la compilazione dei rapporti;
d) - Adeguata conoscenza delle principali applicazioni informatiche tipiche del controllo di gestione (Es.
Hyperion);
e) - Adeguata conoscenza della realtà aziendale nei suoi aspetti organizzativi e gestionali per meglio
interpretare i dati di costo e di ricavo.
5) tecnico dei sistemi digestione aziendale (Qualità/Ambiente/Sicurezza,...)
a) - conoscenza della normative di riferimento e capacità di governo dei rispettivi sistemi
6)EDP
a) - Conoscenza e gestione dei programmi informatici utilizzati nell'impresa;
b) - Padronanza di HW e periferiche;
c) - gestione dei sistemi server dell'azienda;
d) - supporto agli utenti nell'utilizzo dei software.
7) data entry
a) - capacità di lavorare su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici , anche automatiz-
zati, al fine di predisporre e compilare la documentazione e la modulistica relativa;
b) - organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico;
c) - smistare documenti cartacei ed informatici;
d) - raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati.
8) centralinista; addetto alle informazioni telefoniche/alla reception
a) - conoscenza tecnica dell'uso del centralino e strumenti similari;
b) - conoscenza dell'abbinamento dipendente/settore o reparto aziendale, e conse guente capacità di
individuazione di un interlocutore per il richiedente;
c) - rapido reperimento verso l'esterno di interlocutori abituali;
d) - con riferimento alla comunicazione telefonica ed alle funzioni di ricevimento, sviluppo di buone capa-
cità interpersonali e di relazione con Clienti/Fornitori;
e) - conoscenza dei necessari programmi informatici, con particolare riferimento ai programmi di video
scrittura, al fine di svolgere attività di segreteria nelle pause concesse dal servizio telefonico e/o di rice-
vimento.
9) archivista
a) - organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico;
b) - selezione e smistamento documenti cartacei ed informatici.
10) fatturista
a) - conoscenza e utilizzo dei diversi sistemi di pagamento ed incasso;
b) - organizzazione e gestione archivio.
B) Area attività tecniche
Impiegato tecnico
C) Area attività commerciali e di supporto alla clientela
Impiegato commerciale
a) - adeguata conoscenza e capacità di utilizzazione degli strumenti/metodi di lavoro e del le procedure
applicative relative alle proprie mansioni;
b) - adeguata conoscenza delle politiche di marketing dell'azienda;
c) - programmazione delle azioni di marketing;
d) - analisi del mercato di riferimento;
e) - configurazione dell'offerta di prodotti/servizio;
f) - conoscenza della normativa inerente gli appalti di servizi.
g) - capacità di presentare una offerta per un appalto pubblico
h) - posizionamento dei prodotti/servizi;
i) - conversione operativa della strategia commerciale;
j) - gestione della trattativa commerciale con il cliente;
k) - conoscenza e capacità di utilizzo delle tecniche di vendita;
l) - conoscenza e capacità di utilizzo delle principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione
con il cliente;
m) - capacità di operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
n) - conoscenza e capacità di adeguarsi alle innovazioni di prodotto/processo/contesto;
o) - conoscenza dei necessari programmi informatici.
Le competenze di cui sopra possono essere integrate/sostituite, in relazione anche alle esemplificazioni
professionali contenute nel Contratto Collettivo, con altre specifiche, come ad es.:
1) Addetto/a a relazioni con il cliente/fornitore/committente
a) - gestione trattativa commerciale con il cliente/fornitore/committente
b) - gestione del rapporto tra azienda e cliente/fornitore/committente dal primo contatto fino alla realizza-
zione del prodotto/servizio;
c) - gestione contratto di appalto e capitolato d'oneri
d) - controllo dei risultati e reportistica al cliente/committente;
e) - gestione delle strategie di comunicazione;
f) - capacità di interagire (interfacciarsi) con l'attività dei singoli reparti dell'azienda al fine di fornire una
risposta conforme agli obiettivi di comunicazione fissati dal cliente/committente;
g) - capacità di gestione del budget messo a disposizione dal cliente/ committente per la realizzazione
dei prodotti servizi;
h) - capacità di analisi del mercato di riferimento e della concorrenza;
2) Strategie Planner
a) - Conoscenza dell'impresa nei suoi aspetti organizzativi e gestionali;
b) - Conoscenza delle principali teorie strategiche e delle fasi che portano alla definizione dei messaggi
della comunicazione;
c) - Capacità di utilizzo ed interpretazione dei principali strumenti di ricerca qualitativa e quantitativa;
d) - Capacità di analisi, di elaborazione e di trasformazione dei dati ottenuti con la ricerca in conoscenza
utile al lavoro strategico;
e) - Capacità di relazionarsi con i Clienti al fine di ottenere condivisione sulla strategia di marketing ela-
borata.
Competenze di alta professionalità gestionale comuni a tutti le aree di attività e a tutte le qualifiche pro-
fessionali
Necessarie per il raggiungimento dei livelli Q, 1 e 2
Tenuto conto del sistema di declaratorie/esemplificazioni di cui all'art. 10 del Contratto Collettivo, le Parti
ritengono che i profili formativi debbano contenere specifiche attribuzioni di arricchimento professionale
- indipendentemente dalle competenze generali precedenti e da quelle specifiche indicate nel titolo II del
presente allegato - per il raggiungimento dei livelli di destinazione finale 1 o 2.
In particolare, per il raggiungimento del livello 1, 2 e 3, il percorso formativo dovrà anche consenti re
all'apprendista il raggiungimento di requisiti quali:
1. - autonomia accompagnata da discrezionalità e poteri di iniziativa limitati nell'ambito di direttive gene-
rali;
2. - responsabilità nel raggiungimento di obiettivi assegnati;
3. - coordinamento di professionalità di livelli inferiori.
Il percorso formativo per i livelli Q, 1 e 2 dovrà anche consentire all'apprendista il raggiungimento di
requisiti quali:
1. - adeguata esperienza;
2. - autonomia accompagnata da discrezionalità e poteri di iniziativa;
3. - realizzazione di risultati/obiettivi complessi;
4. - responsabilità dei risultati;
5. - coordinamento di aree fondamentali articolate in più unità operative;
6. - svolgimento di attività, anche singole, di primaria importanza a carattere progettuale e innovativo.
I Piani Formativi Individuali dell'apprendista destinato ai livelli Q, 1 e 2 verranno dunque completati da
specifiche competenze, sviluppate con diverse gradualità in relazione ai diversi requisiti correlati con il
livello da raggiungere, a contenuto professionale di significativo valore gestionale ed organizzativo, quali:
1. - capacità di gestione manageriale di base (autonomia e responsabilità);
2. - capacità di gestione dell'organizzazione, del gruppo (team) e dei collaboratori;
3. - capacità di lavorare su progetti in autonomia o nell'ambito di specifiche direttive/deleghe;
- capacità di gestione del proprio tempo di lavoro e delle risorse disponibili;
- capacità di sviluppare una visione interfunzionale dell'impresa.
PFI – Piano Formativo Individuale
Apprendistato Professionalizzante, D.Lgs. n. 167/2011
PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra; ___________________________________
1. Azienda
Ragione sociale ___________________________________
Sede (indirizzo) ___________________________________
CAP (Comune) ___________________________________
Partita IVA ___________________________________ Codice Fiscale
___________________________________
Telefono ___________________________________ Fax ___________________________________
e-mail ___________________________________
Legale rappresentante (nome e cognome) ___________________________________
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome ___________________________________ Nome
___________________________________
C.F. ___________________________________
Cittadinanza _________________________ Scadenza permesso di soggiorno
___________________________________
Nato a ___________________________________il ______________ Residenza/Domicilio
___________________________________ Prov. __________ Via
___________________________________
Telefono _________________ Fax _____________________ E -mail
___________________________________
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ___________________________________
Eventuali percorsi di istruzione non conclusi ___________________________________
Eventuali percorsi di studio post - laurea ___________________________________
periodi di precedente apprendistato svolti dal ___________ al ________________
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a) ___________________________________
b) ___________________________________
c) ___________________________________
Esperienze lavorative ___________________________________
Eventuale possesso di una qualifica (specificare quale) ___________________________________
Aspetti normativi
Data di assunzione ___________________________________
Qualifica da conseguire ___________________________________ Durata
___________________________________
Livello di inquadramento iniziale
Livello di inquadramento finale ___________________________________
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra ___________________________________
C.F. ___________________________________
Livello di inquadramento ___________________________________
Anni di esperienza ___________________________________
4. Contenuti formativi
Formazione extra-aziendale (obiettivi, contenuti, modalità di erogazione della formazione, durata in ore)
Formazione aziendale (obiettivi, contenuti, modalità di erogazione della formazione, durata in ore) di cui:
A) Contenuti obbligatori (16 ore)
- Igiene. sicurezza e prevenzione antinfortunistica (8 ore – Da erogare nella prima parte del contratto di
apprendisato e, comunque, entro il primo anno del contratto stesso)
- Diritti e doveri inerenti il rapporto dì lavoro (4 ore)
- Organizzazione aziendale e ciclo produttivo (4 ore)
B) Contenuti specifici
Da individuare in relazione ai profili formativi
Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo
parziale; in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno es-
sere riproporzionate sulla base dell'or ario di lavoro ridotto. È ammesso il rapporto di lavoro a tempo
parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavor o part -time si fa
riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
Articolo 37 - Tempo Determinato
Le Parti stipulanti richiamano le norme comunitarie e nazionali che definiscono i contratti di lavoro a
tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro subordinati
che affermano che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni
settori, occupazioni e attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi della normativa vigente.
Al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.,
può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza causali.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza
delle causali previste dalla legge.
Alla luce della peculiarità del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge (L. 53/2023), la durata
dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore,
per effetto di un a successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, è estesa a 24
mesi.
Le parti concordano che non possono essere assunti lavor atori con contratto a tempo determinato in
misura superiore al 25% per cento della media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione,
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato con un arrotondamento del decimale all'unità superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva
prevista dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, alle attività stagionali, come individuate nel presente
articolo e a quelle previste dal D.P.R. 1525/1963, non si applica il limite temporale e il limite percentuale
di cui ai commi precedenti.
Si riconosce carattere di stagionalità alle attività di derattizzazione e disinfestazione.
Sono altresì da considerare come stagionali quelle attività di pulizia e di multiservizi che vengono svolte
dai lavoratori – in modalità prevalente - in favore di imprese terze che operano nel settore del turismo.
Ulteriori specifiche in merito potranno essere disciplinate dalla cont rattazione di secondo livello. Si da
atto dunque che, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 81/2015, non sussistono limiti all'impiego di contratti di lavoro
a tempo determinato a carattere stagionale come previsto dalla sopra indicata normativa.
Conseguentemente, l'Azienda potrà far ricorso a tale tipologia contrattuale indipendentemente dalla
presenza di lavoratori assunti a tempo indeterminato e senza alcuna proporzionalità tra le due categorie
contrattuali.
Nei casi come sopra individuati, in sede di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, verrà
specificata nel contratto individuale la "stagionalità" quale causale di apposizione del termine.
Le Parti convengono che la stagionalità come definita dai commi che precedono è coerente con i requisiti
legali richiesti dal D.Lgs. 81/2015 ai fini dell'applicazione di specifiche normative.
In applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 sono esenti dal limite percentuale di cui sopra i contratti a
tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuov e attività. Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di
tempo fino a 6 mesi. Non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo indeterminato
provenienti da cambi di appalto da altri cantieri. A livello territoriale, con le OO.SS. firmatarie del presente
CCNL, si potranno concordare assunzioni con contratto a tempo determinato nelle fasi di avvio di una
nuova attività superiori a detto periodo.
b ) per lo svolgimento delle attività stagionali, come sopra individuate, e delle a ttività come previste dal
D.P.R. 1525/1963;
c) per sostituzione di lavoratori assenti;
d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Le Parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi
hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12
mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni g ià espletate nei precedenti rapporti a
termine. Il diritto, oltre ad essere richiamato nel contratto di assunzione, può essere esercitato a
condizione che il lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. Per i
lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza può
essere esercitato a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 3 mesi dalla scadenza del
contratto.
Le Parti, inoltre, concordano che i l diritto di precedenza troverà applicazione, laddove possibile,
nell'ambito del cantiere dove ha prestato servizio.
Le parti intendono disciplinare le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali
in caso di riassunzione con c ontratto a tempo determinato dello stesso lavoratore ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 81/2015. I termini di interruzione previsti dalla legge non trovano applicazione nelle seguenti
fattispecie:
a) l'assunzione di lavoratori impiegati nelle attività stagionali indicate ai precedenti commi;
b) sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione avvenga per motivi sostitutivi di
altri lavoratori;
c) assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presso altra azienda;
d) assunzione di percettori della Naspi;
e) assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o
congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi
rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato D.Lgs. n.
151/2001.
L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal
lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare. Per i livelli
5-6-7 l'affiancamento può essere portato fino a sei mesi.
La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato;
in caso di riassunzione a termine per le medesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova.
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con
contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un terzo della durata del contratto iniziale,
non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto e comunque non può superare la durata
prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.
Le aziende, s u richiesta delle OO.SS. competenti o delle R.S.A./R.S.U., forniranno annualmente alle
stesse informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività, sulla collocazione geografica
e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati, informazioni utili ad un monitoraggio
e confronto che potrà definire strumenti e modalità per un sistema di progressiva stabilizzazione dei
contratti a tempo determinato.
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai
sensi della normativa vigente, e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a
tempo indeterminato, compresi i trattamenti economici previsti dalla contrattazione territoriale e/o
aziendale.
Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970 (campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con
contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.
Per quant'altro non previsto si fa riferimento alla legge.
Le parti si danno reciprocamente atto che tra le ragioni di carattere sostitutivo che ai sensi di legge nonché
del presente articolo, consentono l'assunzione con contratto a tempo determinato rientrano in via
esemplificativa l'ipotesi di sostituzion e di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
lavoratori assenti in aspettativa o in permesso o in congedo o assenti durante il periodo feriale.
Articolo 38 – Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con cui due
lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l'orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale ai sensi del presente CCNL e la misura percentuale che si prevede venga svolta da
ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di
lavoro effettivamente prestata.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con
cadenza almeno settimanale.
I lavoratori hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull'impedimento ad
effettuare la propria parte di prestazione.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento
dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in questione si fa riferimento alle
disposizioni di legge e normative vigenti. Tenuto conto della tipicità di tale rapporto di lavoro, le parti
definiranno una puntuale disciplina di specifici istituti normativi.
Articolo 39 – Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in attuazione delle norme di
legge vigenti.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA ovvero, in mancanza, alle OO.SS.
territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL il numero dei lavoratori assunti con
contratto di somministrazione ed i motivi del ricorso allo stesso.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i
cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo successivo, i lavoratori somministrati con contratto a
tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera
superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità
di intrattenere fino a 10 contratti.
Articolo 40 - Contratti di somministrazione a tempo determinato, contratti di inserimento e
contratti a tempo determinato - Percentuali di utilizzo
Le parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e a tempo determinato,
fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima,
complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo
indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12% previsto per la
somministrazione. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo
parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo
appalto.
Articolo 41 – Orario di lavoro
La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata 40 ore settimanali distribuito
su cinque lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto leg islativo n. 66/2003, la durata media settimanale
della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non
superiore a 4 mesi.
Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo li vello, in relazione a
necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche,
produttive ed organizzative settoriali.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica
utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il
riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate,
con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'ent rata in vigore del
presente CCNL, negli accordi di secondo livello le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione
di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento
strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra
le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.
La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni.
Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata
sulla retribuzione base.
Le percentuali di maggiorazione (prestazione nel 6o giorno della settimana e prolungamento orario) non
sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili
con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno, festivo.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'iniz io dell'attività
lavorativa.
Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione
giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore
all'orario predi sposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse
lavorato.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non
retribuita, per la consumazione del pasto.
L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà
che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore
notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso ga rantendo a ciascuno, oltre il riposo
giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia
tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia
stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore.
Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro
di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro
per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come
tale retribuita.
Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione
giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti
fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono es cluse dal rimborso le spese di viaggio che il
lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per
rientrare al proprio domicilio.
Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'a ltro, tra l'inizio e il termine della
prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
Articolo 42 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di
lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore
settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della R.S.U., e,
ove ancora non costituita, alle R.S.A.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno
luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa
all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45a
ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve
le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a
quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, en tro il mese di
gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal
caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di
effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un
preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione
all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse
compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e pro duttive sia impossibile il recupero con riposo
compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al
lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in cas o di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo
non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli
impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Articolo 42 bis – Orario di lavoro dei lavoratori discontinui per le attività di gestione e dei servizi
fieristici e di custodia e controllo di aree ed edifici
Si considerano operai ad orario discontinuo quei lavoratori a te mpo pieno e indeterminato la cui attività
professionale non riveste carattere di continuità nell'espletamento della mansione.
Per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla declaratoria successiva
ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
Le predette mansioni individuate dal presente articolo., fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
3, del presente CCNL, sono limitate come segue:
1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4. personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta
costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi
rientra nella norma di cui al comma 2 dell'art. 41 del presente CCNL. La presente norma non si applica
nel caso di lavoro occasionale o sporadico.
Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nell a misura di 45
ore settimanali.
La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46a ora settimanale.
Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alla r.s.u. ovvero, ove non costituita, alle r.s.a., si
incontreranno a livello territoriale per un confronto finalizzato a verificare le modalità attuative le norme
contenute nel presente articolo. In caso di mancato accordo, si attiveranno i livelli superiori in conformità
a quanto previsto nel presente CCNL
Articolo 43 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
a) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'impresa, sarà corrisposta la retribuzione
globale con la facoltà per l'impresa di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
b) per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati
preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto per la prima
giornata di sospensione il 70% della retribuzione tabellare;
c) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà
dovuta alcuna retribuzione.
Nei casi di contrazione totale o parziale dell'attività lavorativa per le cause previste dalle leggi vigenti in
materia di ammortizzatori sociali, l'impresa potrà richiedere l'intervento della Cassa Integrazione
guadagni con le modalità stabilite dalle norme su richiamate.
Nel caso di sospensione di lavoro per un periodo maggiore di 8 giorni l'operaio ha facoltà di dimettersi
con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Articolo 44 – Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche
oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di
impedimento.
L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazion e straordinaria eccedente le
150 ore annue.
È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito
oltre la durata normale del lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 42.
Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile.
Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con
le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) lavoro straordinario diurno feriale 25%
b) lavoro straordinario notturno 50%
c) lavoro straordinario festivo 65%
d) lavoro straordinario notturno festivo 75%
e) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
f) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%
g) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della
liquidazione di esse.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la
minore.
Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6
del mattino.
Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei
seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio.
Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
Articolo 45 – Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del
mattino.
È considerato "lavoro notturno" agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 22,00 e le ore
5,00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n.
66/2003.
Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che:
➢ con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via no n eccezionale almeno tre ore del suo
tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore
22,00 e le ore 5,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è
considerato "adibizione ecceziona le" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di
"lavoratore notturno";
➢ con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria
prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un
minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66/2003.
Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle
maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
➢ vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
➢ necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia,
infortunio e/o causa di forza maggiore;
➢ necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di
qualunque natura);
➢ per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato
su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di
una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno
a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e
in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni
di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto
previsto in materia dal precedente CCNL
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell'ipotesi in cui
non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle OO.SS. Territoriali; la
consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di
lavoro.
Articolo 46 – Riposo Giornaliero e settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro
giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a
tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro
giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che
tale spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione - il
lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo
settimanale il secondo giorno di riposo.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, nono comma, del presente
CCNL. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a
14 giorni.
Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro
straordinario festivo.
Nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL verrà data informazione alle
organizzazioni sindacali territoriali stipulanti sull'eventuale utilizzo della presente norma.
Articolo 47 – Festività Religiose e Nazionali
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono:
➢ tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 46 (riposo settimanale);
nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2o giorno di riposo;
➢ 1° gennaio;
➢ 6 gennaio;
➢ lunedì di Pasqua;
➢ 25 aprile;
➢ 1° maggio;
➢ 2 giugno;
➢ 15 agosto;
➢ 1° novembre;
➢ 8 dicembre;
➢ 25 dicembre;
➢ 26 dicembre;
➢ S. Patrono.
In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività nazionali le Associazioni territoriali
stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il
numero delle festività.
Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive nazionali cadano in giornata di riposo settimanale (art. 46)
spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi
della retribuzione globale mensile.
Articolo 48 – Ferie
Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie
pagate:
➢ pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana
corta);
➢ pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto
alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie
quanti sono i mesi interi di anzianità.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, ment re saranno considerate come
mese intero se superiori ai 15 giorni.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere
ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa s petterà 1/12 delle ferie
per ogni mese di servizio prestato.
In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il
godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale
periodo per il numero delle suddette festività.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabili ta secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti,
contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.
L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il
godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1o giugno - 30 settembre.
La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-disinfestazione e
derattizzazione.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Dato lo scopo igieni co e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la
sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce
per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 48 bis - Welfare Aziendale
Le parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizabile mediante
piattaforma digitale on-line debitamente approntata che le aziende mettteranno a disposizione dei propri
lavoratori secondo le modalità previste dal presente articolo e da un apposito Regolamento che ne
esplichi la puntuale operatività.
Il ricorso al sistema di welfare aziendale, potrà avvenire anche in assenza di piattaforma online,
secondo uno specifico regolamento che ne esplichi le modalità operative
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori
strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 250 euro da
utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto s opra indicato, i lavoratori che, superato il periodo di prova, risultino in
forza all’azienda dal 01/01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Dicembre di ciascun
anno.
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determina to che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di
anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12).
Sono esclusi dai beneficiari delle misure di welfare aziendale i lavoratori in aspettativa non
retribuita né indennizzata nel periodo di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono comprensivi
esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle ev entuali offerte di beni e servizi presenti in azienda
previsti sia per effetto di un regolamento unilaterale, lettera di assunzion o altre modalità di
formalizzazione, sia derivanti da contrattazione collettiva.
In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le
modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende potranno confrontarsi
con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione
e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e4 servizi coerenti con le caratteristiche specifiche dei
dipendenti, finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle OO.SS. Stipulanti, forniranno adeguate informazioni, rispettivamente
a imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina, e, altresì, ne monitoreranno l’applicazione
nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della disciplina,
tenendo conto dell’evoluzione normativ a, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o
soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaust ivo, le spese sostenute con le
seguenti finalità:
Istruzione ed educazione
- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
Culto
Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a rimborso
Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die propri familiari
purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
Educazione;
Istruzione;
Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Asili nido;
Scuole materne;
Servizi di Babysitting;
Visite di istruzione scolastiche;
Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e all’estero;
Trasporto scolastico;
Servizi di mensa;
Testi scolastici e universitari;
Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
Ludoteche e centri estivi e invernali;
Badanti;
Strutture ospedaliere;
Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle spese sostenute
da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui stipulati dal lavoratore.
Articolo 49 – Assenze, permessi, congedi
Salvo i casi di comprovato impedimento, tutte le assenze devono essere comunicate all'Azienda nella
giornata in cui si verificano. Nel caso di turni serali si intende le 24 ore dall'inizio del turno medesimo.
Le assenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento.
Le assenze non giustificate potranno essere sanzionate
Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi,
con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà
concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la
morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito
di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni,
di cui 3 retribuiti, se l'evento si sia verificato fuori dalla provincia.
Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi
immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto
previsto dal precedente comma. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. Per quanto
non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo 2000, n. 53.
Congedo matrimoniale
Nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice contraggano m atrimonio, civile o religioso, spetta un
congedo di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Per i neo assunti il congedo è pari a 15 giorni di calendario.
Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie.
Congedo di maternità – congedo parentale
Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il congedo paventale si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 26/3/2001, n. 151e successive modifiche ed
integrazioni - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità).
Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più favorevole rispetto a quanto previsto
dalla legge, il seguente trattamento:
corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di quanto previsto dalla normativa
di legge di cui al precedente comma nel mese successivo, fatta deduzione di quanto le lavoratrici
percepiscono a titolo di indennità a carico dell'ente di previdenza, per disposizioni di legge.
Durante il periodo di congedo di maternità l'evento malattia prevale sul congedo esclusivamente nel caso
di grave infermità della madre ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151e della circolare Inps n.
68/1992.
Congedi per le donne vittima di violenza di genere
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi
sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal
lavoro per motivi connessi al percorso di protezione-per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così
come previsto dalla citata norma di legge.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità,
è tenuta a preavvisare il datore di lavor o con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con
l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante
l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo, la lavo ratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti
all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, la lavoratrice
può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è
consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il
congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità
pari al 70 % della retribuzione corrente.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di
trasferimento presso altro appalto, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta
comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti, si impegna a
trasferire la lavoratrice.
La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati
per un periodo di un anno.
Articolo 50 – Retribuzione normale/ di fatto
La retribuzione sarà corrisposta a ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi li-
quidabili mensilmente.
Il pagamento della retribuzione può avvenire mediante assegni bancari e/o accredito in conto corrente
bancario, nel rispetto della normativa in essere.
Nel caso l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno
diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla sca-
denza di cui al primo comma; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto
alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di contestazione sulla retribuzione tabellare e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al
lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Per retribuzione tabellare si intende quella indicata dalla tabella di cui all’Allegato A al presente Con-
tratto.
Per retribuzione base si intende la somma della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza.
Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di
ogni eventuale superminimo o assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque de-
nominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo
(rimborso spese, ecc.).
Articolo 50 bis – Aumenti retributivi e una tantum
Le Parti convengono di attribuire ai lavoratori degli incrementi retributivi a partire dal mese di luglio
2023.
Gli incrementi retributivi seguiranno la tabella riportata in seguito.
Liv. Par.
Aumento
economico
luglio
2023
€
Retribuzione
tabellare lu-
glio 2023
€
Indennità di
contingenza
€
Retribuzione
base luglio
2023
€
E.D.R.
€
Q 220 60,55 1.512,15 532,06 2.044,21 10,33
7 201 55,32 1.381,56 532,06 1.913,62 10,33
6 174 47,89 1.195,97 524,77 1.720,74 10,33
5 140 38,53 962,28 518,53 1.480,81 10,33
4 128 35,23 879,80 517,50 1.397,30 10,33
3 118 32,48 811,07 515,42 1.326,49 10,33
2 109 30,00 749,21 513,96 1.263,17 10,33
1 100 27,52 687,35 512,71 1.200,06 10,33
Le parti convengono, inoltre, di stabilire ulteriori aumenti retributivi a far data dai mesi di luglio 2024
(1/7/2024) e luglio 2025 (1/7/2025), secondo le tabelle riportate:
Liv. Par.
Aumento eco-
nomico Lu-
glio 2024
€
Retribuzione
tabellare Lu-
glio 2024
€
Indennità di
contingenza
€
Retribuzione
base Luglio
2024
€
E.D.R.
€
Q 220 40,37 1.552,52 532,06 2.084,58 10,33
7 201 36,88 1.418,44 532,06 1.950,50 10,33
6 174 31,93 1.227,90 524,77 1.752,67 10,33
5 140 25,69 987,96 518,53 1.506,49 10,33
4 128 23,49 903,28 517,50 1.420,78 10,33
3 118 21,65 832,72 515,42 1.348,14 10,33
2 109 20,00 769,21 513,96 1.283,17 10,33
1 100 18,35 705,70 512,71 1.218,41 10,33
Liv. Par.
Aumento eco-
nomico Lu-
glio 2025
€
Retribuzione
tabellare Lu-
glio 2025
€
Indennità di
contingenza
€
Retribuzione
base Luglio
2025
€
E.D.R.
€
Q 220 20,18 1.572,70 532,06 2.104,76 10,33
7 201 18,44 1.436,88 532,06 1.968,94 10,33
6 174 15,96 1.243,86 524,77 1.768,63 10,33
5 140 12,84 1.000,81 518,53 1.519,34 10,33
4 128 11,74 915,03 517,50 1.432,53 10,33
3 118 10,83 843,55 515,42 1.358,97 10,33
2 109 10,00 779,21 513,96 1.293,17 10,33
1 100 9,17 714,87 512,71 1.227,58 10,33
Ai lavoratori in forza alla data del 30/06/2023 verrà corrisposto, inoltre, “una tantum” un importo forfetta-
rio di adeguamento retributivo suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel pe-
riodo interessato sulla base dell’anzianità di servizio come di seguito specificato:
Lavoratori in servizio nel periodo da luglio 2021 a luglio 2022 (TABELLA A);
Lavoratori in servizio nel periodo da luglio 2022 a luglio 2023 (TABELLA B)
L’importo di cui al comma precedente verrà erogato in due soluzioni: la prima (Tabella A) nel mese di
ottobre 2023 e la seconda (tabella B) nel mese di novembre 2023, entrambe le volte in corrispondenza
con il pagamento della retribuzione.
Detto importo avrà inoltre le caratteristiche seguenti:
• Sarà proporzionalmente ridotto in caso di entrata in servizio in periodi successivi alla decorrenza
delle tabelle summenzionate, di assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni concordate per
mancanza di lavoro e servizio militare;
• È comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrat-
tuale;
• È escluso dalla base di calcolo del TFR;
• Verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di fu-
turi miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tan-
tum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tan-
tum" fino a concorrenza.
Gli importi summenzionati saranno i seguenti:
TABELLA A (LUGLIO 2021 – LUGLIO 2022) UNA TANTUM
Liv. Par.
Parametro mensile Intero periodo
Q 220 80,73 968.76
7 201 73,76 885.12
6 174 63,85 766.20
5 140 51,38 616.56
4 128 46,97 563.64
3 118 43,30 519.60
2 109 40,00 480.00
1 100 36,70 440.40
115 42,20 506.40
125 45,87 550.44
TABELLA B (LUGLIO 2022 – LUGLIO 2023) UNA TANTUM
Liv. Par.
Parametro mensile Intero periodo
Q 220 40,37 484.44
7 201 36,88 442.56
6 174 31,93 383.16
5 140 25,69 308.28
4 128 23,49 281.88
3 118 21,65 259.80
2 109 20,00 240.00
1 100 18,35 220.20
115 21,10 253.20
125 22,94 275.28
Articolo 51 - Base Tabellare e indennità di contingenza
La paga base tabellare collegata ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio
italiano, è quella della tabella contenuta nell’Allegato A al presente Contratto.
Nella tabella sono corrisposti anche i valori dell’indennità di contingenza.
Articolo 51 bis – Riproporzionamento della retribuzione
Nei casi di assenza per malattia e infortunio, o di assenze non retribuite, non compete il relativo
trattamento economico giornaliero, salvo quanto disposto dal presente CCNL
Articolo 52 – Scatti di anzianità
Anzianità forfettaria di settore per gli operai
In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata gli
operai avranno diritto a una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse ri-
portate nella tabella allegata al presente CCNL Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in
unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti.
Si terranno distinte la suddetta anzianità forfettaria e la retribuzione tabellare e sarà computato ai
fini dello straordinario, ferie, festività, 13a , 14a , indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di
fine rapporto, malattia e infortunio.
L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti
salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al pre-
sente CCNL
L’Azienda, previa richiesta del dipendente, rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di ser-
vizio del medesimo presso l'impresa.
Gli scatti sono determinati nella modalità di cui alla presente tabella:
OPERAI
LIVELLO IMPORTI
6 82.99
5 66.77
4 63.15
3 58.18
2 54.39
1 51.02
115 55.50
125 62.59
IMPIEGATI
LIVELLO IMPORTI
Q 100.63
VII 93.45
VI 83.24
V 70.39
IV 65.86
III 62.08
II 56.68
Articolo 53 – Parametri retributivi
La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono
il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali.
Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173.
La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel
caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali.
Articolo 54 – Tredicesima mensilità
L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal
lavoratore entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come
mese intero se superiori ai 15 giorni.
Gli accordi di secondo livello potranno prevedere una modalità di corresponsione della tredicesima
mediante ratei mensili, direttamente nella busta paga.
Articolo 55 - Quattordicesima mensilità
L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14a mensilità pari a una retribuzione globale mensile.
Il periodo di riferimento è fissato dal 1o luglio al 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate com e
mese intero se superiori ai 15 giorni
Gli accordi di secondo livello potranno prevedere una modalità di corresponsione della tredicesima
mediante ratei mensili, direttamente nella busta paga.
Articolo 56 – Indennità varie
Indennità mezzi di locomozione
La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo per servizio, un'indennità mensile da
concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità lavoro disagiato
Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea
o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15% della retribuzione
tabellare.
Indennità d'alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta
montagna, l'impresa corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le rispettive organizzazioni
sindacali territoriali competenti.
Indennità di lontananza da centri abitati
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 3 km, in mancanza di
mezzi pubblici di trasporto, l'impresa che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un
indennizzo da concordarsi tra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità per maneggio denaro
Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta un'indennità
nella misura del 3% sulla retribuzione tabellare della sua categoria di appartenenza. Gli interessi derivanti
da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note,
eccetera, di importo complessivo superiore a euro 4.65, sarà corrisposta un'indennità nella misura del
5% sulla retribuzione base.
Indennità rimozione scorie e polverino altoforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l'impresa
corrisponderà un'indennità di euro 0,05 per ogni ora di lavoro.
Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà
un'indennità di euro 0,036 per ogni ora di lavoro.
Queste due ultime indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità
sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché
della 13a mensilità e della 14a mensilità.
Rimborso spese di locomozione
Al lavoratore che sia comandato in occasione del lavoro o per l'esecuzione del lavoro, a spostarsi da un
posto all'altro di lavoro, competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute, qualora detto
spostamento non avvenga con mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa.
Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà
corrisposta un'indennità di euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori
nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie,
anzianità, 13a mensilità e 14a mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.
Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà
corrisposta un'indennità di euro 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori
effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi,
etc.) verrà corrisposta al personale un'indennità oraria di euro 0,03 non cumulabile con l'indennità per
lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazi oni della
Metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina.
Indennità aeroportuale
In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività
esclusivamente nell'ambito aeroportuale un'indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a
concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.
Articolo 57 – Risoluzione del rapporto di lavoro e TFR
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 e dalla norma relativa alla previdenza
complementare, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine
rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti
tassativamente sotto indicati:
a) retribuzione tabellare;
b) indennità di contingenza;
c) anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per impiegati;
d) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
e) 13a mensilità;
f) 14a mensilità;
g) indennità che abbiano carattere non occasionale;
h) 8) accordi integrativi.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
Impiegati
per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
➢ mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 7o livello e Quadri;
➢ mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 6o livello;
➢ mesi 1 per gli impiegati dal 5o al 2o livello;
per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10:
➢ mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 7o livello e Quadri;
➢ mesi 2 per gli impiegati di 6o livello;
➢ mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dal 5o al 2o livello;
per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
➢ mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 7o livello e Quadri;
➢ mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 6o livello;
➢ mesi 2 per gli impiegati dal 5o al 2o livello.
Operai
Giorni 15 di calendario per gli operai di qualsiasi livello, a prescindere dalla loro anzianità di servizio.
I termini di preavviso di cui al presente articolo sono ridotti rispettivamente al 50% per gli impiegati e a 7
giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso.
I termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corr ispondere
all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità
agli effetti dell'indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia
nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà a l lavoratore dei permessi
per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal
datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'impresa.
Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge vigenti.
Indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta
una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo
precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (ove prevista).
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/1970, con imme diata
rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al
lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro.
Licenziamento
Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del
lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al prossimo punto del presente
articolo. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate
mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente
lettera B);
e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato,
per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate dall’art. 63 quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione.
Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale
o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto
a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda o presso il committente;
c) trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli
impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità
e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto precedente l'azienda potrà disporre la sospensione
cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne
esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effe tto dal
momento della disposta sospensione.
Recesso e dimissioni
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini del preavviso stabiliti dal presente articolo.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza
l'obbligo del preavvi so o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di
lavoro effettivamente prestate.
Restituzione dei documenti di lavoro
Cessato il rapporto di lavoro l'impresa, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al
lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non
ne sia impedito per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari
per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatoria la scheda anagrafica e
professionale (ex libretto di lavoro), un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Indennità in caso di morte
Nel caso di morte del lavoratore il TFR e l’indennità di preavviso devono corrispondersi agli aventi diritto
secondo le disposizioni di legge fatta d eduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della
successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione
e la ripartizione delle indennità.
Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione d’azienda
Nelle ipotesi di cui in rubrica non si risolve il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva
tutti i diritti nei confronti del nuovo titolare salva l’ipotesi di regolare liquidazione di ogni credito da parte
dell’azienda cedente.
Articolo 58 – Malattia e infortunio
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai
Per le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto:
1. a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180o giorno un'integrazione del trattamento
INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale (art. 18, ultimo comma) netta;
2. dal 181o giorno al 270o corresponsione del 50% della retribuzione globale.
Nei casi di infortuni sul lavoro, all'operaio sarà corrisposto il 100% della retribuzione globale a decorrere
dal 2o giorno e fino a guarigione clinica.
Nei casi di sopravvenuta impo ssibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l'azienda
valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnicoproduttive di adibire il
lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.
Articolo 59 – Maternità
La lavoratrice ha altresì diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da
regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni stabilite
dalla legge – segnatamente:
➢ licenziamento per giusta causa;
➢ cessazione dell’attività di studio;
➢ ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta;
➢ cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal Contratto.
Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il congedo parentale si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge in materia (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive
modifiche ed integrazioni - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, con le modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145).
Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più favorevole rispetto a quanto previ sto
dalla legge, il seguente trattamento:
➢ corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di quanto previsto dalla
normativa di legge di cui al precedente comma nel mese successivo, fatta deduzione di quanto
le lavoratrici percepiscono a titolo di indennità a carico dell'ente di previdenza, per disposizioni di
legge;
➢ Durante il periodo di congedo di maternità l'evento malattia prevale sul congedo esclusivamente
nel caso di grave infermità della madre ai sensi dell'articolo 22 del de creto legislativo 26 marzo
2001 n. 151 e della circolare Inps n. 68/1992.
Articolo 60 – Servizio militare
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto
le armi agli effetti della sola inde nnità di anzianità - salvo per i lavoratori in prova - si considera come
passato in servizio presso l'impresa. Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi, nel
termine di 30 giorni, all'impresa per riprendere il servizio; non presentand osi nel termine suddetto sarà
considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, secondo le leggi vigenti in materia, anche ai lavoratori
che prestano il servizio civile sostitutivo.
Articolo 61 – Mobilità e trasferte
L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro.
In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro e avrà diritto:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi
il lavoratore a incontrare tali spese;
c) al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione.
Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa civile e penale per ragioni
inerenti il servizio.
Mobilità aziendale
I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro, nell'ambito comunale, non pos-
sono avvenire se non per ragioni tecnico -organizzative e produttive e vanno comunicati al lavoratore
interessato e contestualmente alla R.S.U., ovvero, ove ancora non costituita, alle R.S.A..
Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra se non per motivate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle inden-
nità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di
origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto alla in dennità di fine rapporto ed al preavviso,
salvo che per i lavoratori di 7o e 6o livello se all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il
diritto dell'impresa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla sit uazione di
fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferi-
mento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé,
per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.).
Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l'impresa.
È dovuta inoltre la indennità nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe
senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1/15 della stessa
per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata riso-
luzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tal e indennizzo fino alla concorrenza di
un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un
mese.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Articolo 62 – Doveri del personale e norme di comportamento
Il lavoratore ha l'obbligo di:
➢ eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsa-
bilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari dispo-
sizioni;
➢ osservare l'orario di lavoro;
➢ comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pub-
blico;
➢ avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'im-
presa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per ac-
certata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo
addebito;
➢ uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
➢ osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa por-
terà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a rigu ardo emanate dall'impresa
stessa;
➢ essere munito di idonea documentazione attestante la regolarità dell'assunzione fornita dall'im-
presa.
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo,
secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti
disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore
potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si riterranno
accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di
un rappresentante dell 'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresen-
tanza sindacale unitaria.
Qualora il lavoratore entro i 5 giorni dalla contestazione, dichiari formalmente l'intenzione di avvalersi
dell'assistenza di un rappresentante sindacale, l'eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sin-
dacale con l'impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella pro-
vincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le giustifica-
zioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni.
Tale termine decade qualora l'incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro.
L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in
sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della
legge n. 604/1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300/1970.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione.
Articolo 63 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure
non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il
caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsi asi mancanza
che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di
maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assi-
stenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.
Ritiro patente
L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la
patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza
percepire retribuzione alcuna.
L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribu-
zione del livello nel quale viene a prestare servizio.
Nelle imprese che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra l'impresa
dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale
viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l'autista non accettasse di
essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel
livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Articolo 64 – Alloggio, abbigliamento da lavoro e divisa
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare a disposizione nei locali dell'azienda,
la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio 2 tute o 2 camiciotti e 2 pan-
taloni o 2 indumenti equivalenti.
L'impresa concorderà in sede aziendale con la R.S.U., ovvero, ove ancora non costituita, con le R.S.A.,
l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del
lavoratore nelle prestazioni richieste.
L'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che
siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati e durante il servizio,
indossare la tenuta fornitagli.
Divisa
Qualora l'attività prestata preveda la fornitura di una divisa, indispensabile per lo svolgimento del servizio,
questa sarà fornita dall'impresa compatibilmente con l'usura e comunque con cadenza biennale.
Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in
caso contrario, il costo della divisa sarà computato come onere a carico del lavoratore.
Si applicano le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.
Articolo 65 – Lavoratori immigrati
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri nei paesi d'origine non aderenti alla
UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal
senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso
l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal presente CCNL, anche cumulando quanto matu-
rato oltre l'anno di riferimento.
Le parti convengono sull'utilizzo delle ore di diritto allo studio di cui al presente CCNL per corsi di alfabe-
tizzazione per lavo ratori extra-comunitari, fermo restando il monte ore complessivo di cui alla stessa
norma.
60 - Decorrenza e Durata
l presente CCNL avrà decorrenza dal 01 Giugno 2021 e scadrà il 31 Maggio 2026
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera
raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
Organizzazione Firme
Unilavoro PMI
Confsal Fisals
ALLEGATO A
Tabelle Retributive
Tabella retributiva qualificati
Livello Paga Base Contingenza Terzo elemento Scatti anzia-
nita'
Div
HH
Div
GG
1 604,78 512,71 10,33 0 173 26
2 659,21 513,96 10,33 0 173 26
2 Par. 115 695,51 513,96 10,33 0 173 26
3 713,64 515,42 10,33 0 173 26
4 774,11 517,5 10,33 0 173 26
4 Par. 125 755,98 517,5 10,33 0 173 26
5 846,68 518,53 10,33 0 173 26
6 1052,3 524,77 10,33 0 173 26
7 1215,6 532,06 10,33 0 173 26
Q 1330,5 532,06 10,33 0 173 26
Tabella Retributiva Apprendisti
Livello Paga Base Contingenza Terzo elemento Scatti anzianità Div HH Div
GG
Appr.2 - Tipo B 604,78 512,71 10,33 0 173 26
Appr.3 - Tipo B - 1° periodo 604,78 512,71 10,33 0 173 26
Appr.3 - Tipo B - 2° periodo 659,21 513,96 10,33 0 173 26
Appr.4 - Tipo B - 1° periodo 659,21 513,96 10,33 0 173 26
Appr.4 - Tipo B - 2° periodo 713,64 515,42 10,33 0 173 26
Appr.5 - Tipo B - 1° periodo 713,64 515,42 10,33 0 173 26
Appr.5 - Tipo B - 2° periodo 774,11 517,5 10,33 0 173 26
Appr.6 - Tipo B - 1° periodo 774,11 517,5 10,33 0 173 26
Appr.6 - Tipo B - 2° periodo 846,68 518,53 10,33 0 173 26
Appr.7 - Tipo B - 1° periodo 846,68 518,53 10,33 0 173 26
Appr.7 - Tipo B - 2° periodo 1052,3 524,77 10,33 0 173 26
Appr. prof. 2 – periodo unico 604,78 512,71 10,33 0 173 26
Appr. prof. 3 - 1° periodo 604,78 512,71 10,33 0 173 26
Appr. prof. 3 - 2° periodo 659,21 513,96 10,33 0 173 26
Appr. prof. 4 - 1° periodo 659,21 513,96 10,33 0 173 26
Appr. prof. 4 - 2° periodo 713,64 515,42 10,33 0 173 26
Appr. prof. 5 - 1° periodo 713,64 515,42 10,33 0 173 26
Appr. prof. 5 - 2° periodo 774,11 517,5 10,33 0 173 26
Appr. prof. 6 - 1° periodo 774,11 517,5 10,33 0 173 26
Appr. prof. 6 - 2° periodo 846,68 518,53 10,33 0 173 26
Appr. prof. 7 - 1° periodo 846,68 518,53 10,33 0 173 26
Appr. prof. 7 - 2° periodo 1052,3 524,77 10,33 0 173 26
Appr.2 - 0/9 mesi 461,45 411,1 10,33 0 173 26
Appr.2 - 10/18 mesi 560,33 415,23 10,33 0 173 26
Appr.3 - 0/9 mesi 499,55 414,2 10,33 0 173 26
Appr.3 - 10/18 mesi 606,59 418,33 10,33 0 173 26
Appr.4 - 0/12 mesi 541,88 416,26 10,33 0 173 26
Appr.4 - 13/24 mesi 657,99 420,4 10,33 0 173 26
Appr.5 - 0/18 mesi 592,68 417,81 10,33 0 173 26
Appr.5 - 19/36 mesi 719,68 421,95 10,33 0 173 26
Appr.6 - 0/18 mesi 736,61 420,91 10,33 0 173 26
Appr.6 - 19/36 mesi 894,46 425,04 10,33 0 173 26
Appr.7 - 0/18 mesi 850,92 424,53 10,33 0 173 26
Appr.7 - 19/36 mesi 1033,26 428,66 10,33 0 173 26
Scatti di anzianità forfettari settore operai
Livello
Importi
6o 82,99
5o 66,77
4o 63,15
3o 58,18
2o 54,39
1o 51,02
Parametro 115 55,50
Parametro 125 62,59
Scatti biennali per impiegati (6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione
dello scatto e dell'indennità di contingenza).
Livello Valore scatto
biennale
Q 100,63
VII 93,45
VI 83,24
V 70,39
IV 65,86
III 62,08
II 58,68