CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1162/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli a vv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viaSardegna, 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bolzano, via Macello, 66 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di T rento, sez. dist. di Bolzano,n. 129/2018, depositata il 23 ottobre 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: fideiussione - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, depositata il 23 ottobre 2018, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. a r.l. la somma di euro 1.032.619,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo di un conto correnteacceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s. e in esecuzione di tre contratti di mutuo daquest’ultima conclusi; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la responsabilità dell’odierna ricorrente era invocata sul fondamento che le obbligazioni della società erano state garantite da fideiussione del socio [OSCURATO:PERSONA] e che l’odierna ricorrente, a sua volta, si era resa garante delle obbligazioni assunte dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] con fideiussione omnibus; - il giudice di appello ha disatteso il gravame osservando che: non sussisteva il vizio del consenso posto a fondamento dell’eccezione di invalidità della fideiussione, difettando la prova della circostanza, allegata dall’appellante, che quest’ultima sarebbe stata indotta al rilascio della garanzia dal dolo o dalla malafede dei funzionari della banca; era stata pattuita la rinuncia alla sussidiarietà prevista dall’art.1948 cod. civ.; era valida la convenuta rinuncia agli obblighi informativi di cui all’art. 1956 cod. civ., anche in considerazione dell’inapplicabilità della disciplina a tutela del consumatore, attesa la mancata dimostrazione della qualità di consumatore del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, era insussistente la dedotta violazione della buona fede da parte della banca beneficiaria, avuto anche riguardo al rapporto di coniugio che legava l’odierna ricorrente con il predetto sig. [OSCURATO:PERSONA]; del pari, non era riscontrabile una violazione della buona fede da parte della banca nella conclusione del contratto di mutuo del 20 dicembre 2013, prospettata in ragione del fatto che la società mutuataria era ormai in cattive condizioni economiche, poiché l’operazione non era finalizzata all’ erogazione di nuova finanza, ma alla ristrutturazione del debito pregresso, con allungamento dei termini di scadenza della relativa obbligazione; il contratto di conto corrente era privo di elementi di invalidità e, comunque, la sua esecuzionenon palesava una inesatta applicazione delle relative clausole; inammissibile, infine, per tardività, era l’allegazione difensiva relativa alla nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 segg. e 2721 cod. civ. e 184 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto valida la fideiussione dedotta in giudizio benché sottoscritta senza previa lettura del relativo documento e facendo affidamento esclusivo sulle rassicurazioni e spiegazioni del funzionario della banca secondo le quali la garanzia avrebbe fatto esclusivo riferimento alle obbligazioni derivanti dalla concessione di un’apertura di credito di importo pari a euro 900.000,00, richiesta per la costruzione della casa familiare,e avrebbe avuto carattere temporaneo, cessando i suoi effetti nel momento in cui sarebbe stato concluso un contratto di mutuo assistito da ipoteca su tale immobile; -sostiene che il comportamento doloso della banca era idoneo a dare luogo a un vizio del consenso e che a dimostrazione dei fatti allegati aveva chiesto l’assunzione di prova testimoniale non ammessa dalla Corte di appello perché ritenuta priva di rilevanza; -evidenzia che nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla Centrale dei rischi la posizione di essa ricorrente era stata segnalata con riferimento esclusivo all’importo di euro 900.000,00; - sottolinea, infine, che non aveva alcun interesse a garantire obbligazioni assunte dal marito,sig. [OSCURATO:PERSONA], per fini estranei al finanziamento della propria casa familiare e che successivamente alla sottoscrizione della fideiussione, in data 30 dicembre 2008, era stato concluso il menzionato contratto di mutuo garantito da ipoteca su tale immobile e, conseguentemente, « chiusa » l’apertura di credito originariamente concessa; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che l’odierna ricorrente avesse offerto elementi idonei a dimostrare l’allegato dolo o mala fede dei funzionari, osservando che la non concludenza, a tale fine, della prova testimoniale articolata, la quale atteneva « all’asserito diverso contenuto degli accordi, rispetto a quello rivelato dall’impegno da lei sottoscritto», non chiarendo «se, in che modo e da chi in particolare, al momento di sottoscrivere la fideiussione, all’appellante è stato fatto credere che la dichiarazione negoziale avesse un tenore diverso da quello trasfuso nella sua versione scritta»; -ha, quindi, concluso nel senso che la ricorrente aveva sottoscritto la fideiussione senza leggerla, fidandosi dei funzionari che le avevano sottoposto il documento, ma ha escluso che questi avessero posto in essere artifici o raggiri o anche solo condotte mendaci; -ciò posto, si rammenta che ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre la presenza di artifizi, raggiri oanche semplici menzogne che abbiano avuto un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, dunque, sul consenso di quest’ultima (cfr. Cass.23 giugno 2022, n. 20231; Cass. 23 giugno 2015, n. 12892; Cass. 23 giugno 2009, n. 14628); - tali condotte, dunque, devono essere valutat e in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792); - con particolare riferimento al silenzio è stato puntualizzato che lo stesso può integrare gli estremi del dolo omissivo, agli effetti di cui all’art. 1439 cod. c iv ., solo quando si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus, per cui il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto(cfr. Cass. 11 aprile 2022, n. 11605 ; Cass. 8 maggio 2018, n. 11009); - l'effetto invalidante consegue, dunque, alla dimostrazione, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale èstata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv . (cfr. Cass. 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. 30 novembre 2011, n. 25582; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2479); - orbene, la decisione della Corte di appello risulta coerente con i richiamati principi, escludendo il dolo contrattuale per mancata prova di una condotta idonea a indurre in errore una persona di normale diligenza, con accertamento di merito non utilmente aggredito in questa sede; -del pari immune da censura è la decisione nella parte in cui non ha valorizzato il silenzio dei funzionari della banca, in quanto ha escluso che questo fosse accompagnato da condotte con valenza ingannatoria e ha evidenziato che , nella parte in cui aveva la ricorrente aveva allegato di aver sottoscritto il documento senza prima provvedere alla sua lettura, veniva in rilievo un erroneo affidamento della contraente fondato sulla sua negligenza; -l’accertamento dell’inesistenza di un affidamento tutelabile, in ragione della negligenza in cui è incorsa la stipulante, consente di ritenere esente da vizi il giudizio di non rilevanza della prova testimoniale articolata dalla parte, in quanto i fatti indicati nei relativi capitoli risultano inidonei a travolgere una siffatta valutazione; - non pertinente , infine, è la circostanza relativa al contenuto delle comunicazioni inviate, con riferimento alla garanzia in oggetto, alla Centrale dei Rischi, in quanto, come osservato dalla Corte di appello, inidonee a dimostrare l’esistenza di una condotta dolosa da parte della banca, attenendo a fatti accaduti successivamente alla conclusione dell’atto e, dunque, alla formazione del processo decisionale della contraente; -con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 bis, 1938, 1948 e 1956 cod. civ. e 119 t.u.b., per aver la Corte di appello ritenuto non applicabile alla fideiussione in esame la normativa a tutela dei consumatoribenché la garante avesse agito nella veste di consumatore, avuto riguardo al suo stato personale di casalinga; -il motivo è inammissibile; -la parte critica la sentenza impugnata per aver negato l’applicazione della normativa a tutela dei consumatori sul fondamento che il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi al titolare dell’obbligazione garantita e non a quella, accessoria, del fideiussore; - tuttavia, omette di indicare in che termini il riconoscimento della qualità di consumatore nel prestatore della garanzia avrebbe inciso nell’esame dei motivi di appello proposti e, quindi, sulla decisione di appello; -la doglianza pecca, pertanto, della necessaria specificità; -con il terzo motivo la ricorrente si duole del l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché della violazione e falsa applicazione degli artt. 1421cod. civ., 157 cod. proc. civ. e 2 l.n. 287 del 1990,per aver il giudice di appello ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust senza considerare che la nullità contrattuale è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e che, nel caso in esame, la garanzia conteneva le stesse clausole che la Banca d’Italia aveva ritenuto essere l’esito di un’intesa restrittiva della concorrenza; -il motivo è inammissibile; -la censura coglie nel segno nella parte in cui contesta la valutazione di inammissibilità della domanda di nullità in quanto dedotta solo con la comparsa conclusionale depositata nel grado di appello, atteso che questa Corte ha affermato che allorquando venga in discorso una nullità rilevabile d’ufficio non oper a no i termini che regolano l’attività assertiva e che, in conseguenza, il giudice può occuparsi della questione anche se la stessa risultiveicolata da un’eccezione svolta per la prima volta in appello con la comparsa conclusionale (cfr. Cass. 9 gennaio 2013, n. 350); - tuttavia, il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilirese essa sussiste o meno(cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846) ; -infatti, le parti possono spiegare una attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, a sostegno di una domanda di nullità contrattuale, solo all'esito della rilevazioneufficiosa della nullità, ma, in difetto, non possono invece pretendere di superare le barriere preclusive che regolano l’attività istruttoria (Cass. 30 settembre 2020, n.20870); - conseguentemente,ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso della menzionata invaliditào, a fortiori , la declaratoria di inammissibilità della relativa domanda perché tardivamente proposta, occorrededurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; -con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa valutazione di una prova, consistente in una perizia bancaria che dava evidenza di «diverse irregolarità e vizi»riguardanti i contratti dedotti in giudizio, nonché nella violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 184 cod. proc. civ., nella parte in cui non aveva disposto procedersi a una consulenza tecnica d’ufficio sul punto; -il motivo è inammissibile; -quanto al primo aspetto, si rileva che la Corte di appello ha preso in esame la perizia in oggetto e ritenuto che le relative conclusioni non fossero «veritiere»; - il documento prodotto dalla parte risulta, dunque, essere stato valutato e la censura mira, in realtà, a contestare la valutazione dei fatti oggetto dell’accertamento, risolvendosi in una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - quanto al secondo aspetto, si osserva che i l giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non per vizi attinenti alla motivazione (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7472), che, tuttavia, nel caso in esame non sono stati prospettati; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non piò essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa