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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 1952

Cassazione n. 18765/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMILIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1952 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 maggio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., disponeva nei confronti di Emilio ANDRIAN0', condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la confisca dei seguenti beni: a) un terreno sito in Grotteria (RC); b) alcune unità immobiliari ricadenti su tale terreno; c) la quota a lui intestata della società "Multicar s.a.s." e gli immobili da questa posseduti; d) le quote della società "B- MINE di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] snc" intestate a [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO', figlia convivente dell'odierno ricorrente; e) l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] acquistata da [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO'.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]' avverso il suddetto provvedimento, disponeva la restituzione della quota della società "B-MINE" intestata a [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO' e dell'autovettura di proprietà di quest'ultima, confermando nel resto il provvedimento opposto.

Per quel che qui rileva, precisava la Corte territoriale che la sperequazione patrimoniale accertata, pari ad C 265.000,00, era calcolata al netto del costo sostenuto per la costruzione del fabbricato sito in Grotteria a Mare, che era stato ritenuto non quantificabile e, in ogni caso, ove computato, avrebbe comportato un aggravio della sperequazione.

Si osservava, inoltre, che le liberalità effettuate dal fratello Alessandro ANDRIANO' in favore dell'odierno ricorrente riducevano, ma non erano, comunque, idonee ad abbattere la suddetta sperequazione patrimoniale, che nel 2014 - anno di emissione della sentenza di condanna di primo grado - si attestava su C 76.000,00 circa; né si poteva tener conto delle altre somme depositate dal fratello su un conto corrente bancario rispetto al quale l'ANDRIANO' era munito di procura speciale, non essendovi alcuna prova dell'effettiva gestione e della destinazione di tali somme.

Si evidenziava, poi, che la somma di C 75.000,00 incassata per la vendita di un terreno era già stata computata ai fini del calcolo della sperequazione patrimoniale.

Infine, si disattendeva la doglianza difensiva riguardante l'equivocità e non tassatività del dato statistico ricavato dai parametri Istat utilizzati per quantificare le spese per il sostentamento del nucleo familiare; invero, pur essendo il dato Istat suscettibile di lievi variazioni, occorreva fare riferimento ad esso in assenza di elementi di segno contrario, che risultavano assenti nel caso di specie.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 665 ss. cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il notevole lasso di tempo intercorso fra l'acquisto dei beni e l'ordinanza che ha disposto la confisca, con conseguente maggiore difficoltà per la difesa di ricostruire la movimentazione patrimoniale dell'imputato.

Inoltre, la sperequazione patrimoniale avrebbe dovuto quantificarsi in C 146.936,71, dovendo essere calcolata non con riferimento all'anno 2014, bensì all'anno 2012, in cui venne emessa la sentenza di condanna di primo grado a carico dell'imputato.

A fronte della documentazione prodotta dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe nemmeno spiegato adeguatamente perché le elargizioni di Alessandro ANDRIANO' non potessero essere state effettivamente impiegate dal ricorrente per la costruzione del fabbricato.

I costi di costruzione, infatti, sarebbero stati totalmente coperti dalla complessiva somma versata dal fratello dell'ANDRIANO', che aveva operato in favore di quest'ultimo bonifici per la cifra di C 80.000,00 nonché ulteriori bonifici per la cifra di C 120.000,00 su un conto corrente su cui il ricorrente poteva operare in forza di procura speciale e anche bonifici per C 14.500,00 in favore della nipote [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO'.

Considerando l'ammontare di tali elargizioni, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare diversamente il monte sperequativo contestato.

Si deduce, infine, che i bonifici effettuati da Alessandro ANDRIANO' in favore della nipote avrebbero consentito di ridurre la quota calcolata a titolo di spesa familiare in base alle tabelle Istat che, peraltro, avrebbe costituito solo un dato indicativo da parametrare all'effettivo stile di vita del soggetto.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre premettere che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 dell'8/10/2019, Novizio, Rv. 277997: in motivazione la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva).

3. Nel provvedimento impugnato, sono state convenientemente spiegate, nei termini sintetizzati nella superiore esposizione in fatto, cui si rinvia, le ragioni addotte dal giudice di merito per ritenere non superata dalle allegazioni difensive la presunzione di illecita accumulazione derivante, a carico di ANDRIAN01, dall'accertata sproporzione tra guadagni documentati e patrimonio acquisito.

4. Il ricorso, dal canto suo, tende a contrapporre alle non manifestamente illogiche argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello una propria lettura, non consentita in questa sede, delle evidenze processuali, senza compiutamente confrontarsi con l'impianto motivazionale, con particolare riguardo al tema della sperequazione e della potenziale incidenza, su quest'ultima, delle erogazioni liberali provenienti dal fratello di ANDRIANO', Alessandro.

In ordine a tale tematica, va detto che la Corte di merito ha, in particolare, fornito risposte adeguate: a) sulla impossibilità di accertare in che modo fossero state gestite e a quale finalità fossero state destinate le somme, quantificate in 120.000,00 euro, giacenti sul conto corrente bancario per il quale il ricorrente disponeva di procura speciale e asseritamente bonificate dal suddetto fratello, oltre agli 80.000,00 euro tenuti, viceversa, in considerazione dai giudici territoriali, in quanto riscontrati da ricevute di bonifici, per ridurre la sperequazione; b) sui costi di costruzione di un immobile confiscato, che la Corte territoriale ha sottolineato non essere stati tenuti in alcun conto ai fini della sperequazione, proprio perché di difficile accertamento.

5. Le deduzioni rivalutative e sviluppate in punto di fatto dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

6. Da quanto esposto, discendono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, unitamente al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, in assenza di ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMILIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1952 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 maggio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., disponeva nei confronti di Emilio ANDRIAN0', condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la confisca dei seguenti beni: a) un terreno sito in Grotteria (RC); b) alcune unità immobiliari ricadenti su tale terreno; c) la quota a lui intestata della società "Multicar s.a.s." e gli immobili da questa posseduti; d) le quote della società "B- MINE di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] snc" intestate a [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO', figlia convivente dell'odierno ricorrente; e) l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] acquistata da [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO'. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]' avverso il suddetto provvedimento, disponeva la restituzione della quota della società "B-MINE" intestata a [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO' e dell'autovettura di proprietà di quest'ultima, confermando nel resto il provvedimento opposto. Per quel che qui rileva, precisava la Corte territoriale che la sperequazione patrimoniale accertata, pari ad C 265.000,00, era calcolata al netto del costo sostenuto per la costruzione del fabbricato sito in Grotteria a Mare, che era stato ritenuto non quantificabile e, in ogni caso, ove computato, avrebbe comportato un aggravio della sperequazione. Si osservava, inoltre, che le liberalità effettuate dal fratello Alessandro ANDRIANO' in favore dell'odierno ricorrente riducevano, ma non erano, comunque, idonee ad abbattere la suddetta sperequazione patrimoniale, che nel 2014 - anno di emissione della sentenza di condanna di primo grado - si attestava su C 76.000,00 circa; né si poteva tener conto delle altre somme depositate dal fratello su un conto corrente bancario rispetto al quale l'ANDRIANO' era munito di procura speciale, non essendovi alcuna prova dell'effettiva gestione e della destinazione di tali somme. Si evidenziava, poi, che la somma di C 75.000,00 incassata per la vendita di un terreno era già stata computata ai fini del calcolo della sperequazione patrimoniale. Infine, si disattendeva la doglianza difensiva riguardante l'equivocità e non tassatività del dato statistico ricavato dai parametri Istat utilizzati per quantificare le spese per il sostentamento del nucleo familiare; invero, pur essendo il dato Istat suscettibile di lievi variazioni, occorreva fare riferimento ad esso in assenza di elementi di segno contrario, che risultavano assenti nel caso di specie. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 665 ss. cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il notevole lasso di tempo intercorso fra l'acquisto dei beni e l'ordinanza che ha disposto la confisca, con conseguente maggiore difficoltà per la difesa di ricostruire la movimentazione patrimoniale dell'imputato. Inoltre, la sperequazione patrimoniale avrebbe dovuto quantificarsi in C 146.936,71, dovendo essere calcolata non con riferimento all'anno 2014, bensì all'anno 2012, in cui venne emessa la sentenza di condanna di primo grado a carico dell'imputato. A fronte della documentazione prodotta dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe nemmeno spiegato adeguatamente perché le elargizioni di Alessandro ANDRIANO' non potessero essere state effettivamente impiegate dal ricorrente per la costruzione del fabbricato. I costi di costruzione, infatti, sarebbero stati totalmente coperti dalla complessiva somma versata dal fratello dell'ANDRIANO', che aveva operato in favore di quest'ultimo bonifici per la cifra di C 80.000,00 nonché ulteriori bonifici per la cifra di C 120.000,00 su un conto corrente su cui il ricorrente poteva operare in forza di procura speciale e anche bonifici per C 14.500,00 in favore della nipote [OSCURATO:PERSONA] ANDRIANO'. Considerando l'ammontare di tali elargizioni, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare diversamente il monte sperequativo contestato. Si deduce, infine, che i bonifici effettuati da Alessandro ANDRIANO' in favore della nipote avrebbero consentito di ridurre la quota calcolata a titolo di spesa familiare in base alle tabelle Istat che, peraltro, avrebbe costituito solo un dato indicativo da parametrare all'effettivo stile di vita del soggetto. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 dell'8/10/2019, Novizio, Rv. 277997: in motivazione la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva). 3. Nel provvedimento impugnato, sono state convenientemente spiegate, nei termini sintetizzati nella superiore esposizione in fatto, cui si rinvia, le ragioni addotte dal giudice di merito per ritenere non superata dalle allegazioni difensive la presunzione di illecita accumulazione derivante, a carico di ANDRIAN01, dall'accertata sproporzione tra guadagni documentati e patrimonio acquisito. 4. Il ricorso, dal canto suo, tende a contrapporre alle non manifestamente illogiche argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello una propria lettura, non consentita in questa sede, delle evidenze processuali, senza compiutamente confrontarsi con l'impianto motivazionale, con particolare riguardo al tema della sperequazione e della potenziale incidenza, su quest'ultima, delle erogazioni liberali provenienti dal fratello di ANDRIANO', Alessandro. In ordine a tale tematica, va detto che la Corte di merito ha, in particolare, fornito risposte adeguate: a) sulla impossibilità di accertare in che modo fossero state gestite e a quale finalità fossero state destinate le somme, quantificate in 120.000,00 euro, giacenti sul conto corrente bancario per il quale il ricorrente disponeva di procura speciale e asseritamente bonificate dal suddetto fratello, oltre agli 80.000,00 euro tenuti, viceversa, in considerazione dai giudici territoriali, in quanto riscontrati da ricevute di bonifici, per ridurre la sperequazione; b) sui costi di costruzione di un immobile confiscato, che la Corte territoriale ha sottolineato non essere stati tenuti in alcun conto ai fini della sperequazione, proprio perché di difficile accertamento. 5. Le deduzioni rivalutative e sviluppate in punto di fatto dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6. Da quanto esposto, discendono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, unitamente al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, in assenza di ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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