CassazionedecretoSezione UDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 16296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16295/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 70/2022 depositata il 08/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del TSAP n. 70/2022 depositata il 08/04/2022, con cui è stato rigettato il suo ricorso avverso il decreto dirigenziale n.79 del 25.5.2020 ed altri atti connessi (tra cui la nota 11.12.2017 del [OSCURATO:PERSONA] risorse idriche ed energetiche) della Provincia autonoma di Trento [PAT] che aveva pronunciato il diniego dell’istan za di concessione di derivazione dal canale diadduzione (di altro concessionario) al lago delle Piazze, al Comune di Bedollo; 2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) il d.d. aveva rilevato che la piccola derivazione idroelettrica, chiesta sulla base di un errore di calcolo ostativo al salto per la produzione di energia, comunque ineriva ad un oggetto co nnesso con la superiore concessione, già attribuita ad un terzo ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con titolo scaduto al 31.12.2016 ma in fase di rinnovo, a sua volta dipendente dalla positiva valutazione d’impatto ambientale, così che la nuova istanza era inattuabile; b) la contestazione indicava sia l’incompetenza dirigenziale, sia la mancata sospensione del procedimento, necessaria per verificare, in contraddittorio, l’effettività del preteso errore di calcolo, per il quale la richiedente avrebbe dovuto conseguire un termine per il rimedio; R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. 3. la sentenza ha ritenuto infondata l’i mpugnazione esponendo che: a) la competenza ad ogni valutazione di ammissibilità e riscontro dei presupposti soggettivi e di merito era di spettanza proprio del dirigente incaricato del servizio, secondo i principi generali dell’art.6 co.1 lett. a) l. n. 241 del 1990, come ripresi negli artt.6 co.1 d.P.R. n.463 del 1999e poi tradotti agli artt. 2 co.1 l.p. 30.11.1992, n.23e 3 l.p. 3.4.1997, n.7; b) stante la sottoposizione della concessione scaduta ad apposita VIA, un esame nel merito dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto, ‘in via ipotetica e meramente congetturale’ della effettiva incidenza di entrambi gli impianti (principale e di derivazione), in realtà non potendo considerare che, per lo più, i rilasci di concessione, anche in rinnovo, si accompagnano a prescrizioni condizionanti, allo stato non conoscibili, ciò in contrasto con l’esame reale imposto dagli artt. 7 e 9 r.d. n. 1775/1933; c) la impossibilità di concludere il procedimento imponeva così il diniego della domanda, con assorbimento delle questioni circa la disamina dell’errore progettuale; 4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in quattro motivi , illustrati alfine con memoria e ad esso resiste la provincia,che ha depositato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo solleva, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la questione della competenza dirigenziale del menzionato servizio (SGRIE), in violazione dei limiti che la normativa della PAT ha assunto anche rispetto a quella nazionale ex art.7 co.8 r.d. 1775/1933, tenuto conto dell’art.2.3 dell’All.B della Del. Giuntale PAT n.2379 del 18.12.2015; 2. con il secondo motivo è cont estata la violazione ancora de gli artt. 7e 47 r.d. 1775/1933 e 3 l.p. 23/1992 PAT ove è stata ritenuta legittima in sentenza la valutazione di inattuabilità della derivazione R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. chiesta, senza disporre la sospensione del procedimento, tenuto conto che, essendo la concessione di [OSCURATO:PERSONA] in fase di rinnovo ma di fatto esercitata, era errato predicare la irrealizzabilità della nuova, ben potendosi essa appoggiar e sulle opere dell’altra concessionaria; 3. il terzo motivo denuncia l’assorbimento da parte del TSAP della questione prospettata con il terzo motivo di ricorso e volta a censurare la mancata concessione di un termine per regolarizzare il progetto rispetto agli errori di calcolo rilevati nel d.d., per la violazione degli artt. 7 l.p. n.23 del 1992 e 10 r.d. 1285 del 1920 che ciò appunto prevedono; 4. con il quarto motivo viene censurata la mancata dichiarazione di compensazione delle spese, stante la peculiarità della questione trattata; 5. il primo motivo è in fondato; la prospettata individuazione di non competenza del dirigente della PAT all’emanazione dell’atto di diniego di piccola concessione di derivazione d’acqua va inquadrata nel contesto devolutivo alle due province autonome del TAA delle attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, incluse la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento,ai sensi dell’art.8 co.1 lett. e) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n.115 (norme attuative dello statuto speciale) e poi del l’art. 6 co.1 d.P.R. 22 marzo 1974, n.381; proprio la modifica della seconda norma, disposta con l’art.3 d.lgs. 11 novembre 1999, n.463(oggetto di richiamo nella sentenza qui impugnata) dà conto che, anche nella provincia trentina, con la riforma veniva meno il sistema concernente i poteri istruttori definiti nella norma nazionale dell’art.7 co.2 r.d. n. 1775 del 1933, ma non certo quelli decisori, che infatti il successivo comma 8 art.cit. nel testo conferisce al ‘ministro’ in punto di inammissibilità del la domanda perché inattuabile; essi, per quanto detto, nella provincia PAT risultano complessivamente attribuit i all’ente autonomo, con piena possibilità di regolazione secondo una propria disciplina R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. ordinamentale, alla luce dell’art.16 Statuto, per la corrispondenza piena tra potestà legislativa ed amministrativa in cui la prima includa materiegià attribuite allo Stato ; 6. la cen s ura non è peraltro accoglibile n on solo, come visto, quando sbrigativamente evoca il potere decisorio del ministro, ma nemmeno allorché adombra un difetto di competenza del dirigente, quale organo non apicale dell’amministrazione; il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 164, nel testo alfine vigente all’art.4,ha fissato il ‘principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro’, così attuando l’art.2co.1 lett. g) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (‘ l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri d i direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti’); è invero rilevante sottolineare che la stessa disposizione,al comma 2, ha sancito che ‘Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica’; ed infatti la l.p. PAT 3 aprile 1997, n.7 assegna proprio ai dirigenti della provincia la gestione amministrativa e, con essa , l’adozione del provvedimenti con efficacia esterna, mentre la giunta individua, con regolamento di organizzazione, gli atti riservati alla propria competenza(art.3); 7. per quanto premesso , la prerogativa istruttoria e provvedimentale del dirigente dello S GRIE include pertanto sia il diniego della concessione (per inattuabilità) sia ogni decisione R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. sull’avvio o la non promozione di ulteriore istruttoria rispetto alla domanda ritenuta deficitaria, senza che, nel motivo di ricorso, sia stata diversamente illustrata una competenza giuntale poggiante su dati normativi omessi o trascurati, ciò realizzando un limite di specificità del ricorso (Cass. s.u. 23745/2020); 8. il secondo motivo è inammissibile , sotto plurimi profili ; in nessuno dei riferimenti normativi, peraltro del tutto genericamente evocati, trova collocazione un obbligo di sospensione del procedimento attivato da un’istanza che, come quella della vicenda, mostri di connettersi operativamente con le opere presidianti altra concessione in essere; né infatti la parte individua ove il TSAP avrebbe errato nella qualificazione siccome ‘eccezionale’ e ‘sopravvenuto’ di qualche atto o fatto di cui alla menzione nell’art. 3 co.7 l.p. 30 novembre 1992, n.23 (peraltro esso implicando una mera possibilità di sospensione, non la sua automaticità) , avendo piuttosto la sentenza dato conto che la propria valutazione di inattuabilità della concessione [OSCURATO:PERSONA] rendeva inconsistente qualsiasi ipotesi di arresto del procedimento, da concludersi più correttamente nei termini della configurata negazione della domanda; 9. per altro verso, si osserva che la censura sulla inattuabilità della concessione di [OSCURATO:PERSONA] trae luogo da una considerazion e di meritoreputata dal TSAP prevalente e cioè l’impossibilità di dar corso con esito positivo ad un procedimento nel quale la derivazione idrica domandata appariva manifestamente connessa a circostanze, le opere della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], da un lato potenzialmente destinate a mutare (per via di prescrizioni adottabili in sede di rinnovo) e, dall’altro, proprie della disponibilità di terzi, rispetto a cui era incerta ogni definizione di stabilità del rapporto concessorio; la censura, così posta, non sviluppa dunque altro che una sostanziale richiesta di apprezzamento diverso e a sé favorevole del giudizio espresso dal TSAP, incorrendo nei limiti raggiunti dall’appropriato vizio; va allora ricordato che, anche per le pronunce R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. del TSAP, è divenuto inammissibile il vizio di motivazione, atteso che trova applicazione, nella specie ratione temporis , l'art.360 co.1 n.5 c.p.c., come modificato dal d.l. 22/6/2012, n.83, convertito nella legge del 7/8/2012, n.134/2012, che, come ritenuto nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, rende oggi denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l'anomalia motivazionale «si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sé della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali (nelle ipotesi quindi di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» di motivazione)» (Cass. s.u. 11535/2018 , 9657/2023); 10.il terzo motivo è inammissibile, posto che la ricorrente, limitandosi a riprodurre le ragioni d’impugnazione introdotte avanti al TSAP e vertenti sull’omessa ricezione di un termine dalla P.A. per integrare o correggere i dati progettuali ritenuti errati, non si rappresenta il nesso di necessaria dipendenza che tale doglianza aveva avutorispetto alla principale statuizione (la inattuabilità della concessione) su cui la sentenza aveva deciso di arrestarsi; tale pregiudizialità, a fondamento del carattere assorbente della prima ratio decidendi, non ha trovato alcuna specifica censura; 11. va solo soggiunto che , a loro volta, anche le norme pretesamente violate –gli artt. 7 l.p. n.23 del 1992 e 10 r.d. n.1285 del 1920 – non recano alcun obbligo di iter procedimentale da integrare o regolarizzare d’ufficio e in ogni caso , da parte del responsabile del procedimento, confliggendo con la prospettazione richiesta le formule condizionanti rispettivamente usate (‘ ove R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. necessario’, nella prima e ‘qualora si riconosca che qualcuno dei documenti... debba essere completato o regolarizzato’, nella seconda), così indiziando il contesto di sicura discrezionalità; conclusione tanto più convincente ove il giudizio della P.A. sia nel senso della inattuabilità dell’opera, all’evidenza non sanabile mediante modifiche complementari; vi è poi nella doglianza l’ulteriore limite di aspecificità in quanto l’atto , a differenza del controricorso, ha omesso di riportare in termini esaustivi i vizi riscontrati nella domanda dal d.d. impugnato e su cui il TSAP ha consapevolmente omesso di pronunciarsi, per ritenuto assorbimento di altra ragione reiettiva; 12.il quarto motivo è inammissibile, trovando applicazione il principio per cui la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, co. 2, c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 24502/2017, Cass.8241/2017); nella fattispecie il ricorrent e era risulta to del tutto soccombente; conclusivamente, il ricorso va rigettato; la pronuncia sulle spese è resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata, per la liquidazione, in dispositivo; sussistono i presu pposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 5.200, di cui 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, R.G. 16295/2022udienza S.U.6 giugno 2023 pag. comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo