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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18745/2026

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i e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2634/2021depositata il 18/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026Eros Benacchio e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per un accertamentovolto ad escludere l’esistenza di diritti reali in capo al convenuto sullacorte facente parte del compendio immobiliare in Mussolente, da loroacquistato con contratto di compravendita in data 13.10.2004.

Afondamento della domanda gli attori avevano evidenziato che: il loroacquisto immobiliare comprendeva i diritti catastali sulla corte comunem.n.329 ; [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in [OSCURATO:DATA_NASCITA] i piani primo esecondo di un immobile in Mussolente, del primo piano del quale era giàproprietario; nel 2009 il convenuto aveva agito utilmente per la tutela delpossesso proprio della corte mapp. 329, parte della quale era statarecintata dagli attori con deposito di materiali da cantiere, affermandonel’utilizzo per il parcheggio dei veicoli e per il gioco dei bambini.[OSCURATO:PERSONA], costituendosi ritualmente, aveva chiesto accertarsi, invia riconvenzionale, il suo diritto di comproprietà sulla corte, per titolo oper usucapione e, dopo il decesso del convenuto, le domande ed eccezioniproposte sono state coltivate dagli eredi.Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda riconvenzionale delconvenuto e respinto quella degli attori.

La Corte d’Appello di Veneziaaveva confermato la pronuncia di primo grado, così motivando:-le deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dimostrato l’uso della corte in contestazione da parte di TarcisioZiliotto ben prima del 2009, poiché il parcheggio e la manovra dei mezziavveniva già nel 1935; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse cugino diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] non rilevava, perché il teste aveva reso una testimonianzapriva di illogicità o contraddizioni, relativa ad un lungo arco temporale, e siera riferito, come l’altro teste, all’intera area scoperta posta di fronteall’abitazione della parte appellata, comprendente anche il mappale 329;-l’utilizzo dell’area secondo le indicazioni dei testi era compatibile conlo stato dei luoghi, essendo la corte costituita da un’area pianeggiante, diNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026forma approssimativamente triangolare, che per la sua posizione avevauna naturale funzione di servizio anche per la proprietà [OSCURATO:PERSONA]; risultavasufficientemente dimostrato il compossesso, non essendo a tal finenecessarie opere particolari che, del resto, nemmeno i danti causa degliappellanti avevano mai posto in essere; [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzatol’area per parcheggiare mezzi anche di dimensioni considerevoli (pullman),con una fruizione della stessa non marginale (le fotografie avevanoconfermato, al riguardo, quanto affermato dai testi);-non era dimostrato che l’utilizzo dell’area da parte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto per mera tolleranza dei vicini, anche perché non eraemersa per il suo uso quella transitorietà e saltuarietà che alla tolleranzasi deve accompagnare, né era dato sapere perché i vicini avrebberodovuto tollerare detto uso; le dimensioni dei mezzi parcheggiati da Ziliottoescludevano che egli avesse utilizzato nel tempo solo una parte dell’areae, del resto, l’azione possessoria intentata contro gli appellanti era stataaccolta in riferimento all’intera area, mentre l’accordo intervenuto dopotra le parti, con arretramento della recinzione degli appellanti, non erasignificativo in questa sede, anche in considerazione del fatto che TarcisioZiliotto non aveva preteso il possesso esclusivo dell’area e non avevarichiesto il riconoscimento della sua proprietà esclusiva sulla stessa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SabrinaZiliotto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso.Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata per ladiscussione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/ofalsa/inesatta applicazione di norme di diritto, in relazione all’art.360comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamente violazione dell’art.2697 c.c. perdifetto assoluto di prova in ordine alla necessaria esclusività del possesso,indispensabile ai fini dell’invocata usucapione; nonché violazione degliart.1140 e 1158 c.c.

Non sarebbe stato dimostrato in atti, secondo i ricorrenti, l’eserciziodel possesso sul mappale per cui è causa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi danti causa in modo esclusivo, poiché la ratio dell’istituto acquisitivodi cui all’art.1158 c.c. risiederebbe nel disinteresse concretamentemanifestato dai proprietari rispetto alla res e nel consapevole godimentodel possessore con il medesimo animo del proprietario.Il motivo è infondato.Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sullapossibilità di acquisizione della comproprietà per usucapione ribadendo,ancora di recente, che E' ammissibile l'usucapione della comproprietà"pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non discipliniespressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilitàdi un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione deldiritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, inpresenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto dellacomproprietà a titolo di usucapione (Cass. n.16695/2023; Cass.n.16914/2011).L’acquisizione per usucapione del diritto di comproprietà sulla corteoggetto di controversia non richiedeva la dimostrazione di un possesso esclusivo ultraventennale ma la prova di una relazione con l’areaprotrattasi per oltre un ventennio qualificabile come compossesso epercepibile all’esterno, corrispondente a quella propria delcomproprietario.Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte non ha violato il disposto degli artt.1140 e 1158 c.c., né haerrato nell’individuazione delle norme regolatrici della fattispecie, ma hainterpretato le risultanze istruttorie ritenendo che il compossessoultraventennale quale comproprietario dell’area di corte da parte diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa fosse in concreto dimostrato.Ne consegue che è pure inappropriata la prospettata violazione deldisposto dell’art.2697 c.c., sia perché in tema di ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamento interpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato:cfr., di recente, Cass. n.26739/2024 - sia perché comunque in tanto puòrilevare la violazione nei termini indicati della norma, che individua unaregola di giudizio, in quanto attraverso il materiale acquisito nell’ambitodell’istruttoria non sia stato possibile raggiungere un accertamentocompleto.Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha fatto ricorso alla regola digiudizio di cui all’art.2697 c.c. ma ha ritenuto positivamente dimostratol’acquisto della comproprietà per usucapione ultraventennale in capo aTarcisio [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, agli eredi).Le critiche formulate dai ricorrenti nel motivo in esame sono quindisolo apparentemente costruite come individuazione di violazioni di legge intesi commesse dal Giudice d’appello, rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.:esse mirano in realtà ad ottenere la rivalutazione del procedimento diverifica istruttoria propriamente meritale, preclusa in sede di legittimità inpresenza di una motivazione effettiva e logicamente comprensibile e,quanto alla possibilità di ipotizzare violazioni rientranti nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., preclusa in presenza di pronunceconformi di primo e di secondo grado (ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.,Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicabile ratione temporis: si richiama, per tutte, la sentenza delle S.U.Cass. n.8053/2014, ai principi di diritto dettati dalla quale si sonouniformate le pronunce successive).2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione dell’art.2697 c.c. per difetto assoluto di prova in ordine almomento in cui sarebbe iniziato il compossesso utile ai finidell’usucapione, e dell’art.1158 c.c. per mancata prova del possessoventennale utile ad usucapire.

Violazione dell’art.132 c.p.c., in relazioneall’art.360 co 1 n.4 c.p.c., per motivazione sostanzialmente apparente,irriducibilmente contraddittoria e/o comunque manifestamente apoditticain relazione alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] .Mancherebbe, secondo i ricorrenti, la prova del termine iniziale perusucapire, né sarebbe stata raggiunta la prova della maturazione delventennio a tal fine necessario; le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA],unico riscontro , sarebbero in realtà inattendibili.Il motivo è infondatoLa motivazione sul punto della Corte d’Appello non è apodittica estereotipata ma si articola attraverso un ragionamento logicocomprensibile, valutando le emergenze istruttorie nel loro complesso,comprese le dichiarazioni testimoniali rispetto alle quali dà espressamentedifforme operata ( Non vi sono valide ragioni per dubitaredell’attendibilità dei testi: … [OSCURATO:PERSONA] … ha reso una testimonianzapriva di illogicità o contraddizioni e, essendo nato nel 1929, ha potutoriferire in relazione ad un ampio arco di tempo essendo inveceirrilevante che il teste non abbia distinto tra mappale 329 e mappale191,dato che si è riferito all’intera area scoperta posta di fronte all’abitazioneZiliotto): il compossesso dell’area è stato datato come esercitato già dalNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/20261935, ben oltre il ventennio antecedente l’introduzione del giudizio, con ilparcheggio e la manovra dei mezzi (cfr. la sentenza, a pag.13).Richiamate le considerazioni svolte nell’ambito dell’esame delprecedente motivo di ricorso quanto alla possibilità di riscontro effettivodella violazione delle norme richiamate in rubrica, tale da costituireviolazione di legge ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., anche le contestazioni svoltecon il presente motivo di critica riguardano - non pretese violazioni dilegge ma - l’interpretazione e la valutazione delle prove operate dallaCorte, alle quali i ricorrenti vorrebbero sostituire la propria diversaricostruzione attraverso una rivalutazione di merito, inammissibile inquesta sede per gli stessi motivi evidenziati nell’esaminare il primomotivo.3.

Il terzo motivo di ricorso contiene la critica della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli art.1140 e 1158 c.c. e dell’art.2697 c.c. in ordine alcorpus del preteso compossesso ad usucapionem e segnatamente inrelazione all’attività di parcheggio della corte .Secondo i ricorrenti, il parcheggio non sarebbe attività idonea adimostrare l’esistenza di una relazione con il fondo, corrispondenteall’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

L’utilizzo dell’areasarebbe stato infatti dimostrato solo per parcheggio, manovra e areagiochi e, occasionalmente, per finalità didattiche quando le scolaresche sirecavano a visitare il mulino, e non sarebbe significativo, pertanto, ai finidella prova di un possesso utile ad usucapire.4.

Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sidolgono della violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli art.1140 e 1158 c.c. e dell’art.2697 c.c. sempre in ordineNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026al corpus del preteso compossesso ad usucapionem e segnatamente inrelazione all’uso della corte come “area di gioco” .5.

Il quinto motivo critica la sentenza impugnata per violazione e/ofalsa/inesatta applicazione di norme di diritto, in relazione all’art.360comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamente violazione degli art.1140 e 1158 c.c.e dell’art.2697 c.c. in ordine al corpus del preteso compossesso adusucapionem e segnatamente in relazione all’uso della corte come area diritrovo delle scolaresche in occasione delle visite didattiche al mulino.Omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. (esegnatamente del fatto che il preteso uso da parte di [OSCURATO:PERSONA] della cortecome punto di ritrovo per le scolaresche risale al 2011/2012 comedocumentato dal doc. 27 di parte convenuta dimesso in primo grado) .Il terzo, il quarto e il quinto motivo di critica, si esaminanounitariamente, perché riguardano profili diversi dell’unica questioneriguardante il corpus del preteso compossesso ad usucapionem :essi sono infondati.I ricorrenti scompongono nei tre motivi in esame i diversi profili delrapporto con la cosa ritenuti complessivamente rilevanti - non da soli, manell’ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi istruttori,compresa la situazione dei luoghi - secondo la Corte d’Appello, con lafinalità di togliere loro significatività. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha infatti ritenutoi diversi usi dell’area di corte come significativi - non singolarmente ma nelloro complesso - in considerazione dello stato dei luoghi, ed in ragione diuna relazione con la cosa qualificabile come (com)possesso coerente con ildiritto di (com)proprietà.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i due motiviprecedenti quanto ai presupposti per l’individuazione della violazione dellenorme richiamate nelle rubriche dei capitoli, rilevante ex art.360 co 1 n.3c.p.c., e si osserva che anche i motivi di ricorso sub iudice voglionoNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026sostanzialmente rimettere in discussione, inammissibilmente in questasede, la interpretazione e valorizzazione degli elementi istruttoriplausibilmente operate dalla Corte di merito con l’intento di sostituire adesse la ricostruzione dei fatti ritenuta dai ricorrenti la sola corretta.6.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazionedell’art.132 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., permotivazione sostanzialmente apparente, irriducibilmente contraddittoriae/o comunque manifestamente apodittica in relazione alla impossibilità diriconoscere la tolleranza della mancata opposizione all’uso .I ricorrenti assumono la qualità tautologica della motivazione, attesoche la Corte ha affermato non potrebbe certo desumersi la tolleranzadal fatto che fino al 1994 nessuno si sia opposto al parcheggio dei mezzidi [OSCURATO:PERSONA] giacché ciò costituisce l’essenza del possesso adusucapionem .Il motivo è inammissibile.Si richiama, quanto alla possibilità di riscontrare il vizio di motivazionedella sentenza in sede di giudizio di legittimità, dopo la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, lasentenza delle S.U. di questa Corte n.8053/2014, alle cui indicazioni si èconformata la giurisprudenza successiva.

Secondo le Sezioni Unite, lariformulazione della norma richiamata deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione .I ricorrenti isolano l’affermazione della Corte d’Appello, soprariportata, dal contesto della motivazione in cui si inserisce, costruendoneun’apoditticità che, in concreto, non si riscontra ove l’affermazione siconsideri come parte del più ampio ragionamento svolto per giungere,all’esito della disamina delle emergenze istruttorie, alla decisione.Anche la critica in esame si pone al di fuori del vizio motivazionalerilevabile in cassazione e volge alla rivisitazione del merito della decisione,inammissibile in questa sede.7.

Il settimo motivo di ricorso è volto a criticare la sentenza d’appelloper Omesso esame di fatti storici che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. emergenti dall’istruttoriaorale e dagli atti di causa, decisivi al fine della prova della tolleranza deicomproprietari in relazione all’uso della corte mappale 329 per ilparcheggio di mezzi .Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe distinto l’uso diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] da quello degli altri per le dimensioni dei mezziparcheggiati e per la collocazione dell’area.

Quanto al primo profilo, imezzi di grandi dimensioni sono stati parcheggiati per un periodo limitato,dal 1985 alla fine degli anni 80, in certi orari e in certi periodi dell’anno, inconcomitanza con la frequentazione scolastica; è seguito poi, per unulteriore periodo fino ai primi anni 2000, il parcheggio di un pulmino danove posti.

Si era trattato quindi di sosta occasionale (vedi la foto che il4.5.1990 alle ore 12,58 mostrava la corte sgombra da veicoli) e di meratolleranza dei proprietari.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026La conformità delle pronunce di primo e di secondo grado nonpermette, ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, laformulazione di motivi di ricorso inquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1n.5 c.p.c.8.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazionedell’art.132 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., permotivazione sostanzialmente apparente, irriducibilmente contraddittoriae/o comunque manifestamente apodittica in relazione alla ritenutaesclusione di tolleranza sulla scorta della posizione della casa dei Ziliottorispetto al mappale 329 .Secondo i ricorrenti, l’affermazione della Corte sarebbe tautologicaperché priva di spiegazioni.Il motivo è inammissibile.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il sesto motivo diricorso, che pone questioni analoghe.Anche la critica in esame introduce surrettiziamente, attraverso ilrichiamo all’art.360 co 1 n.4 c.p.c., una sostanziale richiesta dirivalutazione delle considerazioni di merito svolte dalla Corte d’Appelloquanto alla valorizzazione della posizione dell’immobile di proprietà Ziliottorispetto alla corte identificata con il mappale 329, inammissibile in sede dilegittimità.9.

Con il nono motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli artt.1144, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 co 1c.c.

Secondo i ricorrenti, la lunga durata della tolleranza sarebbe solo unelemento presuntivo, perché l’uso promiscuo dell’area a parcheggio,manovra e gioco sarebbe stato tollerato nei confronti di tutti i vicini, nonsolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Venezia ha evidenziato che le modalità con cuila famiglia [OSCURATO:PERSONA] ha goduto per decenni della corte (mediante ilparcheggio di mezzi di grandi dimensioni, come gli autobus, per la granparte dell’anno) e la posizione della casa degli appellati rispetto alla cortefanno intendere come l’uso che dell’area hanno fatto i proprietaridell’edificio di cui al mappale 195 non possa essere equiparata a quello dialtri abitanti della zona, che pure può essere stato tollerato , e nonabbia rivestito i caratteri di transitorietà e saltuarietà che l’art.1144 c.c.richiede.La Corte ha individuato correttamente le norme di riferimento, senzasnaturarne il contenuto, ed ha quindi valutato le emergenze istruttorieverificandone l’operatività per la fattispecie concreta.Come già sopra evidenziato, la critica non si sostanzia effettivamentenell’addebito alla Corte di merito di violazioni di legge ma nella critica dellavalutazione del materiale istruttorio effettuata rispetto ad esse, anche conriferimento al profilo della riscontrabilità di una mera tolleranza per icomportamenti posti in essere sulla corte dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Ancorauna volta la contestazione riguarda in realtà la valutazione del merito dellacontroversia che, se supportata da motivazione effettiva e logica, non puòessere rimessa in discussione in questa sede.10.

Con l’ultima censura i ricorrenti si dolgono dell’ Omesso esamedi fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti e decisivi per ilgiudizio in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. emergenti dagli atti dicausa, dai documenti di ambo le parti e delle emergenze orali,comprovanti la misura del presunto compossesso esercitato da Ziliottosolo su parte della corte mapp.329 .Anche questo motivo è inammissibile.Si richiama ancora una volta la conformità delle pronunce di primo e disecondo grado che non permette, ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.,Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicabile ratione temporis, la formulazione di motivi di ricorsoinquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eMarzia Zanon al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2634/2021depositata il 18/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026Eros Benacchio e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per un accertamentovolto ad escludere l’esistenza di diritti reali in capo al convenuto sullacorte facente parte del compendio immobiliare in Mussolente, da loroacquistato con contratto di compravendita in data 13.10.2004. Afondamento della domanda gli attori avevano evidenziato che: il loroacquisto immobiliare comprendeva i diritti catastali sulla corte comunem.n.329 ; [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in [OSCURATO:DATA_NASCITA] i piani primo esecondo di un immobile in Mussolente, del primo piano del quale era giàproprietario; nel 2009 il convenuto aveva agito utilmente per la tutela delpossesso proprio della corte mapp. 329, parte della quale era statarecintata dagli attori con deposito di materiali da cantiere, affermandonel’utilizzo per il parcheggio dei veicoli e per il gioco dei bambini.[OSCURATO:PERSONA], costituendosi ritualmente, aveva chiesto accertarsi, invia riconvenzionale, il suo diritto di comproprietà sulla corte, per titolo oper usucapione e, dopo il decesso del convenuto, le domande ed eccezioniproposte sono state coltivate dagli eredi.Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda riconvenzionale delconvenuto e respinto quella degli attori. La Corte d’Appello di Veneziaaveva confermato la pronuncia di primo grado, così motivando:-le deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dimostrato l’uso della corte in contestazione da parte di TarcisioZiliotto ben prima del 2009, poiché il parcheggio e la manovra dei mezziavveniva già nel 1935; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse cugino diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] non rilevava, perché il teste aveva reso una testimonianzapriva di illogicità o contraddizioni, relativa ad un lungo arco temporale, e siera riferito, come l’altro teste, all’intera area scoperta posta di fronteall’abitazione della parte appellata, comprendente anche il mappale 329;-l’utilizzo dell’area secondo le indicazioni dei testi era compatibile conlo stato dei luoghi, essendo la corte costituita da un’area pianeggiante, diNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026forma approssimativamente triangolare, che per la sua posizione avevauna naturale funzione di servizio anche per la proprietà [OSCURATO:PERSONA]; risultavasufficientemente dimostrato il compossesso, non essendo a tal finenecessarie opere particolari che, del resto, nemmeno i danti causa degliappellanti avevano mai posto in essere; [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzatol’area per parcheggiare mezzi anche di dimensioni considerevoli (pullman),con una fruizione della stessa non marginale (le fotografie avevanoconfermato, al riguardo, quanto affermato dai testi);-non era dimostrato che l’utilizzo dell’area da parte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto per mera tolleranza dei vicini, anche perché non eraemersa per il suo uso quella transitorietà e saltuarietà che alla tolleranzasi deve accompagnare, né era dato sapere perché i vicini avrebberodovuto tollerare detto uso; le dimensioni dei mezzi parcheggiati da Ziliottoescludevano che egli avesse utilizzato nel tempo solo una parte dell’areae, del resto, l’azione possessoria intentata contro gli appellanti era stataaccolta in riferimento all’intera area, mentre l’accordo intervenuto dopotra le parti, con arretramento della recinzione degli appellanti, non erasignificativo in questa sede, anche in considerazione del fatto che TarcisioZiliotto non aveva preteso il possesso esclusivo dell’area e non avevarichiesto il riconoscimento della sua proprietà esclusiva sulla stessa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SabrinaZiliotto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso.Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata per ladiscussione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/ofalsa/inesatta applicazione di norme di diritto, in relazione all’art.360comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamente violazione dell’art.2697 c.c. perdifetto assoluto di prova in ordine alla necessaria esclusività del possesso,indispensabile ai fini dell’invocata usucapione; nonché violazione degliart.1140 e 1158 c.c. Non sarebbe stato dimostrato in atti, secondo i ricorrenti, l’eserciziodel possesso sul mappale per cui è causa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi danti causa in modo esclusivo, poiché la ratio dell’istituto acquisitivodi cui all’art.1158 c.c. risiederebbe nel disinteresse concretamentemanifestato dai proprietari rispetto alla res e nel consapevole godimentodel possessore con il medesimo animo del proprietario.Il motivo è infondato.Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sullapossibilità di acquisizione della comproprietà per usucapione ribadendo,ancora di recente, che E' ammissibile l'usucapione della comproprietà"pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non discipliniespressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilitàdi un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione deldiritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, inpresenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto dellacomproprietà a titolo di usucapione (Cass. n.16695/2023; Cass.n.16914/2011).L’acquisizione per usucapione del diritto di comproprietà sulla corteoggetto di controversia non richiedeva la dimostrazione di un possesso esclusivo ultraventennale ma la prova di una relazione con l’areaprotrattasi per oltre un ventennio qualificabile come compossesso epercepibile all’esterno, corrispondente a quella propria delcomproprietario.Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte non ha violato il disposto degli artt.1140 e 1158 c.c., né haerrato nell’individuazione delle norme regolatrici della fattispecie, ma hainterpretato le risultanze istruttorie ritenendo che il compossessoultraventennale quale comproprietario dell’area di corte da parte diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa fosse in concreto dimostrato.Ne consegue che è pure inappropriata la prospettata violazione deldisposto dell’art.2697 c.c., sia perché in tema di ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamento interpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato:cfr., di recente, Cass. n.26739/2024 - sia perché comunque in tanto puòrilevare la violazione nei termini indicati della norma, che individua unaregola di giudizio, in quanto attraverso il materiale acquisito nell’ambitodell’istruttoria non sia stato possibile raggiungere un accertamentocompleto.Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha fatto ricorso alla regola digiudizio di cui all’art.2697 c.c. ma ha ritenuto positivamente dimostratol’acquisto della comproprietà per usucapione ultraventennale in capo aTarcisio [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, agli eredi).Le critiche formulate dai ricorrenti nel motivo in esame sono quindisolo apparentemente costruite come individuazione di violazioni di legge intesi commesse dal Giudice d’appello, rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.:esse mirano in realtà ad ottenere la rivalutazione del procedimento diverifica istruttoria propriamente meritale, preclusa in sede di legittimità inpresenza di una motivazione effettiva e logicamente comprensibile e,quanto alla possibilità di ipotizzare violazioni rientranti nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., preclusa in presenza di pronunceconformi di primo e di secondo grado (ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.,Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicabile ratione temporis: si richiama, per tutte, la sentenza delle S.U.Cass. n.8053/2014, ai principi di diritto dettati dalla quale si sonouniformate le pronunce successive).2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione dell’art.2697 c.c. per difetto assoluto di prova in ordine almomento in cui sarebbe iniziato il compossesso utile ai finidell’usucapione, e dell’art.1158 c.c. per mancata prova del possessoventennale utile ad usucapire. Violazione dell’art.132 c.p.c., in relazioneall’art.360 co 1 n.4 c.p.c., per motivazione sostanzialmente apparente,irriducibilmente contraddittoria e/o comunque manifestamente apoditticain relazione alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] .Mancherebbe, secondo i ricorrenti, la prova del termine iniziale perusucapire, né sarebbe stata raggiunta la prova della maturazione delventennio a tal fine necessario; le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA],unico riscontro , sarebbero in realtà inattendibili.Il motivo è infondatoLa motivazione sul punto della Corte d’Appello non è apodittica estereotipata ma si articola attraverso un ragionamento logicocomprensibile, valutando le emergenze istruttorie nel loro complesso,comprese le dichiarazioni testimoniali rispetto alle quali dà espressamentedifforme operata ( Non vi sono valide ragioni per dubitaredell’attendibilità dei testi: … [OSCURATO:PERSONA] … ha reso una testimonianzapriva di illogicità o contraddizioni e, essendo nato nel 1929, ha potutoriferire in relazione ad un ampio arco di tempo essendo inveceirrilevante che il teste non abbia distinto tra mappale 329 e mappale191,dato che si è riferito all’intera area scoperta posta di fronte all’abitazioneZiliotto): il compossesso dell’area è stato datato come esercitato già dalNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/20261935, ben oltre il ventennio antecedente l’introduzione del giudizio, con ilparcheggio e la manovra dei mezzi (cfr. la sentenza, a pag.13).Richiamate le considerazioni svolte nell’ambito dell’esame delprecedente motivo di ricorso quanto alla possibilità di riscontro effettivodella violazione delle norme richiamate in rubrica, tale da costituireviolazione di legge ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., anche le contestazioni svoltecon il presente motivo di critica riguardano - non pretese violazioni dilegge ma - l’interpretazione e la valutazione delle prove operate dallaCorte, alle quali i ricorrenti vorrebbero sostituire la propria diversaricostruzione attraverso una rivalutazione di merito, inammissibile inquesta sede per gli stessi motivi evidenziati nell’esaminare il primomotivo.3. Il terzo motivo di ricorso contiene la critica della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli art.1140 e 1158 c.c. e dell’art.2697 c.c. in ordine alcorpus del preteso compossesso ad usucapionem e segnatamente inrelazione all’attività di parcheggio della corte .Secondo i ricorrenti, il parcheggio non sarebbe attività idonea adimostrare l’esistenza di una relazione con il fondo, corrispondenteall’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L’utilizzo dell’areasarebbe stato infatti dimostrato solo per parcheggio, manovra e areagiochi e, occasionalmente, per finalità didattiche quando le scolaresche sirecavano a visitare il mulino, e non sarebbe significativo, pertanto, ai finidella prova di un possesso utile ad usucapire.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sidolgono della violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli art.1140 e 1158 c.c. e dell’art.2697 c.c. sempre in ordineNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026al corpus del preteso compossesso ad usucapionem e segnatamente inrelazione all’uso della corte come “area di gioco” .5. Il quinto motivo critica la sentenza impugnata per violazione e/ofalsa/inesatta applicazione di norme di diritto, in relazione all’art.360comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamente violazione degli art.1140 e 1158 c.c.e dell’art.2697 c.c. in ordine al corpus del preteso compossesso adusucapionem e segnatamente in relazione all’uso della corte come area diritrovo delle scolaresche in occasione delle visite didattiche al mulino.Omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. (esegnatamente del fatto che il preteso uso da parte di [OSCURATO:PERSONA] della cortecome punto di ritrovo per le scolaresche risale al 2011/2012 comedocumentato dal doc. 27 di parte convenuta dimesso in primo grado) .Il terzo, il quarto e il quinto motivo di critica, si esaminanounitariamente, perché riguardano profili diversi dell’unica questioneriguardante il corpus del preteso compossesso ad usucapionem :essi sono infondati.I ricorrenti scompongono nei tre motivi in esame i diversi profili delrapporto con la cosa ritenuti complessivamente rilevanti - non da soli, manell’ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi istruttori,compresa la situazione dei luoghi - secondo la Corte d’Appello, con lafinalità di togliere loro significatività. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha infatti ritenutoi diversi usi dell’area di corte come significativi - non singolarmente ma nelloro complesso - in considerazione dello stato dei luoghi, ed in ragione diuna relazione con la cosa qualificabile come (com)possesso coerente con ildiritto di (com)proprietà.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i due motiviprecedenti quanto ai presupposti per l’individuazione della violazione dellenorme richiamate nelle rubriche dei capitoli, rilevante ex art.360 co 1 n.3c.p.c., e si osserva che anche i motivi di ricorso sub iudice voglionoNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026sostanzialmente rimettere in discussione, inammissibilmente in questasede, la interpretazione e valorizzazione degli elementi istruttoriplausibilmente operate dalla Corte di merito con l’intento di sostituire adesse la ricostruzione dei fatti ritenuta dai ricorrenti la sola corretta.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazionedell’art.132 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., permotivazione sostanzialmente apparente, irriducibilmente contraddittoriae/o comunque manifestamente apodittica in relazione alla impossibilità diriconoscere la tolleranza della mancata opposizione all’uso .I ricorrenti assumono la qualità tautologica della motivazione, attesoche la Corte ha affermato non potrebbe certo desumersi la tolleranzadal fatto che fino al 1994 nessuno si sia opposto al parcheggio dei mezzidi [OSCURATO:PERSONA] giacché ciò costituisce l’essenza del possesso adusucapionem .Il motivo è inammissibile.Si richiama, quanto alla possibilità di riscontrare il vizio di motivazionedella sentenza in sede di giudizio di legittimità, dopo la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, lasentenza delle S.U. di questa Corte n.8053/2014, alle cui indicazioni si èconformata la giurisprudenza successiva. Secondo le Sezioni Unite, lariformulazione della norma richiamata deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaNumero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione .I ricorrenti isolano l’affermazione della Corte d’Appello, soprariportata, dal contesto della motivazione in cui si inserisce, costruendoneun’apoditticità che, in concreto, non si riscontra ove l’affermazione siconsideri come parte del più ampio ragionamento svolto per giungere,all’esito della disamina delle emergenze istruttorie, alla decisione.Anche la critica in esame si pone al di fuori del vizio motivazionalerilevabile in cassazione e volge alla rivisitazione del merito della decisione,inammissibile in questa sede.7. Il settimo motivo di ricorso è volto a criticare la sentenza d’appelloper Omesso esame di fatti storici che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. emergenti dall’istruttoriaorale e dagli atti di causa, decisivi al fine della prova della tolleranza deicomproprietari in relazione all’uso della corte mappale 329 per ilparcheggio di mezzi .Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe distinto l’uso diTarcisio [OSCURATO:PERSONA] da quello degli altri per le dimensioni dei mezziparcheggiati e per la collocazione dell’area. Quanto al primo profilo, imezzi di grandi dimensioni sono stati parcheggiati per un periodo limitato,dal 1985 alla fine degli anni 80, in certi orari e in certi periodi dell’anno, inconcomitanza con la frequentazione scolastica; è seguito poi, per unulteriore periodo fino ai primi anni 2000, il parcheggio di un pulmino danove posti. Si era trattato quindi di sosta occasionale (vedi la foto che il4.5.1990 alle ore 12,58 mostrava la corte sgombra da veicoli) e di meratolleranza dei proprietari.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026La conformità delle pronunce di primo e di secondo grado nonpermette, ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, laformulazione di motivi di ricorso inquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1n.5 c.p.c.8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazionedell’art.132 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., permotivazione sostanzialmente apparente, irriducibilmente contraddittoriae/o comunque manifestamente apodittica in relazione alla ritenutaesclusione di tolleranza sulla scorta della posizione della casa dei Ziliottorispetto al mappale 329 .Secondo i ricorrenti, l’affermazione della Corte sarebbe tautologicaperché priva di spiegazioni.Il motivo è inammissibile.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il sesto motivo diricorso, che pone questioni analoghe.Anche la critica in esame introduce surrettiziamente, attraverso ilrichiamo all’art.360 co 1 n.4 c.p.c., una sostanziale richiesta dirivalutazione delle considerazioni di merito svolte dalla Corte d’Appelloquanto alla valorizzazione della posizione dell’immobile di proprietà Ziliottorispetto alla corte identificata con il mappale 329, inammissibile in sede dilegittimità.9. Con il nono motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa/inesatta applicazione di norme didiritto, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., e segnatamenteviolazione degli artt.1144, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 co 1c.c. Secondo i ricorrenti, la lunga durata della tolleranza sarebbe solo unelemento presuntivo, perché l’uso promiscuo dell’area a parcheggio,manovra e gioco sarebbe stato tollerato nei confronti di tutti i vicini, nonsolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Venezia ha evidenziato che le modalità con cuila famiglia [OSCURATO:PERSONA] ha goduto per decenni della corte (mediante ilparcheggio di mezzi di grandi dimensioni, come gli autobus, per la granparte dell’anno) e la posizione della casa degli appellati rispetto alla cortefanno intendere come l’uso che dell’area hanno fatto i proprietaridell’edificio di cui al mappale 195 non possa essere equiparata a quello dialtri abitanti della zona, che pure può essere stato tollerato , e nonabbia rivestito i caratteri di transitorietà e saltuarietà che l’art.1144 c.c.richiede.La Corte ha individuato correttamente le norme di riferimento, senzasnaturarne il contenuto, ed ha quindi valutato le emergenze istruttorieverificandone l’operatività per la fattispecie concreta.Come già sopra evidenziato, la critica non si sostanzia effettivamentenell’addebito alla Corte di merito di violazioni di legge ma nella critica dellavalutazione del materiale istruttorio effettuata rispetto ad esse, anche conriferimento al profilo della riscontrabilità di una mera tolleranza per icomportamenti posti in essere sulla corte dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Ancorauna volta la contestazione riguarda in realtà la valutazione del merito dellacontroversia che, se supportata da motivazione effettiva e logica, non puòessere rimessa in discussione in questa sede.10. Con l’ultima censura i ricorrenti si dolgono dell’ Omesso esamedi fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti e decisivi per ilgiudizio in relazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c. emergenti dagli atti dicausa, dai documenti di ambo le parti e delle emergenze orali,comprovanti la misura del presunto compossesso esercitato da Ziliottosolo su parte della corte mapp.329 .Anche questo motivo è inammissibile.Si richiama ancora una volta la conformità delle pronunce di primo e disecondo grado che non permette, ex art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.,Numero registro generale 1785/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 18745/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicabile ratione temporis, la formulazione di motivi di ricorsoinquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eMarzia Zanon al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 18745/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris