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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34524/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23093-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di SENIGALLIA, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Irrera ferramenta s.n.c. hanno convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Senigallia, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento superiore al dovuto a titolo di TARI.

Ric. 2019 n. 23093 sez.

M3 - ud. 15-07-2021 -2- Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza del 3 aprile 2019, ha ritenuto fondata l'eccezione suindicata ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice tributario, ed ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite.

2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Senigallia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Irrera ferramenta s.n.c. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il [OSCURATO:PERSONA] con tre separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la Provincia di Ancona ha depositato memoria.

Gli avvocati difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte atto di rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., erroneità della decisione per avere il giudicante ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione.

Sostengono i ricorrenti, al riguardo, che la loro domanda non aveva ad oggetto contestazioni sull'entità della TARI, quanto, piuttosto, il risarcimento del danno da loro sofferto per avere il Comune di Senigallia illegittimamente consentito il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito del tributo.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Ric. 2019 n. 23093 sez.

M3 - ud. 15-07-2021 -3- La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).

Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello, consentito in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado.

La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall'obbligo di rimettere l'esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (art. 374, primo comma, cod. proc. civ.).

E poiché c'è già stata una pronuncia di primo grado, benché limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non può neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Ric. 2019 n. 23093 sez.

M3 - ud. 15-07-2021 -4- Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi curo 1.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23093-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di SENIGALLIA, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Irrera ferramenta s.n.c. hanno convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Senigallia, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento superiore al dovuto a titolo di TARI. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza del 3 aprile 2019, ha ritenuto fondata l'eccezione suindicata ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice tributario, ed ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite. 2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Senigallia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Irrera ferramenta s.n.c. con unico atto affidato ad un solo motivo. Resistono la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il [OSCURATO:PERSONA] con tre separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la Provincia di Ancona ha depositato memoria. Gli avvocati difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte atto di rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., erroneità della decisione per avere il giudicante ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione. Sostengono i ricorrenti, al riguardo, che la loro domanda non aveva ad oggetto contestazioni sull'entità della TARI, quanto, piuttosto, il risarcimento del danno da loro sofferto per avere il Comune di Senigallia illegittimamente consentito il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito del tributo. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152). Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello, consentito in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado. La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall'obbligo di rimettere l'esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (art. 374, primo comma, cod. proc. civ.). E poiché c'è già stata una pronuncia di primo grado, benché limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non può neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435). 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -4- Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi curo 1.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 15 luglio
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