CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2019
Cassazione n. 16127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29467/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 2071/2019, depositata il 08/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso del Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno, relativo alle annualità 2017 (così si legge nel ricorso per cassazione e nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, sebbene nella intestazione della sentenza impugnata si faccia riferimento all’invito al pagamento per gli anni 2015 e 2017). 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, «attesa la contestazione solo generica ad opera della società contribuente della motivazione dell’atto, della legittimità del piano di classifica e della carenza del beneficio effettivo». Nella sentenza impugnata si è precisato che l’atto impositivo è del tutto intellegibile e la pretesa creditoria ben documentata. 3.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 5.Risulta depositata una memoria della ricorrente. 6.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 16 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., oltre che la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con gli artt. 11 e 21 del r.d. n. 215 del 1933 e 7 della legge n. 212 del 2000, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’errata valutazione dell’atto tributario, atteso che la sentenza si limita a constatare che l’avviso di pagamento rende intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, senza soffermarsi affatto sulle doglianze ed in particolare sulla mancata indicazione nell’atto impositivo dei riferimenti catastali degli immobili e sui criteri di calcolo del contributo (più precisamente la ricorrente ha evidenziato che le doglianze relative alla mancata corrispondenza della pretesa di euro 26.962,83 con la somma di euro 4.360,06, riferita agli immobili oggetto di imposizione, ed alla impossibile individuazione degli immobili, sono state respinte con una motivazione di stile, meramente apparente); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, degli artt. 23, 32 e 54 del d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione anche all’art. 10 del r.d. 215 del 1933, essendo la decisione fondata sulla documentazione prodotta tardivamente dal convenuto, rimasto contumace in primo grado, e, comunque, insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria; 3) la motivazione meramente apparente, avendo il giudice omesso di valutare la tardività della documentazione prodotta dal Consorzio e di esaminare la perizia prodotta dalla contribuente; 4) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella mancata valutazione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 5418 del 2014 e n. 4978 del 2015 e a quella della Commissione tributaria regionale n. 534 del 2019 (quest’ultima riferita ad annualità 2016). 2.Pregiudizialmente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, con cui si è denunciato un error in procedendo, relativo alla tardività della produzione documentale della controparte, idoneo a renderenulla la sentenza impugnata. Il motivo è infondato, atteso che nel giudizio tributario, in appello, è sempre possibile la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, a prescindere dalla correttezza della decisione del giudice di primo grado, la decisione di secondo grado è ritualmente fondata sulla documentazione prodotta tardivamente in primo grado. Questa Corte ha già affermato che nel processo tributario: • poiché l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, 16/11/2018, n. 29568); • la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass., Sez. 5, 23/06/2021, n. 17921). Ne consegue che, coerentemente con l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione di secondo grado può essere fondata anche sulla documentazione tardivamente prodotta dalla parte in primo grado, visto che tale documentazione può essere prodotta ritualmente in appello. Solo per completezza deve sottolinearsi che la produzione della documentazione attiene alla prova del diritto azionato e non si traduce nella proposizione di eccezione in senso stretto. 3. Sono, invece, fondati il primo ed il terzo motivo nella parte in cui denunciano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata relativamente alle censure formulate in appello – in particolare riguardo alla carenza della motivazione dell’atto impositivo e alla sussistenza del beneficio fondiario. In effetti la sentenza impugnata, in cui non sono riportate in modo specifico le doglianze dell’appellante, si è limitata, da un lato, a qualificare generiche le contestazioni della contribuente e, dall’altro, a qualificare intellegibile l’atto impugnato ed esaustiva la documentazione prodotta dal Consorzio, senza, tuttavia, soffermarsi in alcun modo sul contenuto degli atti e delle prove (ad esempio, non vi è nessun riferimento alla perizia prodotta dalla contribuente in secondo grado, all. 12 al presente ricorso), sicché le conclusioni raggiunte risultano motivate in modo del tutto apodittico, non essendo comprensibile il collegamento dei fatti sostanziali e processuali, di cui è omessa ogni descrizione, alla giurisprudenza richiamata ed alle argomentazioni giuridiche svolte. Va, dunque, ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma , Cost. (Cass., Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). I motivi de quibus devono, dunque, essere accolti, con assorbimento del quarto. 4.In conclusione, rigettato il secondo motivo ed assorbito l’ultimo motivo, vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo. Conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distacca di Salerno, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte: accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo, rigettato il secondo ed assorbito l’ultimo, e cassa la sentenza impugnata in relazione ad i motivi accolti, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno, in