CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/10/2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, previa riqualificazione in tal senso del fatto contestato. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45 e 54 cod. pen. Si contesta che a seguito di travisamento per omissione di documentazione disponibile, dimostrativa di una condotta inevitabile a carico del ricorrente e di diligenza nel raccogliere e depositare i rifiuti, tale da non dar luogo a una condotta particolarmente offensiva, comunque distinta da quella inerente ad altro coimputato quanto a tipologia dei rifiuti ascritti, il giudice non avrebbe rilevato la sussistenza delle esimenti di cui all'art. 54 e 45 cod. pen. e sarebbe viziata la motivazione in punto di valutazione dell'elemento psicologico del reato. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il giudice non avrebbe valutato le concrete forme di estrinsecazione della condotta ascritta, con particolare riferimento non solo al disvalore dell'azione o evento ma anche al grado di colpevolezza, avendo solo considerato il dato della quantità di rifiuti depositati, senza valutare l'intervenuta bonifica, la presenza di rifiuti non pericolosi, di situazioni non dipendenti dalla volontà del ricorrente, riconducibili alla inerzia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. Esso è fondato sul rilievo del travisamento di dati citati in ricorso ma non allegati e in parte indicati come in realtà mai acquisiti al fascicolo dibattimentale, seppur per ragioni attribuite - invero con opinabile tesi - alla sola responsabilità del P.M, sul rilievo di una non spiegata esclusione di un identico onere di allegazione in capo ad ogni parte a ciò interessata. Tanto in contrasto con noti principi: sia quello per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01), sia quello secondo il quale il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 - 01). Solo nel rispetto di tali principi è possibile proporre una determinata ricostruzione del compendio probatorio, per sviluppare l'illustrazione di vizi del provvedimento impugnato. Ne discende, in concreto, anche la totale mancata dimostrazione della ritenuta cornice probatoria cui si collegherebbero le fattispecie ex artt. 54 e 45 invocate. Laddove peraltro, adeguata appare l'esclusione della forza maggiore attraverso l'evidenziazione di un'interruzione del servizio di raccolta rifiuti protrattasi a lungo nel tempo, così da non giustificare il correlato persistere del rinvenuto deposito incontrollato. Né è insussistente l'analisi dell'elemento psicologico del reato, come dedotto in ricorso, a fronte dell'espresso rilievo da parte del giudice di un atteggiamento doloso intenso, in ragione delle circostanze del caso analiticamente descritte in precedenza e raffigurate come indicative di un grave deposito incontrollato per la quantità di rifiuti, l'assenza di adeguate cautele, la persistenza della condotta. 2. Il secondo motivo è infondato. Ribadito quanto in precedenza rilevato circa l'omessa allegazione di quanto in concreto rappresentato, va premesso che in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Alla luce di quest'ultimo principio occorre osservare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice non ha esaminato solo un limitato profilo della vicenda, inerente esclusivamente i quantitativi di rifiuto depositato, ma ha anche considerato la condotta come estrinsecatasi complessivamente, attraverso l'assenza di adeguate cautele nella tenuta del materiale e la persistenza nel tempo del deposito incontrollato, con rilevante pericolo per l'ambiente, oltre a rilevare la correlata intensità del dolo dei comportamenti tenuti. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ri