CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 43876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello della stessa città che, dichiarata l'inefficacia della misura cautelare custodiale per decorrenza dei termini, ha applicato, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver preso parte alla cosca Comisso con ruolo di dirigente preposto alla cura degli interessi della cosca in Canada e Olanda. Per tali fatti era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a partire dal 28 settembre 2015. In primo grado il ricorrente era stato condannato a 20 anni di reclusione con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., con esclusione del ruolo apicale, aveva condannato il Crupi alla pena di 8 anni di reclusione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 2640 del 2022, ha annullato con rinvio tale decisione, rilevando che dalla motivazione della Corte territoriale non risultava «alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista». Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 307 cod. proc. pen. della Corte territoriale sulla base dei seguenti elementi: per il reato per il quale si procede vige la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il tempo trascorso dalla commissione dei fatti non rileva perché l'imputazione attiene alla partecipazione ad una "mafia storica" e dunque stabile, ed inoltre la contestazione delle condotte è stata effettuata in forma "aperta"; il ruolo rivestito dal Crupi, preposto alla gestione degli interessi dell'associazione fuori dai confini nazionali, necessita di una misura cautelare per evitare che egli riprenda i contatti illeciti. 2. Avverso tale ordinanza, il Crupi ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di ricorrenza dei presupposti di applicazione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle censure mosse dalla difesa avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello ex art. 307 cod. proc. pen., aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. e con le quali si denunciava il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, limitandosi sul punto a richiamare la gravità del fatto contestato, nonché l'entità della pena inflitta nei precedenti gradi di giudizio, senza tener conto della riqualificazione del fatto e della esclusione del ruolo apicale svolto dal ricorrente. Il Tribunale, nel rigettare l'appello, non avrebbe colmato le denunciate lacune dell'ordinanza della Corte territoriale, limitandosi a richiamare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di delitti associativi, senza verificare la permanenza in concreto di tali esigenze. Inoltre, avrebbe escluso la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti in considerazione della stabilità della associazione criminale, trattandosi di "mafia storica", nonché della contestazione aperta della condotta associativa, laddove, invece, essa era stata contestata in forma "chiusa", fino al settembre 2015. La Corte territoriale non avrebbe neppure considerato che il tempo trascorso dalla commissione dei fatti coincideva con il tempo decorso dalla esecuzione della custodia cautelare (settembre 2015). La difesa rileva, altresì, come nella specie non ricorra un'ipotesi di revoca o sostituzione della misura cautelare, bensì di applicazione di un'altra misura ex art.307 cod. proc. pen., sicché sarebbe stato necessario apprezzare in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, nonché alla luce del ridimensionamento del quadro probatorio conseguente all'annullamento con rinvio della sentenza d'appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riferimento al dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Presupposto per l'applicazione «delle altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti» nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., è la sussistenza delle «ragioni che avevano determinato la custodia cautelare», dovendo tale inciso interpretarsi nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275398 - 01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259975).Nella specie, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento alla presunzione operante in forza dell'art.275, comma 3 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché in relazione alla irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini della rivalutazione del quadro cautelare. In tal modo, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha omesso di verificare la permanenza in concreto di dette esigenze, in conseguenza dell'avvenuto ridimensionamento del ruolo del Crupi operato non solo dalla sentenza di appello, la quale aveva riqualificato la condotta ascritta nella fattispecie di cui all'art. 416- bis, comma 1, cod. pen., riducendo conseguentemente la pena comminata in primo grado, ma soprattutto a seguito dell'annullamento con rinvio di tale sentenza da parte di questa Corte, la quale ha evidenziato come dalla motivazione della Corte territoriale, non risultasse «alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista» del Crupi, ed ha perciò richiesto al giudice del merito di svolgere accertamenti più approfonditi circa l'esistenza di un vero e proprio contributo del ricorrente, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria mafiosa. Ebbene, il Tribunale non si è confrontato con tale pronuncia, limitandosi a riaffermare il ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio criminoso quale preposto alla gestione dei suoi interessi fuori dei confini nazionali, senza valutare il mutato quadro probatorio che emerge dalla pronuncia di questa Corte, né come ciò possa incidere sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame relativamente alla persistenza delle esigenze cautelari. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame. Così deciso in Roma, nella