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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10865/2026

Testo disponibile della fonte

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all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccio (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato in Roma, Via del Gesù 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],(p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 30/16/2025 depositata in data 3 gennaio 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilian. 30/16/2025 accoglieva l’appello principale proposto dall’agente dellariscossione e rigettava l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Messina n. 1557/3/2021, con la qualeveniva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla contribuente avversola cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relativamente all'annodi imposta 2015.2.

Si legge in sentenza che il giudice di prime cure accoglieva il ricorsolimitatamente alla censura denunciante l'omessa indicazione in cartella delcriterio di computo degli interessi.

Riteneva, infatti, che occorressel’esposizione nella motivazione dell’atto della precisa indicazione del saggioNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026di calcolo nonché della decorrenza e della durata di maturazione degliinteressi.3.

Le parti proponevano gravame sui rispettivi capi di soccombenza e, inparticolare, l’agente della riscossione argomentava che il saggio per ilcalcolo degli interessi era determinato dalla legge e che la decorrenzarisultava chiaramente indicata in cartella, profilo accolto dal giudice diappello con conferma per il resto della decisione di primo grado.4.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motivi, notificandolo, oltre che all’agente della riscossioneanche all’Agenzia delle entrate.

L’agente della riscossione è rimastointimato, mentre l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle entrate sollevata dalla medesima, che non risultaessere stata parte in primo e in secondo grado.2.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazioneapparente con riferimento alla carenza di motivazione relativa al calcolodegli interessi, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/92 edell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

La censura è diretta a colpire il capodella decisione della CGT2 secondo cui risulta infondata l’eccezione di nullitàdella cartella per indeterminatezza del tasso di interesse applicato e delmetodo di calcolo utilizzato.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazioneapparente con riferimento all’omessa applicazione del principio del cumulogiuridico in materia sanzionatoria, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4del d.lgs. 546/92 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/20264.

I motivi, di concezione analoga, possono essere trattati congiuntamentee sono infondati.4.1.

Si rammenta al proposito che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformidelle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).4.2.

Nel caso di specie, come riporta la stessa ricorrente, con riferimentoalla motivazione della cartella circa gli interessi, la sentenza afferma quantosegue: «Risalta, perciò, che in cartella viene dato atto, mercé il richiamo aquesta disposizione legislativa (ART. 20 d.P.R. 602/73), della decorrenzadegli interessi, facente infatti riferimento a quel "giorno successivo a quellodi scadenza del pagamento' che la Contribuente certamente conosceva.Viene pure dato atto, mercé il medesimo richiamo, del tasso di interesse.Sicché sufficiente è la motivazione sul punto» (cfr. pp.2 e 3 sentenza).Inoltre, con riferimento agli interessi maturabili dopo la notificazione dellacartella, il giudice osserva che «a disciplinarne il calcolo è l'art. 30 dellaNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026medesima Fonte normativa.

Sicché la Contribuente, non ignorante dellalegge, era in grado di sviluppare i calcoli del[l’importo] correttamentedovuto e verificare la regolarità degli importi pretesi, così potendoeventualmente denunciare l'errore commesso dall'Agenzia delle Entrate odall'Agente della riscossione.

Sicché nessun difetto di motivazione èrilevabile.

Donde la fondatezza dell'unica doglianza d'appello» (p.3sentenza).4.3.

Con riferimento al cumulo giuridico, la sentenza impugnato ha ritenutoche sia infondata l’eccezione di erroneità nel calcolo delle sanzioni perché«il cumulo giuridico per una sola azione è ammesso indifferentemente perviolazioni sostanziali e formali, viceversa il beneficio per più azioni odomissioni — come nella fattispecie — è ammesso soltanto per violazioniformali, quali non sono ovviamente i mancati pagamenti delle imposte allascadenza» (ibidem).4.4.

Entrambe le riportate motivazioni esprimono due chiare rationesdecidendi, rispettivamente: a) che l’indicazione della norma di leggerilevante e della decorrenza hanno messo la società nelle condizioni dicontrollare la quantificazione degli interessi; b) che le violazioni alla basedelle riprese impositive, per la loro natura non formale, non consentivanol’applicazione del beneficio del cumulo giuridico.

Giuste o sbagliate chesiano, tali motivazioni sono logiche, argomentate, comprensibili e perciòrispettano il minimo costituzionale, restando preclusa ogni valutazione circala sufficienza dell’argomentazione.5.

Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica dellacartella di pagamento) e dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53nonché degli artt. 6 e 6 ter d.lgs. 82/2005 e 16, comma 12, e 16 ter D.L.179/2012, per non aver il giudice considerato quanto affermato dallaNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026società «con il ricorso di primo e secondo grado sull’inesistenza di talenotifica perché priva dei requisiti di forma prescritti ex lege» circa la notificaa mezzo PEC da casella postale elettronica non presente nei pubblici registri(p.28 ricorso).6.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.6.1.

Innanzitutto, il mezzo, come eccepito in controricorso, ripropone ilmotivo d’appello sull'inesistenza/nullità della notifica della cartella mediantePEC da casella postale elettronica non figurante in registri pubblici, giàdichiarato inammissibile dalla corte di secondo grado perché mancava nelricorso introduttivo la corrispondente censura e non è specifico dalmomento che non impugna tale statuizione del giudice, dimostrando ilcontrario.6.2.

Inoltre, va ribadito (cfr. Cass. n.18684 del 2023) che tema dinotificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, da parte dell'agentedella riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dacui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizisostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dellacartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro, e nel caso di specie tale pregiudizio non è né allegato nésostanziato.7.

Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite seguonola soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia costituita.

P.Q.MLa Corte:dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccio (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato in Roma, Via del Gesù 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],(p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 30/16/2025 depositata in data 3 gennaio 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilian. 30/16/2025 accoglieva l’appello principale proposto dall’agente dellariscossione e rigettava l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Messina n. 1557/3/2021, con la qualeveniva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla contribuente avversola cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relativamente all'annodi imposta 2015.2. Si legge in sentenza che il giudice di prime cure accoglieva il ricorsolimitatamente alla censura denunciante l'omessa indicazione in cartella delcriterio di computo degli interessi. Riteneva, infatti, che occorressel’esposizione nella motivazione dell’atto della precisa indicazione del saggioNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026di calcolo nonché della decorrenza e della durata di maturazione degliinteressi.3. Le parti proponevano gravame sui rispettivi capi di soccombenza e, inparticolare, l’agente della riscossione argomentava che il saggio per ilcalcolo degli interessi era determinato dalla legge e che la decorrenzarisultava chiaramente indicata in cartella, profilo accolto dal giudice diappello con conferma per il resto della decisione di primo grado.4. Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motivi, notificandolo, oltre che all’agente della riscossioneanche all’Agenzia delle entrate. L’agente della riscossione è rimastointimato, mentre l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle entrate sollevata dalla medesima, che non risultaessere stata parte in primo e in secondo grado.2. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazioneapparente con riferimento alla carenza di motivazione relativa al calcolodegli interessi, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/92 edell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La censura è diretta a colpire il capodella decisione della CGT2 secondo cui risulta infondata l’eccezione di nullitàdella cartella per indeterminatezza del tasso di interesse applicato e delmetodo di calcolo utilizzato.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazioneapparente con riferimento all’omessa applicazione del principio del cumulogiuridico in materia sanzionatoria, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4del d.lgs. 546/92 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/20264. I motivi, di concezione analoga, possono essere trattati congiuntamentee sono infondati.4.1. Si rammenta al proposito che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformidelle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).4.2. Nel caso di specie, come riporta la stessa ricorrente, con riferimentoalla motivazione della cartella circa gli interessi, la sentenza afferma quantosegue: «Risalta, perciò, che in cartella viene dato atto, mercé il richiamo aquesta disposizione legislativa (ART. 20 d.P.R. 602/73), della decorrenzadegli interessi, facente infatti riferimento a quel "giorno successivo a quellodi scadenza del pagamento' che la Contribuente certamente conosceva.Viene pure dato atto, mercé il medesimo richiamo, del tasso di interesse.Sicché sufficiente è la motivazione sul punto» (cfr. pp.2 e 3 sentenza).Inoltre, con riferimento agli interessi maturabili dopo la notificazione dellacartella, il giudice osserva che «a disciplinarne il calcolo è l'art. 30 dellaNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026medesima Fonte normativa. Sicché la Contribuente, non ignorante dellalegge, era in grado di sviluppare i calcoli del[l’importo] correttamentedovuto e verificare la regolarità degli importi pretesi, così potendoeventualmente denunciare l'errore commesso dall'Agenzia delle Entrate odall'Agente della riscossione. Sicché nessun difetto di motivazione èrilevabile. Donde la fondatezza dell'unica doglianza d'appello» (p.3sentenza).4.3. Con riferimento al cumulo giuridico, la sentenza impugnato ha ritenutoche sia infondata l’eccezione di erroneità nel calcolo delle sanzioni perché«il cumulo giuridico per una sola azione è ammesso indifferentemente perviolazioni sostanziali e formali, viceversa il beneficio per più azioni odomissioni — come nella fattispecie — è ammesso soltanto per violazioniformali, quali non sono ovviamente i mancati pagamenti delle imposte allascadenza» (ibidem).4.4. Entrambe le riportate motivazioni esprimono due chiare rationesdecidendi, rispettivamente: a) che l’indicazione della norma di leggerilevante e della decorrenza hanno messo la società nelle condizioni dicontrollare la quantificazione degli interessi; b) che le violazioni alla basedelle riprese impositive, per la loro natura non formale, non consentivanol’applicazione del beneficio del cumulo giuridico. Giuste o sbagliate chesiano, tali motivazioni sono logiche, argomentate, comprensibili e perciòrispettano il minimo costituzionale, restando preclusa ogni valutazione circala sufficienza dell’argomentazione.5. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica dellacartella di pagamento) e dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53nonché degli artt. 6 e 6 ter d.lgs. 82/2005 e 16, comma 12, e 16 ter D.L.179/2012, per non aver il giudice considerato quanto affermato dallaNumero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026società «con il ricorso di primo e secondo grado sull’inesistenza di talenotifica perché priva dei requisiti di forma prescritti ex lege» circa la notificaa mezzo PEC da casella postale elettronica non presente nei pubblici registri(p.28 ricorso).6. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.6.1. Innanzitutto, il mezzo, come eccepito in controricorso, ripropone ilmotivo d’appello sull'inesistenza/nullità della notifica della cartella mediantePEC da casella postale elettronica non figurante in registri pubblici, giàdichiarato inammissibile dalla corte di secondo grado perché mancava nelricorso introduttivo la corrispondente censura e non è specifico dalmomento che non impugna tale statuizione del giudice, dimostrando ilcontrario.6.2. Inoltre, va ribadito (cfr. Cass. n.18684 del 2023) che tema dinotificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, da parte dell'agentedella riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dacui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizisostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dellacartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro, e nel caso di specie tale pregiudizio non è né allegato nésostanziato.7. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite seguonola soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia costituita. P.Q.MLa Corte:dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;Numero registro generale 14933/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 10865/2026Data pubblicazione 23/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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