CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10249/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 958/2024 depositatail 28/03/2024.Numero registro generale 10249/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 7661/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] il quale,preso atto del deposito di istanza di rinuncia depositata dal ricorrente indata 10/02/2026, non si oppone all’estinzione del processo e l’AvvocatoGenerale dello Stato che si rimette alla Corte sulla definizione delle spesedi causa.1 La Corte d’Appello di Milano con l’impugnata sentenza, rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (diseguito indicata per brevità “OSUI”) avverso il decreto del Tribunale diMilano, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva respinto domanda di omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti depositata in data 24/7/2023 daOSUI con annessa transazione fiscale ex art. 63 CCII, cui non avevaprestato adesione l’Agenzia delle Entrate, creditore che rappresentavaoltre il 60% dei credito totali.1.1 La Corte distrettuale, conformemente a quanto statuito dal Tribunale,riteneva applicabile, alla fattispecie in esame, la nuova disciplina di cuiall’art. 1 bis del d.l. n. 69/2023, come convertito in legge n. 103/2023 laquale prevedeva rilevanti limitazioni all’operatività della transazione fiscaleforzosa così da rendere non conforme a legge la domanda concordatariaproposta da OSUI.1.2 Ciò in virtù di quanto espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 1bis, introdotto in sede di conversione del decreto, che ne disciplinaval’entrata in vigore con applicazione del nuovo regime a tutte le proposte ditransazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore deldecreto legge, quindi a partire dal 15/6/2023, successiva allapubblicazione del d.l. n. 69/2023.Numero registro generale 10249/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 7661/2026Data pubblicazione 30/03/20261.3 Evidenziava la Corte che l’art. 1 bis non dettava una disciplina dinatura fiscale e pertanto, ove espressamente previsto, ben poteva operareretroattivamente e non vi era spazio per sollevare la questione dicostituzionalità, sotto il profilo della violazione dell’art. 77 Cost. potendosiravvisare una sicura omogeneità tra le norme contenute nel decreto leggee quelle inserite in sede di conversione.2 OSUI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato aquattro motivi, illustrati con memoria. Agenzia delle Entrate ha svoltodifese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bisd.l. 69/2023, 11 delle preleggi, 15, comma 5, l. 400/1988, 1 e 3 l.212/2000, 63 commi 2 e 2 bis CCII per avere la Corte d’Appello applicatoretroattivamente l’art. 1 bis del d.l. 69/2023 in assenza di riferimentiespressi alla retroattività e in contrasto con le disposizioni richiamatesopra ed in particolare, con gli artt. 1 e 3 della l. 212/2000 (Statuto delContribuente), la netta esclusione dell’applicazione retroattiva di normetributarie, se non con formulazione espressa.2.Il secondo mezzo di impugnazione deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 bis d.l.69/2023, 63, commi 2 e 2bis, CCII peravere la Corte d’Appello applicato retroattivamente l’art. 1 bis del d.l.69/2023 (e conseguentemente disapplicato l’art. 63, commi 2 e 2-bis,CCII), senza considerare specifici profili interpretativi di carattere logico-applicativo che escludono la retroattività (sotto il particolare profilodell’impossibilità per il contribuente di proporre una transazione fiscalerispettosa di criteri che, al momento della proposizione stessa, nonpotevano essere noti e sarebbero stati introdotti successivamente conapplicazione retroattiva).Numero registro generale 10249/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 7661/2026Data pubblicazione 30/03/20263. Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bisd.l.69/2023, 63, commi 2 e 2bis, CCII, in relazione all’art. 360, comma 1n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello applicato retroattivamente l’art.1-bis del d.l. 69/2023 senza considerare precisi criteri di interpretazionecostituzionalmente orientata che escludono una simile retroattività, conparticolare riferimento agli artt. 3, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1,Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e al principio ivi sancito dinon retroattività della norma imperativa, anche in ambiti ulteriori rispettoa quello penale, e tanto più nei rapporti tra privato e pubblicaamministrazione, come anche affermato nella recente pronuncia dellaCorte costituzionale, n. 4/2024; in subordine viene chiesta la rimessionedella questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.4 Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bisd.l.69/2023, 63, commi 2 e 2bis CCII, art. 77, comma 2 Cost. in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello applicatol’art. 1-bis del D.L. 69/2023, per di più in via retroattiva, in luogo dioperarne una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delprincipio di omogeneità funzionale tra decretazione d’urgenza emodificazioni apportate in sede di legge di conversione, di cui all’art. 77,comma 2 Cost.; in subordine, vi è richiesta di rimessione della questionedi legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.5.In prossimità della pubblica udienza è stato depositato in PCT atto dirinuncia, sottoscritto dal liquidatore e legale rappresentante della societàricorrente,” essendo venuto meno l’interesse di OUSI al ricorsointroduttivo del presente procedimento”; non risulta che la rinuncia siastata accettata dalla controricorrente costituita, come emerso ancheall’udienza.5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, aprescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione delgiudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando ilNumero registro generale 10249/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 7661/2026Data pubblicazione 30/03/2026passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir menodell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salvala possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass.9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014).6 Le spese vanno, quindi, poste a carico della ricorrente avendo la stessadato causa alla controversia ed invero costringendo controparte adifendersi, né sussistendo ragioni particolarmente meritevoli diapprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, inbase al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che hadapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con larinuncia, la sua estinzione.6.1 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude tuttavia l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativoall'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una sommapari al contributo unificato già versato all'atto della proposizionedell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).7. La presente pronuncia, benché resa all’esito di pubblica udienza, vieneespressa nella forma della ordinanza, conformemente all’indirizzo giàassunto dalle Sezioni Unite di questa Corte e per il quale «ai sensidell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1,lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinunciaintervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione inpubblica udienza, deve essere assunta, all'esito di quest'ultima, conordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la vesteformale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debbadecidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento» (Cass. Sez. U.,02/08/2017, n. 19169, Rv. 645038 – 01, oltre a, più di recente, Cass. n.10587/2025, 21509/2024).Numero registro generale 10249/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 7661/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.000oltre a quelle prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro