CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 10587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3449/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4780/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata in data 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4780/2019 pubblicata in data 03.10.2019, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado (n. 662/2011 del Tribunale di Nola), che aveva a sua volta rigettato la domanda degli attori volta a sentir dichiarare estinto per prescrizione il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di aprire vedute sul loro fondo, o ad accertare, in subordine, l’aggravamento della suddetta servitù, in conseguenza della realizzazione da parte della convenuta di una sopraelevazione munita di numerose aperture; Rilevato che contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Rilevato che in data 10.04.2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione della controricorrente, sottoscritto dai difensori di entrambe le parti costituite; Ritenuto, pertanto, che va dichiarata l’estinzione del giudizio con ordinanza (cfr. Cass. SSUU Ordinanza n. 19169/2017; Cass. ordinanza n. 2390/2024) senza alcuna pronuncia sulle spese, essendovi stata adesione alla rinuncia (v. artt. 390 e 391 c.p.c.); P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di