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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19724/2026

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vvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026- resistente –nonchéAgenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2155/08/2017, depositata in data 12 aprile 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno2026 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione TributariaRegionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a. nei confronti del contribuente e dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 2270/41/2016 della Commissione TributariaProvinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto avverso preavviso difermo amministrativo e tre sottese cartelle di pagamento, per assuntamancata notificazione di queste ultime.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - riformando la sentenzadi primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente stante il depositoda parte di Equitalia della documentazione afferente alla notifica dellepresupposte cartelle oltre i termini perentori previsti dall’art. 32 del d.lgs. n.546/92, unitamente alla memoria di costituzione soltanto cinque giorni liberiprima dell’udienza di trattazione - ha ritenuto che la costituzione tardiva diEquitalia in primo grado oltre il termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/92,se aveva comportato la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioniprocessuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi in giudizio,non aveva precluso il diritto di difesa, attraverso la negazione dei fatticostitutivi della pretesa attrice, e la facoltà di produrre documenti ai sensi degliartt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/92, esercitabile anche in sede di gravame aiNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026sensi dell’art. 58 del medesimo decreto; risultando, in base alladocumentazione prodotta da Equitalia in quella sede (primo grado), laregolarità della notifica delle presupposte cartelle, ne conseguiva la tardivitàdell’eccezione di prescrizione – ribadita in appello dal contribuente - perdecorrenza del termine ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/73.3.L’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione.

E’ rimasta intimatal’Agenzia delle entrate- Riscossione.4.

All’udienza del 10 luglio 2025 - atteso che la notifica dell’avvisodell’adunanza camerale ( essendo risultato, da informazioni acquisite, in data17 aprile 2025, dalla cancelleria di questa Corte presso l’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], cancellato dall’Albo degli Avvocati di Roma l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],difensore domiciliatario del ricorrente) era stata tentata invano “a mani”, amezzo funzionario UNEP, dapprima, in data 23.4.2025, direttamente al sig.[OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di residenza in Colleferro (RM), Piazza S.Benedetto n. 34 (risultato, a tale data, deceduto) e poi, in data 6.6.2025, allasig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coniuge di [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzodi residenza, in Colleferro (RM), Piazza S. Benedetto n. 34 risultante dalcertificato di stato di famiglia alla data del 12.6.2024 (non essendo statatrovata, a tale indirizzo, sul citofono e avendo l’UG ricevuto dai viciniinformazioni in loco negative sul destinatario) - con ordinanza interlocutoriadepositata il 7 settembre 2025, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per ilrinnovo della notifica dell’avviso di udienza agli eredi del contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va dato atto della regolarità della notifica a mezzo Unepdell’avviso di udienza all’erede del contribuente (la moglie [OSCURATO:PERSONA])ai sensi ex art. 140 c.p.c. (all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 13, Roma).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTRritenuto ammissibile la produzione in appello di nuovi documenti, prodotti inNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026primo grado in violazione del termine perentorio ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92(il che equivaleva alla mancata produzione degli stessi).

In particolare, adavviso del ricorrente, la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione in appellodi nuovi documenti senza effettuare alcuna distinzione tra “produzionedocumentale” costituente una “nuova prova” (non ammissibile salvo leeccezioni di cui al comma 1 dell’art. 58 cit.) o semplicemente “nuovodocumento” a sostegno di elementi di prova già ritualmente acquisiti nel primogrado (ammesso ai sensi del comma 2 dell’art. 58 cit.) laddove, nella specie,le relate di notifica delle sottese cartelle di pagamento concretavano, a tuttigli effetti, una “nuova prova” e non un “mero documento” , con il conseguentedivieto di produzione in sede di gravame salvo la dimostrazione ad opera dellaparte di non averle potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa adessa non imputabile.

L’interpretazione dell’art. 58 cit. prospettata dalricorrente non sarebbe, peraltro, scalfita dal contenuto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 199 del 2017 che - nel dichiarare non fondata laquestione di costituzionalità dell’art. 58, comma 2, cit. in riferimento agli artt.3 e 24 Cost. non essendo configurabile una disparità di trattamento tra le partidel processo stante la facoltà per entrambe di depositare per la prima volta inappello documenti già in loro possesso nel grado anteriore né una lesione deldiritto di difesa non godendo la garanzia del doppio grado non gode, di persé, di copertura costituzionale – non avrebbe negato che, ai finidell’ammissibilità di un documento non prodotto in primo grado, sia comunquenecessaria una valutazione in ordine alla sua valenza probatoria.2.1.Il motivo è infondato.2.2.In base alla formulazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 – nella versionevigente ratione temporis, ante novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb),D.Lgs. n. 220/2023 - «

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove,salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la partedimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio percausa ad essaNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026non imputabile.

2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrrenuovi documenti.».2.3.Dal tenore di quanto previsto dall'articolo 58 si comprende la generaleesigenza legislativa di introdurre, nel contenzioso tributario, così comeavviene nel processo civile, un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d."chiusa" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).2.4.Pertanto, ai sensi del comma 1, è previsto il divieto di produzione inappello di “nuove” prove salvo la possibilità di derogare a tale divieto in dueipotesi: a) nel caso in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione; b) ovveroqualora la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado digiudizio per causa ad essa non imputabile.Si è al riguardo precisato che il primo comma dell'articolo 58 fa espressodivieto di produzione di nuove prove in appello, laddove per “nuova prova” sideve intendere quella che non è stata dedotta in primo grado, ovvero quellache non è stata ritualmente richiesta dalla parte (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).Sul concetto di “indispensabilità della prova” ai fini della decisione questaCorte ha affermato che “Prova nuova indispensabile [ anche ai sensi del L. n.92 del 2012, art. 1, comma 59] è quella di per sé idonea ad eliminare ognipossibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronunciagravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbiooppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientementedimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, perpropria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primogrado” (così Cass., sez. lav., sent. 10.1.2023, n.401;Sez.

L, Sentenza n. 35076 del 2023; SU n. 10790 del 2017).Questa Corte ha anche precisato che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 7,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, al giudice di appello non è consentitoordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle partiche non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova, nonNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026potendosi considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del1992, quelle prove che non siano state prodotte in giudizio per inadempienzanon potendo tale lacuna essere colmata dall'esercizio dell'indicato poteregiudiziale. (Cass.Civ., 18 dicembre 2015, n. 25464; Cass.Civ., 22 giugno2018, n. 16528).

L'unica ipotesi in cui è possibile disporre l’esibizione didocumenti d’ufficio, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 546/1992, è quandosussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti, comenel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possessodell'altra (Cass. civ., sez.

V, 8 luglio 2015, n. 14244), in situazioni di oggettivaincertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti (Cass.civ.,sez.V, 19 giugno 2018, n. 16171).

Al contrario, proprio per la giurisprudenzaformatasi per l’applicazione dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinatal'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, quandol'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa(Cass.Civ., sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass.Civ., sez. 2, 11 giugno2013, n. 14656; Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 2018).L’art. 58, comma 1 cit.- nella versione vigente ratione temporis- mutuando ladicitura dall’art. 345, comma 3, c.p.c. ammette la disposizione e acquisizionedi “prove nuove” nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non averle potute fornirenel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

Come èstato in dottrina evidenziato si tratta di una applicazione anche nel processotributario dell’istituto della rimessione in termini oggi contemplata, a seguitodella novella di cui alla l. n. 69/2009 ( quale istituto di portata generale,dall’art. 153, comma 2, c.p.c. applicabile anche nel processo tributario,ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 17 giugno 2015,n. 12544).Come precisato, di recente, dalla Corte costituzionale- nella sentenza n. 36del 2025 avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale sollevate conriguardo all’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 nella versione post novella di cui all’art.1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 220/2023 - «Il contenuto precettivo delNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026comma 1 dell’originario art. 58 era, infatti, pressoché coincidente con quellodell’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione assunta per effetto dellemodifiche ad esso apportate dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353(Provvedimenti urgenti per il processo civile).

La disposizione del processotributario ricalcava quella dettata per il processo civile sia quanto allaproibizione, in linea di principio, di nuove prove in appello, sia quanto allaprevisione di un duplice temperamento a tale divieto, costituitodall’ammissione tanto della prova non dedotta in prime cure per causa nonimputabile alla parte, quanto di quella ritenuta dal giudice necessaria ai finidella decisione.

Come confermato dalla relazione illustrativa dello schema didecreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali digiurisdizione in materia tributaria esaminato in Commissione bicamerale il 16dicembre 1992, dal coevo modello civilistico l’art. 58 si discostava per laprevisione espressa della facoltà, per le parti, di produrre in appello nuovidocumenti a prescindere dalla ricorrenza di una delle condizioni richieste dalcomma 1 per l’introduzione degli altri mezzi di prova» ( punto 5.4.1.).2.5.Quanto alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo 58, esso,invece, consente espressamente alle parti di produrre in appello nuovidocumenti, purché gli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motiviespressi in primo grado (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024) ossia conl’unico limite dell’essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza delledomande e delle eccezioni precluse dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( exmultis, Cass. 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n.10788).

Ciò nonostante, la possibilità di produrre documenti incontra unlimite, anche in grado di appello, nell'articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92, il qualestabilisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberiprima della data di trattazione.

E tale termine ha natura perentoria, con laconseguenza che la presentazione tardiva di un documento non consente algiudice di fondare la propria decisione sul documento stesso, poiché l'art.153cpc prevede che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026nemmeno sull'accordo delle parti.», all’uopo precisando che «Tale termine,anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di naturaperentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che perseguee la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appellofondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nelcaso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta deldifensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva,essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento allaforma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza deitermini perentori, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 Rv. 589768 — 01; da ultimo v. ancheCassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087)» (Cfr. Cass., V, n.31637/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024 ).

Nel processotributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la partepuò produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudiziodi primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018).

In tema di contenziosotributario, l'art. 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva lafacoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli strettilimiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale vaesercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del decreto legislativo 31dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro iltermine previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanzadelle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza diespressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato conla decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto didifesa del principio del contraddittorio) che adempie» (da ultime: Cass., 24giugno 2021, n. 18103; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., 13 dicembreNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/20262021, n. 39544; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., 4 gennaio 2022,n. 14; Cass., 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377;Sez. 5, Ordinanza n. 32031 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 20550 del 2024;v. anche, Sez.

U, Sentenza n. 11676 del 2024 ).

E’ stato, ancora, precisatoche nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivonel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, chepossono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti;ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio diprimo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale,purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv.659877 – 01; cass. n. 9635 del 2024).

Questa Corte ha anche statuito che “ilgiudice di appello potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primogrado solo ove la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo disecondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge mentreladdove gli stessi siano stato tardivamente ed irritualmente prodotti in primogrado (ancorchè sugli stessi l’altra parte abbia interloquito) e la parte che liha allegati in primo grado sia rimasta intimata in grado di appello, il giudicenon potrà esaminarli ai fini del decidere” (Cass. n. 9635 del 2024).2.6.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta aisuddetti principi nel ritenere ammissibile la produzione in appello ex art. 58,comma 2, del d.lgs. n. 546/92 (nella versione vigente ratione temporis) dellerelate di notifica delle presupposte cartelle di pagamento (prodotte in primogrado oltre i termini di cui all’art. 32, comma 1, cit.) avvenuta nel rispetto, insede di gravame, del termine ex art. 32, comma 1 cit. (“ è da escluderequalsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzionedella parte resistente cui deve riconoscersi il diritto ... di produrre documentiai sensi degli artt. 24 e 32 del succitato Dlgs. 546/92, facoltà peraltroesercitabile anche in appello ai sensi del successivo art. 58”); documentazionestimata- in base ad un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità-Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026idonea a comprovare l’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte alpreavviso impugnato con conseguente tardività dell’eccezione di“prescrizione” – riproposta in sede di gravame- con riferimento al termine dicui all’art. 43 del DPR n. 600/73.2.7.Con ciò il giudice di appello ha correttamente ricondotto le relate di notificadelle presupposte cartelle nella categoria dei “nuovi documenti” - producibiliin appello ai sensi del comma 2 dell’art. 58 cit. (nella versione vigente rationetemporis) ove rispettato, come nella specie, il limite temporale di cuiall'articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92- e non già in quella delle “nuove prove” (soggette al divieto di produzione in appello di cui al comma 1 dell’art. 58,salvo le deroghe ivi previste).

Come precisato da questa Corte il principio diammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, «opera anche nell'ipotesi di depositoin sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa,volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e nondi eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art.57 del detto decreto» (Cassazione civile sez. trib., 04/04/2018, n.8313; Cass.n. 14567 del 2021); con particolare riferimento a fattispecie analoga a quellain esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione,per la prima volta in appello, delle cartelle notificate (e delle quali eracontestata dal contribuente l'avvenuta notifica), in quanto questa costituisceuna mera difesa, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art.57, solo le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011;Cass. n. 14020 del 2007; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10567 del 2012; Cass. n.14567 del 2021).

L'orientamento di legittimità ha trovato anche l'avallo dellaCorte costituzionale, che, con sentenza del 14/07/2017, n.199, ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58 comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione originaria ante novella D.Lgs. n.220/2023)"sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma", delmedesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 , sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026Cost. – in quanto : 1) non sussistevano le ragioni del lamentatosbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta inappello documenti già in suo possesso nel grado anteriore essendo tale facoltàriconosciuta ad entrambe le parti del giudizio; 2) non si ravvisava la dedottaviolazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio stante lagiurisprudenza pacifica del Giudice delle Leggi secondo cui la garanzia deldoppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis,sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410del 2007 e n. 84 del 2003).2.8.

Peraltro, la qualificazione delle “notifiche dell’atto impugnato e di quelliad esso presupposto” quali “nuovi documenti” trova riscontro anche nellanuova formulazione dell’art. 58, comma 3, post novella di cui al Dlgs. n.220/2023 (alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 2025che nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 58,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1,lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente laproduzione in appello delle «notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti chene costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti inprimo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis», sollevata, inriferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primocomma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, ha espressamentefatto riferimento a tali atti quali “tipologie di prove documentali”).3.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’eccezione – sollevata nelle controdeduzioni in appello a seguitodella (inammissibile) produzione in secondo grado delle relate di notifica daparte dell’Agente della riscossione - relativa alla irregolarità della notifica dellasottesa cartella di pagamento (n. 09720100372294741000) effettuata ad unindirizzo di residenza diverso da quello del contribuente come si evinceva dalladocumentazione anagrafica depositata in primo grado.Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/20263.1.Il motivo si profila inammissibile per difetto di specificità.3.2.Ove la parte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su unadomanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità eautosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto delloro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n.19410 del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato,del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che «presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e talespecificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, peril principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass.n. 40215 del 2021).

Invero, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso(riproducendo ivi il contenuto delle controdeduzioni in appello o allegandole alricorso medesimo) gli esatti termini della eccezione di difetto di notifica dellacartella (n. 09720100372294741000) in quanto effettuata ad un indirizzo diresidenza diverso da quello del contribuente.3.3.Il motivo è anche infondato.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizionedel giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. n. 28580 del2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi percapo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concretoNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronunciadi accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n.7653 del 2012); nella specie, la CTR – nell’affermare che “risultando così allastregua della documentazione prodotta, in quella sede, dall’odierna appellantel’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte” – ha disattesocomplessivamente l’eccezione di mancata notifica delle cartelle (inclusa quellan. 09720100372294741000) sottese al preavviso di fermo, ritenendoconseguentemente inammissibile, per tardività, l’eccezione - riproposta inappello - di prescrizione per decorso del termine ex art. 43 del d.P.R. n.600/73.4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio peravere la CTR - nell’ipotesi si ritenga che la stessa abbia pronunciato, in viagenerale, sulla regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento(“risultando così …l’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte”) –omesso l’esame della documentazione anagrafica del contribuente depositatain atti (certificato di residenza storico).4.1.Il motivo si profila inammissibile.4.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass.n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; sez. 5, Ordinanza n. 10648 del2024).

Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso comeun preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio ènecessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a direun fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n.25608).

Il vizio dedotto, dunque, non può consistere in un apprezzamento deifatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettandosoltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra lerisultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussionedando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio2014, n. 11511); né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 deldecreto-legge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.134/2012, la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802); nellaspecie, il ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma- quanto all’assunta mancata valutazione da parte del giudice di appello delladocumentazione anagrafica del contribuente depositata in atti (certificato diresidenza storico) - di profili attinenti alle risultanze probatorie circa la asseritaNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026ritualità della notifica delle presupposte cartelle (inclusa quella n.09720100372294741000), la rivalutazione delle quali è preclusa a questaCorte.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi oltrespese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 11 giugno 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026- resistente –nonchéAgenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2155/08/2017, depositata in data 12 aprile 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno2026 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione TributariaRegionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a. nei confronti del contribuente e dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 2270/41/2016 della Commissione TributariaProvinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto avverso preavviso difermo amministrativo e tre sottese cartelle di pagamento, per assuntamancata notificazione di queste ultime.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - riformando la sentenzadi primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente stante il depositoda parte di Equitalia della documentazione afferente alla notifica dellepresupposte cartelle oltre i termini perentori previsti dall’art. 32 del d.lgs. n.546/92, unitamente alla memoria di costituzione soltanto cinque giorni liberiprima dell’udienza di trattazione - ha ritenuto che la costituzione tardiva diEquitalia in primo grado oltre il termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/92,se aveva comportato la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioniprocessuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi in giudizio,non aveva precluso il diritto di difesa, attraverso la negazione dei fatticostitutivi della pretesa attrice, e la facoltà di produrre documenti ai sensi degliartt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/92, esercitabile anche in sede di gravame aiNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026sensi dell’art. 58 del medesimo decreto; risultando, in base alladocumentazione prodotta da Equitalia in quella sede (primo grado), laregolarità della notifica delle presupposte cartelle, ne conseguiva la tardivitàdell’eccezione di prescrizione – ribadita in appello dal contribuente - perdecorrenza del termine ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/73.3.L’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione. E’ rimasta intimatal’Agenzia delle entrate- Riscossione.4. All’udienza del 10 luglio 2025 - atteso che la notifica dell’avvisodell’adunanza camerale ( essendo risultato, da informazioni acquisite, in data17 aprile 2025, dalla cancelleria di questa Corte presso l’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], cancellato dall’Albo degli Avvocati di Roma l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],difensore domiciliatario del ricorrente) era stata tentata invano “a mani”, amezzo funzionario UNEP, dapprima, in data 23.4.2025, direttamente al sig.[OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di residenza in Colleferro (RM), Piazza S.Benedetto n. 34 (risultato, a tale data, deceduto) e poi, in data 6.6.2025, allasig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coniuge di [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzodi residenza, in Colleferro (RM), Piazza S. Benedetto n. 34 risultante dalcertificato di stato di famiglia alla data del 12.6.2024 (non essendo statatrovata, a tale indirizzo, sul citofono e avendo l’UG ricevuto dai viciniinformazioni in loco negative sul destinatario) - con ordinanza interlocutoriadepositata il 7 settembre 2025, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per ilrinnovo della notifica dell’avviso di udienza agli eredi del contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va dato atto della regolarità della notifica a mezzo Unepdell’avviso di udienza all’erede del contribuente (la moglie [OSCURATO:PERSONA])ai sensi ex art. 140 c.p.c. (all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 13, Roma).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTRritenuto ammissibile la produzione in appello di nuovi documenti, prodotti inNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026primo grado in violazione del termine perentorio ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92(il che equivaleva alla mancata produzione degli stessi). In particolare, adavviso del ricorrente, la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione in appellodi nuovi documenti senza effettuare alcuna distinzione tra “produzionedocumentale” costituente una “nuova prova” (non ammissibile salvo leeccezioni di cui al comma 1 dell’art. 58 cit.) o semplicemente “nuovodocumento” a sostegno di elementi di prova già ritualmente acquisiti nel primogrado (ammesso ai sensi del comma 2 dell’art. 58 cit.) laddove, nella specie,le relate di notifica delle sottese cartelle di pagamento concretavano, a tuttigli effetti, una “nuova prova” e non un “mero documento” , con il conseguentedivieto di produzione in sede di gravame salvo la dimostrazione ad opera dellaparte di non averle potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa adessa non imputabile. L’interpretazione dell’art. 58 cit. prospettata dalricorrente non sarebbe, peraltro, scalfita dal contenuto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 199 del 2017 che - nel dichiarare non fondata laquestione di costituzionalità dell’art. 58, comma 2, cit. in riferimento agli artt.3 e 24 Cost. non essendo configurabile una disparità di trattamento tra le partidel processo stante la facoltà per entrambe di depositare per la prima volta inappello documenti già in loro possesso nel grado anteriore né una lesione deldiritto di difesa non godendo la garanzia del doppio grado non gode, di persé, di copertura costituzionale – non avrebbe negato che, ai finidell’ammissibilità di un documento non prodotto in primo grado, sia comunquenecessaria una valutazione in ordine alla sua valenza probatoria.2.1.Il motivo è infondato.2.2.In base alla formulazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 – nella versionevigente ratione temporis, ante novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb),D.Lgs. n. 220/2023 - « 1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove,salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la partedimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio percausa ad essaNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026non imputabile. 2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrrenuovi documenti.».2.3.Dal tenore di quanto previsto dall'articolo 58 si comprende la generaleesigenza legislativa di introdurre, nel contenzioso tributario, così comeavviene nel processo civile, un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d."chiusa" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).2.4.Pertanto, ai sensi del comma 1, è previsto il divieto di produzione inappello di “nuove” prove salvo la possibilità di derogare a tale divieto in dueipotesi: a) nel caso in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione; b) ovveroqualora la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado digiudizio per causa ad essa non imputabile.Si è al riguardo precisato che il primo comma dell'articolo 58 fa espressodivieto di produzione di nuove prove in appello, laddove per “nuova prova” sideve intendere quella che non è stata dedotta in primo grado, ovvero quellache non è stata ritualmente richiesta dalla parte (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).Sul concetto di “indispensabilità della prova” ai fini della decisione questaCorte ha affermato che “Prova nuova indispensabile [ anche ai sensi del L. n.92 del 2012, art. 1, comma 59] è quella di per sé idonea ad eliminare ognipossibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronunciagravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbiooppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientementedimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, perpropria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primogrado” (così Cass., sez. lav., sent. 10.1.2023, n.401;Sez. L, Sentenza n. 35076 del 2023; SU n. 10790 del 2017).Questa Corte ha anche precisato che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 7,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, al giudice di appello non è consentitoordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle partiche non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova, nonNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026potendosi considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del1992, quelle prove che non siano state prodotte in giudizio per inadempienzanon potendo tale lacuna essere colmata dall'esercizio dell'indicato poteregiudiziale. (Cass.Civ., 18 dicembre 2015, n. 25464; Cass.Civ., 22 giugno2018, n. 16528). L'unica ipotesi in cui è possibile disporre l’esibizione didocumenti d’ufficio, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 546/1992, è quandosussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti, comenel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possessodell'altra (Cass. civ., sez. V, 8 luglio 2015, n. 14244), in situazioni di oggettivaincertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti (Cass.civ.,sez.V, 19 giugno 2018, n. 16171). Al contrario, proprio per la giurisprudenzaformatasi per l’applicazione dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinatal'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, quandol'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa(Cass.Civ., sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass.Civ., sez. 2, 11 giugno2013, n. 14656; Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 2018).L’art. 58, comma 1 cit.- nella versione vigente ratione temporis- mutuando ladicitura dall’art. 345, comma 3, c.p.c. ammette la disposizione e acquisizionedi “prove nuove” nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non averle potute fornirenel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Come èstato in dottrina evidenziato si tratta di una applicazione anche nel processotributario dell’istituto della rimessione in termini oggi contemplata, a seguitodella novella di cui alla l. n. 69/2009 ( quale istituto di portata generale,dall’art. 153, comma 2, c.p.c. applicabile anche nel processo tributario,ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 17 giugno 2015,n. 12544).Come precisato, di recente, dalla Corte costituzionale- nella sentenza n. 36del 2025 avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale sollevate conriguardo all’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 nella versione post novella di cui all’art.1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 220/2023 - «Il contenuto precettivo delNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026comma 1 dell’originario art. 58 era, infatti, pressoché coincidente con quellodell’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione assunta per effetto dellemodifiche ad esso apportate dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353(Provvedimenti urgenti per il processo civile). La disposizione del processotributario ricalcava quella dettata per il processo civile sia quanto allaproibizione, in linea di principio, di nuove prove in appello, sia quanto allaprevisione di un duplice temperamento a tale divieto, costituitodall’ammissione tanto della prova non dedotta in prime cure per causa nonimputabile alla parte, quanto di quella ritenuta dal giudice necessaria ai finidella decisione. Come confermato dalla relazione illustrativa dello schema didecreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali digiurisdizione in materia tributaria esaminato in Commissione bicamerale il 16dicembre 1992, dal coevo modello civilistico l’art. 58 si discostava per laprevisione espressa della facoltà, per le parti, di produrre in appello nuovidocumenti a prescindere dalla ricorrenza di una delle condizioni richieste dalcomma 1 per l’introduzione degli altri mezzi di prova» ( punto 5.4.1.).2.5.Quanto alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo 58, esso,invece, consente espressamente alle parti di produrre in appello nuovidocumenti, purché gli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motiviespressi in primo grado (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024) ossia conl’unico limite dell’essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza delledomande e delle eccezioni precluse dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( exmultis, Cass. 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n.10788). Ciò nonostante, la possibilità di produrre documenti incontra unlimite, anche in grado di appello, nell'articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92, il qualestabilisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberiprima della data di trattazione. E tale termine ha natura perentoria, con laconseguenza che la presentazione tardiva di un documento non consente algiudice di fondare la propria decisione sul documento stesso, poiché l'art.153cpc prevede che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026nemmeno sull'accordo delle parti.», all’uopo precisando che «Tale termine,anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di naturaperentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che perseguee la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appellofondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nelcaso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta deldifensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva,essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento allaforma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza deitermini perentori, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 Rv. 589768 — 01; da ultimo v. ancheCassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087)» (Cfr. Cass., V, n.31637/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024 ). Nel processotributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la partepuò produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudiziodi primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018). In tema di contenziosotributario, l'art. 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva lafacoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli strettilimiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale vaesercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del decreto legislativo 31dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro iltermine previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanzadelle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza diespressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato conla decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto didifesa del principio del contraddittorio) che adempie» (da ultime: Cass., 24giugno 2021, n. 18103; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., 13 dicembreNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/20262021, n. 39544; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., 4 gennaio 2022,n. 14; Cass., 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377;Sez. 5, Ordinanza n. 32031 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 20550 del 2024;v. anche, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 2024 ). E’ stato, ancora, precisatoche nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivonel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, chepossono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti;ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio diprimo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale,purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv.659877 – 01; cass. n. 9635 del 2024). Questa Corte ha anche statuito che “ilgiudice di appello potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primogrado solo ove la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo disecondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge mentreladdove gli stessi siano stato tardivamente ed irritualmente prodotti in primogrado (ancorchè sugli stessi l’altra parte abbia interloquito) e la parte che liha allegati in primo grado sia rimasta intimata in grado di appello, il giudicenon potrà esaminarli ai fini del decidere” (Cass. n. 9635 del 2024).2.6.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta aisuddetti principi nel ritenere ammissibile la produzione in appello ex art. 58,comma 2, del d.lgs. n. 546/92 (nella versione vigente ratione temporis) dellerelate di notifica delle presupposte cartelle di pagamento (prodotte in primogrado oltre i termini di cui all’art. 32, comma 1, cit.) avvenuta nel rispetto, insede di gravame, del termine ex art. 32, comma 1 cit. (“ è da escluderequalsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzionedella parte resistente cui deve riconoscersi il diritto ... di produrre documentiai sensi degli artt. 24 e 32 del succitato Dlgs. 546/92, facoltà peraltroesercitabile anche in appello ai sensi del successivo art. 58”); documentazionestimata- in base ad un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità-Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026idonea a comprovare l’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte alpreavviso impugnato con conseguente tardività dell’eccezione di“prescrizione” – riproposta in sede di gravame- con riferimento al termine dicui all’art. 43 del DPR n. 600/73.2.7.Con ciò il giudice di appello ha correttamente ricondotto le relate di notificadelle presupposte cartelle nella categoria dei “nuovi documenti” - producibiliin appello ai sensi del comma 2 dell’art. 58 cit. (nella versione vigente rationetemporis) ove rispettato, come nella specie, il limite temporale di cuiall'articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92- e non già in quella delle “nuove prove” (soggette al divieto di produzione in appello di cui al comma 1 dell’art. 58,salvo le deroghe ivi previste). Come precisato da questa Corte il principio diammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, «opera anche nell'ipotesi di depositoin sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa,volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e nondi eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art.57 del detto decreto» (Cassazione civile sez. trib., 04/04/2018, n.8313; Cass.n. 14567 del 2021); con particolare riferimento a fattispecie analoga a quellain esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione,per la prima volta in appello, delle cartelle notificate (e delle quali eracontestata dal contribuente l'avvenuta notifica), in quanto questa costituisceuna mera difesa, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art.57, solo le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011;Cass. n. 14020 del 2007; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10567 del 2012; Cass. n.14567 del 2021). L'orientamento di legittimità ha trovato anche l'avallo dellaCorte costituzionale, che, con sentenza del 14/07/2017, n.199, ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58 comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione originaria ante novella D.Lgs. n.220/2023)"sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma", delmedesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 , sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026Cost. – in quanto : 1) non sussistevano le ragioni del lamentatosbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta inappello documenti già in suo possesso nel grado anteriore essendo tale facoltàriconosciuta ad entrambe le parti del giudizio; 2) non si ravvisava la dedottaviolazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio stante lagiurisprudenza pacifica del Giudice delle Leggi secondo cui la garanzia deldoppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis,sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410del 2007 e n. 84 del 2003).2.8. Peraltro, la qualificazione delle “notifiche dell’atto impugnato e di quelliad esso presupposto” quali “nuovi documenti” trova riscontro anche nellanuova formulazione dell’art. 58, comma 3, post novella di cui al Dlgs. n.220/2023 (alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 2025che nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 58,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1,lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente laproduzione in appello delle «notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti chene costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti inprimo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis», sollevata, inriferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primocomma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, ha espressamentefatto riferimento a tali atti quali “tipologie di prove documentali”).3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’eccezione – sollevata nelle controdeduzioni in appello a seguitodella (inammissibile) produzione in secondo grado delle relate di notifica daparte dell’Agente della riscossione - relativa alla irregolarità della notifica dellasottesa cartella di pagamento (n. 09720100372294741000) effettuata ad unindirizzo di residenza diverso da quello del contribuente come si evinceva dalladocumentazione anagrafica depositata in primo grado.Numero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/20263.1.Il motivo si profila inammissibile per difetto di specificità.3.2.Ove la parte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su unadomanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità eautosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto delloro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n.19410 del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato,del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che «presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e talespecificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, peril principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass.n. 40215 del 2021). Invero, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso(riproducendo ivi il contenuto delle controdeduzioni in appello o allegandole alricorso medesimo) gli esatti termini della eccezione di difetto di notifica dellacartella (n. 09720100372294741000) in quanto effettuata ad un indirizzo diresidenza diverso da quello del contribuente.3.3.Il motivo è anche infondato.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizionedel giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. n. 28580 del2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi percapo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concretoNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronunciadi accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n.7653 del 2012); nella specie, la CTR – nell’affermare che “risultando così allastregua della documentazione prodotta, in quella sede, dall’odierna appellantel’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte” – ha disattesocomplessivamente l’eccezione di mancata notifica delle cartelle (inclusa quellan. 09720100372294741000) sottese al preavviso di fermo, ritenendoconseguentemente inammissibile, per tardività, l’eccezione - riproposta inappello - di prescrizione per decorso del termine ex art. 43 del d.P.R. n.600/73.4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio peravere la CTR - nell’ipotesi si ritenga che la stessa abbia pronunciato, in viagenerale, sulla regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento(“risultando così …l’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte”) –omesso l’esame della documentazione anagrafica del contribuente depositatain atti (certificato di residenza storico).4.1.Il motivo si profila inammissibile.4.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass.n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; sez. 5, Ordinanza n. 10648 del2024). Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso comeun preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio ènecessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a direun fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n.25608). Il vizio dedotto, dunque, non può consistere in un apprezzamento deifatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettandosoltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra lerisultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussionedando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio2014, n. 11511); né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 deldecreto-legge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.134/2012, la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802); nellaspecie, il ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma- quanto all’assunta mancata valutazione da parte del giudice di appello delladocumentazione anagrafica del contribuente depositata in atti (certificato diresidenza storico) - di profili attinenti alle risultanze probatorie circa la asseritaNumero registro generale 26649/2017Numero sezionale 4887/2026Numero di raccolta generale 19724/2026Data pubblicazione 14/06/2026ritualità della notifica delle presupposte cartelle (inclusa quella n.09720100372294741000), la rivalutazione delle quali è preclusa a questaCorte.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi oltrespese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 11 giugno 2026Il PresidenteLucio Luciotti