CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 7040/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2015 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1398/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 274/15, pubblicata il 10 settembre 2015, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione del Tribunale di Sulmona, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente con contratto a tempo indeterminato (dal 1973 al 1.1.1997) dell'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e Molise (in seguito [OSCURATO:PERSONA]); il Cimini, deducendo di avere rivestito la qualifica di collaboratore di I livello differenziato della X" qualifica funzionale sino al dì della cessazione del rapporto ed evidenziando che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva inteso ottemperare alla sentenza n. 8007 del 10.7.08 del TAR Lazio, in tal guisa liquidando le differenze stipendiali con erronea individuazione dell'inferiore IX^ qualifica, invece della X^ spettante, aveva chiesto, e ottenuto in prime cure, la condanna dell'ex-datore di lavoro al pagamento delle somme aggiuntive di C. 6.126,61 «a titolo di integrazione del rimborso per indebite trattenute sullo stipendio» e di C. 75.052,146 «a titolo di TFS maturato»; senonché, la Corte di merito rilevava come la sentenza del TAR Lazio n. 8007/08, cit., non aveva confermato l'attribuzione del I livello differenziato della X^ qualifica funzionale all'appellato, come ritenuto dal primo giudice, e che le decisioni (n. 196/87, n. 391/90 e n. 643/93) del presidente dell'Ente, richiamate dal Cimini, non erano in realtà efficaci in quanto non ratificate, a sensi dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto, dal Consiglio Direttivo che era l'unico organo dotato di potere deliberativo generale anche in materia di dotazione organica e sua revisione, come stabilito peraltro dall'art. 9, comma 8, della legge n. 394/1991 e dall'articolo 7, lettera E, dello Statuto; 2 - 2. avverso tale sentenza il Cimini ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati con memoria; ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; 3. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore. Considerato che: 1. con i motivi dal nr. 1 al nr. 4 e nr. 7 il ricorrente deduce l'omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti; la Corte territoriale (primo motivo) avrebbe considerato «come oggettivo e pacifico un dato riferito da controparte ovvero l'inquadramento del Cimini come X^ qualifica-profilo ingegnere»: in realtà, mai era stata attribuita tale qualifica al Cimini, ma quella, diversa, di «l° livello differenziato della X^ qualifica funzionale»; ometteva poi di esaminare (seconda critica) «l'atto amministrativo definibile come originario del rapporto di lavoro», non contestato ex adverso, ossia la deliberazione del consiglio direttivo dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 50 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo della quale, in attuazione del d.P.R. n. 346/1983, gli venivano attribuite le funzioni di «[OSCURATO:PERSONA]» che, con disposizione presidenziale n. 196/1987, attuativa del d.P.R. n. 935/1986, si traduceva nel trattamento economico della X^ qualifica funzionale; con altro (terzo) mezzo deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza della X^ qualifica nella dotazione organica dell'[OSCURATO:PERSONA] seppure essa fosse stata, invece, introdotta dal nuovo contratto di lavoro (d.P.R. n. 935/1986) in sostituzione di quella di «collaboratore tecnico professionale» prevista dal d.P.R. del 1983; con ulteriore deduzione (quarta critica) lamenta che la Corte di merito non si sarebbe avveduta che il 10 livello differenziato della X^ -3 qualifica, riconosciuto con decisione presidenziale n. 643/93, era stato conferito nel rispetto della reale anzianità di servizio del Cimini nella X^ qualifica, agevolmente desumibile, a parere del ricorrente, dalla nota n. 3440 del 7.7.1990 non valutata dal giudice d'appello; con il settimo motivo si duole dell'omesso esame della deliberazione n. 48 del 19.12.2008 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ottemperava alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8007/2008, e il cui mancato rispetto, integrante inadempimento, avrebbe meritato «un ragionato esame» da parte del giudice d'appello; 2. i motivi suesposti, tutti formulati ex art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., possono trattarsi congiuntamente; essi sono inammissibili; è noto che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o -4 - secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, co. 2, n. 4), cod. proc. civ. - il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso. Ciò posto, i motivi in esame risultano tutti largamente irrispettosi di tali enunciati; com'è agevole constatare dalla lettura del ricorso, nelle censure dianzi sintetizzate ci si duole «dell'assenza di riscontri sul materiale probatorio acquisito», del «mancato esame di una circostanza di rilievo», del recepimento «acritico dell'assunto dell'[OSCURATO:PERSONA]», e, ancora, dell'aver sorvolato sulla deliberazione n. 48/2008 «che quantomeno meritava un ragionato esame»; manca all'evidenza un'adeguata argomentazione idonea a spiegare per quale ragione le circostanze de quibus, se esaminate, avrebbero determinato un esito diverso della controversia: in realtà parte ricorrente non denuncia effettivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia dato origine alla controversia, ma mira piuttosto a una rivisitazione dei fatti analizzati dalla Corte distrettuale la cui ricostruzione intende rimettere in questa sede in discussione senza argomenti convincenti; -5 -----1,61.) ./ in definitiva, quindi, parte ricorrente, con i motivi in scrutinio, non riesce a dimostrare che la Corte d'appello ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo, essendosi la stessa comunque pronunciata sulla questione, ma, piuttosto, pretende una nuova e diversa valutazione nel giudizio di legittimità mediante un confronto con le risultanze istruttorie precluso in questa sede. 3. con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza per la violazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sia del c.c.n.l. 1994/1997 del personale degli enti pubblici non economici, biennio 1994/1996, sia del successivo c.c.n.l. relativo al biennio 1996/1997, poiché il giudice d'appello ometteva di considerare gli aumenti stipendiali disposti da dette fonti normative che avrebbero rivalutato lo stipendio mensile del Cimini, in tal guisa appalesando la non correttezza del calcolo sviluppato dall'[OSCURATO:PERSONA]; 3.1. il motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente - pur denunziando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - fa generico riferimento a un intero complesso normativo e non ha provveduto alla puntuale indicazione delle norme asseritamente violate né ha illustrato specifiche argomentazioni intese a dimostrare che determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015); 4. con il sesto motivo il ricorrente si duole, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 9, comma 8, della legge n. 394/1991; sostiene che le disposizioni della legge prevedevano, all'art. 35, comma 1, una disciplina transitoria, mediante adeguamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest'ultimo - 6 - emanato solo il 26.11.1993 e indi pubblicato in G.U. n. 35 del 12.2.1994; sicché, fino al dì d'emanazione del d.P.R. in menzione, la disciplina della legge n. 394, cit., era inapplicabile, ivi compresa la disposizione che imponeva la ratifica del Consiglio direttivo su tutti i provvedimenti urgenti adottati dal presidente dell'Ente; 4.1 tale censura è inammissibile; con essa si sostiene l'inapplicabilità ratione temporis della disciplina della legge n. 394, cit., ma non si deduce in che termini la statuizione impugnata, laddove ha ritenuto l'inefficacia delle decisioni n. 391/90 e n. 643/93 perché adottate dal presidente anziché dal consiglio di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], sia in conflitto con altra, pregressa, disciplina, difettando il motivo dei necessari connotati di specificità omettendo di ogni indicazione sulle norme di diritto asseritamente violate dalla Corte di merito; a ben vedere, l'intero iter argomentativo del ricorrente trasmoda il limite della denuncia della violazione di norme di legge e mira in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, non consentita in questa sede di legittimità, ove non è possibile ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - ancorché non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006); 5. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; la regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il - 7 - versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo