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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 06432/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27845/23 Rilevato che con sentenza in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 33559 del 2022, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2017 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato solo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che la Corte territoriale ha risposto puntualmente a tale doglianza, evidenziando la negativa personalità dell'imputato per i numerosi precedenti penali, per cui gli elementi segnalati in suo favore, quali la regolare attività lavorativa, la consapevolezza dell'illiceità della condotta, la scarsa gravità del fatto, non irragionevolmente sono stati valutati ai fini della qualificazione ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PresiØent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27845/23 Rilevato che con sentenza in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 33559 del 2022, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2017 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato solo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che la Corte territoriale ha risposto puntualmente a tale doglianza, evidenziando la negativa personalità dell'imputato per i numerosi precedenti penali, per cui gli elementi segnalati in suo favore, quali la regolare attività lavorativa, la consapevolezza dell'illiceità della condotta, la scarsa gravità del fatto, non irragionevolmente sono stati valutati ai fini della qualificazione ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PresiØent
Sentenza Cassazione n. 06432/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris