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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12819/2026

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ifesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026contro1953CAEZZA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE FONTANAROSA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1423/2025 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 11/04/2025 R.G.N. 1516/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure,ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato, in data3.8.2019, a [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in quanto irrogato in violazionedell’art. 53 del R.d. n. 148/1931 e, nella specie, per mancataconsegna della relazione stilata dai funzionari e per mancataconvocazione del Consiglio di disciplina (richiesto dallavoratore).2.

La Corte di appello ha ricostruito la normativa vigente nelsettore, richiamando gli orientamenti del giudice dilegittimità e della Corte Costituzionale che hanno statuitol’attuale vigenza del R.d. n. 148/1931 rilevando che non erastata rispettata la fase procedimentale concernente laconvocazione del Collegio di disciplina previsto dalla specialedisciplina di cui all’Allegato A del R.d. n. 148/1931 conconseguente profilo di nullità (c.d. di protezione) dellicenziamento intimato dalla società.3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.

Il lavoratore haresistito con controricorso.4.

La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; omessa pronuncia sullaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 53 del R.d. n.148/1931 per violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la normaprevede la permanenza di un sistema legale eccezionale infavore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte lealtre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge n.300/1970 e per violazione dell’art. 39 Cost. e del principioNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026di pluralismo sindacale”.

La Corte territoriale ha omessNoum oegron dii r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026statuizione con riguardo alla eccezione di legittimitàcostituzionale dell’art. 53 del R.d. n. 148 proposta dallasocietà posto che attualmente l’art. 7 della legge n. 300costituisce, in materia di sanzioni disciplinari, la norma diriferimento di carattere generale, ed oggi non è piùgiustificata una tutela diversa e rafforzata del personale delsettore tranviario.2.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto per insufficiente motivazionein ordine ad un fatto determinante ai fini della decisionedella causa: la parziale violazione procedurale consistentenella presunta privazione della fase procedimentale relativaalla mancata convocazione innanzi al Consiglio di disciplina”;la specialità della disciplina dettata dal R.d. n. 148 (in speciegli artt. 53 e 54) è attualmente incompatibile con il sistemacostituzionale a fronte di una tutela garantistica, di caratteregenerale, prevista dallo Statuto dei lavoratori, posto chel’art. 7 della legge n. 300/1970 ha inglobato in sé tutte lediscipline differenziate (ed è stata definitiva, dalle SezioniUnite della Corte di Cassazione, sentenza n. 15540/2016,“la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti dilavoro alle dipendenze sia di privati che di pubblicheamministrazioni”) ed inoltre garantisce una ingiustificatadisparità di trattamento tra diversi lavoratori (settoreautoferrotranvieri e tutti gli altri settori).Conseguentemente, avendo osservato, la società, gliobblighi procedurali previsti dall’art. 7 della legge n. 300 ein assenza di adeguata giustificazione da parte dellavoratore, doveva discendere la piena legittimità delprovvedimento di destituzione/licenziamento.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/20263.

Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo coNmummeroa di, r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 53 ess. del R.d. n. 148/1931, 2106 c.c., 7 della legge n.300/1970 per violazione e falsa applicazione della disciplinaapplicabile al procedimento disciplinare dei lavoratori nelsettore degli Autoferrotranvieri” violazione dell’art. 112c.p.c. avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sestomotivo di appello concernente l’unitarietà e inscindibilità delcontratto collettivo di lavoro con conseguente illegittimitàdei contratti individuali stipulati dalla società Tiemme con inuovi assunti per violazione dell’art. 2077 c.c.4.

Con il quarto motivo si denunzia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art.18, commi 3 e 4, della legge n. 300/1970 per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ed erroneainterpretazione delle norme di diritto applicabili allafattispecie, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia: l’applicazione della tutelareintegratoria”.

La Corte territoriale ha erroneamenterinvenuto una nullità di protezione quando doveva, invece,ritenere configurato un mero vizio di natura formale.5.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamentein quanto pongono al Collegio le questioni dell’attualevigenza della disciplina del settore Autoferrotranviericontenuta nel R.d. n. 148/1931 e delle conseguenzederivanti dalla violazione della procedura prevista perl’adozione della destituzione, non sono fondati.6.

Come recentemente e ampiamente puntualizzato daquesta Corte (sentenze nn. 1157 e 1583 /2026), i principiregolatori della materia disciplinare nell’ambito del settoreAutoferrotranvieri vanno così riassunti:6.1.

Secondo consolidato orientamento di questa Cortenonché del Giudice delle leggi, deve affermarsi la perduranteNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026vigenza della disciplina del rapporto di lavoro Numdeerog dlii r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026autoferrotranvieri in quanto connotata da tratti di rilevantespecialità di chiara matrice pubblicistica (cfr. Cass., Sez.Un., n. 15540/2016; Cass. n. 6530/2017; Corte cost. n.188/2020).6.2.

Nel peculiare procedimento regolato dall’art. 53 R.d. n.148/2931, ove il lavoratore incolpato richieda la decisioneda parte del Consiglio di disciplina, la competenza adadottare il provvedimento disciplinare spetta solo aquest’ultimo quale organo collegiale “terzo” (tra altre, Cass.n. 6765/2023), anche nel caso in cui gli enti competenti nonabbiano esercitato il potere di nomina dei componenti diquell’organo (v.

Cass. n. 12770/2019; Cass. n. 6555/2023;Cass. n. 532/2025).6.3.

In caso di opzione del lavoratore per l'intervento delConsiglio di disciplina, l’adozione della sanzione espulsiva daparte del datore di lavoro determina una “deviazionedell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie adorgano terzo anziché a parte datoriale, e di fattispeciecomparabile a quella di licenziamento a non domino,prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso dellavoratore, l’attribuzione del potere di licenziamentodisciplinare (denominato destituzione) all’organo (CDD)previsto dalla normativa speciale” (in termini, per tutte, cfr.Cass. n. 9530/2023).6.4.

La conseguenza che se ne è tratta è quella della nullitàper contrarietà a norma imperativa a mente dell’art. 1418c.c., con applicabilità dei primi due commi dell’art. 18 St.lav., nella vigenza della l. n. 92/2012 (di recente cfr. Cass.n. 22556/2025, con la giurisprudenza ivi citata), ovverodell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, avuto riguardo alladisciplina del cd.

“[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. Cass. n. 604/2025).

Lanatura imperativa della norma può evincersiNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026nell’attribuzione di competenza ad un organo terNzuom,e roi dni r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026funzione di garanzia (di tale carattere imperativo ha presodifetto di delega legislativa, dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n.23/2015, nella parte in cui si riferisce al termine“espressamente”, cfr.

Corte cost. n. 22/2024).7.

Questa Corte ha pure precisato che non ogni inosservanzadelle previsioni molteplici contenute nell’art. 53 del R.D. n.148/1931, all.

A, può dirsi idonea a determinare la più gravedelle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa,dovendo ricorrere – per giungere a dichiararsi la nullità delprocedimento – passaggi procedurali posti a presidio divalori fondamentali e non mere alterazioni formali dellaprocedura medesima (su tali aspetti si rinvia integralmentea Cass. n. 1157/2026, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.).8.

Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dall’omissionedella fase procedurale consistente nella relazione da partedei funzionari (delegati dal Direttore ex art. 53, primo esecondo comma, R.d. cit.), è pacifico che il provvedimentodi destituzione/licenziamento sia stato adottatodirettamente dalla società datrice di lavoro, senza alcunintervento del Consiglio di disciplina di cui il lavoratore avevachiesto l’intervento.9.

Come innanzi precisato, l’intervento del Consiglio didisciplina sviluppa effetti garantistici in una duplicedirezione: da una parte, impone all’ente di formare la suadeterminazione esclusivamente nel concorso necessario delparere espresso da un organo collegiale in posizione diterzietà e, dall’altra, consente al lavoratore di ottenerel’audizione innanzi a tale soggetto terzo in modo darealizzare i principi del contraddittorio e del diritto di difesa.Si tratta, dunque, di fase procedimentale non surrogabileNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026con le previsioni dettate dall’art. 7 della legge n. 300N/u1m9er7o d0i r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026e, in specie, con le eventuali giustificazioni rese al datore dilavoro che adotta il provvedimento oppure con l’audizioneinnanzi al medesimo (cfr. sul punto, Cass. n. 1583/2026,punti

2.6.2. e 2.6.3).

Ne consegue che questa violazione nonconcerne una mera scansione procedimentale ma havalenza di disposizione imperativa (perché si tratta di normache attribuisce la competenza di adottare la sanzionedisciplinare ad un organo terzo, in funzione di garanzia) edetermina una nullità cui è applicabile l’art. 18, primo esecondo comma, legge n. 300/1970.10.

La Corte territoriale ha, dunque, correttamenterinvenuto la nullità della sanzione intimata al lavoratore, conconseguente applicazione della tutela reintegratoria.11.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91cod.proc.civ.12.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21N aumperroi ldei r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/20262026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026contro1953CAEZZA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE FONTANAROSA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1423/2025 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 11/04/2025 R.G.N. 1516/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure,ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato, in data3.8.2019, a [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in quanto irrogato in violazionedell’art. 53 del R.d. n. 148/1931 e, nella specie, per mancataconsegna della relazione stilata dai funzionari e per mancataconvocazione del Consiglio di disciplina (richiesto dallavoratore).2. La Corte di appello ha ricostruito la normativa vigente nelsettore, richiamando gli orientamenti del giudice dilegittimità e della Corte Costituzionale che hanno statuitol’attuale vigenza del R.d. n. 148/1931 rilevando che non erastata rispettata la fase procedimentale concernente laconvocazione del Collegio di disciplina previsto dalla specialedisciplina di cui all’Allegato A del R.d. n. 148/1931 conconseguente profilo di nullità (c.d. di protezione) dellicenziamento intimato dalla società.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi. Il lavoratore haresistito con controricorso.4. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; omessa pronuncia sullaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 53 del R.d. n.148/1931 per violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la normaprevede la permanenza di un sistema legale eccezionale infavore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte lealtre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge n.300/1970 e per violazione dell’art. 39 Cost. e del principioNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026di pluralismo sindacale”. La Corte territoriale ha omessNoum oegron dii r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026statuizione con riguardo alla eccezione di legittimitàcostituzionale dell’art. 53 del R.d. n. 148 proposta dallasocietà posto che attualmente l’art. 7 della legge n. 300costituisce, in materia di sanzioni disciplinari, la norma diriferimento di carattere generale, ed oggi non è piùgiustificata una tutela diversa e rafforzata del personale delsettore tranviario.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto per insufficiente motivazionein ordine ad un fatto determinante ai fini della decisionedella causa: la parziale violazione procedurale consistentenella presunta privazione della fase procedimentale relativaalla mancata convocazione innanzi al Consiglio di disciplina”;la specialità della disciplina dettata dal R.d. n. 148 (in speciegli artt. 53 e 54) è attualmente incompatibile con il sistemacostituzionale a fronte di una tutela garantistica, di caratteregenerale, prevista dallo Statuto dei lavoratori, posto chel’art. 7 della legge n. 300/1970 ha inglobato in sé tutte lediscipline differenziate (ed è stata definitiva, dalle SezioniUnite della Corte di Cassazione, sentenza n. 15540/2016,“la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti dilavoro alle dipendenze sia di privati che di pubblicheamministrazioni”) ed inoltre garantisce una ingiustificatadisparità di trattamento tra diversi lavoratori (settoreautoferrotranvieri e tutti gli altri settori).Conseguentemente, avendo osservato, la società, gliobblighi procedurali previsti dall’art. 7 della legge n. 300 ein assenza di adeguata giustificazione da parte dellavoratore, doveva discendere la piena legittimità delprovvedimento di destituzione/licenziamento.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/20263. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo coNmummeroa di, r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 53 ess. del R.d. n. 148/1931, 2106 c.c., 7 della legge n.300/1970 per violazione e falsa applicazione della disciplinaapplicabile al procedimento disciplinare dei lavoratori nelsettore degli Autoferrotranvieri” violazione dell’art. 112c.p.c. avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sestomotivo di appello concernente l’unitarietà e inscindibilità delcontratto collettivo di lavoro con conseguente illegittimitàdei contratti individuali stipulati dalla società Tiemme con inuovi assunti per violazione dell’art. 2077 c.c.4. Con il quarto motivo si denunzia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art.18, commi 3 e 4, della legge n. 300/1970 per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ed erroneainterpretazione delle norme di diritto applicabili allafattispecie, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia: l’applicazione della tutelareintegratoria”. La Corte territoriale ha erroneamenterinvenuto una nullità di protezione quando doveva, invece,ritenere configurato un mero vizio di natura formale.5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamentein quanto pongono al Collegio le questioni dell’attualevigenza della disciplina del settore Autoferrotranviericontenuta nel R.d. n. 148/1931 e delle conseguenzederivanti dalla violazione della procedura prevista perl’adozione della destituzione, non sono fondati.6. Come recentemente e ampiamente puntualizzato daquesta Corte (sentenze nn. 1157 e 1583 /2026), i principiregolatori della materia disciplinare nell’ambito del settoreAutoferrotranvieri vanno così riassunti:6.1. Secondo consolidato orientamento di questa Cortenonché del Giudice delle leggi, deve affermarsi la perduranteNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026vigenza della disciplina del rapporto di lavoro Numdeerog dlii r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026autoferrotranvieri in quanto connotata da tratti di rilevantespecialità di chiara matrice pubblicistica (cfr. Cass., Sez.Un., n. 15540/2016; Cass. n. 6530/2017; Corte cost. n.188/2020).6.2. Nel peculiare procedimento regolato dall’art. 53 R.d. n.148/2931, ove il lavoratore incolpato richieda la decisioneda parte del Consiglio di disciplina, la competenza adadottare il provvedimento disciplinare spetta solo aquest’ultimo quale organo collegiale “terzo” (tra altre, Cass.n. 6765/2023), anche nel caso in cui gli enti competenti nonabbiano esercitato il potere di nomina dei componenti diquell’organo (v. Cass. n. 12770/2019; Cass. n. 6555/2023;Cass. n. 532/2025).6.3. In caso di opzione del lavoratore per l'intervento delConsiglio di disciplina, l’adozione della sanzione espulsiva daparte del datore di lavoro determina una “deviazionedell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie adorgano terzo anziché a parte datoriale, e di fattispeciecomparabile a quella di licenziamento a non domino,prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso dellavoratore, l’attribuzione del potere di licenziamentodisciplinare (denominato destituzione) all’organo (CDD)previsto dalla normativa speciale” (in termini, per tutte, cfr.Cass. n. 9530/2023).6.4. La conseguenza che se ne è tratta è quella della nullitàper contrarietà a norma imperativa a mente dell’art. 1418c.c., con applicabilità dei primi due commi dell’art. 18 St.lav., nella vigenza della l. n. 92/2012 (di recente cfr. Cass.n. 22556/2025, con la giurisprudenza ivi citata), ovverodell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, avuto riguardo alladisciplina del cd. “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. Cass. n. 604/2025). Lanatura imperativa della norma può evincersiNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026nell’attribuzione di competenza ad un organo terNzuom,e roi dni r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026funzione di garanzia (di tale carattere imperativo ha presodifetto di delega legislativa, dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n.23/2015, nella parte in cui si riferisce al termine“espressamente”, cfr. Corte cost. n. 22/2024).7. Questa Corte ha pure precisato che non ogni inosservanzadelle previsioni molteplici contenute nell’art. 53 del R.D. n.148/1931, all. A, può dirsi idonea a determinare la più gravedelle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa,dovendo ricorrere – per giungere a dichiararsi la nullità delprocedimento – passaggi procedurali posti a presidio divalori fondamentali e non mere alterazioni formali dellaprocedura medesima (su tali aspetti si rinvia integralmentea Cass. n. 1157/2026, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.).8. Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dall’omissionedella fase procedurale consistente nella relazione da partedei funzionari (delegati dal Direttore ex art. 53, primo esecondo comma, R.d. cit.), è pacifico che il provvedimentodi destituzione/licenziamento sia stato adottatodirettamente dalla società datrice di lavoro, senza alcunintervento del Consiglio di disciplina di cui il lavoratore avevachiesto l’intervento.9. Come innanzi precisato, l’intervento del Consiglio didisciplina sviluppa effetti garantistici in una duplicedirezione: da una parte, impone all’ente di formare la suadeterminazione esclusivamente nel concorso necessario delparere espresso da un organo collegiale in posizione diterzietà e, dall’altra, consente al lavoratore di ottenerel’audizione innanzi a tale soggetto terzo in modo darealizzare i principi del contraddittorio e del diritto di difesa.Si tratta, dunque, di fase procedimentale non surrogabileNumero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026con le previsioni dettate dall’art. 7 della legge n. 300N/u1m9er7o d0i r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/2026e, in specie, con le eventuali giustificazioni rese al datore dilavoro che adotta il provvedimento oppure con l’audizioneinnanzi al medesimo (cfr. sul punto, Cass. n. 1583/2026,punti 2.6.2. e 2.6.3). Ne consegue che questa violazione nonconcerne una mera scansione procedimentale ma havalenza di disposizione imperativa (perché si tratta di normache attribuisce la competenza di adottare la sanzionedisciplinare ad un organo terzo, in funzione di garanzia) edetermina una nullità cui è applicabile l’art. 18, primo esecondo comma, legge n. 300/1970.10. La Corte territoriale ha, dunque, correttamenterinvenuto la nullità della sanzione intimata al lavoratore, conconseguente applicazione della tutela reintegratoria.11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91cod.proc.civ.12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 18051/2025Numero sezionale 1953/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21N aumperroi ldei r accolta generale 12819/2026Data pubblicazione 05/05/20262026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]