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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23808/2026

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SEPPINAGIANNICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 408/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 28/05/2025 R.G.N. 485/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22365/2025Numero di raccolta generale 23808/20261.

La Corte di Appello di Messina, per quanto qui in rilievo,Data pubblicazione 22/07/2026confermava la decisione del Tribunale di Patti di rigetto delladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere ilricalcolo della pensione anticipata in godimento, in virtù di unprecedente giudicato (sent.

Tribunale Patti n. 915/2017) diaccertamento del diritto alla rivalutazione contributiva di cuiall’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 in corrispondenza delperiodo di 923 settimane compreso tra il 31 dicembre 1995 edil 2 ottobre 2003.Nel dettaglio, il pensionato lamenta che l’Inps, nel liquidargli lapensione con decorrenza 1^ marzo 2021, ha consideratointegralmente il beneficio ai fini della maturazione del diritto,ma solo in parte ai fini del calcolo dell’importo della prestazione,non applicando il coefficiente moltiplicativo di 1,5 ai contributimaturati nel range temporale innanzi ricordato.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato inun unico motivo.3.

Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., dell’art. 13 l. n. 257 del 1992.Il mezzo ruota intorno all’assunto che, fino alla modificaapportata dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n.326/2003, il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13, comma8, cit. operava sia ai fini dell’accesso che della determinazionedell’importo della prestazione pensionistica.Conclusivamente, [OSCURATO:PERSONA] chiede la riliquidazione delvitalizio mediante rivalutazione - con il coefficiente 1,5 - delNumero registro generale 22365/2025montante contributivo sulla scorta del quale era stata calcolataN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026la quota della pensione corrispondente alle anzianità maturateData pubblicazione 22/07/2026dopo il 31.12.1995 e fino al 2.10.2003.2.

In premessa dà atto il Collegio che dalla sentenza impugnata(cfr. pag. 3) e dallo stesso ricorso per cassazione (cfr. pagg. 4-5) emerge che il pensionato ha già raggiunto la massimaanzianità contributiva di 2080 settimane, sicché va confermatoil consolidato e qui condiviso orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di benefici previdenziali in favore deilavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sulriconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianitàcontributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo uncontenuto generico limitato all'an, non contiene anche laspecificazione delle modalità di computo della pensione dianzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rendepossibile la riliquidazione della pensione sulla base di unacontribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni dicontribuzione massima utile .Del pari va ribadito che il diritto alla rivalutazione, ai finipensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizionead amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992,non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributivamassima nel regime pensionistico di appartenenza, nonotterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficientemoltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazionedella pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 528/2023, ma anche Cass. n. 30625/2024 esuccessive conformi).2.1.

Tanto evidenziato in via preliminare, occorre precisare chela questione qui all’attenzione è però diversa, essendo indiscussione il dedotto erroneo computo del montanteNumero registro generale 22365/2025contributivo nell’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 2.10.2003, insistitaN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026da parte del pensionato la necessità di applicazione del fattoreData pubblicazione 22/07/2026moltiplicativo di 1,5 previsto dall’art. 13 della l. n.257 del 1992non solo al periodo lavorativo, ma anche alle quote contributive.Sidoti lamenta insomma che dopo l’entrata in vigore del sistemacontributivo il coefficiente moltiplicativo sia stato utilizzato peril solo ricalcolo del periodo di lavoro e non anche del montante,dolendosi di aver percepito, in conseguenza di ciò, un rateo dipensione inferiore a quello a lui dovuto2.2.

Ebbene, la disamina della questione deve prendere lemosse dall’esame del dato letterale della norma cardine delladisciplina qui in rilievo - l’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del1992 – che così dispone:«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per unperiodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativosoggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattieprofessionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche peril coefficiente di 1,5».L’interpretazione letterale, primo cardine dell’ermeneusi,restituisce un dato univoco: il beneficio per i lavoratori espostiall’asbesto per un periodo superiore ai dieci anni consiste nellamoltiplicazione del solo “periodo lavorativo” caratterizzatodall’esposizione per il coefficiente indicato dalla norma.Insomma, in applicazione della disposizione innanzi citata, ilfattore moltiplicativo opera solo sul “periodo lavorativo” e nonanche sulle quote contributive.2.3.

Nel sistema retributivo l’aumento del rateo pensionistico èinfatti effetto solo mediato ed indiretto dell’applicazione alperiodo di lavoro in esposizione del coefficiente 1,5.Numero registro generale 22365/2025Tanto deriva dal rilievo che nel predetto sistema il calcolo deNl umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026vitalizio è effettuato sulla scorta di due parametri - l’anzianitàData pubblicazione 22/07/2026contributiva e la retribuzione pensionabile – moltiplicati fra loro,sicché all’aumento dell’anzianità contributiva non può che farseguito anche l’aumento della pensione.Il ricorrente sostiene, invece - tanto desumendo dalla letturadell’art. nell’art. 47, comma primo, del d.l. n. 269 del 2003,convertito dalla l. n. 326 del 2003 che dispone «A decorrere dal1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25.Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatoresi applica ai soli fini della determinazione dell'importo delleprestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto diaccesso alle medesime» - che fino all’entrata in vigore dellanorma innanzi ricordata, il fattore di moltiplicazione operi sia sulperiodo di esposizione che sui contributi, determinando,conseguentemente, sempre (anche nel regime cd. contributivo)un aumento della misura del rateo pensionistico.2.4.

Ebbene, osserva il Collegio, che la tesi sostenuta dalricorrente non trova riscontro alcuno nella norma invocata,portando all’applicazione di un meccanismo del tutto diverso, eprivo di qualsivoglia base normativa.2.5.

Nel sistema contributivo, infatti, ai fini della determinazionedell’ammontare del rateo pensionistico rilevano il montantecontributivo (determinato applicando un’aliquota allaretribuzione imponibile annua) ed il coefficiente ditrasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data didecorrenza della pensione, con la conseguenza che la misuraannua del vitalizio (e quindi poi anche l’importo del rateomensile) deriva dal prodotto fra il montante contributivo ed ilNumero registro generale 22365/2025coefficiente di trasformazione (cfr. art. 1, comma 6, l. n. 335N umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026del 1995).Data pubblicazione 22/07/2026Pertanto, a differenza di quanto detto per il sistema retributivo,in quello contributivo all’aumento dell’anzianità contributiva nonconsegue aumento della misura della pensione.2.6.

Né il fondamento normativo per l’asserita necessità diapplicazione del coefficiente moltiplicativo anche al montantepuò rinvenirsi, come sostenuto dal ricorrente, nell’art. 47,comma primo, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326del 2003.La norma da ultimo citata, infatti, non modifica affatto ilmeccanismo del beneficio della rivalutazione dei periodilavorativi in cui vi sia stata esposizione all’amianto, che rimanesempre collegato alla moltiplicazione del periodo lavorativo,sebbene non più per il coefficiente 1,5 ma per quello minore di1,25.Ebbene, se è vero che la disposizione citata dispone che adecorrere dal 1^ ottobre 2003 l’effetto di tale supervalutazionedel periodo lavorativo (sebbene con coefficiente diminuito) valeai soli fini dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non piùai fini dell’anticipazione del conseguimento del trattamento,tanto non comporta affatto la correttezza dell’assunto delricorrente, secondo cui, il fattore di moltiplicazione è sempreriferito - ante 2003 - sia al periodo lavorativo che alle quotecontributive, con conseguente aumento, anche nel sistemacontributivo, dei ratei di pensione.Tanto perché, come già in parte osservato, ma val la penaulteriormente sottolineare, l’art. 13, comma 8, della l. n. 257del 1992 dispone l’applicazione del coefficiente di 1,5 al soloperiodo lavorativo e non anche ai contributi versati, con laconseguenza che l’aumento del rateo di pensione era – nelNumero registro generale 22365/2025sistema retributivo – un mero effetto mediato di taleN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026operazione, effetto che, tuttavia, non permane, per le ragioniData pubblicazione 22/07/2026innanzi esposte, nel sistema contributivo.Né, a differenza di quanto sostenuto dal pensionato, con ilpassaggio al sistema contributivo il legislatore ha previsto unnuovo, diverso e più favorevole criterio di calcolo del beneficioper il lavoratore, imponendo in aggiunta alla moltiplicazione delperiodo lavorativo, anche quella, per lo stesso fattore, delmontante.Al riguardo, infatti, il Collegio rimarca la mancata incisione, adopera dell’art. 47 cit., della norma cardine del sistema: l’art. 13,comma 8, l. n. 257 del 1992 che è rimasto immutato.Insomma, la pretesa invocata dal ricorrente (moltiplicazione per1,5 anche del montante contributivo) non trova alcunfondamento positivo nelle norme invocate, le quali fannoesclusivo riferimento alla moltiplicazione del periodo lavorativoin cui il prestatore sia stato esposto alle fibre di asbesto, senzaalcuna operatività sul montante contributivo.2.7.

La circostanza che con il sistema retributivo in vigore finoal 31.12.1995, dunque al momento in cui è stato introdotto ilbeneficio in questione, tale moltiplicazione spieghi effettifavorevoli sia in termini di riduzione del periodo necessario peraccedere alla pensione, sia sulla quantificazione del trattamentopensionistico, mentre con il sistema contributivo l’effettofavorevole del beneficio rimanga circoscritto alla solaanticipazione della pensione, costituisce un elemento esterno almeccanismo di cui all’art. 13, ottavo comma, cit., che dipendeesclusivamente dalle diverse modalità introdotte dalla legge n.335 del 1995 per il calcolo del trattamento pensionistico.La correttezza del percorso interpretativo innanzi seguito trovaconferma non solo, come già anticipato, nell’assenza di unaNumero registro generale 22365/2025norma espressa che preveda il meccanismo di calcolo invocatoN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026da parte del ricorrente e dunque di una base normativa, maData pubblicazione 22/07/2026anche nel rilievo che il legislatore ha espressamente previsto, dicontro, ipotesi - che in quanto eccezionali non sono suscettibilidi applicazione analogica o estensiva – di incremento delmontante contributivo (cfr. art. 3, comma 7, del d.lg. n. 165 del1997 per il personale delle Forze armate; art. 1, comma 15, l.n. 335 del 1995).Tale rilievo destituendo ulteriormente di fondamento l’ipotesiricostruttiva formulata in ricorso.2.8.

La ricostruzione innanzi operata, del resto, è coerente conle affermazioni anche di recente compiute da questa Cortesecondo cui la ratio del beneficio di cui all’art. 13, comma 8,della l. n. 257/1992 risiede nella necessità di assicurare ailavoratori esposti all’amianto la maturazione anticipata deldiritto a pensione, in conseguenza dello svolgimento, nell’arcolavorativo, di attività rischiose e potenzialmente lesive per unlasso di tempo considerevole, sicché deve ritenersi che ilbeneficio di cui al citato comma 8 assolva alla funzione diagevolare il conseguimento della pensione, consentendone unapiù rapida acquisizione, ma non quella di garantire un generalemiglioramento della posizione contributiva complessiva (cosìCass. n. 1340/2026 e la giurisprudenza ivi citata).3.

Conclusivamente, afferma il Collegio che in tema di beneficipensionistici derivanti dall’esposizione all’amianto, il coefficientedi moltiplicazione di 1,5, di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257del 1992, si applica al solo periodo lavorativo in esposizioneall’asbesto e non anche alle quote contributive (rectius almontante contributivo), tanto sia in ragione del dato letteraledel citato art. 13, comma 8, sia dell’assenza di previsioni disegno contrario modificative, per i periodi successivi al primoNumero registro generale 22365/2025gennaio 1996, dei criteri di calcolo del beneficio, alcuna modificaN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026apportata dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n.Data pubblicazione 22/07/2026326/2006 agli originari meccanismi di computo.4.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.5.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentoin favore del controricorrente delle spese liquidate in € 3.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.LA PRESIDENTEGabriella MarcheseNumero registro generale 22365/2025Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026Data pubblicazione 22/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEPPINAGIANNICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 408/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 28/05/2025 R.G.N. 485/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22365/2025Numero di raccolta generale 23808/20261. La Corte di Appello di Messina, per quanto qui in rilievo,Data pubblicazione 22/07/2026confermava la decisione del Tribunale di Patti di rigetto delladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere ilricalcolo della pensione anticipata in godimento, in virtù di unprecedente giudicato (sent. Tribunale Patti n. 915/2017) diaccertamento del diritto alla rivalutazione contributiva di cuiall’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 in corrispondenza delperiodo di 923 settimane compreso tra il 31 dicembre 1995 edil 2 ottobre 2003.Nel dettaglio, il pensionato lamenta che l’Inps, nel liquidargli lapensione con decorrenza 1^ marzo 2021, ha consideratointegralmente il beneficio ai fini della maturazione del diritto,ma solo in parte ai fini del calcolo dell’importo della prestazione,non applicando il coefficiente moltiplicativo di 1,5 ai contributimaturati nel range temporale innanzi ricordato.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato inun unico motivo.3. Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., dell’art. 13 l. n. 257 del 1992.Il mezzo ruota intorno all’assunto che, fino alla modificaapportata dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n.326/2003, il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13, comma8, cit. operava sia ai fini dell’accesso che della determinazionedell’importo della prestazione pensionistica.Conclusivamente, [OSCURATO:PERSONA] chiede la riliquidazione delvitalizio mediante rivalutazione - con il coefficiente 1,5 - delNumero registro generale 22365/2025montante contributivo sulla scorta del quale era stata calcolataN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026la quota della pensione corrispondente alle anzianità maturateData pubblicazione 22/07/2026dopo il 31.12.1995 e fino al 2.10.2003.2. In premessa dà atto il Collegio che dalla sentenza impugnata(cfr. pag. 3) e dallo stesso ricorso per cassazione (cfr. pagg. 4-5) emerge che il pensionato ha già raggiunto la massimaanzianità contributiva di 2080 settimane, sicché va confermatoil consolidato e qui condiviso orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di benefici previdenziali in favore deilavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sulriconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianitàcontributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo uncontenuto generico limitato all'an, non contiene anche laspecificazione delle modalità di computo della pensione dianzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rendepossibile la riliquidazione della pensione sulla base di unacontribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni dicontribuzione massima utile .Del pari va ribadito che il diritto alla rivalutazione, ai finipensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizionead amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992,non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributivamassima nel regime pensionistico di appartenenza, nonotterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficientemoltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazionedella pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 528/2023, ma anche Cass. n. 30625/2024 esuccessive conformi).2.1. Tanto evidenziato in via preliminare, occorre precisare chela questione qui all’attenzione è però diversa, essendo indiscussione il dedotto erroneo computo del montanteNumero registro generale 22365/2025contributivo nell’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 2.10.2003, insistitaN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026da parte del pensionato la necessità di applicazione del fattoreData pubblicazione 22/07/2026moltiplicativo di 1,5 previsto dall’art. 13 della l. n.257 del 1992non solo al periodo lavorativo, ma anche alle quote contributive.Sidoti lamenta insomma che dopo l’entrata in vigore del sistemacontributivo il coefficiente moltiplicativo sia stato utilizzato peril solo ricalcolo del periodo di lavoro e non anche del montante,dolendosi di aver percepito, in conseguenza di ciò, un rateo dipensione inferiore a quello a lui dovuto2.2. Ebbene, la disamina della questione deve prendere lemosse dall’esame del dato letterale della norma cardine delladisciplina qui in rilievo - l’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del1992 – che così dispone:«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per unperiodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativosoggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattieprofessionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche peril coefficiente di 1,5».L’interpretazione letterale, primo cardine dell’ermeneusi,restituisce un dato univoco: il beneficio per i lavoratori espostiall’asbesto per un periodo superiore ai dieci anni consiste nellamoltiplicazione del solo “periodo lavorativo” caratterizzatodall’esposizione per il coefficiente indicato dalla norma.Insomma, in applicazione della disposizione innanzi citata, ilfattore moltiplicativo opera solo sul “periodo lavorativo” e nonanche sulle quote contributive.2.3. Nel sistema retributivo l’aumento del rateo pensionistico èinfatti effetto solo mediato ed indiretto dell’applicazione alperiodo di lavoro in esposizione del coefficiente 1,5.Numero registro generale 22365/2025Tanto deriva dal rilievo che nel predetto sistema il calcolo deNl umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026vitalizio è effettuato sulla scorta di due parametri - l’anzianitàData pubblicazione 22/07/2026contributiva e la retribuzione pensionabile – moltiplicati fra loro,sicché all’aumento dell’anzianità contributiva non può che farseguito anche l’aumento della pensione.Il ricorrente sostiene, invece - tanto desumendo dalla letturadell’art. nell’art. 47, comma primo, del d.l. n. 269 del 2003,convertito dalla l. n. 326 del 2003 che dispone «A decorrere dal1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25.Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatoresi applica ai soli fini della determinazione dell'importo delleprestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto diaccesso alle medesime» - che fino all’entrata in vigore dellanorma innanzi ricordata, il fattore di moltiplicazione operi sia sulperiodo di esposizione che sui contributi, determinando,conseguentemente, sempre (anche nel regime cd. contributivo)un aumento della misura del rateo pensionistico.2.4. Ebbene, osserva il Collegio, che la tesi sostenuta dalricorrente non trova riscontro alcuno nella norma invocata,portando all’applicazione di un meccanismo del tutto diverso, eprivo di qualsivoglia base normativa.2.5. Nel sistema contributivo, infatti, ai fini della determinazionedell’ammontare del rateo pensionistico rilevano il montantecontributivo (determinato applicando un’aliquota allaretribuzione imponibile annua) ed il coefficiente ditrasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data didecorrenza della pensione, con la conseguenza che la misuraannua del vitalizio (e quindi poi anche l’importo del rateomensile) deriva dal prodotto fra il montante contributivo ed ilNumero registro generale 22365/2025coefficiente di trasformazione (cfr. art. 1, comma 6, l. n. 335N umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026del 1995).Data pubblicazione 22/07/2026Pertanto, a differenza di quanto detto per il sistema retributivo,in quello contributivo all’aumento dell’anzianità contributiva nonconsegue aumento della misura della pensione.2.6. Né il fondamento normativo per l’asserita necessità diapplicazione del coefficiente moltiplicativo anche al montantepuò rinvenirsi, come sostenuto dal ricorrente, nell’art. 47,comma primo, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326del 2003.La norma da ultimo citata, infatti, non modifica affatto ilmeccanismo del beneficio della rivalutazione dei periodilavorativi in cui vi sia stata esposizione all’amianto, che rimanesempre collegato alla moltiplicazione del periodo lavorativo,sebbene non più per il coefficiente 1,5 ma per quello minore di1,25.Ebbene, se è vero che la disposizione citata dispone che adecorrere dal 1^ ottobre 2003 l’effetto di tale supervalutazionedel periodo lavorativo (sebbene con coefficiente diminuito) valeai soli fini dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non piùai fini dell’anticipazione del conseguimento del trattamento,tanto non comporta affatto la correttezza dell’assunto delricorrente, secondo cui, il fattore di moltiplicazione è sempreriferito - ante 2003 - sia al periodo lavorativo che alle quotecontributive, con conseguente aumento, anche nel sistemacontributivo, dei ratei di pensione.Tanto perché, come già in parte osservato, ma val la penaulteriormente sottolineare, l’art. 13, comma 8, della l. n. 257del 1992 dispone l’applicazione del coefficiente di 1,5 al soloperiodo lavorativo e non anche ai contributi versati, con laconseguenza che l’aumento del rateo di pensione era – nelNumero registro generale 22365/2025sistema retributivo – un mero effetto mediato di taleN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026operazione, effetto che, tuttavia, non permane, per le ragioniData pubblicazione 22/07/2026innanzi esposte, nel sistema contributivo.Né, a differenza di quanto sostenuto dal pensionato, con ilpassaggio al sistema contributivo il legislatore ha previsto unnuovo, diverso e più favorevole criterio di calcolo del beneficioper il lavoratore, imponendo in aggiunta alla moltiplicazione delperiodo lavorativo, anche quella, per lo stesso fattore, delmontante.Al riguardo, infatti, il Collegio rimarca la mancata incisione, adopera dell’art. 47 cit., della norma cardine del sistema: l’art. 13,comma 8, l. n. 257 del 1992 che è rimasto immutato.Insomma, la pretesa invocata dal ricorrente (moltiplicazione per1,5 anche del montante contributivo) non trova alcunfondamento positivo nelle norme invocate, le quali fannoesclusivo riferimento alla moltiplicazione del periodo lavorativoin cui il prestatore sia stato esposto alle fibre di asbesto, senzaalcuna operatività sul montante contributivo.2.7. La circostanza che con il sistema retributivo in vigore finoal 31.12.1995, dunque al momento in cui è stato introdotto ilbeneficio in questione, tale moltiplicazione spieghi effettifavorevoli sia in termini di riduzione del periodo necessario peraccedere alla pensione, sia sulla quantificazione del trattamentopensionistico, mentre con il sistema contributivo l’effettofavorevole del beneficio rimanga circoscritto alla solaanticipazione della pensione, costituisce un elemento esterno almeccanismo di cui all’art. 13, ottavo comma, cit., che dipendeesclusivamente dalle diverse modalità introdotte dalla legge n.335 del 1995 per il calcolo del trattamento pensionistico.La correttezza del percorso interpretativo innanzi seguito trovaconferma non solo, come già anticipato, nell’assenza di unaNumero registro generale 22365/2025norma espressa che preveda il meccanismo di calcolo invocatoN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026da parte del ricorrente e dunque di una base normativa, maData pubblicazione 22/07/2026anche nel rilievo che il legislatore ha espressamente previsto, dicontro, ipotesi - che in quanto eccezionali non sono suscettibilidi applicazione analogica o estensiva – di incremento delmontante contributivo (cfr. art. 3, comma 7, del d.lg. n. 165 del1997 per il personale delle Forze armate; art. 1, comma 15, l.n. 335 del 1995).Tale rilievo destituendo ulteriormente di fondamento l’ipotesiricostruttiva formulata in ricorso.2.8. La ricostruzione innanzi operata, del resto, è coerente conle affermazioni anche di recente compiute da questa Cortesecondo cui la ratio del beneficio di cui all’art. 13, comma 8,della l. n. 257/1992 risiede nella necessità di assicurare ailavoratori esposti all’amianto la maturazione anticipata deldiritto a pensione, in conseguenza dello svolgimento, nell’arcolavorativo, di attività rischiose e potenzialmente lesive per unlasso di tempo considerevole, sicché deve ritenersi che ilbeneficio di cui al citato comma 8 assolva alla funzione diagevolare il conseguimento della pensione, consentendone unapiù rapida acquisizione, ma non quella di garantire un generalemiglioramento della posizione contributiva complessiva (cosìCass. n. 1340/2026 e la giurisprudenza ivi citata).3. Conclusivamente, afferma il Collegio che in tema di beneficipensionistici derivanti dall’esposizione all’amianto, il coefficientedi moltiplicazione di 1,5, di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257del 1992, si applica al solo periodo lavorativo in esposizioneall’asbesto e non anche alle quote contributive (rectius almontante contributivo), tanto sia in ragione del dato letteraledel citato art. 13, comma 8, sia dell’assenza di previsioni disegno contrario modificative, per i periodi successivi al primoNumero registro generale 22365/2025gennaio 1996, dei criteri di calcolo del beneficio, alcuna modificaN umero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026apportata dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n.Data pubblicazione 22/07/2026326/2006 agli originari meccanismi di computo.4. Il ricorso va conseguentemente rigettato.5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentoin favore del controricorrente delle spese liquidate in € 3.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.LA PRESIDENTEGabriella MarcheseNumero registro generale 22365/2025Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 23808/2026Data pubblicazione 22/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris