CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 853/29/2016 della Commissione tributariaregionale della Puglia, sez. distaccata di Taranto, depositata in data8.4.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del 18.3.2026;1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della mancata risposta al questionarionotificato a [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2006, notificava l'avviso diaccertamento n. RFK010500382/2006, con cui qualificava, ai sensidell’art. 41 bis del DPR n. 600/73, come plusvalenza, l'intero corrispettivodella vendita di un terreno edificabile e conseguentemente determinava, aisensi dell' art. 17, primo comma, lett. g). bis DPR n. 117/86, unaNumero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/2026maggiore IRPEF di € 173.049,21 (lire 335.000.000), irrogando sanzionipecuniarie di uguale importo.2. La C.T.P. di Taranto, adita dal contribuente, il quale depositava unaparte della documentazione richiesta con il questionario, ritenevainammissibile la documentazione prodotta ed accoglieva il ricorsolimitatamente alle sanzioni.3. La C.T.R. della Puglia, adita dall’Ufficio con appello principale e dalcontribuente con appello incidentale, accoglieva parzialmente leimpugnazioni, determinando la plusvalenza conseguita soggetta adimposta dalla differenza tra il corrispettivo di vendita, pari a lire1.314.000.000 (€ 678.624,37), e il costo di acquisto determinato dallasommatoria del prezzo pagato all'origine pari a lire 57.200.750 (€ 29.541,72), rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo trala data di acquisto e quello di vendita, aumentato dell’'INVIM pagata pari alire 76.361.820 (€ 39.437,50), rimandando all'ufficio accertatore laquantificazione della plusvalenza e delle sanzioni dovute nel minimoedittale e degli interessi, nel rispetto dell'art. 82 DPR n. 917/86.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del18.3.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cpc.», il ricorrente deduce chela C.T.R. ha omesso di esaminare la dichiarazione Invim, prodotta“all’approssimarsi dell’udienza di discussione” in uno alla memoriaillustrativa, da cui potevano desumersi le spese affrontate, documento diNumero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/2026rilievo decisivo in quanto in grado di escludere la plusvalenza e dunque diribaltare l’esito della decisione.2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione dell'art. 82, comma 2, terzoperiodo e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147», ilricorrente assume che la [OSCURATO:PERSONA], nel decidereil processo nei termini esposti con il precedente motivo, avrebbe finito peradottare una soluzione di manifesta illogicità. Infatti, pur in presenza diprecise circostanze favorevoli al contribuente, rappresentatedall'autoliquidazione INVIM effettuata in occasione della vendita e dei datiin essa esposti, non rettificati dall'Agenzia, ma soprattutto non contestatinel corso del processo neanche nella forma minima di una prova indiziariadi segno contrario che deponesse per un diverso prezzo di acquisto, hapreferito indicare come prezzo di acquisto da rivalutare ai sensi dell'art.82, comma 2, del DPR n. 917/86 quello di € 29.541,33, indicato nell’originario atto di acquisto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1964,riferibile non ai soli 47855 mq compravenduti nel 2000, ma ad una piùampia superficie (v. doc. 2 richiamato al punto 1 della narrativa ove v'èl'indicazione topografica della sua produzione in giudizio)3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.3.1. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che i giudici delgravame, nel calcolare l’importo della plusvalenza, hanno certamentetenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente in primogrado, in quanto relativa a dati già in possesso dell’amministrazionefinanziaria, per come testualmente detto. Il ricorrente lamenta l’omessoesame di un documento (dichiarazione Invim) che afferma di averprodotto in grado di appello, in uno alla memoria illustrativa,“all’approssimarsi dell’udienza di discussione”, senza specificare la data dideposito della memoria e del documento in questione, al fine didimostrare la tempestività della produzione.Numero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/20263.2. Ed infatti, premesso che, nella specie, trova applicazione l’art. 58 deld.lgs. n. 546/92, nella versione ante novella di cui all’art. 1, comma 1, lettbb), D.Lgs. n. 220/2023, questa Corte ha più volte chiarito che laprevisione di cui al secondo comma dell'articolo 58, consenteespressamente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, purchégli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motivi espressi in primogrado (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024) ossia con l’unico limitedell’essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza delle domande edelle eccezioni precluse dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ex multis,Cass. 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n.10788). Ciò nonostante, la possibilità di produrre documenti incontra unlimite, anche in grado di appello, nell'articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92, ilquale stabilisce che le parti possono depositare documenti fino a ventigiorni liberi prima della data di trattazione. E tale termine ha naturaperentoria, con la conseguenza che la presentazione tardiva di undocumento non consente al giudice di fondare la propria decisione suldocumento stesso, poiché l'art.153 cpc prevede che i termini perentorinon possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delleparti.», all’uopo precisando che «tale termine, anche in assenza diespressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, equindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e lafunzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appellofondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anchenel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta deldifensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzionetardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita conriferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamenteall'osservanza dei termini perentori, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. (v.Numero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/2026Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 Rv. 589768 — 01; daultimo v. anche Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087)» (Cfr.Cass., V, n. 31637/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024). Intema di contenzioso tributario, l'art. 58 del decreto legislativo 31 dicembre1992 n. 546 fa dunque salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod.proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamooperato dall'art. 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 allenorme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previstodall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delleformalità di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenzadi espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionatocon la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto deldiritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie» (da ultimo,Cass., 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29690;Cass., 13 dicembre 2021, n. 39544; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42069;Cass., 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., 27gennaio 2022, n. 2377; Sez. 5, Ordinanza n. 32031 del 2024; Sez. 5,Ordinanza n. 20550 del 2024; Cass., Sez. U., Sentenza n. 11676 del2024).3.4. Ne consegue che, non avendo il ricorrente, in ossequio al requisitodell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., indicato la data di deposito deldocumento nella fase di appello, non può dolersi del suo mancato esame,non avendo posto questa Corte nelle condizioni di verificare latempestività della produzione, condizione imprescindibile per l’insorgeredell’obbligo di valutazione da parte del giudice del merito.4.Con il terzo motivo, rubricato «Nullità della sentenza per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5Numero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/2026cpc. Violazione degli articoli 10, comma 3, della L. n. 212/00 e dell'art. 8del d.lgs. n. 546/92 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cpc.», silamenta, subordinatamente, che i giudici di appello abbiano anche accoltol'appello incidentale dell'Agenzia in merito all'insussistenza di unasituazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazionedelle disposizioni applicate, con la seguente motivazione: Relativamente alle sanzioni applicate la Commissione ritiene che nelcaso in esame non vi è alcuna incertezza nell’ applicazione della normapoiché già nell'atto di cessione è detto che trattasi di area edificabile.Infatti al punto 1 dell'atto di trasferimento è detto che la cessione ha adoggetto una zona di suolo sito in agro di Statte alla località [OSCURATO:PERSONA],destinato nel vigente strumento urbanistico di detto comune in parte averde di rispetto, per la restante parte, a: Zona industriale di espansione,della complessiva superficie di metri quadri 47885. Doveva esserepertanto chiaro al contribuente, già all’atto della stipula della cessione che,trattandosi di suolo edificabile, la plusvalenza realizzata era soggetta aplusvalenza tassabile a norma degli artt. 81 e 82 dpr n. 917/86. Secondo il ricorrente, la C.T.R. aveva omesso di esaminare il certificato didestinazione urbanistica allegato all'atto di vendita del 24 marzo 2000, dacui emergeva che "l'edificabilità del suolo" venduto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nonera immediata e concreta, ma dipendente dall'approvazione di un pianoparticolareggiato di attuazione o dalla stipulazione di una lottizzazioneconvenzionata, da ciò l’incertezza interpretativa sul concetto diedificabilità, ai sensi degli articoli 81 e 82 TUIR. Richiama a tal fine lalegge di interpretazione autentica del 2006.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri,Numero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/2026in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorieoperata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copianon ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).4.3. Il ricorrente pretende invero da questa Corte un giudizio sostitutivo diquello espresso dal giudice del merito circa la valutazione del requisitodell’incertezza interpretativa, precluso in sede di legittimità. Ed infatti,questa Corte ha sottolineato che l’incertezza normativa oggettiva assurgea causa di esenzione dalle sanzioni laddove sussista una condizione diinsicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso ilprocedimento d’interpretazione della legge, riferibile non a un genericocontribuente, o a quelli che per la loro perizia siano capaci di unaqualificata attività ermeneutica (studiosi, professionisti legali, operatorigiuridici di elevato livello professionale) e tanto meno all’Ufficio finanziario,bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzioneesegetica. Tale verifica è censurabile in cassazione per violazione di leggenei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a circostanze giàaccertate e categorizzate nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 6872/2020,Cass. n. 4394/2014, Cass. n. 24670/2007, Cass. n. 1054/2025).4.4. Nel caso di specie, il ricorrente deduce una situazione di incertezzasoggettiva sulla portata del concetto di “edificabilità”, ma la plusvalenza siricollega alla “cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoriasecondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”,sicchè l’eventuale previsione, nel certificato di destinazione urbanistica,dell’approvazione di un piano particolareggiato di attuazione ovvero di unaconvenzione di lottizzazione conferma senza dubbio la natura edificabiledel terreno, escludendosi pertanto in radice la potenziale decisività deldocumento.Numero registro generale 12062/2017Numero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 13462/2026Data pubblicazione 09/05/20265. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.6. Spese secondo soccombenza.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])