CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 22/12/2021 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile ASL di Bari che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; Udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari in data 19/9/2019 con la quale l'odierno ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravata in danno della ASL di Bari.All'imputato si ascrive, quale dirigente medico senologo in servizio presso L'UOC ( Unità operativa complessa ) di Radiologia dell'ospedale " [OSCURATO:PERSONA]" di Bari, di avere attestato falsamente, attraverso la timbratura del cartellino segnatempo,la propria presenza sul luogo di lavoro da cui invece si allontanava nelle giornate e negli orari indicati nei capi di imputazione, così inducendo in errore l'ente pubblico sul numero di ore da retribuire. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza per avere i giudici di merito ritenuto validamente concessa alla persona offesa: ASL di Bari, la facoltà di costituirsi parte civile restituendola nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Ritiene il ricorrente non corretta la statuizione del giudice di appello che, nel condividere la decisione del primo giudice, ha ravvisato una causa di forza maggiore nell'erronea indicazione, nel decreto di giudizio immediato, dell'aula di udienza che ha causato la decadenza della p.o. a costituirsi parte civile, poiché, sottolinea la difesa, l'udienza si era tenuta nello stesso palazzo di giustizia, sia pure in un'aula diversa ed era iniziata con ritardo ( alle 10 e non alle 9 come indicato nel decreto) sicchè il difensore dell'ASL, avrebbe potuto superare la situazione di difficoltà e individuare l'aula con l'ordinaria diligenza. Aggiunge che la richiesta di restituzione nel termine era stata presentata dalla parte civile il 29/10/2018 e cioè oltre il termine di dieci giorni da quando era cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ex art.175 c.p.p. (del 18/10/2018), per cui sarebbe nulla la decisione con la quale il giudice di prime cure in data 8/11/2028, ha ammesso la costituzione di parte civile ed erronea l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui "trattandosi di attività procedimentale l'istanza poteva essere proposta nella stessa udienza in cui il procuratore della p.o. ha fatto valere l'impedimento". Conclude il ricorrente su questo punto che, in base a quanto affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055) la Asl, in quanto p.o., non era legittimata a chiedere la restituzione nel termine per costituirsi. 3. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge, carenza o illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha confermato la condanna per il delitto di truffa aggravata, in mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 3.1.Quanto all'elemento psicologico la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ritiene integrato il dolo, pur ammettendo che l'imputato non volesse incrementare il suo stipendio. 3.2.Quanto all'elemento oggettivo sostiene il ricorrente che l'utilizzo difforme del dispositivo marcatempo, non sarebbe circostanza tale da integrare la necessaria cooperazione tra soggetto attivo e soggetto passivo nella realizzazione del reato; sarebbe poi insussistente il requisito dell'ingiusto profitto avendo il [OSCURATO:PERSONA] espletato la propria attività lavorativa e, nell'ambito di questa, esercitato quell'autonomia gestionale che gli era consentita dal ruolo dirigenziale ricoperto; mancherebbe, poi, il requisito dell'altrui danno posto che, nel caso di specie, i periodi di assenza non sarebbero economicamente apprezzabili. 4. Con il terzo motivo ci si duole dell'eccessività della pena e della omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, posto che l'imputato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare un vaglio più approfondito sulla personalità dell'imputato e specificamente indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati positivamente per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non fossero sufficienti per riconoscere il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 c.p. 5. Il difensore dell'imputato ha poi presentato memoria contenente motivi nuovi, con i quali ha ulteriormente specificato gli argomenti proposti con il ricorso principale . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso"(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Rv. 277710; Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed invero, con il primo motivo, si censura la sentenza di secondo grado che ha ritenuto legittima l'ordinanza del giudice di prime cure con la quale la p.o. è stata restituita nel termine per costituirsi parte civile.Orbene, a prescindere dalla questione circa l'applicabilità dell'istituto della restituzione nel termine in favore della p.o., tema che ha dato adito a due distinti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità: il primo che esclude la legittimazione poiché la richiesta, secondo il disposto normativo, insuscettibile di interpretazione estensiva per la natura eccezionale dell'istituto, può essere proposta da una delle "parti" del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non è; altra tesi propende invece per una interpretazione del termine "parti" in senso ampio, cioè tale da ricomprendere la persona offesa dal reato e richiama giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1990, giungendo alla conclusione favorevole all'ammissione della p.o., al rimedio ex art. 175 c.p.p. (Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022, Rv. 283673; Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021, Rv. 280537), rileva il Collegio che nel caso in esame ai fini di dirimere la questione controversa è sufficiente osservare che la questione non è stata mai sollevata dall'imputato nel corso dell'intero processo di primo grado ove questi ha prestatolEluiescenza alla costituzione di parte civile sulla quale, sin dal 18/10/2018, nulla ha osservato. Da ciò consegue che l'eccezione sollevata per la prima volta con l'atto di appello e riproposta con il ricorso, con la quale si contesta la costituzione di parte civile, è da considerarsi intempestiva perché proposta oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p. termine che, nel caso in esame, deve essere individuato nel momento successivo alla costituzione stessa, avvenuta a seguito della restituzione nel termine. 2. Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Questa Corte ha di recente affermato, in un caso analogo, che la falsa attestazione del dirigente medico relativa alla sua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d. "monte ore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico a prescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore" poiché, mediante il sistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio (Sez.2,n.29628 del 28/05/2019, Rv. 276670). In particolare, questa Corte ha affermato che la funzione dei cartellini segnatempo (o dei corrispondenti strumenti o procedure di attestazione degli stessi dati, quali,ad esempio, i fogli di presenza), di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora di ingresso e quella di uscita, comporta che integra il reato di truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass., Sez. 2, 16 marzo 2004, Nisco; n.34210 del 06/10/2006, Buttiglieri, Rv. 235307). Recentemente, in relazione a fattispecie caratterizzata da un minimo pregiudizio economico per l'ente di appartenenza, la Corte ha segnalato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, Rv. 274895; Sez. 2,n. 29628 del 28/05/2019,Rv. 276670) valorizzando le ricadute pregiudizievoli, quantunque di non agevole stima, che il fenomeno dell'assenteismo provoca all'organizzazione del servizio e all'efficienza delle prestazioni richieste al dipendente pubblico. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito in tema di truffa contrattuale che il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subìta dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore (Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Rv. 248908; n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265324) e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è tuttavia integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale (Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014, Rv. 260029). Inoltre, il danno, nel delitto di truffa, può essere realizzato non soltanto per effetto di una condotta commissiva della vittima (quale un atto di disposizione patrimoniale,compiuto a causa dell'errore ingenerato dagli artifizi o raggiri e consistente nel trasferimento di un bene o di un diritto dal patrimonio proprio a quello altrui), bensì anche per effetto di una condotta omissiva, nel senso che la vittima, per effetto dell'errore cui l'ha indotta l'agente, connetta il comportamento inteso a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità .214( economica, alla quale essa ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui (Sez. 2, n. 5465 del 23/02/1972, Rv. 121775). 3. Ciò detto, nel caso di specie, i giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, aderenti ai dati processuali e dando applicazione ai principi ermeneutici sopra enunciati, hanno ritenuto sussistente il delitto di truffa avendone riscontrato gli elementi costitutivi ed accertato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro quando in realtà era assente conseguendo un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione. E' stato rimarcato che l'imputato quale dirigente medico era tenuto ad espletare almeno 38 ore settimanali con orario di ambulatorio dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,20 e che dall'analisi delle timbrature relative ai mesi di aprile e maggio 2018, emergeva che senza di periodi oggetto di falsa attestazione, egli non avrebbe totalizzato il monte ore settimanale minimo cui risultano parametrati gli emolumenti mensili e non avrebbe potuto assentarsi dal posto di lavoro il sabato mattina ( cfr. pag. 7 della sentenza di appello). In sostanza il meccanismo truffaldino posto in essere dal prevenuto ha inciso direttamente sulle prestazioni orarie effettivamente eseguite, facendone figurare la presenza in ufficio allorquando era altrove e ridondando anche sull'eccedenza oraria suscettibile di recupero, situazione patrimonialmente valutabile, tenuto conto che la prestazione contrattualmente a carico del ricorrente era ancorata ad uno specifico obbligo di permanenza in ufficio e di svolgimento di attività inerenti alle funzioni per 38 ore settimanali. Come esattamente rilevato dai giudici di merito oltre al radicale inquinamento del surplus orario determinato dal predetto meccanismo fraudolento, al sistema dei recuperi orari si riconnette all'evidenza un danno immediato e diretto per la P.A., conseguente alla mancata prestazione di servizio del dipendente pubblico, solo apparentemente lecita. Non si tratta di un pregiudizio ipotetico ed eventuale ma di una diretta conseguenza dell'illecito, consistente nell'accumulo di plurime frazioni temporali esentate dalla prestazione lavorativa per effetto di un'ingannevole rappresentazione circa l'esatta consistenza delle attività funzionali in precedenza rese. Ai recuperi orari deve essere, pertanto, riconosciuta una deteriore incidenza economica sulla P.A., privata delle prestazioni lavorative -anche di carattere organizzativo- cui il dipendente è tenuto, e che hanno contenuto indiscutibilmente patrimoniale, con ricadute anche sulla continuità ed efficienza del servizio. Non si tratta di ricomprendere nell'area del danno il lucro cessante, categoria difficilmente adattabile alle dinamiche della P.A., ma di perimetrare le conseguenze suscettibili di valutazione economica che si riconnettono in via ìft diretta alla condotta illecita e che non possono che abbracciare, in conformità ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, anche la violazione degli obblighi contrattuali a carico del dipendente pubblico che comporti la fraudolenta espunsione di risorse lavorative dal settore di appartenenza. Nella specie, entrambe le sentenze di merito hanno dato conto delle reiterate ed ingiustificate assenze dal posto di lavoro dell'imputato che hanno necessariamente prodotto un danno patrimoniale per l'ente, chiamato a retribuire prestazioni non effettuate ovvero a rinunciare alla prestazione stessa per effetto del meccanismo dei recuperi, con l'ulteriore danno correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, sguarnito della corrispondente unità di lavoro. Siffatte circostanze rilevano agli effetti della configurazione del reato contestato senza che possa riconoscersi valenza esimente alla quantificazione del pregiudizio, la cui sussistenza ed apprezzabilità in termini economici le sentenze di merito, lette congiuntamente, hanno adeguatamente considerato (pag. 5 della sentenza del Tribunale e pag. 7 della sentenza impugnata). 4. Generico oltre che manifestamente infondato appare al Collegio il terzo motivo di gravame proposto. Il giudice di appello nel confermare la validità delle scelte compiute in ordine alla determinazione della pena dal giudice di primo grado, ha posto in evidenza la pluralità e sistematicità delle condotte contestate all'imputato e la circostanza che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 640 co. 2 c.p., e quindi ha dato anche conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta per effetto delle attenuanti generiche. Si consideri, al riguardo, quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi" (Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, Rv. 207668; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 25620; Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). 5. Non sussiste, poi, il vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto, benchè non sussista alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base, nel caso in esame attestata sul minimo edittale e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilità fra l'applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti, dato che l'indagine riguardante queste ultime mira al riscontro di dati che rivelino nel reo un'attitudine criminale meno marcata di quella tenuta presente per la determinazione della pena base, al fine di un più congruo adeguamento della pena in concreto, deve anche ritenersi che detta indagine sia implicitamente superflua o, comunque, negativa, ove non sia stata ravvisata, come nel caso di specie, alcuna ragione per un'ulteriore benevolenza verso il condannato. Né si rinviene la dedotta incompatibilità tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la concessione del primo 4 si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773). 6. A ciò deve aggiungersi, in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che questa Corte ha affermato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787). Infatti il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p., è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. Nel caso di specie il giudice di appello ha, sia pure sinteticamente, soddisfatto l'onere motivazionale valorizzando, ai fini del diniego, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., la natura del reato contestato. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre che alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla civile Asl di Bari liquidate in complessivi euro 3.060,00 oltre accessori di legge. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.