CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3833/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] di ROMA n. 3083/2023 pubblicata il7 febbraio 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3083/2023 del 7 febbraio 2023, comunicata in pari data, il Giudice di pace di Roma si è dichiarato incompetente per valore a conoscere della controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere la restituzione della somma di 1.435,26 euro, corrispondente all’ammontare delle spese e delle commissioni da lei corrisposte in relazione al contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con il predetto istituto bancario il 6 ottobre 2015 e anticipatamente estinto. Ha, pertanto, rimesso le parti davanti al Tribunale di Roma, indicato come competente, fissando il termine per la riassunzione del processo. Avverso tale sentenza la Amato ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base di unico motivo, con il quale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., sostenendo che, ai fini della determinazione del valore della presente vertenza, debba aversi riguardo unicamente all’entità della somma di danaro richiesta da essa attrice, e non all’oggetto dell’accertamento prodromico che il giudice è chiamato a compiere (nella specie, quello del diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento per effetto della sua estinzione anticipata) quale antecedente logico perdecidere del fondamento della domanda. La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380-terc.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza e per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di regolamento è inammissibile. L’art. 46 c.p.c. stabilisce che le disposizioni dei precedenti artt. 42 e 43 -ovvero quelle relative al regolamento necessario e facoltativo di competenza-non si applicano nei giudizi davanti ai giu dici di pace. A fronte dell’inequivoco dettato normativo appena richiamato, questa Corte è costante nell’affermare che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con istanza di regolamento, la quale, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 711/2021, Cass. n. 21975/2020, Cass. n. 33456/2019). Occorre, al riguardo, tener presente che, in base al combinato disposto degli artt. 339 e 341 c.p.c., le sentenze del giudice di pace sono impugnabili esclusivamente con l’appello davanti al Tribunale. Tale mezzo di impugnazione, nella ridotta variante c.d. «a motivi limitati», è ormai l’unico esperibile anche contro le sentenze che detto giudice pronuncia secondo equità, alla stregua di quanto sancito dall’ultimo comma del citato art. 339 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006; con la precisazione che nella formula generale della violazione delle norme sul procedimento, ivi prevista, devono ritenersi ricompresi i motivi attinenti all’inosservanza di norme sulla competenza (cfr. Cass. n. 34524/2021, Cass. n. 31152/2017, Cass. n. 27356/2017, Cass. n. 6410/2013, Cass. Sez. Un. n. 27339/2008). Per le ragioni esposte, il rimedio impugnatorio esperito dalla Amato non può, dunque, trovare ingresso. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese del presente procedimento, non avendo l’intimata svolto difese. Non può, conseguentemente, prendersi in esame la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dal Pubblico Ministero nei confronti della ricorrente. Come infatti si ricava dal chiaro tenore letterale della citata disposizione normativa, tale condanna può essere inflitta dal giudice, anche d’ufficio, solo «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91», ovvero nell’ipotesi in cui condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento; nulla per spese. Così deciso in Roma, nella c