CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 16695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11053/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO TRENTO n. 50/2021 depositata il22/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trento, con sentenza del 3 giugno 2016, nel decidere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a fare accertare la proprietà esclusiva di un muro di contenimento a confine, ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, accertando che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato, per usucapione, la porzione del 50% del muro. Con sentenza del 22 febbraio 2021, la Corte d'appello di Trento ha respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] a ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto il giudice d'appello, per quanto ancora rileva, che era stata acquisita la certezza della originaria proprietà esclusiva del muro in capo all’appellante, trattandosi non di muro divisorio, ma di muro di contenimento, essendo il terreno di proprietà dell’attore posto a un livello più alto rispetto al fondo del convenuto; tuttavia ha riconosciuto che le prove acquisite al giudizio avevano consentito di accertare che il convenuto aveva avuto il possesso del muro, avendo posto in essere lavori edili (in particolare al realizzazione di un cavidotto e l’allocazione dei sotto servizi per il citofono ed il cancello elettrico, nonché l’illuminazione esterna), “dimostrative dell’asservimento esclusivo di tale porzione al suo fondo” e da riguardarsi quale “manifestazione di un potere sulla cosa proprio del titolare del diritto di proprietà”. Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. in relazione agli artt. 832, 840, 887, 1140 e 1158 c.c., in quanto l’usucapione, dichiarata dai giudici di merito in favore del convenuto, è innanzitutto incompatibile con la natura del muro, la cui funzione di contenimento non è compatibile con l’acquisizione della proprietà di una sua parte a favore di terzi; in secondo luogo il ricorrente denuncia la decisione per aver riconosciuto l’esistenza di un possesso a titolo di proprietà, mentre i comportamenti a tal fine considerati dai giudici di merito avrebbero al limite giustificato il riconoscimento dell’usucapione di servitù. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché suppone che la sentenza impugnata abbia dichiarato l’usucapione di metà del muroin senso fisico , mentre la corte territoriale ha riconosciuto l’usucapione di un diritto di comproprietà, in ragione del 50%. Sotto questo profilo, in punto di diritto, la decisione non rivela alcun errore. Costituisce infatti principio acquisito che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro-indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. n. 6878/1986; 1314/1976). L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto (Cass. n. 6818/1988). Occorre precisare che il risultato dell’usucapione è rigidamente commisurato all’immagine che il possesso ha in concreto assunto. È chiaro che per usucapire la proprietà il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna. Coerentemente con tale premessa, è stato ritenuto che «il solo passaggio sul fondo altrui non è elemento idoneo per la dimostrazione del possesso, giacché anche quando fosse reso apparente con opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, potrebbe, tutt’al più, condurre solo all’usucapione della servitù correlativa»(Cass. n. 1205/1986). Va però tenuto presente che in ogni caso si tratta di valutazioni che vanno fatte tenendo conto delle particolari circostanze del caso e, soprattutto, della natura e delle capacità economiche del bene posseduto, il che può far sì che anche il semplice passaggio accennato, «se integrato da altri elementi di pieno godimento della cosa comune, possa essere utilmente preso in considerazione nella valutazione complessiva degli elementi da cui desumere l’esistenza del possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà» (Cass. n. 2923/1969); o che sia sufficiente a questo scopo anche una utilizzazione apparentemente assai limitata, quale la falciatura dell’erba e la raccolta annuale del fogliame, quando, per le caratteristiche del fondo, non possa aversi, almeno normalmente, una utilizzazione migliore o più estesa (Cass. 29 febbraio 1944, n. 137). Alla luce di questi principi, la valutazione fatta dalla Corte d’appello - laddove ha riconosciuto che, in rapporto alle caratteristiche del bene, gli atti posti in essere costituissero esercizio del possesso a titolo di proprietà e non di servitù - esprime un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede (Cass. n. 4035/2007). Inoltre, d iversamente da quanto sostiene il ricorrente, nessuna contraddizione può ravvisarsi nell’uso, da parte della sentenza, della espressione “asservimento”, che ha valore solo descrittivo; del resto,essa è seguita dalla parola “esclusivo”, che allude a una utilizzazione che va oltre i limiti della servitù. In definitiva, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così de