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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03130/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Messina in data 12/05/2022 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (art. 416-bis cod. pen., artt. 319, 319-bis, 312 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso e depositando motivi aggiunti, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e motivazione mancante e contraddittoria anche con atti del procedimento ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) del cod. proc. pen.; il ricorrente, quanto alla contestazione di cui al capo 1) ex art. 416-bis cod. pen., ha sostenuto l'apoditticità ed assertività del provvedimento impugnato con riferimento all'esistenza del clan Cintorino di Calatabiano, alla creazione di una cellula di tale clan nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, alla partecipazione del ricorrente al sodalizio.

La difesa ha contestato in particolare la portata, rilevanza e significatività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto, essendo incorso il Tribunale in gravi errori quanto alla corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; non si può in tal senso ritenere adeguato riscontro: - la sentenza resa in altro procedimento, c.d. operazione fiori di pesco, perché i fatti si riferiscono ad epoca diversa non coincidente e precedente rispetto al presente procedimento; - il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale fondatore di una cellula collegata al clan 6nturino, atteso che lo stesso non è mai stato indagato o condannato, ricorrendo un fideistico approccio in tal senso alle dichiarazioni del collaboratore, con inadeguatezza del giudizio espresso ex art. 192 cod. proc. pen.; - la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento, c.d. isola bella; - il totale travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche relative al [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava detenuto in carcere.

Sulla base di tali elementi il Tribunale è giunto a conclusioni errate con motivazione del tutto apodittica.

Nell'affrontare le captazioni e nell'interpretarle, il Tribunale giunge ad affermare con vizio motivazionale evidente che l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] quanto allo stato, durante la detenzione, del [OSCURATO:PERSONA] sia del tutto inspiegabile, riconducendo il comportamento alla comune appartenenza al sodalizio criminale.

Tale ricostruzione è frutto di una artificiosa, gratuita ed illogica ricostruzione del Tribunale.

Del tutto omessa poi la motivazione in ordine alla descrizione della posizione del [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Tribunale non ha spiegato se avesse consapevolezza della natura estorsiva delle somme dallo stesso richieste al Mantarro e vantate dal [OSCURATO:PERSONA] e se avesse chiara consapevolezza della portata dei suoi interventi in favore di [OSCURATO:PERSONA] per partite economiche dare avere nei confronti del Comune di Malvagna e di Castiglione di Sicilia, mentre il discrimine per riferire tale condotta alla partecipazione alla associazione è un dato meramente territoriale.

Né sono state correttamente interpretate quanto alla sua posizione: - le conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA] e Orlando quanto alle strategie da adottare per la sua elezione a sindaco di Malvagna: - le conversazioni relative al sistema di sovrafatturazione nella attribuzione di lavori pubblici, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa.

Il giudizio in ordine alla provvista indiziaria si articola in termini di mera eventualità violando la legge quanto alla previsione di cui agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen.

Il Tribunale non si è neanche avveduto della differenza di collocazione temporale tra le contestazioni al [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del Porto.

Quanto all'imputazione di cui al capo 2) la motivazione è apodittica perché sempre basata sulle dichiarazioni del Porto, che avrebbe chiarito le dinamiche corruttive che hanno trovato piena conferma negli accertamenti espletati, sebbene l'imputazione sia del tutto autonoma rispetto al reato fine, e neanche aggravata ai sensi dell'art. 416-bis

1. cod. pen.

La provvista indiziarla è basata esclusivamente sull'interpretazione delle captazioni e non tiene conto che l'eventuale oggetto di accordo era rappresentato dall'alterazione del sorteggio per cui poteva al massimo ritenersi ricorrente il delitto di traffico di influenze, avendo il Sindaco inciso sui dipendenti comunali.

La motivazione è poi illogica e priva di riscontri se solo si tiene conto che l'imprenditore che avrebbe corrisposto le somme di denaro non ha poi raggiunto l'aggiudicazione dell'appalto ad esito della gara.

Il Tribunale poi non ha evidenziato come il sorteggio sarebbe stato pilotato, e non ha chiarito il tema del tempus commissi delicti atteso che il prezzo dell'asserita corruttela è stato corrisposto dopo la gara e il sorteggio che non vedeva come vincitore il Ferraro.

2.2. Con il secondo motivo, rubricato per mero errore materiale come terzo, la difesa deduce mancanza di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione che in tema di esigenze cautelari non sarebbero emersi elementi positivi idonei a superare la doppia presunzione di legge a fronte del pericolo di recidiva e inquinamento probatorio.

Il Tribunale del riesame su questo tema va oltre il provvedimento genetico, che aveva ritenuto il solo pericolo di recidiva e non spiega la sufficienza degli arresti domiciliari in considerazione della sospensione del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di sindaco, del controllo della attività comunale da parte di due commissioni interforze e della disponibilità a risiedere in luogo distante da [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha confermato le conclusioni già formulate in ricorso quanto al primo motivo, rilevando la marginalità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. In via preliminare, ed in relazione al primo motivo di ricorso che richiama la violazione di legge (o meglio di norme processuali), con riferimento al parametro di cui all'art. 606, lett. c), nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla affermata assenza dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaborante Porto, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice (Sez. 6, n. 13442 del 08703/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924-01; Sez. 2, n. 38676 del 24705/2019, Onofri, Rv.277518-01, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).

Ne discende la manifesta infondatezza del primo motivo con il quale il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in realtà di norme processuali, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di accusa poste a fondamento della misura.

Inoltre, occorre considerare come il Tribunale abbia in modo logico e persuasivo riscontrato la portata delle dichiarazioni del Porto, chiarendo come dalle stesse sia scaturita l'indagine che, in seguito ad una serie di altre attività, portava alla applicazione della misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Non meno infondato è conseguentemente il denunciato vizio di motivazione, articolato da diversi angoli prospettici, sotto il profilo alternativo della mancanza, contraddittorietà, apoditticità della motivazione, vizi che la Corte può esaminare allorquando, nell'ambito dei poteri riconosciuti al sindacato di legittimità, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795de1 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01Sez.6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 2512178-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez.

F., n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Ciò posto, occorre osservare che, nel proporre tale motivo, il ricorrente pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale e la contesta sostenendo, in sostanza, una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame.

Tuttavia, nel proporre tale motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con principi costanti enunciati da questa Corte che hanno evidenziato che nel momento del controllo della motivazione non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti, né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione

2.2. Quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni dallo stesso già spese, esattamente negli stessi termini, dinnanzi al Tribunale del riesame sia quanto alla qualificazione giuridica che quanto al ruolo effettivamente svolto quale autore materiale del fatto oggetto di contestazione sulla base delle provvisorie imputazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica.

Alla luce di tali parametri risulta evidente che, con i motivi di ricorso innanzi sintetizzati, sono state sollevate questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già persuasivamente esaminate dal Tribunale, che ha analizzato compiutamente le deduzioni difensive sviluppate dal Pennisi (ampiamente richiamate nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2.3. Nell'affrontare il tema devoluto, il Tribunale del riesame ha difatti ricostruito in modo non illogico, né apodittico, il contesto di riferimento quanto alle condotte oggetto di imputazione, evidenziando in modo persuasivo e chiaro: - la ricorrenza di un evidente collegamento della cellula costituita dal [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], comune del quale l'odierno ricorrente era sindaco all'epoca dei fatti contestati, con la casa madre riferibile alla cosca Cintorino; - la rilevanza delle dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore Porto, che trovavano collegamenti chiari con i fatti oggetto di indagine e si inserivano in una serie di complessi accertamenti giudiziari; - la chiara volontà della cellula del [OSCURATO:PERSONA], anche grazie all'inserimento diretto all'interno della amministrazione comunale della sorella Clelia, di gestire per il tramite del ricorrente e della sua concreta, e continuamente richiamata, presenza e disponibilità, il sistema degli appalti e trattative private relative al territorio comunale di riferimento; - la centralità del [OSCURATO:PERSONA], anche durante lo stato di detenzione, e la totale messa disposizione per le sue esigenze da parte del [OSCURATO:PERSONA], che si esponeva nel suo interesse anche presso diverse amministrazioni comunali; - la portata univoca e risolutiva del consistente materiale captativo acquisito in atti, rilevante non solo quanto alla chiara enucleazione della condotta partecipativa, ma anche quanto alla descrizione della condotta corruttiva imputata al capo 2) della rubrica, rispetto alla quale il Tribunale ha fornito esaustiva e completa risposta quanto alle deduzioni difensive nel ricostruire tempi e modi di intervento del [OSCURATO:PERSONA].

2.4. In particolare nell'evidenziare la consistente provvista indiziaria relativa alla ricorrenza di una cellula locale, direttamente collegata alla casa madre Cinturino, e il diretto inserimento nella cellula locale del ricorrente, sulla base di evidenze investigative persuasivamente evocate, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche"- in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza g, di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della consorteria criminale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [•..] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, non mass.).

Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale riferibili al [OSCURATO:PERSONA] tragga la sua origine dalla casa madre; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, tanto che il Pennisi affermava di camminare per loro, con chiara descrizione dell'inquinamento del tessuto economico ed imprenditoriale locale.

Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione mafiosa, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici.

E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici, descrivendo in particolare la chiara partecipazione del ricorrente a tale organizzazione, perseguendone interessi e finalità proprio a nome per conto del [OSCURATO:PERSONA].

Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa del compendio complessivamente analizzato non consentita in questa sede e richiamando in modo del tutto parziale anche il compendio indiziario, omettendo qualsiasi riferimento alle evocative captazioni nelle quali risultava direttamente coinvolto il ricorrente.

2.5. Nel contestare inoltre la complessa ed articolata provvista indiziaria, il ricorrente ha costantemente confutato l'interpretazione logica, articolata, persuasiva, data dal Tribunale alle captazioni acquisite sia in relazione al capo 1) che in relazione al capo 2) della rubrica.

Tali censure si appalesano oggettivamente nella loro manifesta inammissibilità.

Difatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce 1-fel questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v.

Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchìaro, non massimata).

Il Tribunale del riesame ha evidenziato in progressione e con riferimento a specifici contesti temporali, in modo logico e persuasivo, una serie di elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], solo in parte richiamati dalle difese, così come alcune rilevantissime ed evocative captazioni (a titolo meramente indicativo vale la pena richiamare la captazione del 03/01/2020 ampiamente citata a pag. 18 dell'ordinanza) nell'ambito delle quali era lo stesso ricorrente a mostrarsi disponibile ed attivo nell'esclusivo interesse del [OSCURATO:PERSONA] in diversi contesti, a descrivere in modo inequivoco il sistema di gestione del bene pubblico nel perseguimento di finalità di lucro a vantaggio della associazione della quale risultava a tutti gli effetti partecipe, come emerso anche da esplicite considerazioni captate tra soggetti terzi.

In particolare dalla motivazione, che non può certo definirsi manifestamente illogica, è emerso come il [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso ad una delle ditte interessate la possibilità di emergere tra le moltissime che avevano manifestato interesse perché potesse partecipare al sorteggio, con ciò realizzando una possibilità concreta ed effettiva della stessa di accedere al contratto di appalto; mostrando chiara comprensione ed abilità in tal senso circa i limiti della propria azione per non esporsi ad accertamenti giudiziari nei suoi confronti.

Il Tribunale del riesame ha ricostruito logicamente e persuasivamente tale abilità, ha chiarito la portata del suo intervento, anche connotandolo temporalmente, ha rilevato il coinvolgimento di soggetti tutti collegati alla cosca di riferimento, ha ricostruito le strategie della consorteria criminale indagata e i diversi ruoli ricoperti, anche da parte dei parenti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta compiutamente, limitandosi a proporre e richiedere una lettura alternativa nel 8 uit merito non consentita in questa sede, tra l'altro per il tramite anche del parametro di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3.

In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva posta alla base della misura applicata, oggetto del secondo (rubricato terzo) motivo di ricorso, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Sotto il primo profilo ricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare.

Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.

Nessun elemento in tal senso risulta allegato o evidenziato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando la recidiva che caratterizza la posizione del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando in modo esplicito gli elementi che depongono per l'impossibilità di applicare nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari, attesa la spregiudicatezza della condotta tenuta, nonostante lo svolgimento di un munus pubblico, la tenacia nel cercare di condizionare per interessi della consorteria e propri, l'andamento della amministrazione della quale era a capo, la sistematicità e l'organizzazione che caratterizzava l'agire del [OSCURATO:PERSONA], con capacità di riorganizzarsi che non possono essere limitate diversamente in considerazione degli elementi emersi.

Ricorre, dunque, una puntuale considerazione degli elementi allegati dalla difesa quanto alla possibilità di applicare in sostituzione la misura degli arresti domiciliare.

L'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01)

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Devono inoltre essere disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Messina in data 12/05/2022 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (art. 416-bis cod. pen., artt. 319, 319-bis, 312 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso e depositando motivi aggiunti, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e motivazione mancante e contraddittoria anche con atti del procedimento ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) del cod. proc. pen.; il ricorrente, quanto alla contestazione di cui al capo 1) ex art. 416-bis cod. pen., ha sostenuto l'apoditticità ed assertività del provvedimento impugnato con riferimento all'esistenza del clan Cintorino di Calatabiano, alla creazione di una cellula di tale clan nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. La difesa ha contestato in particolare la portata, rilevanza e significatività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto, essendo incorso il Tribunale in gravi errori quanto alla corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; non si può in tal senso ritenere adeguato riscontro: - la sentenza resa in altro procedimento, c.d. operazione fiori di pesco, perché i fatti si riferiscono ad epoca diversa non coincidente e precedente rispetto al presente procedimento; - il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale fondatore di una cellula collegata al clan 6nturino, atteso che lo stesso non è mai stato indagato o condannato, ricorrendo un fideistico approccio in tal senso alle dichiarazioni del collaboratore, con inadeguatezza del giudizio espresso ex art. 192 cod. proc. pen.; - la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento, c.d. isola bella; - il totale travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche relative al [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava detenuto in carcere. Sulla base di tali elementi il Tribunale è giunto a conclusioni errate con motivazione del tutto apodittica. Nell'affrontare le captazioni e nell'interpretarle, il Tribunale giunge ad affermare con vizio motivazionale evidente che l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] quanto allo stato, durante la detenzione, del [OSCURATO:PERSONA] sia del tutto inspiegabile, riconducendo il comportamento alla comune appartenenza al sodalizio criminale. Tale ricostruzione è frutto di una artificiosa, gratuita ed illogica ricostruzione del Tribunale. Del tutto omessa poi la motivazione in ordine alla descrizione della posizione del [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Tribunale non ha spiegato se avesse consapevolezza della natura estorsiva delle somme dallo stesso richieste al Mantarro e vantate dal [OSCURATO:PERSONA] e se avesse chiara consapevolezza della portata dei suoi interventi in favore di [OSCURATO:PERSONA] per partite economiche dare avere nei confronti del Comune di Malvagna e di Castiglione di Sicilia, mentre il discrimine per riferire tale condotta alla partecipazione alla associazione è un dato meramente territoriale. Né sono state correttamente interpretate quanto alla sua posizione: - le conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA] e Orlando quanto alle strategie da adottare per la sua elezione a sindaco di Malvagna: - le conversazioni relative al sistema di sovrafatturazione nella attribuzione di lavori pubblici, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa. Il giudizio in ordine alla provvista indiziaria si articola in termini di mera eventualità violando la legge quanto alla previsione di cui agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Il Tribunale non si è neanche avveduto della differenza di collocazione temporale tra le contestazioni al [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del Porto. Quanto all'imputazione di cui al capo 2) la motivazione è apodittica perché sempre basata sulle dichiarazioni del Porto, che avrebbe chiarito le dinamiche corruttive che hanno trovato piena conferma negli accertamenti espletati, sebbene l'imputazione sia del tutto autonoma rispetto al reato fine, e neanche aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. La provvista indiziarla è basata esclusivamente sull'interpretazione delle captazioni e non tiene conto che l'eventuale oggetto di accordo era rappresentato dall'alterazione del sorteggio per cui poteva al massimo ritenersi ricorrente il delitto di traffico di influenze, avendo il Sindaco inciso sui dipendenti comunali. La motivazione è poi illogica e priva di riscontri se solo si tiene conto che l'imprenditore che avrebbe corrisposto le somme di denaro non ha poi raggiunto l'aggiudicazione dell'appalto ad esito della gara. Il Tribunale poi non ha evidenziato come il sorteggio sarebbe stato pilotato, e non ha chiarito il tema del tempus commissi delicti atteso che il prezzo dell'asserita corruttela è stato corrisposto dopo la gara e il sorteggio che non vedeva come vincitore il Ferraro. 2.2. Con il secondo motivo, rubricato per mero errore materiale come terzo, la difesa deduce mancanza di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione che in tema di esigenze cautelari non sarebbero emersi elementi positivi idonei a superare la doppia presunzione di legge a fronte del pericolo di recidiva e inquinamento probatorio. Il Tribunale del riesame su questo tema va oltre il provvedimento genetico, che aveva ritenuto il solo pericolo di recidiva e non spiega la sufficienza degli arresti domiciliari in considerazione della sospensione del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di sindaco, del controllo della attività comunale da parte di due commissioni interforze e della disponibilità a risiedere in luogo distante da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha confermato le conclusioni già formulate in ricorso quanto al primo motivo, rilevando la marginalità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. In via preliminare, ed in relazione al primo motivo di ricorso che richiama la violazione di legge (o meglio di norme processuali), con riferimento al parametro di cui all'art. 606, lett. c), nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla affermata assenza dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaborante Porto, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice (Sez. 6, n. 13442 del 08703/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924-01; Sez. 2, n. 38676 del 24705/2019, Onofri, Rv.277518-01, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Ne discende la manifesta infondatezza del primo motivo con il quale il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in realtà di norme processuali, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di accusa poste a fondamento della misura. Inoltre, occorre considerare come il Tribunale abbia in modo logico e persuasivo riscontrato la portata delle dichiarazioni del Porto, chiarendo come dalle stesse sia scaturita l'indagine che, in seguito ad una serie di altre attività, portava alla applicazione della misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Non meno infondato è conseguentemente il denunciato vizio di motivazione, articolato da diversi angoli prospettici, sotto il profilo alternativo della mancanza, contraddittorietà, apoditticità della motivazione, vizi che la Corte può esaminare allorquando, nell'ambito dei poteri riconosciuti al sindacato di legittimità, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795de1 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01Sez.6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 2512178-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Ciò posto, occorre osservare che, nel proporre tale motivo, il ricorrente pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale e la contesta sostenendo, in sostanza, una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame. Tuttavia, nel proporre tale motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con principi costanti enunciati da questa Corte che hanno evidenziato che nel momento del controllo della motivazione non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti, né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione 2.2. Quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni dallo stesso già spese, esattamente negli stessi termini, dinnanzi al Tribunale del riesame sia quanto alla qualificazione giuridica che quanto al ruolo effettivamente svolto quale autore materiale del fatto oggetto di contestazione sulla base delle provvisorie imputazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica. Alla luce di tali parametri risulta evidente che, con i motivi di ricorso innanzi sintetizzati, sono state sollevate questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già persuasivamente esaminate dal Tribunale, che ha analizzato compiutamente le deduzioni difensive sviluppate dal Pennisi (ampiamente richiamate nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.3. Nell'affrontare il tema devoluto, il Tribunale del riesame ha difatti ricostruito in modo non illogico, né apodittico, il contesto di riferimento quanto alle condotte oggetto di imputazione, evidenziando in modo persuasivo e chiaro: - la ricorrenza di un evidente collegamento della cellula costituita dal [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], comune del quale l'odierno ricorrente era sindaco all'epoca dei fatti contestati, con la casa madre riferibile alla cosca Cintorino; - la rilevanza delle dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore Porto, che trovavano collegamenti chiari con i fatti oggetto di indagine e si inserivano in una serie di complessi accertamenti giudiziari; - la chiara volontà della cellula del [OSCURATO:PERSONA], anche grazie all'inserimento diretto all'interno della amministrazione comunale della sorella Clelia, di gestire per il tramite del ricorrente e della sua concreta, e continuamente richiamata, presenza e disponibilità, il sistema degli appalti e trattative private relative al territorio comunale di riferimento; - la centralità del [OSCURATO:PERSONA], anche durante lo stato di detenzione, e la totale messa disposizione per le sue esigenze da parte del [OSCURATO:PERSONA], che si esponeva nel suo interesse anche presso diverse amministrazioni comunali; - la portata univoca e risolutiva del consistente materiale captativo acquisito in atti, rilevante non solo quanto alla chiara enucleazione della condotta partecipativa, ma anche quanto alla descrizione della condotta corruttiva imputata al capo 2) della rubrica, rispetto alla quale il Tribunale ha fornito esaustiva e completa risposta quanto alle deduzioni difensive nel ricostruire tempi e modi di intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. In particolare nell'evidenziare la consistente provvista indiziaria relativa alla ricorrenza di una cellula locale, direttamente collegata alla casa madre Cinturino, e il diretto inserimento nella cellula locale del ricorrente, sulla base di evidenze investigative persuasivamente evocate, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche"- in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza g, di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della consorteria criminale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [•..] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, non mass.). Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale riferibili al [OSCURATO:PERSONA] tragga la sua origine dalla casa madre; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, tanto che il Pennisi affermava di camminare per loro, con chiara descrizione dell'inquinamento del tessuto economico ed imprenditoriale locale. Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione mafiosa, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici, descrivendo in particolare la chiara partecipazione del ricorrente a tale organizzazione, perseguendone interessi e finalità proprio a nome per conto del [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa del compendio complessivamente analizzato non consentita in questa sede e richiamando in modo del tutto parziale anche il compendio indiziario, omettendo qualsiasi riferimento alle evocative captazioni nelle quali risultava direttamente coinvolto il ricorrente. 2.5. Nel contestare inoltre la complessa ed articolata provvista indiziaria, il ricorrente ha costantemente confutato l'interpretazione logica, articolata, persuasiva, data dal Tribunale alle captazioni acquisite sia in relazione al capo 1) che in relazione al capo 2) della rubrica. Tali censure si appalesano oggettivamente nella loro manifesta inammissibilità. Difatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce 1-fel questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v. Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchìaro, non massimata). Il Tribunale del riesame ha evidenziato in progressione e con riferimento a specifici contesti temporali, in modo logico e persuasivo, una serie di elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], solo in parte richiamati dalle difese, così come alcune rilevantissime ed evocative captazioni (a titolo meramente indicativo vale la pena richiamare la captazione del 03/01/2020 ampiamente citata a pag. 18 dell'ordinanza) nell'ambito delle quali era lo stesso ricorrente a mostrarsi disponibile ed attivo nell'esclusivo interesse del [OSCURATO:PERSONA] in diversi contesti, a descrivere in modo inequivoco il sistema di gestione del bene pubblico nel perseguimento di finalità di lucro a vantaggio della associazione della quale risultava a tutti gli effetti partecipe, come emerso anche da esplicite considerazioni captate tra soggetti terzi. In particolare dalla motivazione, che non può certo definirsi manifestamente illogica, è emerso come il [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso ad una delle ditte interessate la possibilità di emergere tra le moltissime che avevano manifestato interesse perché potesse partecipare al sorteggio, con ciò realizzando una possibilità concreta ed effettiva della stessa di accedere al contratto di appalto; mostrando chiara comprensione ed abilità in tal senso circa i limiti della propria azione per non esporsi ad accertamenti giudiziari nei suoi confronti. Il Tribunale del riesame ha ricostruito logicamente e persuasivamente tale abilità, ha chiarito la portata del suo intervento, anche connotandolo temporalmente, ha rilevato il coinvolgimento di soggetti tutti collegati alla cosca di riferimento, ha ricostruito le strategie della consorteria criminale indagata e i diversi ruoli ricoperti, anche da parte dei parenti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta compiutamente, limitandosi a proporre e richiedere una lettura alternativa nel 8 uit merito non consentita in questa sede, tra l'altro per il tramite anche del parametro di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3. In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva posta alla base della misura applicata, oggetto del secondo (rubricato terzo) motivo di ricorso, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo ricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. Nessun elemento in tal senso risulta allegato o evidenziato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando la recidiva che caratterizza la posizione del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando in modo esplicito gli elementi che depongono per l'impossibilità di applicare nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari, attesa la spregiudicatezza della condotta tenuta, nonostante lo svolgimento di un munus pubblico, la tenacia nel cercare di condizionare per interessi della consorteria e propri, l'andamento della amministrazione della quale era a capo, la sistematicità e l'organizzazione che caratterizzava l'agire del [OSCURATO:PERSONA], con capacità di riorganizzarsi che non possono essere limitate diversamente in considerazione degli elementi emersi. Ricorre, dunque, una puntuale considerazione degli elementi allegati dalla difesa quanto alla possibilità di applicare in sostituzione la misura degli arresti domiciliare. L'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Devono inoltre essere disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 03130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris