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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10494/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimata - avverso la sentenza n. 102/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2016 e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Consorzio affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio.

Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il consorzio denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933, 115 e 116 cod. proc. civ. in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso, in quanto la sentenza impugnata erroneamente ritiene che il Consorzio non abbia fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente.

Il motivo è di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel Ric. 2020 n. 12632 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Cass. n. 20359 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 23220 del 2014). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio - non ha considerato che il consorzio di bonifica aveva allegato il piano di classifica (riportato anche nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), solo in assenza del quale grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio

022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Marip M \ [OSCURATO:PERSONA]', .

Z oggi. 1 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimata - avverso la sentenza n. 102/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2016 e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Consorzio affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio. Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il consorzio denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933, 115 e 116 cod. proc. civ. in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso, in quanto la sentenza impugnata erroneamente ritiene che il Consorzio non abbia fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente. Il motivo è di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel Ric. 2020 n. 12632 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Cass. n. 20359 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 23220 del 2014). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il Consorzio non ha fornito prova in ordine all'esecuzione di interventi utili per creare beneficio alla parte contribuente, la quale non ha tratto alcun vantaggio dalle opere del Consorzio - non ha considerato che il consorzio di bonifica aveva allegato il piano di classifica (riportato anche nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), solo in assenza del quale grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Marip M \ [OSCURATO:PERSONA]', . Z oggi. 1 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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