CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 20550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20882/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 1258/2016depositata il 12/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ intimazione di pagamento notificata il 20.2.2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] spa chiedeva il pagamento della somma di euro 5.816,19 oltre interessi e compensi di riscossione con riferimento a cartella di pagamento 10020010094810822001 notificata il 24.7.2002 per IRPEF, IVA, ILOR, Contributo SSN, relativi al1996. 2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Salerno ha accolto il ricorso osservando che non era stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e, comunque, la pretesa era ormai prescritta. 3. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha rigettato l’appello di Equitalia ribadendo l’assenza di prova della notifica della cartella poiché era stata prodotta documentazione in copia che non si era in grado di collegare alla contribuente e alla cartella in questione e, comunque, la produzione violava l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso fondato su tre motivi. 5. E’ rimasta intimata la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo sideduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 laddove la CTR aveva ritenuto che la relata di notifica depositata non costituisse prova valida della notifica della cartella di pagamento. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della suddetta relata di notifica. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., malgoverno dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto “nuovi documenti” la relata di notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento. 4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 4.1. Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018). L'art.58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. n. 18103 del 2021). 4.2. In questo caso era stata prodotta copia della relata di notifica dell’atto n. 10020010094810822001, riprodotta per autosufficienza in ricorso, da cui risulta l’avvenuta notificazione in data 24.7.2002 con consegna a mani di familiare convivente. 5. Conclusivamente, accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa al giudice del merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvede