CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16908-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 76/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il suo appello nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Gorizia. Quest'ultima aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, relativamente agli anni 2007-2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; che, con il primo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali non aveva ritenuto accoglibile il gravame del contribuente; che, mediante il secondo, il Saponelli assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 DPR n. 600/1973 e 164 DPR n. 917/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente considerato i beni strumentali (vetture aziendali) quali elementi di capacità contributiva ai fini del redditometro, mentre la normativa in materia si riferirebbe esclusivamente al reddito delle persone fisiche; che, attraverso l'ultimo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui avrebbe conferito efficacia presuntiva legale ai beni-indice; Ric. 2018 n. 16908 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- che l'intimata non ha resistito; che il primo motivo è infondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017); che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019); che, nella specie, la lettura della sentenza impugnata da contezza del fatto che la CTR ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva la propria decisione; che il secondo motivo è infondato; che, ai fini dell'accertamento dei redditi con metodo sintetico, la formale intestazione a terzi dei beni-indice non rende di per sé inoperante la presunzione legale di capacità contributiva, Ric. 2018 n. 16908 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- ove la concreta posizione dei terzi intestatari (come una società a base ristretta) consenta di riferire l'effettiva disponibilità di detti beni in capo al contribuente, sul quale incombe, di conseguenza, l'onere della prova contraria dell'inesistenza in concreto di un uso promiscuo posto a fondamento dell'accertamento presuntivo (Sez. 6-5, n. 6195 del 14/03/2018); che, pertanto, i beni e servizi formalmente riconducibili all'attività d'impresa, possono concorrere all'individuazione del reddito presunto, ove si trovino a disposizione diretta della persona fisica e da quest'ultima possano essere utilizzati continuativamente ed indifferentemente; che il terzo motivo è infondato; che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 5, n. 27811 del 31/10/2018; Sez. 6-5, n. 16912 del 10/08/2016); che, in particolare, la CTR si è attenuta al principio per il quale la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità Ric. 2018 n. 16908 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Sez. 6-5, n. 17487 del 01/09/2016); che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. non ha apportato ulteriori utili elementi di valutazione; che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest'ultima; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in