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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 20963/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7760/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5018/2023 depositata il 27/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- La società ICET Calcestruzzi aveva un rapporto di conto con [OSCURATO:SOCIETA], garantito da fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], Andra e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], receduta dal rapporto, ha ottenuto decreto ingiuntivo per 168 mila euro circa, a cui hanno proposto opposizione gli ingiunti, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’illegittimità degli interessi calcolati dal creditore, sia per il tempo di addebito (trimestrale) che per il loro anatocismo, che per il superamento del tasso soglia.

Espletata CTU, il giudice di primo grado ha in parte accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e riducendo la somma dovuta a 142 mila euro. 2.- I debitori hanno proposto appello, ribadendo gli argomenti già addotti in primo grado quanto alla illegittima pretesa degli interessi, ma la decisione di primo grado è stata confermata. 3.- La società debitrice ed i suoi garanti hanno dunque proposto ricorso per cassazione con un motivo di censura.

Si sono costituite con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitation (cessionaria) che [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 ha altresì depositato memoria.

E’ stata inizialmente emessa proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis cpc, sul presupposto della improcedibilità del ricorso.

A tale proposta ha fatto seguito opposizione dei ricorrenti, e dunque è stata fissata camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.- E’ preliminare la questione della fondatezza della proposta di definizione anticipata, che è basata sui seguenti motivi: i ricorrenti non hanno depositato la relata di notifica, ossia le ricevute telematiche della notifica a mezzo pec; tali ricevute non risultano comunque agli atti, non avendole depositate neanche i controricorrenti; il ricorso non supera comunque la prova di resistenza in quanto notificato oltre il termine dei sessanta giorni.

Questa proposta è da disattendere, a seguito della opposizione dei ricorrenti, e dunque la causa va decisa nel merito.

Ciò in quanto il ricorso supera la prova di resistenza, poichè risulta notificato il 21.3 2024, e dunque nei sessanta giorni dalla notifica della sentenza, che è del 23.1.2024. 2.- C on unico motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

In realtà, più che un omesso esame i ricorrenti lamentano una violazione di legge, ossia il mancato rilievo d’ufficio di una questione di nullità.

Sostengono di avere posto con la comparsa conclusionale in appello la questione della nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, o meglio, per via del fatto che la fideiussione di cui è causa contiene clausole che attuano l’intesa restrittiva della concorrenza, pattuita a “monte” Poiché la nullità dei contratti “a valle”, nella misura in cui costituiscano esecuzione di una intesa restrittiva, concordata “a monte” è pacifica e rilevabile d’ufficio (ma del resto era stata posta con la comparsa conclusionale), i ricorrenti eccepiscono che i giudici di appello avrebbero dovuto rilevare la nullità, mentre non lo hanno fatto.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che se è vero che la nullità parziale del contratto “a valle” è rilevabile d’ufficio, a condizione che risultino agli atti tutte le circostanze fattuali che danno luogo alla nullità (Cass. 1851/ 2025), è altresì vero che “in tema dinullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato ilmancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui sicensuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità dellacensura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare lanullità” (Cass. 30505/ 2023).

Nella fattispecie, i ricorrenti si limitano, da un lato, a prospettare di avere eccepito la nullità, puramente e semplicemente in appello, con la comparsa conclusionale, e, per altro verso, a sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.

Poi riportano il contenuto di una decisione di merito che sosterrebbe le loro ragioni.

Dunque, difetta nel motivo di ricorso l’indicazione delle ragioni della nullità, ossia del fatto che la fideiussione per cui è causa, è attuativa dell’accordo generale, a monte, ossia attua nel caso concreto l’intesa restrittiva.

In altri termini, manca l’indicazione degli elementi che avrebbero dovuto portare il giudice di merito a rilevare d’ufficio (essendo la relativa eccezione tardiva, oltre che generica) la nullità, in difetto dei quali è preclusa una qualche valutazione sulla correttezza della omissione, ossia sul fatto che non sia stata correttamente rilevata d’ufficio la nullità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7 .000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitation ; in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari,oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7760/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5018/2023 depositata il 27/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La società ICET Calcestruzzi aveva un rapporto di conto con [OSCURATO:SOCIETA], garantito da fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], Andra e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], receduta dal rapporto, ha ottenuto decreto ingiuntivo per 168 mila euro circa, a cui hanno proposto opposizione gli ingiunti, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’illegittimità degli interessi calcolati dal creditore, sia per il tempo di addebito (trimestrale) che per il loro anatocismo, che per il superamento del tasso soglia. Espletata CTU, il giudice di primo grado ha in parte accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e riducendo la somma dovuta a 142 mila euro. 2.- I debitori hanno proposto appello, ribadendo gli argomenti già addotti in primo grado quanto alla illegittima pretesa degli interessi, ma la decisione di primo grado è stata confermata. 3.- La società debitrice ed i suoi garanti hanno dunque proposto ricorso per cassazione con un motivo di censura. Si sono costituite con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitation (cessionaria) che [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 ha altresì depositato memoria. E’ stata inizialmente emessa proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis cpc, sul presupposto della improcedibilità del ricorso. A tale proposta ha fatto seguito opposizione dei ricorrenti, e dunque è stata fissata camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.- E’ preliminare la questione della fondatezza della proposta di definizione anticipata, che è basata sui seguenti motivi: i ricorrenti non hanno depositato la relata di notifica, ossia le ricevute telematiche della notifica a mezzo pec; tali ricevute non risultano comunque agli atti, non avendole depositate neanche i controricorrenti; il ricorso non supera comunque la prova di resistenza in quanto notificato oltre il termine dei sessanta giorni. Questa proposta è da disattendere, a seguito della opposizione dei ricorrenti, e dunque la causa va decisa nel merito. Ciò in quanto il ricorso supera la prova di resistenza, poichè risulta notificato il 21.3 2024, e dunque nei sessanta giorni dalla notifica della sentenza, che è del 23.1.2024. 2.- C on unico motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo e controverso. In realtà, più che un omesso esame i ricorrenti lamentano una violazione di legge, ossia il mancato rilievo d’ufficio di una questione di nullità. Sostengono di avere posto con la comparsa conclusionale in appello la questione della nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, o meglio, per via del fatto che la fideiussione di cui è causa contiene clausole che attuano l’intesa restrittiva della concorrenza, pattuita a “monte” Poiché la nullità dei contratti “a valle”, nella misura in cui costituiscano esecuzione di una intesa restrittiva, concordata “a monte” è pacifica e rilevabile d’ufficio (ma del resto era stata posta con la comparsa conclusionale), i ricorrenti eccepiscono che i giudici di appello avrebbero dovuto rilevare la nullità, mentre non lo hanno fatto. Il motivo è inammissibile. Premesso che se è vero che la nullità parziale del contratto “a valle” è rilevabile d’ufficio, a condizione che risultino agli atti tutte le circostanze fattuali che danno luogo alla nullità (Cass. 1851/ 2025), è altresì vero che “in tema dinullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato ilmancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui sicensuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità dellacensura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare lanullità” (Cass. 30505/ 2023). Nella fattispecie, i ricorrenti si limitano, da un lato, a prospettare di avere eccepito la nullità, puramente e semplicemente in appello, con la comparsa conclusionale, e, per altro verso, a sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. Poi riportano il contenuto di una decisione di merito che sosterrebbe le loro ragioni. Dunque, difetta nel motivo di ricorso l’indicazione delle ragioni della nullità, ossia del fatto che la fideiussione per cui è causa, è attuativa dell’accordo generale, a monte, ossia attua nel caso concreto l’intesa restrittiva. In altri termini, manca l’indicazione degli elementi che avrebbero dovuto portare il giudice di merito a rilevare d’ufficio (essendo la relativa eccezione tardiva, oltre che generica) la nullità, in difetto dei quali è preclusa una qualche valutazione sulla correttezza della omissione, ossia sul fatto che non sia stata correttamente rilevata d’ufficio la nullità. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7 .000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitation ; in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari,oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a ti
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