CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10644/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12851/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nato il 16 settembre 1972 a Conegliano (71/), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (Proff.) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il detto ultimo difensore (con studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - R.G.N. 12851/2015-Casa. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Treviso, in persona del Direttore pro tempore; — intimata — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto n. 1789/25/2014, pronunciata il 16 settembre 2014 e depositata il 12 novembre 2014; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 dicembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ricorre con sette motivi, sostenuti da memoria, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 03/06/2013) emessa dalla CTP di Treviso di rigetto dell'impugnazione di avviso di accertamento emesso, per l'anno 2006, in materia di imposte dirette ed IVA, ed in forza di indagini bancarie. 2. La sola Agenzia delle Entrate si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. I motivi dal n. 1 al n. 5 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti; 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento a tutti i motivi d'appello, in quanto, pur «fisicamente», presente non tale da rendere possibile la percezione dell'iter logico-giuridico seguito dalla CTR e quindi le ragioni poste a fondamento della statuizione. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si deduce «l'omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso di accertamento nel merito». Per il ricorrente «i versamenti non hanno R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. valenza reddituale o sono già stati regolarmente assoggettati a tassazione». Sostanzialmente analoga censura si deduce con il motivo n. 4 con il quale, però, si aggiunge anche un profilo di violazione e falsa applicazione di legge (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sempre sostenendo che «i versamenti non hanno valenza reddituale o sono già stati regolarmente assoggettati a tassazione». Con il motivo n. 3, in relazione all'rt. 360, comma 1, n. 4, si deduce «l'omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto del contraddittorio anticipato con il contribuente». Sostanzialmente analoga censura si deduce con il motivo n. 5 con il quale, però, si aggiunge anche un profilo di violazione e falsa applicazione di legge (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in merito al rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale. 2.2. I motivi in esame sono infondati, oltre a presentare profili di inammissibilità quelli dedotti con le doglianze dalla n. 2 alla n. 5, laddove miranti a sostituire proprie valutazioni di merito a quelle della CTR (motivo n. 2, pag. 16 e ss., motivo n. 3, pag. 34 e ss.) ed intrinsecamente contraddittori sia perché formulati come motivi unici complessi deducenti tanto un'omessa pronuncia quanto una violazione e falsa applicazione di legge proprio in merito all'oggetto della prospettata omessa pronuncia (motivi nn. 4 e 5), sia in quanto essi stessi facenti riferimento ad un contraddittorio endoprocedimentale effettivamente realizzatosi (motivo n. 3, pag. 28 e 29, e motivo n. 5, in relazione alle stesse citata pagine). 2.2.1. Nel merito cassatorio, in particolare, non sussiste la nullità dedotta con il motivo n. 1, così come inconferenti sono le prospettate omesse pronunce censurate con gli altri motivi di ricorso, in quanto la CTR rigetta l'appello con un apparato motivazionale tale da garantire il «minimo costituzionale», sostanziandosi esso non in mere clausole di stile ma in argomentazioni che, seppur succintamente e lette in R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. uno con la parte narrativa della sentenza, sono tali da rendere percepibile l'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione, avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento emesso all'esito di accertamenti bancari (per l'apparenza motivazionale e la garanzia del «minimo costituzionale» si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione, nonché Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione). In narrativa la CTR dà infatti compiutamente ed analiticamente atto della sentenza della CTP, dei fatti e delle difese delle parti e nella parte motiva evidenzia la correttezza dell'operato dell'ufficio, rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla contribuente con riferimento all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dandone anche analiticamente conto in narrativa, afferma l'inconsistenza delle eccezioni relative alla dedotta violazione dei principi costituzionali, di cui ancora una volta dà conto in narrativa, ed all'esito di valutazioni di merito ritiene la carenza di prova e l'insufficienza delle giustificazioni offerte dal contribuente per spiegare le movimentazioni bancarie. La CTR, dunque, argomenta la conferma della sentenza di primo grado ritenendo infondate tutte le eccezioni formali, sostanzialmente per le medesime ragioni poste a fondamento della sentenza della CTP, oltre che inconferenti le eccezioni relative al contrasto con le norme costituzionali, sulla base di un giudizio in diritto, e giudica mancante la prova della giustificazione delle movimentazioni bancarie all'esito di una valutazione in fatto insindacabile in questa sede e peraltro in linea con i principi governanti la materia (con conseguente R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. inconferenza delle violazioni e false applicazioni di legge prospettate con il motivo n. 4). Quella in esame, difatti, integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti (questi ultimi, però, solo se trattasi di titolari di reddito d'impresa, in forza di Corte cost. n. 228 del 2014). Essa è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento (stante la conseguente inversione dell'onere probatorio) che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di specifici costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati (in merito si vedano, ex plurimis, Cass. sez. 5, 16/07/2020, n. 15161, Rv. 658425-01; Cass. sez. 5, 31/01/2017, n. 2432; Cass. sez. 5, 09/08/2016, n. 16697, Rv. 640983-01; Cass. sez. 5, 30/06/2020, n. 13112, Rv. 658392-01; Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01; Cass. sez. 5, 29/07/2016, n. 15857, Rv. 640618-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Rv. 638173 -01). Ove poi il contribuente, differentemente da quanto avvenuto nella specie, fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, in modo da superare la presunzione in oggetto, il giudice è comunque tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. sez. 5, 28/11/2018, n. 30786, Rv. 651566 -01). Deve peraltro escludersi l'automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682 -01). 3. I motivi nn. 6 e 7 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 3.1. Con il motivo n. 6, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» che lo stesso ricorrente individua nella «illegittimità dell'avviso di accertamento nel merito» essendo stati tutti i versamenti adeguatamente giustificati. Con il motivo n. 7, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» che lo stesso ricorrente individua nelle «ulteriori circostanze che confermano l'erroneità e l'infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato». 3.2. I motivi in esame sono inammissibili per plurimi profili, anche al netto del tentativo di sostituire, in questa sede, proprie valutazioni di merito (anche di natura probatoria) a quelle della CTR. Con essi, difatti, si prospettano non omesse valutazioni di fatti storici bensì omesse valutazioni in termini di illegittimità dell'avviso di accertamento per essere ( a detta del ricorrente) i versamenti non rilevanti ai fini della ripresa, con conseguente contrasto con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del In merito deve aggiungersi l'assorbente circostanza per la quale l'inammissibilità delle censure in esame si argomenta altresì in forza del principio della c.d. «doppia conforme» di cui all'art. 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie), non avendo il contribuente, con il ricorso, indicato le ragioni di fatto poste a base, R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la loro diversità ed a nulla valendo il tentativo di recuperare il detto profilo con la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale, potendo essa esplicitare le difese del ricorrente ma non integrare i motivi di ricorso (per l'inammissibilità della doglianza in ragione della c.d. «doppia conforme», ex plurimis: Cass. sez. 5, 12/07/2021, n. 19760, in motivazione; Cass. sez. 4, 06/08/2019, n. 20994, Rv. 654646-01, e Cass. sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244 -03; per l'applicabilità del principio di cui innanzi ance al giudizio di legittimità in materia tributaria, ex plurimis, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829 -01). 4. In conclusione, rigettato il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. 4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in euro 4.100,00 oltre alle spese R.G.N. 12851/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA]ZANCHETTA/A.E. prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit