CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TrerotolaGerardina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta proc2u ra speciale in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Giovanni ,2 2il8 q7u7a2l8e7 d/2ic0h1i9a ra divoler ricevere le comunicazioni e notifiche all'inRdi.rGiz.Nzo. 1d1i 3p6o8s/t2a0 1e7le t-tronica certificata indicato.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale allegata al controricorso, il quale chiedeche le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificataindicato1 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026- controricorrente -Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli n. 2155/2020,depositata in data 13/7/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza n. 2155/2022, de-positata il 13/7/2022, accoglieva parzialmente l'opposizione allastima presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, dopo il decesso di questi, da-gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, erano state stipu-late le convenzioni n. 12 del 23/10/2014 e n. 23 del 22/4/2015, conle quali la [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria dell'assegnazione deilotti da utilizzare per la realizzazione degli insediamenti produttiviper le frazioni comunali Torchiati-Chiusi, si era obbligata ad elaborareil progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, a realizzare di-rettamente, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione dopol'approvazione del relativo progetto da parte del Comune, «provve-dere all'attuazione, per conto dell'Ente, della procedura espropriativadi tutti i terreni ricompresi nel III Stralcio», «provvedere diretta-mente alla gestione delle eventuali controversie relative alle inden-nità di espropriazione e al pagamento di tutte le indennità».2 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il prezzo di cessione delle aree era compensato dai costi affron-tati dalla società per le opere di urbanizzazione e per la conclusionedel procedimento espropriativo.L'indennità definitiva veniva determinata, quanto al Lotto A, ineuro 54.843,75 e, quanto al Lotto B, in euro 21.674,21.In via preliminare, la Corte territoriale reputava sussistente lalegittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], che aveva espressa-mente rinunciato nella sua memoria conclusionale alla relativa ecce-zione formulata nella comparsa di risposta.Inoltre, evidenziava che in base all'art. 2 della convenzione in-tervenuta la società [OSCURATO:PERSONA] era espressamente delegata«dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a provvedere all'attuazione, in nome e perconto del Comune, della procedura espropriativa relativa ai terrenioccorrenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonchéall'attuazione della procedura espropriativa dei terreni».Per la Corte di merito, dunque, tali elementi avrebbero consentitodi concludere che il beneficiario finale dell'espropriazione fosse laCartiera Confalone, dovendo essere rigettata la domanda nei con-fronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].2. La Corte d'appello precisava anche che con delibera del Con-siglio comunale n. 37 del 2004 era stato adottato il piano per inse-diamenti produttivi (PIP), approvato con delibera n. 39 del 2004,equivalente a dichiarazione di pubblica utilità. Trattavasi di PIP adiniziativa solo pubblica con la previsione di un vincolo preordinatoall'esproprio.La Corte territoriale individuava anche dei reliquati, rispetto aifondi effettivamente espropriati.Inoltre, affermava che, alla data del decreto di esproprio, i terreniricadevano in sottozona D.1., Classe D.1.2., «avendo quindi una de-3 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026stinazione a nuovi insediamenti produttivi di tipo industriale noncompatibili con le zone residenziali».La stima era stata effettuata con il metodo sintetico-compara-tivo, attraverso la consultazione di vari atti: atto di divisione del 10/12/2012, riguardante due particelle del foglio 10 ricadenti anch'essenell'area PIP di [OSCURATO:SOCIETA], con valore di euro 24,23 mq; cessione vo-lontaria, avente ad oggetto alcuni suoli per la realizzazione del PIP,ad un prezzo di euro 50,00 mq; delibere comunali aventi ad oggettola valutazione dei terreni fabbricabili finalizzate all'Ici-IMU negli anni2014-2015, per un valore di euro 30,00 mq; precedenti giudiziaridella Corte d'appello di Napoli negli anni 2008-2009.Al fine poi di allineare i valori ricavati dal punto di vista cronolo-gico, i CTU avevano anche analizzato i valori e le quotazioni medierilevate dall'ufficio territoriale dell'Omi per capannoni «ottimi» e«normali».Successivamente, i CTU «stante la non completa affidabilità deidati comparativi […] sono ricorsi alla determinazione del valore inbase al criterio analitico di trasformazione, al fine di verificare la te-nuta e per avere conferma del valore unitario esitato dalla stimacomparativa».È stato ottenuto il valore finale di euro 30,00 mq, quale più pro-babile valore venale unitario di suoli edificabili a scopo industriale.È stata determinata, quindi, la somma finale di euro 117.690,00,oltre ad euro 6.500,00 per il soprassuolo.Veniva escluso il pregiudizio per i reliquati dall'espropriazione, inassenza di dimostrazione da parte degli opponenti.Venivano escluse due compravendite aventi ad oggetto terrenicostituenti un giardino ad uso esclusivo; come pure due compraven-dite intervenute nel territorio di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto inseriti in un con-testo fortemente urbanizzato, di forma pianeggiante ed ubicato4 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026fronte-strada, alienati ad un valore nettamente inferiore ad euro30,00 mq.3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazioneCaterina Troisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GerardinaTrerotola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.4. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA],depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Legittima-zione passiva. Rigetto della domanda nei confronti del Comune diMontoro - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, ex art.360, primo comma, n. 3, in relazione all'art. 102 c.p.c. – Art. 3 subC e D TUES ed all'art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011».La legittimazione passiva spettava non solo alla società [OSCURATO:SOCIETA], ma anche al Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ente beneficiario, a fa-vore del cui patrimonio i decreti di esproprio avevano pronunciatol'espropriazione, nonché ente promotore dell'intervento di esproprio.Del resto, nell'ambito dei decreti di esproprio si evidenziava chela [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente delegata dal [OSCURATO:PERSONA] a provvedere all'attuazione «in nome e per conto del Co-mune» della procedura espropriativa relativa ai terreni occorrentialla realizzazione delle opere di urbanizzazione.Inoltre, per la Corte d'appello il beneficiario finale dell'espropria-zione era la [OSCURATO:PERSONA], mentre dai decreti di esproprioemergeva che l'acquisizione dei suoli espropriati doveva avvenire di-rettamente in favore del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «erroneaidentificazione del beneficiario dell'espropriazione. Omesso esame di5 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026un fatto decisivo per il giudizio, in relazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver considerato come fatto de-cisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti che il Comune diMontoro figurasse anche Beneficiario oltre che Promotore dell'espro-priazione e [OSCURATO:PERSONA] (impresa delegata ex art. 8 comma 6TUES) come autorità espropriante munita dei relativi poteri».A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che ha rite-nuto la società [OSCURATO:PERSONA] come beneficiaria finale dell'espro-prio, in realtà si prevedeva nel decreto di espropriazione che la so-cietà era stata delegata dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a provvedere all'at-tuazione «in nome e per conto del Comune» della procedura espro-priativa.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «nullità dellasentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112, 194 e 195c.p.c.; artt. 87 e 90 disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione allaviolazione del principio del contraddittorio all'art. 101 c.p.c., nellaparte in cui recepiva valori medi per la metodologia comparativaespressi da una CTU e da pedissequi chiarimenti, per aver allegatodocumenti nuovi, non preventivamente sottoposti a contraddittorioe privi di rappresentatività (Cass. civ., Sez. I, 26/3/2012, n. 4783)».La Corte d'appello ha adottato il metodo di stima comparativoutilizzato dei CTU, i quali hanno fatto ricorso anche al criterio anali-tico o di trasformazione, al fine di pervenire ad un valore reale dimercato del bene più attendibile possibile.Per i ricorrenti, però, sarebbero stati utilizzati dai CTU documentinon preventivamente sottoposti al vaglio delle parti e privi di rappre-sentatività.In particolare, sarebbe stato acquisito successivamente l'atto didivisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].6 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026La violazione sarebbe stata dedotta nelle osservazioni dei tecnicidi parte del 13/11/2018, allegate alla CTU del 19/3/2019.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 161 c.p.c., ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 194 e 195c.p.c.; artt. 87 e 90 disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione allaviolazione del principio del contraddittorio all'art. 101 c.p.c., nellaparte in cui recepiva valori medi per la metodologia comparativaespressi da una CTU e dalla CTU a chiarimenti aggreganti documentiinutilizzabili perché provenienti dalla controparte».In particolare, la Corte d'appello ha confermato il valore inden-nitario di euro 30 mq, ricomprendendovi anche l'importo delle deli-bere comunali assunte ai fini della tassazione delle aree edificabili.La decisione sarebbe nulla, rifacendosi ad una stima peritale cherichiamava valori attinti da atti amministrativi della controparte, os-sia del Comune di Montorio.5. Con il quinto motivo di impugnazione ci si duole di «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inrelazione all'art. 112 c.p.c. per avere la decisione, contrariamenteall'informazione peritale, escluso il deprezzamento da interclusioneprodottosi sui suoli residuati all'intervento apprensivo ed omesso dipronunciarsi sull'indennità aggiuntiva ex art. 33 d.P.R. n. 327 del2001».La Corte d'appello si è limitata ad osservare che non risultavaeffettivamente dimostrato dai ricorrenti alcun danno ulteriore colle-gato ai reliquati dell'espropriazione.In realtà, nelle osservazioni alla CTU si era evidenziato che il col-legio peritale non aveva tenuto conto della parte dei terreni riguar-dante i reliquati.7 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026In particolare, nelle osservazioni alla bozza di CTU si era osser-vato che era evidente «che la particella residua 861 di ben 1716 mqè ad oggi interclusa ed ha quindi subito un deprezzamento».Tali considerazioni venivano ribadite anche nella memoria perrinnovazione e nella relazione a chiarimenti del 1/6/2022.6. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce «ai sensi delloart. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applica-zione dell'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omessodi esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, costituito dall'obliterare un percorso di equivalenza tra lastima sintetico/comparativa e la stima analitica, malgrado la stimasintetico/comparativa venisse rinnegata dallo stesso collegio peritalea beneficio della validità del solo responso offerto dalla stima anali-tica».La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto, quale omessoesame di fatto decisivo, della circostanza che i CTU avrebbero rinne-gato la stima ottenuta con il metodo sintetico-comparativo.7. Con il settimo motivo di impugnazione si lamenta «ai sensidell'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione agliartt. 110, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 702-bis c.p.c., nullitàdella sentenza e del procedimento per avere interdetto illegittima-mente ingresso alla prova documentale».La Corte d'appello, erroneamente, non avrebbe utilizzato i docu-menti prodotti con la memoria di discussione del 27/6/2022, inquanto mai autorizzata, essendo state autorizzate le sole note ditrattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge n. 77del 2020.Sarebbe stato interdetto l'ingresso documentale a valori omoge-nei, comprovanti la insufficienza delle indagini di mercato ascritta alcollegio peritale.8 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tuttavia, non poteva desumersi alcun momento preclusivo conriguardo alle controversie trattate con il rito sommario ai sensi deld.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi applicare neppure l'art. 702-ter c.p.c.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce «ai sensi delloart. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applica-zione dell'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omessodi esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, costituito dall'obliterare - con una motivazione contrad-dittoria perplessa ed apparente e contraria alle evidenze documentali- il responso della stima sintetico/comparativa di CTU».Per i ricorrenti, ove siano state avanzate critiche specifiche e cir-costanziate alla CTU, il giudice di merito è tenuto a spiegare in ma-niera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'unao all'altra conclusione.Nei chiarimenti e nelle osservazioni si era chiesta la dichiarazionedi nullità della CTU, come pure la rinnovazione della stessa, dopo ledimissioni del membro Solimene, dovendosi depurare «la liquida-zione d'ufficio da deprezzamento e ponderazioni riferibili a valuta-zioni soggettive e personali dei consulenti».Non si sarebbe tenuto conto del «ripensamento» dei consulentiin ordine alla comparabilità dell'atto di divisione, come pure dellarappresentatività delle cessioni volontarie aventi come parte il Co-mune di [OSCURATO:SOCIETA].9. Con il nono motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché lanullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 4, assunta nell'uniformarsi all'informazione peritale sulcalcolo analitico».9 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si critica la soluzione della Corte d'appello che ha ritenuto atten-dibile un calcolo analitico, ma «sviluppato in difetto di acquisizionedi prezzi certi».10. Con il decimo motivo di impugnazione si lamenta «ai sensidell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnataomesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di di-scussione tra le parti, costituito dall'obliterare il responso della stimaanalitica, malgrado la contraria informazione documentale dedottada una delle parti».In particolare, la Corte d'appello avrebbe convalidato le conclu-sioni della stima analitica, malgrado la devianza insita nella fase ap-plicativa, laddove i CTU avrebbero decrementato in modo soggettivoed arbitrario il parametro basilare VM (valore di mercato del «co-struito»), sostituendo all'importo ufficiale di euro 450,00 mq, trattodalle quotazioni pubbliche dell'Omi, quello di euro 370,00 mq.Per la Corte d'appello, delle oggettive complicazioni del caso siera tenuto conto solo tramite il coefficiente di deprezzamento del 15-20% applicato all'ipotetico valore unitario massimo di mercato.Si sarebbe utilizzato, in luogo del parametro reale pubblico Omi(euro 450,00), un parametro di conio soggettivo e personale, euro370,00.Applicando il valore VM di euro 450 mq si sarebbe ottenuto ilvalore del terreno di euro 47,85 al metro quadrato.11. Con l'undicesimo motivo di impugnazione si deduce «com-pensazione parziale spese legali e totali per CTU. Si rappresenta lanullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'applicazionedell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d'appellocompensato parzialmente le spese di lite processuali con una moti-10 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026vazione apparente perplessa ed obiettivamente incomprensibile ma-nifestante irriducibile contraddittorietà».La sintesi della motivazione asimmetrica della Corte d'appello ri-siederebbe nella circostanza che mentre la parte, totalmente vitto-riosa (gli attori), avendo la [OSCURATO:PERSONA] rinunciato a tutte leeccezioni, ha conseguito il riconoscimento del doppio dell'indennitàofferta, è stata disposta la compensazione delle spese nella misuradel 50%.12. I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamenteper ragioni di stretta connessione, sono fondati nei termini di cuimotivazione.12.1. Va richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamentodell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legitti-mato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato daquest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quelloa favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciòanche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazionedell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropria-zione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione dellearee occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia statosostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curaredirettamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedureespropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativioneri (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n.10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541;Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. Un., n. 27211 del 2009; Cass.n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991).11 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si è anche chiarito che quest'ultima fattispecie è stata ritenutaconfigurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamentoin proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1,9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti consoggetti privati nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia stata affi-data in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n.7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390),essendosi ravvisato il fondamento dell'obbligazione indennitaria pro-prio nella rilevanza esterna dell'attribuzione del potere espropriativo,derivante dal conferimento dell'incarico di compiere in nome propriogli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l'unico soggettodestinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con glialtri soggetti interessati alla realizzazione dell'opera pubblica è quelloche ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, neiconfronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l'ente confe-rente o l'eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altrisoggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019).12.2. Tuttavia per questa Corte, a Sezioni Unite, in tema diespropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapportosostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'in-dennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dellaespropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedi-menti "pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativodi acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, inrelazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguente-mente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice ètenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati inconcreto da ciascun ente convenuto nel giudizio - nella specie, leS.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acquepubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati12 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio fosse tito-lare passivo dell'obbligazione, erroneamente assumendo tale titola-rità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura,come risultante dal decreto, e omettendo di considerare che, tra iconvenuti, un consorzio di bonifica aveva esercitato poteri espropria-tivi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e chel'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e as-sunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione (Cass., Sez. Un.,24/8/2022, n. 25294).12.3. Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossiadei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi diopposizione alla stima e di determinazione delle indennità espropria-tive, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l'au-torità espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, con l'effettodi includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle ri-spettive funzioni e competenze, all'espletamento della proceduraespropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizza-zione dell'opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro-priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell'in-dennizzo la convinzione dell'assunzione diretta del corrispondenteobbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario delloesproprio (Cass. Sez. Un., n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del1993).Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall'esamedell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente delquale «l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione noti-ficato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e,se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprie-tario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario delbene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notifi-13 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026cato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia statoaffidato il pagamento dell'indennità».Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietarioespropriato nella individuazione dei soggetti obbligati da evocare ingiudizio, individuati nell'ente espropriante e nel promotore dell'e-spropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell'espropriazione,salva la facoltà dell'ente convenuto e dello stesso proprietario dichiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quantodelegati con atti di rilevanza esterna all'esercizio di funzioni e potestàproprie dell'ente espropriante, come può accadere nei procedimentipluripartecipati» (Cass. Sez. Un., n. 25294 del 2022; anche Cass.,sez. 1, 8/3/2023, n. 6948).12.4. Nella specie, tali specifici accertamenti non sono stati ef-fettuati dalla Corte d'appello che, invece, si è limitata ad affermareche, in base alle convenzioni n. 12 del 2014 e n. 23 del 2015, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a «provvedere all'attua-zione, per conto dell'Ente, della procedura espropriativa di tutti i ter-reni ricompresi nel III stralcio».Inoltre, la Corte d'appello ha affermato che «[n]ei decreti diesproprio si afferma infatti, in base all'art. 2 della convenzione inter-venuta con la s.p.a [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultima è espressa-mente delegata dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a provvedere all'attuazionein nome e per conto del Comune della procedura espropriativa rela-tiva ai terreni occorrenti alla realizzazione delle opere di urbanizza-zione nonché all'attuazione della procedura espropriativa dei ter-reni».Da tale considerazione, la Corte territoriale ha tratto la conclu-sione per cui «il beneficiario finale dell'espropriazione sia la [OSCURATO:SOCIETA]., dovendo quindi essere affermata legittimazionepassiva della predetta».14 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/202612.5. Pertanto, non si è tenuto conto della circostanza che la so-cietà [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle convenzioni stipulate con ilComune, aveva agito «in nome e per conto del Comune» e non innome proprio.Non è stata indicata neppure la norma (o il provvedimento am-ministrativo ovviamente fondato su norma di legge) che avrebbe at-tribuito alla società [OSCURATO:PERSONA] il potere di provvedere all'e-spropriazione in nome proprio.Peraltro, dal contenuto degli atti, trascritti in parte, emerge cheparte dei terreni passava, dapprima, in proprietà del Comune e solosuccessivamente in capo alla società.Ciò che rileva è il primo passaggio di proprietà dei terreni diret-tamente in capo al Comune, quale primo beneficiario degli stessi, altermine del procedimento amministrativo di espropriazione, re-stando irrilevante il successivo passaggio della proprietà dei terreniin favore della concessionaria società Cartiera, con compensazionetra il prezzo di vendita ed i costi già affrontati dalla concessionariaper la conclusione del procedimento di espropriazione e per le operedi urbanizzazione.13. Il terzo motivo è inammissibile.I ricorrenti reputano che i CTU abbiano utilizzato, per determi-nare il valore di mercato dei terreni, un documento acquisito succes-sivamente dagli stessi CTU, costituito dall'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Va in primo luogo evidenziato che il documento indicato non èstato in alcun modo descritto, neppure per stralcio, peccando il mo-tivo di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.13.1. In realtà, da un lato, non si tiene conto della circostanzache la stima peritale si è fondata, inizialmente, sul criterio sintetico-comparativo, peraltro integrato da numerosi altri elementi di fatto,15 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026ma, successivamente - anche a conferma del risultato ottenuto - sulcriterio analitico o di trasformazione, che è stato, infine, il criterioeffettivamente adottato dal collegio peritale.Di qui, l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione dellastima, dell'esame dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che i CTU, mentre in unprimo momento avevano solo indicato l'atto di divisione ereditariadel 10/12/2012, lo avevano poi depositato, con l'allegato 11, ed ave-vano anche «disapplicato» tale atto, avendo utilizzato il metodo ana-litico-ricostruttivo, in luogo del metodo sintetico-comparativo (chia-rimenti dei CTU del 1/6/2022 «in tal senso si devono ritenere supe-rate tutte le censure attinenti al fatidico atto per notaio Frauenfeldercitato dai CC.TT.PP. nella relazione definitiva depositata in data 11dicembre 2018. L'atto in parola fu utilizzato ai fini del criterio di stimasintetico che con la stesura della presente relazione di chiarimentideve ritenersi superato dal criterio di stima analitico»).13.2. Dall'altro lato, questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzadel 1° febbraio 2022 n. 3086, si è espressa proprio in relazione allapossibilità per il CTU di valutare i documenti forniti dalle parti allostesso, per consentirgli di svolgere il proprio mandato al fine di farconoscere al giudice la verità, anche dopo il decorso dei termini dipreclusione di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.La Corte ha chiarito che il CTU è un ausiliario di giustizia re-stando la sua attività in funzione del superiore interesse della giusti-zia, con funzione «ancillare» rispetto a quella del giudice, che è ildestinatario naturale dell'attività del consulente tecnico.Nell'esercizio del potere di rilevazione non può opporsi al giudiceche i fatti siano venuti a conoscenza non motu proprio, ma attraversole indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe dovutocompiere se non avesse avuto la necessità di servizi di un esperto.16 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026La sanatoria di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., opera conriferimento ai «fatti secondari», sicché il consulente nominato dalgiudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza delcontraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'at-tività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del con-sulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti idocumenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere aiquesiti sottoposti, a condizione che essi non siano diretti a provare i«fatti principali» dedotti a fondamento della domanda e delle ecce-zioni che è onere delle parti provare e, salvo per quest'ultime, chenon si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabilid'ufficio.Inoltre, ove si siano acquisiti dal CTU documenti, in caso di ac-certamento di fatti «diversi dai fatti principali» dedotti dalle parti afondamento della domanda o delle eccezioni, in violazione del con-traddittorio delle parti, vi è nullità relativa rilevabile ad iniziativa diparte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o allanotizia di esso.In linea generale, quindi, «i vizi che infirmano l'operato del CTUsono fonte di nullità relativa e finiscono tutti invariabilmente sotto ildettato dell'art. 157, comma 2, c.p.c.». Solo con riferimento all'ac-certamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti afondamento della domanda o delle eccezioni (quindi se la consulenzaaffidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda),e salvo che, quanto alle eccezioni, non si tratti di fatti principali rile-vabili d'ufficio, il consulente tecnico nominato dal giudice viola il prin-cipio della domanda e del principio dispositivo ed è fonte di nullitàassoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazioneda farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.17 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/202613.3. I fatti principali sono quelli individuati dalla situazione giu-ridica azionata (causa petendi) e dalla pretesa esercitata (petitum).Pertanto, per l'individuazione dei fatti principali deve aversi riguardoalle circostanze realmente indispensabili ad individuare l'oggettodella pretesa o quanto strettamente necessario perché essa sia ac-colta. I fatti secondari, per autorevole dottrina, non sono quelli iden-tificativi o fondativi di una situazione giuridica soggettiva o di unaeccezione, ma sono idonei a reggere il ragionamento inferenzialeche, in via logica, consente di argomentare e sorreggere il ragiona-mento utile a dimostrare i fatti «principali».Si è, dunque, ritenuto che, in tema di preclusioni processuali,occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della do-manda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazionedei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali,ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmenteconcesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai solifini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali(Cass., sez. 3, 6 maggio 2020, n. 8525).14. Nella specie, è evidente che il documento acquisito dal CTUrientra tra i «fatti secondari», trattandosi di uno dei molteplici docu-menti utilizzati dal CTU per determinare il valore del terreno espro-priato.15. Il quarto motivo è infondato.È evidente, infatti, che le delibere comunali contenenti i criteriper la determinazione del valore degli immobili ai fini IMU e ICI pos-sono costituire un elemento da utilizzare, unitamente ad altri, per laindividuazione del valore di mercato dei terreni.Non v'è dubbio che, se da un lato trattasi di documenti prove-nienti da una parte del giudizio, dall'altra, però, si tratta di determi-18 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026nazioni della PA che necessariamente devono essere adottate dallastessa e, dunque, dal Comune.16. Il quinto motivo è fondato.La Corte d'appello, nel reputare insussistenti i pregiudizi allaparte residua degli immobili degli opponenti, si è limitata ad unamotivazione meramente apparente, avendo affermato che «sullabase di quanto esposto già nella prima relazione, ed alla luce deichiarimenti successivamente resi, non risulta effettivamente dimo-strato da parte ricorrente alcun danno ulteriore collegato ai cd. reli-quati dall'espropriazione».E tuttavia, nelle osservazioni alla bozza di CTU del 30/11/2018 iricorrenti avevano espressamente dedotto l'esistenza dei presuppo-sti dell'espropriazione parziale ex art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001(«l'equivoco è inoltre aggravato dalla circostanza che al netto “dellaispezione generale” circoscritta 15/11/17 mai il Collegio […] ha prov-veduto, né inteso assecondare alcun rilievo, misurazione o compara-zione specifiche, che in contraddittorio con i tecnici di parte assicu-rasse la descrizione dello stato di fatto e normativo-urbanistico ri-guardanti, in rapporto alla parte effettivamente appresa, anche laparte riguardante i reliquati»).Soprattutto, con le osservazioni del 1/12/2019 si è precisato che«la particella 650 era accessibile per mezzo di consolidate servitù dipassaggio che permettevano di accedervi dalla odierna particella860, ora espropriata. Ciò sarebbe emerso con luminosa chiarezzadurante un adeguato sopralluogo in contraddittorio. I CC.TT.UU., tut-tavia, hanno peccato di ingenuità: Avrebbero dovuto chiedersi comefino ad ora fosse stato possibile utilizzare l'area - coltivata e curata[…] A tal punto è evidente che la particella residua 381 di ben 1716m quadri è ad oggi interclusa ed ha quindi subito un deprezza-mento».19 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella memoria per rinnovazione si è precisato che «l'omesso ri-lievo in loco non ha consentito di apprezzare l'evidente interclusionedella p.lla 861».Ancor più chiaramente, nei chiarimenti del 1/6/2022, si è evi-denziato che «il suolo censito come particella 861 è accessibile soloa mezzo della stradina sterrata realizzata da Cartiera ConfaloneS.p.A. e dei tratturi rinvenuti in loco (questi ultimi, come già detto,probabilmente preesistenti). Allo stato il corpo di terra in oggettodeve ritenersi effettivamente irraggiungibile, poiché il varco di ac-cesso alla stradina è sbarrato e le chiavi sono detenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che - a quanto è dato sapere - impedisce l'accessoad estranei».A fronte di tali specifiche deduzioni, la motivazione della sen-tenza della Corte d'appello risulta meramente apparente, nonavendo peraltro esaminato fatti decisivi indicati dagli opponenti.17. Il sesto motivo è infondato.I CTU non hanno in alcun modo rinnegato la stima effettuata conil metodo sintetico-comparativo.In realtà, i CTU hanno provveduto ad una integrazione dei duecriteri, da un lato il criterio sintetico-comparativo, adottato con rife-rimento ad una pluralità di atti, dall'altro il criterio analitico-ricostrut-tivo.Si legge, infatti, con chiarezza, nella motivazione della sentenzadella Corte d'appello che «[s]tante la non completa affidabilità deidati comparativi, benché in qualche modo superata con il riallinea-mento cronologico effettuato, i cc.tt.uu. sono ricorsi alla determina-zione del valore in base al criterio analitico di trasformazione, al finedi verificare la “tenuta” e per avere conferma del valore unitario esi-tato dalla stima comparativa».20 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026Pertanto, se dal criterio sintetico-comparativo e dal riallinea-mento cronologico, i CTU erano pervenuti alla determinazione delvalore unitario di euro 29,86 mq, attraverso il criterio analitico-rico-struttivo, il valore finale è stato determinato in euro 30,00 mq.18. Il settimo motivo è inammissibile.18.1. Il motivo non è autosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c., inquanto non si indica il contenuto della documentazione che sarebbestata allegata alla memoria di discussione del 27/6/2022, poi dichia-rata inammissibile dalla Corte d'appello.Inoltre, non vengono riportati, neppure per stralcio, i verbali diudienza, in modo da comprendere il contenuto delle note di tratta-zione scritta in base alle modalità di cui all'art. 221, comma 4, dellalegge n. 77 del 2020.18.2. Il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.anche con riferimento alla mancata indicazione dell'effettiva moda-lità di svolgimento del processo sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.19. Deve muoversi dalla considerazione che il procedimento diopposizione alla stima risulta disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150.L'art. 3, comma 1, di tale d.lgs. dispone che «nelle controversiedisciplinate dal Capo III [delle controversie regolate dal rito somma-rio di cognizione], non si applicano i commi secondo e terzo dell'art.702-ter del codice di procedura civile», ossia la possibilità di conver-sione del rito da sommario in ordinario di cognizione.20. Ciò riveste particolare significato ai fini della individuazionedi possibili preclusioni istruttorie nei giudizi di opposizione alla stimapendenti dinanzi alla Corte d'appello.20.1. Questa Corte si è già pronunciata nel senso della insussi-stenza, nei commi da 1 a 4, di alcuna preclusione istruttoria nell'am-21 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026bito del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c.(Cass., sez. 2, 18/12/2015, n. 25547).Con riferimento al rito ordinario di cognizione (Cass., 15/7/2011,n. 15691), non è infatti prevista nessuna immediata decadenza perla mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi delgiudizio, stanti le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentitinella fase di trattazione.Invece, nel rito sommario di cognizione, l'art. 702-bis c.p.c. nonsancisce alcuna preclusione istruttoria, «dovendosi al più argomen-tare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, ope-rata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perchéil giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventualepotere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183c.p.c.» (Cass., n. 25547 del 2015; successivamente Cass., sez. 6-2,7/1/2021, n. 46 per cui la barriera preclusiva è rappresentata dallapronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.; anche Cass.,sez. 3, 9/9/2021, n. 24415).Si giunge, quindi, all'affermazione per cui si deve individuare«proprio nella pronuncia della relativa ordinanza [di modifica del rito,da sommario ad ordinario, ex art. 183 c.p.c.] la barriera processualeche impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istrutto-rie».Se, dunque, ciò è vero con riferimento in generale al rito som-mario di cognizione, a maggior ragione tali conclusioni valgono per iprocedimenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 («ancorameno agevolmente appare allora ravvisabile un momento preclusivoper le deduzioni probatorie con riguardo alle controversie trattatecon il rito sommario elencate nel [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. n. 150/2011, inquanto ad esse neppure si applica il comma terzo dell'art. 702-terdel codice di procedura civile»; vedi Cass. n. 25547 del 2015).22 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/202621. Peraltro, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsisulla legittimità degli artt. 3 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, consentenza n. 10 del 2013, ha evidenziato, tra l'altro, che il giudiceremittente non aveva sperimentato alcuna possibilità di interpretarela norma in modo da assicurare, pure nell'ambito dell'istruttoria de-formalizzata, le garanzie ritenute necessarie ai fini del rispetto deiparametri costituzionali invocati, ossia gli artt. 3, 24, 97 e 111 dellaCostituzione.In particolare, lo stesso giudice remittente «non esplicita infattile ragioni alla base della pretesa impossibilità di applicare le disposi-zioni, ritenute indispensabili, che nel rito ordinario regolano l'esple-tamento della consulenza tecnica d'ufficio, e di consentire alle partila facoltà di argomentare, per mezzo di scritti conclusionali, le risul-tanze istruttorie acquisite» (Corte cost. sentenza n. 10 del 2013; v.anche Cass. Sez. Un., n. 19674 del 2014, che richiama la medesimasentenza della Corte cost.).22. Ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, finoalla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazionedell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può rinvenirsiné letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclu-sione (Cass., n. 24415 del 2021).23. I ricorrenti non hanno indicato in alcun modo lo svolgimentodel processo sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., non con-sentendo dunque di comprendere neppure la sussistenza del verifi-carsi delle preclusioni istruttorie.24. L'ottavo motivo è inammissibile.Si ribadisce che la Corte d'appello si è conformata alle conclusionidei CTU, che hanno utilizzato dapprima il criterio sintetico-compara-tivo, attraverso l'utilizzo di numerosi atti omogenei, e successiva-23 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026mente, al fine di verificare la correttezza dei risultati ottenuti, hannoutilizzato anche il criterio analitico-ricostruttivo.Non si comprende il contenuto del motivo di ricorso, laddove siascrive ai CTU che non avrebbero depurato «la liquidazione d'ufficioda deprezzamento e ponderazioni riferibili a valutazioni soggettive epersonali dei consulenti».In realtà, si chiede a questa Corte una nuova valutazione deglielementi di fatto, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appellocon analitica motivazione, non consentita in questa sede.25. Il nono motivo è inammissibile.I ricorrenti chiedono anche in questo caso una diversa valuta-zione degli elementi istruttori, già compiuta dalla Corte di merito.Il motivo, peraltro, si sofferma esclusivamente sul criterio anali-tico-ricostruttivo, che si sarebbe fondato in assenza di «prezzi certi»,senza però indicare in alcun modo gli elementi di fatto che i CTUavrebbero dovuto esaminare, in luogo di quelli effettivamente utiliz-zati.26. Il decimo motivo è inammissibile.Si chiede a questa Corte di sindacare un giudizio di merito che laCorte d'appello ha espresso, sulla base della CTU, che non si è limi-tata ad utilizzare esclusivamente il metodo sintetico-comparativo,utilizzando dati omogenei relativi ad atti pubblici inerenti a terrenicollocati nella medesima area, ma ha confortato tale conclusione conl'utilizzo del metodo analitico-ricostruttivo, ossia di trasformazione.27. L'undicesimo motivo è assorbito, stante l'accoglimento di al-cuni motivi di ricorso.28. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.24 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4902/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 14895/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo e quinto; dichiara assorbito l'undi-cesimo motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impu-gnata, in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello diNapoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026Il PresidenteGuido Mercolino25 RG n. 4902/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio