CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12249/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] , rapprese ntato e difeso dall'avvocatoUMBERTO CONTI . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- in persona del legale rapp.te p.t.elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . -controricorrente- avverso la sentenza dellaCorte d’appello di B ari n. 2236/2016 depositata il 26/10/2016. Oggetto: Benefici esposizione amianto- giudicato-ricalcolo della pensione già in godimento Ud.22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] B Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di vecchiaia, categoria coltivatori diretti, mezzadri, coloni (VR) decorren te dal primo settembre 20 0 4 , calcolata su di un monte complessivo di 2162 contributi appartenenti sia alla gestione autonomi (coltivatori diretti) sia alla gestione lavoratori dipendenti, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari nel 2008 una sentenza passata ingiudicato con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione qualificata all'amianto (ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) per il periodi 2 aprile 1979- 28 aprile 1994; sulla base di tale giudicato, il Ferorelli chiesela ricostituzione della pensione; l’Inps, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riliquidòil trattamento mediante l’incremento dei contributi da lavoro dipendente successivo al dicembre 1992,con la considerazione di un totale di 642 settimane,anziché di 607 contributi settimanali, e d il decremento di quelli relativi al periodo precedente al dicembre 1992,che da 1141 settimane si ridussero a 1024 settimane; in tal modo, si determinò, per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2009, l’effetto della indebita percezione del trattamento pensionistico pari a complessivi E. 2869,46, oltre accessori; avverso tale deliberazione, il pensionato propose dapprima ricorso amministrativo e poigiudiziario con il quale chiese la condanna dell’INPS alla riliqui dazione della pensione secondo l’effettiva contribuzione accreditata, con annullamento dell’indebito; il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo la carenza della domanda amministrativa; impugnata tale sentenza da parte del pensionato, la Corte d’appello di Bari, pur ritenendo fondato il motivo d’impugnazione relativo alla pronuncia di improponibilità della domanda, ha comunque rigettatonel merito l’impugnazione; in particolare, la Corte territoriale ha interpretato la domanda proposta dal pensionato ed il motivo d’appello chiar endo che si riferivano al ricalcolo della contribuzione maturata sino al 31 dicembre 1992, in quanto al la contribuzione , pari a 1141 settimane,come riconosciuta con la liquidazione dell’agosto 2004 con inclusione delbeneficio per l’esposizione all’amianto in precedenza riconosciuto sino dicembre 1987, si aggiungessero i contributi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato del 2008 per il periodo compreso tra il 1988 ed il 1992; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa essendo non valicabile il monte contributivo complessivo di 2080 settimanepensionabili (corrispondenti ai 40 anni di contribuzione massima utile),anche se la pensione era stata liquidata ai sensi dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, eche la maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto doveva essere necessariamente collocata in quota A, essendo riferita al periodo anteriore al 31.12.1992; la Corte territoriale ha pure evidenziato che gli accrediti contributivi dovevano essere computati nella loro successione cronologica,comprendendo in quota A tutti i contributi con maggiorazione, oltre quelli già accreditati per detta quota, mentre andavano collocati in quota B i restanti fino al raggiungimento di 2080; ciò in ragione dell’interpretazione logico sistematica dell’art. 16 l. n. 233/1990,che impone di considerare il limite dei quaranta anni di contribuzione, pari a 2080 settimane, quale connotazione essenziale del criterio di liquidazione comune sia ai trattamenti liquidati esclusivamente con contribuzione versata nel fondo dei lavoratori dipendenti che a quelli liquidati mediante il cumulo di periodi assicurativi versati in diverse gestioni; diversamente operando, si sarebbe realizzata una ingiustificata disparità di trattamento in favore di questa ultima categoria; peraltro, quanto alla ratio della concessione del beneficio da esposizione all’amianto, la giurisprudenza di legittimità l’aveva ravvisata nella agevolazione al conseguimento della pensione per cui il vantaggio era conseguibile solo da coloro i quali non avevanoraggiunto il massimo delle settimane pensionabili; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con due motivi illustrati da successiva memoria; l'INPS ha resistito concontroricorso. CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia laviolazione della l. n. 233 del 1990 , art. 16,della l. n. 257 del 1992, del d.p.r. n. 488 del 1968, degli a rt t. 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 38 C. in ragione del fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto d’ufficio verificare se, in caso di superamento dei 40 anni di contribuzione, dovessero essere valorizzati i periodi contributivi più favorevoli al lavoratore scartando quelli meno remunerativi; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 16, l. n. 233 del 1990, dell’art. 13 l. n. 257 del 1992, del d.p.r. n. 488 del 1968, degli a rt t. 115 e 116, 437, 420 e 421 c.p.c., degli artt. 2697, 2699 e 2702 c.c.; in sostanza, ad avviso del ricorrentela sentenza avrebbe dovuto procedere d’ufficio, applicando i principi espressi daCass. n. 1569 del 2008, nella parte finale della motivazione,e ricercare il trattamento più favorevole; i motivi, da trattare congiuntamente in quanto sostanzialmente reiterativi delle medesime ragioni, sono infondati; va premesso che oggetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio, secondo quanto afferma la sentenza impugnata senza contestazioni, è la richiesta di condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione secondo l’effettiva contribuzione accreditata, con annullamento dell’indebito; lo stesso ricorrente, alla pagina 8 del ricorso, ha specificato che nell’atto d’appello aveva ricordato Come dedotto nel ricorso introduttivo e nella domanda amministrativa, successivamente alla liquidazione della pensione avvenuta il 13.8.2004 il Ferorelli ha beneficiato di ulteriori contributi previdenziali per esposizione all’amianto ( circostanza non contestata), attribuiti con sentenza n. 15047 del 25.9.2008 del Tribunale di Bari, che aveva accertato l’esposizione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.4.1994. Poiché tali benefici erano stati considerati solo in parte nella prima liquidazione, con istanza del 24.10.2008, il ricorrente ha chiesto la ricostituzione contributiva […]; la questione controversa è, nella sostanza, relativa alle modalità di applicazione del giudicato di positivo accertamento del beneficio da esposizione all’amianto là dove, nelle more del relativo giudizio, l’interessato abbia comunque ottenuto il trattamento pensionistico di vecchiaia, avendo raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici per altra via; nel caso di specie, il trattamento pensionistico di vecchiaia è stato liquidato dal primo settembre 2004presso la gestione coltivatori diretti considerando ai sensi dell’art. 16 l. n. 233 del 1990 il cumulo con i contributi versati presso il fondo per i dipendenti privati con un monte complessivo di 2162 contributi; in particolare, l’anzianità contributiva maturata nella gestione dei lavoratori dipendenti, fino al 31 dicembre 1992, era pari a 1141 settimane e, per il periodo successivo, a 607; l’anzianità contributiva maturata nella gestione dei coltivatori diretti era pari, fino al 31 dicembre 1992, a 414 settimane, ed assente per il periodo successivo; ilD.Lgs. n. 503, art. 13, prevede che, per le pensioni liquidate dopo il 1 ° gennaio 1993, l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992; dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (D.Lgs. n. 373 del 1993 cit., art. 1); dando seguito alla domanda di ricostituzione della pensione in data 30 gennaio 2009, l’INPS ha provveduto ad incrementare la quota successiva al 31 dicembre 1992, tutta versata nella gestione lavoratori dipendenti, di 35 settimane ed ha ridotto quella relativa al periodo precedente al 1992 di 117 settimane, non potendosi superare complessivamente le 2080 settimane di contribuzione; la questione controversa va risolta sulla base della premessa che il giudicato fatto valere dall’attuale ricorrente, a seguito di giudizio definito dal Tribunale con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è relativo al riconoscimento della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto per il periodo lavorativo dipendente dal 2.4.1979 al 28 aprile1994, posto che il medesim o aveva su tale base chiesto in data 24.10.2008 la ricostituzione della pensionedi vecchiaia che già percepiva per altri titoli; in ordine alla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto ed ai suoi riflessi su lla posizione contributiva del titolare, questa Corte di legittimità ( Cass. 18 ottobre 2022, n.30639; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo il riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità; in particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere; anche la condanna dell'Istituto nel pregresso contenzioso ha un contenuto generico limitato all’"an", per cui l'accertamento del "quantum" rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n.19453 dei 2008); si è pure affermato (ex plurimisvd. Cass. n. 4465 del 2015) i l principio second o cui, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni di lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi, ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad un'interpretazione logico-sistematica, atteso che la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, nel prevedere il cumulo dei periodiassicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente; nè in contrario può rivestire valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema ed. retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all'adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai benefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistema retributivo (cfr., Cass. n. 7556/14; Cass. n. 5481/12; Cass. n. 27677/11; Cass. n. 17237/10; Cass. n. 11193/09; Cass. n. 18569/08); tale giurisprudenza costituisce applicazione della regola più generale per cui nel regime dell'assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse; aciò si aggiunga che una diversa interpretazione dell'art. 16 cit. si tradurrebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché otterrebbe una più favorevole pensione il lavoratore che potesse cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel Fondo per i lavoratori dipendenti altri periodi di contribuzione presso un Fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore, invece, analogamente in possesso di più di quaranta anni di contributi, ma tutti versati nel Fondo per i lavoratori dipendenti; in tale quadro risulta ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati -ovvero siano incrementabili - per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti peroltre un decennio all'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione; il ricorrente, con ciò palesemente tentando di proporre una diversa lettura della propria domanda di ricostituzione della pensione, ha introdotto nei motivi proposti il tema, diverso da quello relativo alle applicabilità del limite della retribuzione pensionabile pari a 40 anni di anzianità previsto dalla l. n. 160 del 1975, della affermata violazione di un principio di diritto che avrebbe il contenuto di ricercare il sistema di calcolo più vantaggioso peril pensionato ed in particolare, a tal fine, chiede di dare applicazione del principio della neutralizzazione, attraverso il quale eliminare dalla quota A del proprio trattamentoi contributi versati alla gestione Coltivatori diretti ( pari a 414 settimane) che dovrebbero essere sostituiti dai contributi derivanti dalla esposizione ad amianto; il principio della cd. neutralizzazioneche il ricorrente invoca come espressione di un principio immanente nel sistema che gli consentirebbe, non potendosi violare il limite della prestazione conseguibile appena descritto, almeno di potere sostituire la contribuzione di minor valore pensionabile con quella maggiorata per l’esposizione all’amianto, non ha tale portata ma consiste i n un rimedio ormai residuale la cui applicazione richiederebbe, comunque, la ricorrenza di presupposti in fattodel tutto ignoti e quindi non scrutinabili; a tal proposito, (vd. Cass. n.28025 del 2018) è stato affermato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla l. n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro; peraltro, (vd. Cass. n. 29997 del 2022) si è spiegato che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, ormai applicabile in via residuale, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni -va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento; in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulle spese avendo il ricorrente reso già in sede di merito dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp att. c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co