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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00056/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso12572/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli - controricorrente - avverso la sentenza della sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMAn.6915/2016 depositata il 17/11/2016; udita la relazione dellacausa svolta all'adunanza non partecipata del 19/12/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti dell'Is t ituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 3 e della Regione [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni di diagnostica strumentale e riabilitazione effettuate tra il 2006 ed il 2008, ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone in parte qua il gravame, ha nuovamente confermato le impugnate determinazioni della decisione di primo grado in punto di applicazione dei "tetti di spesa", di sconto tariffario, interessi di mora ed interessi convenzionali.

1.2. La Corte territoriale ha motivato il proprio deliberato considerando, quanto alla prima voce, che, sebbene per effetto della l. 12 febbraio 1968, n. 132 gli IRCCS vadano classificati come strutture ospedaliere e siano per questo inseriti nella programmazione sanitaria regionale al fine di coordinare ed armonizzare l'offerta dei servizi sanitari sul territorio, nondimeno «la c.d. classificazione della struttura ospedaliera non comporta l'attribuzione della natura pubblica in quanto l'ente classificato mantiene la personalità giuridica di diritto privato, a differenza degli ospedali pubblici che sono tenuti a rendere il servizio sanitario» e non sono pertanto soggetti ai limiti di spesa stabiliti dalla regione in quanto i servizi da essi resi devonoessere remunerati in misura pari alla produzione effettiva; peraltro ha ancora osservato il decidente, in margine alla voce in disamina, «deve escludersi il potere del RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli giudice ordinario di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi che hanno determinato un tetto di spesa illegittimo», attesi i limiti che si frappongono ordinariamente all'esercizio di detto potere e tenuto conto che l'intervenuto annullamento da parte del T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA] del "tetto di spesa" per l'anno 2007 non comporta automaticamente il diritto della struttura alla percezione di tutte le somme pretese, ma solo la possibilità di attivare, in caso di inerzia della P.A., il giudizio di ottemperanza teso alla rideterminazione della remunerazione; quanto alla seconda voce, che lo sconto del 2% è nella specie «sicuramente applicabile giusta previsione legislativa, reputata costituzionalmente legittima»; quanto alla terza voce, che gli interessi di mora nella misura reclamata non sono dovuti, poiché, atteso che le disposizioni a tale riguardo risultanti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 hanno decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella specie la fonte del diritto dell'ente che ha erogato le prestazioni «è pacificamente antecedente all'8.8.02, a nulla rilevando la data in cui l'ente ha assunto la qualifica di IRCCS», sicché il d.lgs. 231/ 2002 non può trovare applicazione; quanto alla quarta voce, che non sono parimenti dovuti neppure gli interessi convenzionali, atteso che la norma che il contemplava, ovvero l'art. 53 dell'all.to B l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1989, n. 22, richiamando a tal fine gli artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva, nella specie, «natura vincolante e normativa con riferimento alle ASL, di talché risulta confutata la tesi della natura contrattuale della disposizione in oggetto e assorbente il rilievo della sua abrogazione operato dal primo giudice».

Il mezzo ora proposto da U.B.I. si vale di nove motivi, illustrati pure con memoria, ai quali resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]

3. [OSCURATO:PERSONA] 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli 2.1.Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 1, commi 4 e 6, l. 12 febbraio 1968, n. 132, dell'art. 129 d.P.R. 27 Marzo 1979, n. 130, degli artt. 25, 41, 42 e 43 l. 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 25 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, degli artt. 1, comma 18, 4, comma 12 e 8-quinquies, comma 2 , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, degli artt. 1 e 13 d.lgs. 19 giugn o 1 999, n. 229, dell'art. 79 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133 e dei principi generali in materia di strutture sanitarie equiparate alle strutture pubbliche.

Sostiene la ricorrente che, poiché in base alle norme rubricat e è sancita l'equiparazione degli ospedali "classificati" e degli IRCCS alle strutture assistenziali pubbliche,la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore laddove aveva ritenuto applicabili,per gli anni in contestazione, alle prestazioni rese dagli enti equiparati i limiti di remunerazione delle prestazioni erogate previsti in sede di determinazione del budget o del tetto di spesa, sebbene in ragione della decretata equiparazione, come già chiarito dalla concorde giurisprudenza del Consiglio di Stato, detti enti non potessero rifiutarsi di erogare le prestazioni richieste in misura pari alla propria capacità produttiva, il che rendeva inapplicabili, almeno fino all'estensione anche a dette strutture equiparate del regime del finanziamento a prestazione, i limiti in parola.

«Di fronte all'obbligo delle strutture pubbliche (o "equiparate") di erogare la prestazione sta il dovere regionale di remunerarla.

I limiti di spesa sono, perciò, inapplicabili alle strutture equiparate».

2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi intesi a contestare, nella denegata ipotesi che la doglianza esternata con il primo motivo di ricorso fosse rimasta inascoltata e che, dunque, agli enti "classificati" e, quindi, equiparati alle strutture pubbliche si applicassero i tetti di RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli spesa, l'illegittimità della relativa regolamentazione tariffaria adottata dalle Regioni, censurando al riguardo il contrario enunciato espresso della Corte decidente circa l'impossibilità di disapplicare la relativa delibera regionale e la necessità di incardinare il giudizio di ottemperanza.

2.3. Circa il detto primo motivo di ricorso il collegio reputa di far propria la giurisprudenza formatasi al riguardo in seno al Consiglio di Stato (Cons.

Stato, Sez.

III, Sent., 8/02/2013, n. 735; Cons.

Stato, Sez.

III, 6/02/2013, n. 697; Cons.

Stato, Sez.

V, 16/03/2010, n. 1514), in ragione della quale è andato consolidandosi il convincimento che, ai fini dell'operatività del meccanismo dei "tetti di spesa", occorra distinguere, alla stregua dell'evoluzione normativa che il settore dei servizi ospedalieri è venuta a conoscere nel corso del tempo, tra strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gli IRCCS et similia e le strutture accreditate.

Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le strutture, che «risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati , I.R.C.C.S., etc.)» non è neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato.

Infatti, la struttura ospedaliera non può sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale, sicché anche gli ospedali privati classificati hanno l'obbligo di rendere le prestazioni richieste dagli assistiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo.

Il giudice amministrativo è pervenuto alla conclusione di ritenere che – almeno sino al 2008, con decorrenza, infatti, dal 1° gennaio 2009 RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli anche per gli enti in questione è venuto imponendosi il principio della remunerazione a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, come recita ora l'art. 8-quinquies, comma 2-quater, d.lgs. 502/1992, nel testo risultante dalla sua riformulazione ad opera dell'art. 79 d.l. 112/2008 (Cons.

Stato, Sez.

III, 18/09/2017, n. 4374; Cons.

Stato, Sez.

III, 9/05/2013, n. 2529; Cons.

Stato, Sez.

III, 9/05/2013, n. 2522) –gli enti "equiparati"non fossero tenuti, al pari degli ospedali pubblici, al rispetto dei "tetti di spesa", muovendo dall'iniziale constatazione che in funzione della loro assimilazione, in quanto strutture idonee ad assicurare, nel quadro dell'attività programmatoria avente ad oggetto il servizio ospedaliero, il soddisfacimento delle specifiche esigenze di cura espresse in questo ambito dalla popolazione, alle analoghe strutture di diritto pubblico si era già espresso il legislatore con l. 132/1968, affermando, tra l'altro, all'art. 2, comma 1, che "l'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano ... dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ...

" e al medesimo art. 1, commi 5 e 6, che "nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera" e che i medesimi istituti ed enti "ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge".

Il procedimento di classificazione, determinava, in particolare per gli enti che potevano accedervi,in considerazione dell'adeguatezza della struttura ad erogare il servizio ospedaliero in favore di una platea RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli indifferenziata di utenti, l'inserimento nella programmazione ospedaliera, che comportava, oltre all'inclusione della struttura nel piano dell'offerta relativa, anche l'accesso ai finanziamenti pubblici.

In buona sostanza, si era venuto delineando, per opera positiva di legge, un assetto complessivo del sistema ospedaliero, modulato in funzione dei fabbisogni programmati e delle risorse disponibili, nell'ambito del quale gli ospedali classificati erano affiancati agli enti ospedalieri, cioè agli ospedali pubblici.

La normativa successiva ed, in particolare, gli artt. 40, 41 e 43 l. 833/1978 e così pure le disposizione del d.lgs. 502/1992, disciplinanti il servizio ospedaliero, non hanno inciso, almeno sino alle modifiche introdotte, come detto, dal d.l. 112/2008, su que sto modello operativo che affianca, in funzione di una migliore resa del servizio nell'interesse del pubblico, offerta pubblica ed offerta privata, sicché alla luce di esso e delle disposizione ricordate il giudice amministrativo ha tratto l'assunto che le strutture ospedaliere gestite dagli enti privati, in quanto equiparate in questa missione agli ospedali pubblici, costituiscano una componente stabile del sistema sanitario nazionale, siano, cioè, consustanziali al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica che è lo scopo del un servizio sanitario organizzato su base universale ed egualitaria in favore di tutti i cittadini.

E su questa certezza ha appunto enunciato il convincimento circa l'inapplicabilità alle strutture ospedaliere di matrice privatistica del regime tariffario pensato sul principio della limitazione delle spese e idealizzato nella fissazione periodica di appositi "tetti di spesa".

La doglianza, dove censura il contrario giudizio della Corte d'Appello, coglie, quindi, nel segno e merita di essere condivisa.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso si allega la violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente, censurando il capo RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli della decisione impugnata nella parte in cui aveva confermato l'applicabilità alle prestazioni in contestazione dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007, che la sentenza sarebbe stata motivata soltanto in modo apparente: «il giudice di secondo grado –oltre a fermarsi sulla legittim ità costituzionale della norma – non spiega né chiarisce perché lo sconto del 2% sia sicuramente applicabile».

3.2. Il motivo è infondato.

Come è noto il vizio denunciato sussiste quando la motivazione, pur graficamente presente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione e non espliciti il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento e si mostri, come tale, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez.

I, 1/03/2022, n. 6758; Cass., Sez.

IV, 14/02/2020, n. 3819; Cass., Sez.

VI-III, 25/09/2018, n.22598).

Ora, nella specie, è vero che la Corte d'Appello non ha inteso dedicare alla questione uno sforzo motivazionale particolarmente impegnativo, ma non si può dire che essa sia perciò venuta meno al proprio obbligo di indicare il fondamento logico-giuridico della decisione adottata, a tal fine risultando sufficiente l'affermazione secondo cui lo sconto si rende applicabile «giusta previsione legislativa», ove l'oggettiva laconicità del dettato lascia intendere, essendo l'acquisizione al dibattito processuale pacifica, che il decidente si sia voluto richiamare ed abbia voluto regolare la vicenda al suo esame in applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 27 dicembre 2006, n. 296.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso di allega la falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 e la violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.

Sostiene la ricorrente, censurando il capo RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli della decisione impugnata nella parte in cui aveva confermato l'applicabilità alle prestazioni in contestazione dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007, che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nella specie, contravvenendone la lettera, la prima delle norme rubricate, concernendo essa le strutture accreditate: «il tenore della norma non lascia spazio a dubbi: i soggetti, tenuti a "praticare" lo sconto, sono le strutture private accreditate, ma il [OSCURATO:PERSONA], struttura privata equiparata a quelle pubbliche, non appartiene a tale categoria».

4.2. Il motivo è fondato.

A suffragio di ciò conduce l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Poiché, come si è detto, esprimendo adesione alla giurisprudenza amministrativa sul punto, relativamente all'arco di tempo antecedente al 1° gennaio 2009, allorché, come si è ricordato, anche per le strutture c.d.

"classificate" si è imposto il modello tariffario basato sui tetti di spesa, e quindi per gli anni di cui si discute gli IRCCS, anche se in gestione ad enti ecclesiastici, erano equiparati, in quanto ne condividono la funzione perché "consustanziali al sistema sanitario nazionale", agli ospedali pubblici e, come gli ospedali pubblici non erano assoggettati a limiti tariffari, sicché, già in linea di principio, è da escludere che in relazione alle prestazioni rese dai medesimi nel biennio 2006 e 2008 possa trovare applicazione lo sconto tariffario imposto dalla legge finanziaria del 2007.

Del resto in questa direzione spunti non trascurabili erano rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità della norma in disamina, laddove nella sentenza 94/2009 era dato leggere, a confutazione della dedotta violazione del principio di uguaglianza nel fatto che allo sconto non fossero soggette lestrutture non accreditate eroganti o meno prestazioni per RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli conto del SSN, che «la doverosa peculiarità connessa alla natura pubblica della struttura comporta che su di essa grava l'obbligo di prestare i servizi, anche oltre il tetto di spesa assegnato».

Equesto non senza ancora considerare che gli enti ospedalieri c.d.

"classificati" e,quindi, equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche non sono riconducibili alla categoria degli enti accreditati, dato che già nel vigore dell'art. 8-quinquies, d.lgs. 502/1992, applicabile ratione temporis, era previsto che i rapporti tra la Regione e le strutture pubbliche ed equiparate fossero regolate a mezzo di appositi accordi da distinguersi dai contratti invece riservati agli enti e a professionisti in regime di accreditamento (comma 2).

Nel che è da vedere la radice di una distinzione resasi ancora più esplicita in relazione agli IRCCS con l'inserimento, nel corpo del medesimo art. 8-quinquies, ad opera del d.l. 112/2008, del comma 2-quater ("Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288").

5. Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e la violazione dell'ar. 2041 cod. civ. e dei principi generali in materia di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione.

Entrambi i motivi, attesone il carattere subordinato, sono assorbiti dall'intervenuto accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, sicché la loro disamina non si rende necessaria.

6.1. Con l'ottavo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 11 d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1321 cod. civ.

Sostiene la ricorrente, RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli censurando il capo della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere i maggiori interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002, che la determinazione così adottata sarebbe inficiata da errore, vuoi perché la qualificazione di IRCCS al [OSCURATO:PERSONA] era stata accordata con provvedimento regionale n. 1287 del 23.12.2004, vuoi perché il rapporto contrattuale di esecuzione delle prestazioni si rinnovava di anno in anno e vuoi perché la lettura sposata dalla Corte d'Appello porterebbe a ritenere inapplicabile il tasso europeo ai rapporti più risalenti: «in altre parole ... la "fonte del diritto dell'ente" è pacificamente successiva all'8 agosto 2002».

6.2. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche a SS.UU. (Cass., Sez.

U, 20/11/2020, n. 26496 ) nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 e, vieppiù, a seguito della legislazione regionale che alla riforma ha dato concreta attuazione in ambito territoriale (per la Regione [OSCURATO:PERSONA] la l. reg. 3 marzo 2003, n. 4)si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che una dottrina amministrativa ha definito come il regime delle "3 A", basandosi essa su tre distinti atti: l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la Regione previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto"; l'accreditamento istituzionale, che "è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio; e l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accredita e che ha, tra l'altro, il compito di indicare "gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi", "il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare" "i requisiti del servizio da rendere"; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate".

Si è precisato a questo riguardo che «la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda proprio alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli» (Cass., Sez.

III, 4/07/2016, n. 14349).

In ciò si rende agevolmente riconoscibile, per il fatto che si tratta, dunque, di un contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo -a fronte del pagamento di un prezzo, la "transazione commerciale" di cui è menzione nell’art. 2 d.lgs.

RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli 231/2002, sicché con riguardo al problema che ne occupa se ne è tratta la conclusione – considerando che alla stregua dell’art. 11 d.lgs. 231/2002 "le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" – che nel caso d i prestazioni sanitarie erogateda strutture private preaccreditate con lo Stato il diritto di queste ultime a veders i corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorga soltanto qu alora, in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia stato concluso tra l'Ente pubblico competente e la struttura un contratto avente for ma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., Sez.

III, 2/07/19, n. 17665).

E dunque bene ha fatto il decidente del grado, rilevando che il rapporto era sorto nella specie in data antecedente a quella indicata dal citato art. 11 d.lgs. 231/2000, a d escludere la debenza degli interessi di mora nella misura reclamata.

6.3. Non contrasta, peraltro, questo approdo nessuna delle obiezioni declinate in contrario dalla ricorrente.

Non la prima, sollevata facendo valere che la struttura avrebbe operato sulla base di un provvedimento amministrativo, riconoscibile nella specie nel provvedimento ragionale 1287 del 23.12.2004 e quindi successivo alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché, posto che l'obbligo per essa, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio (Cass., Sez.

III, 5/07/2018, n. 17588), l'obiezione tende ad attribuire natura contrattuale ad un provvedimento unilaterale ed autoritativo emesso in carenza di una RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli fase di contrattazione, sebbene non sia ipotizzabile che nei rapporti con la P.A. possano concludersi accordi contrattua li per facta concludentia (Cass., Sez.

VI - III, 3/06/2014, n. 12392 ), i n mancanza, cioè, del naturale sbocco di detti rapporti nella redazione tra le parti di un contratto scritto secondo quanto stabilito a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Cass., Sez.

III, 11/10/2016, 20391).

Non la seconda, sollevata facendo valere che il rapporto si rinnoverebbe di anno in anno, poiché il contratto intercoso con la Regione accreditante – l'accordo contrattuale di cui è menzione nel d.lgs. 502/1992 – è formalmente unico ed ha natura di contratto a favore di terzo ad esecuzione periodica e continuativa (Cass., Sez.

III, 18/12/2019, n. 33674), non potendo dunque assumersi a cifra costitutiva dello stesso ciò che ne connota semplicemente un modo di esecuzione.

Non la terza, sollevata dalla ricorrente facendo valere che altrimenti la disciplina dei ritardi nei pagamenti non sarebbe applicabile ai rapporti più risalenti nel tempo, poiché, considerato che l'art. 8, comma 7, d.lgs. 502/1992 ha determinato la definitiva cessazione di tutti i pregressi rapporti di convenzionamento alla data del 30 giugno 1996, rendendo di fatto irrilevante la prosecuzione dell'attività, ancorché sia sorretta da un provvedimento della Regione (Cass., Sez.

I, 6/08/2014, n. 17711), nel regime delle "3 A" la stipulazione dell'accordo contrattuale, con cui si determina il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., Sez.

III, 11/03/2020, n. 7019), costituisce la "conclusione naturale" della sequenza procedimentale fissata dalla legge, di modo che, se è indubbiamente ad esso che occorre guardare per stabilire se spettino o meno gli interessi "europei", e per mezzo di esso che si chiude il periodo transitorio decretato in RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli favore delle strutture già convenzionate dall'art. 6, comma 6, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e si realizza il passaggio dal regime vecchio a quello nuovo.

7.1. Con il nono motivo di ricorso si allega la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, la violazione degli artt. 1321, 1322, 1372 cod. civ. ed ancora degli artt. 1362 e 1371 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione dei contratti.

Sostiene la ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere i maggiori interessi di mora previsti dalle norme per prima indicate in rubrica, che la determinazione adottata dalla Corte d'Appello, sul presupposto che l'art. 53 dell'all.to B, denominato Capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi alla acquisizione di beni e servizi, inserito nella l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22/1989, che tali interessi riconosceva, avesse natura vincolante e normativa e fosse stato in seguito abrogato, sicché ne andava per questo esclusa la natura contrattuale, sarebbe inficiata da errore, poiché detta norma era stata richiamata in sede di approvazione, ad opera della DGR 7279/90, dell'accordo tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'AIOP (l'associazione rappresentante le case di cura).

Di conseguenza, nel richiamo così operato non era da vedere la fissazione di un tasso di interesse, ma la determinazione di un tasso di interesse liberamente pattuito tra le parti, come del resto si ritrae anche dalla pronuncia di incostituzionalità adottata dalla Corte Cost. con sentenza 82 del 1998 circa una disposizione di tenore analogo contenuta nell'art. 73 l. reg.

Marche 24 ottobre 1981, n. 31: «ne discende che l'abrogazione della norma regionale è del tutto irrilevante, poiché, nel caso in esame, il richiamo all'art. 53 era compiuto al solo fine di incorporarlo nel testo dell'accordo e così quantificare la misura del tasso di interesse applicabile e stabilirne le modalità di pagamento».

RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli

7.2. Il motivo non ha pregio.

7.3. La Corte d'Appello ha motivato la propria decisione sul punto – respingendo il corrispondente motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante, a conforto della dedotta natura contrattuale della pattuizione in questione, aveva spiegato che l'articolo 53 rappresentava una disposizione da usare come schema di riferimento al momento della stipula dei contratti della ASL – con la considerazione che «le norme dei capitolati generali, come tale perfettamente inquadrato dal primo giudice l'articolo 53 in commento, non abbiano natura erga omnes ...

Vertendosi nella specie in tema di capitolato generale diretto a disciplinare l'attività contrattuale delle ASL della Regione [OSCURATO:PERSONA], esso aveva natura vincolante e normativa con riferimento alle ASL, di talché risulta confutata la tesi della natura contrattuale della disposizione in oggetto e assorbente il rilievo della sua abrogazione operato dal primo giudice».

Ora, questa affermazione di principio ha il merito di chiarire che il thema decidendi oggetto del giudizio celebratosi avanti al giudice d'appello era la natura contrattuale o meno della pattuizione di che trattasi e ciò è, di conseguenza, la materia dello scrutinio qui richiesto.

7.4. La precisazione si rende doverosa per significare che la vicenda in disamina si colloca in una luce del tutto diversa – e non riceve perciò da essi alcuno schiarimento decisivo –tanto da quella ha fatto da sfondo all'analoga vicenda decisa da questa Corte con sentenza 25402/2009, ove, come si apprende dalla sua viva motivazione, «la natura pattizia degli interessi di cui si discute - e la conseguente inconferenza dei profili di incostituzionalità della L.R. n. 22 del 1989, art. 53, su cui tanto insiste l'impugnante - può ritenersi circostanza pacifica in causa, di modo che la sua rilevanza è funzionale alla sola RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli delimitazione dell'ambito del sindacato demandato a questa Corte»; quanto da quella che ha fatto da sfondo alla diversa vicenda definita da questa Corte con sentenza 2761/2016, ove, pur negandosi natur a convenzionale alla previsione recata dall'art. 53, poiché, applicandosi essa per forza stessa di legge al rapporto in giudizio non sarebbe riconoscibile «un caso di relatio perfecta ... che può predicarsi nella diversa ipotesi in cui il richiamo a particolari disposizione legislative o regolamentari o di capitolati generali ovvero ad altra documentazione, già predisposta, sia stato effettuato volontariamente e non sia, come nella specie, obbligatorio», la pronuncia era stata tuttavia adottata con riferimento ad un credito non avente fonte da una prestazione sanitaria.

7.5. Ciò precisato, va tuttavia osservato che rispetto all'affermazione qui oggetto di censura – che disconosce, dunque, la pretesa natura negoziale della pattuizione in parola – il mot ivo si mostra connotato da un'alea di ambiguità che incide negativamente sul presupposto della sua necessaria specificitàe ne preclude perciò lo scrutinio.

L'illustrazione di esso non chiarisce, infatti , se l'argomento della contrattualizzazione sia inteso a censurare la decisione impugnata sotto il profilo del suo allineamento alla delibera 7279/1990 con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva recepito l'accordo con l'AIOP, giacché in tal caso andrebbe considerato che con successiva delibera della medesima giunta regionale 3741/1998 la Regione [OSCURATO:PERSONA], onde evitare che, come analoghe disposizioni adottate da altre Regione – il riferimento è all'art. 73 l. reg.

Marche 31/1981, che ancorava la determinazione del saggio degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti effettuati dalle ASL al tasso di sconto, dichiarato illegittimo da Corte Cost. 82/1998 – l'art. 53 fosse fulminato di incostituzionalità, ne aveva disposto la soppressione, con la conseguenza di caducare, almeno a far tempo dalla delibera di RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est.

Cons.

Marulli soppressione, il fondamento normativo su cui la previsione in punto di interessi risultante dal predetto accordo poteva reputarsi operante con riguardo alle prestazioni successiva alla sua soppressione; ovvero se la censura che trova espressione nell'argomento in parola sia sviluppata con riferimento al rapporto tra ASL e l'IRCCS [OSCURATO:PERSONA], poiché, anche considerando l' obiter risultante da Corte Cost. 82/1998, a cui pure si riporta la ricorrente, non sarebbe eludibile il rilievo che il motivo e, meglio, l'illustrazione di esso omette di precisare se il dettato dell'art. 53 l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22/89 sia stato o meno canonizzato in un patto convenzionale intercorso tra l'ASL e l'IRCCS cedente, esponendosi anche sotto questa angolazione al rilevato difetto di specificità.

8. In conclusione, vanno accolti il primo ed il quinto motivo di ricorso; vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; vanno dichiarati infondati il quarto e l'ottavo motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il nono motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso12572/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli - controricorrente - avverso la sentenza della sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMAn.6915/2016 depositata il 17/11/2016; udita la relazione dellacausa svolta all'adunanza non partecipata del 19/12/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti dell'Is t ituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 3 e della Regione [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni di diagnostica strumentale e riabilitazione effettuate tra il 2006 ed il 2008, ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone in parte qua il gravame, ha nuovamente confermato le impugnate determinazioni della decisione di primo grado in punto di applicazione dei "tetti di spesa", di sconto tariffario, interessi di mora ed interessi convenzionali. 1.2. La Corte territoriale ha motivato il proprio deliberato considerando, quanto alla prima voce, che, sebbene per effetto della l. 12 febbraio 1968, n. 132 gli IRCCS vadano classificati come strutture ospedaliere e siano per questo inseriti nella programmazione sanitaria regionale al fine di coordinare ed armonizzare l'offerta dei servizi sanitari sul territorio, nondimeno «la c.d. classificazione della struttura ospedaliera non comporta l'attribuzione della natura pubblica in quanto l'ente classificato mantiene la personalità giuridica di diritto privato, a differenza degli ospedali pubblici che sono tenuti a rendere il servizio sanitario» e non sono pertanto soggetti ai limiti di spesa stabiliti dalla regione in quanto i servizi da essi resi devonoessere remunerati in misura pari alla produzione effettiva; peraltro ha ancora osservato il decidente, in margine alla voce in disamina, «deve escludersi il potere del RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli giudice ordinario di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi che hanno determinato un tetto di spesa illegittimo», attesi i limiti che si frappongono ordinariamente all'esercizio di detto potere e tenuto conto che l'intervenuto annullamento da parte del T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA] del "tetto di spesa" per l'anno 2007 non comporta automaticamente il diritto della struttura alla percezione di tutte le somme pretese, ma solo la possibilità di attivare, in caso di inerzia della P.A., il giudizio di ottemperanza teso alla rideterminazione della remunerazione; quanto alla seconda voce, che lo sconto del 2% è nella specie «sicuramente applicabile giusta previsione legislativa, reputata costituzionalmente legittima»; quanto alla terza voce, che gli interessi di mora nella misura reclamata non sono dovuti, poiché, atteso che le disposizioni a tale riguardo risultanti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 hanno decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella specie la fonte del diritto dell'ente che ha erogato le prestazioni «è pacificamente antecedente all'8.8.02, a nulla rilevando la data in cui l'ente ha assunto la qualifica di IRCCS», sicché il d.lgs. 231/ 2002 non può trovare applicazione; quanto alla quarta voce, che non sono parimenti dovuti neppure gli interessi convenzionali, atteso che la norma che il contemplava, ovvero l'art. 53 dell'all.to B l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1989, n. 22, richiamando a tal fine gli artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva, nella specie, «natura vincolante e normativa con riferimento alle ASL, di talché risulta confutata la tesi della natura contrattuale della disposizione in oggetto e assorbente il rilievo della sua abrogazione operato dal primo giudice». Il mezzo ora proposto da U.B.I. si vale di nove motivi, illustrati pure con memoria, ai quali resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli 2.1.Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 1, commi 4 e 6, l. 12 febbraio 1968, n. 132, dell'art. 129 d.P.R. 27 Marzo 1979, n. 130, degli artt. 25, 41, 42 e 43 l. 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 25 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, degli artt. 1, comma 18, 4, comma 12 e 8-quinquies, comma 2 , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, degli artt. 1 e 13 d.lgs. 19 giugn o 1 999, n. 229, dell'art. 79 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133 e dei principi generali in materia di strutture sanitarie equiparate alle strutture pubbliche. Sostiene la ricorrente che, poiché in base alle norme rubricat e è sancita l'equiparazione degli ospedali "classificati" e degli IRCCS alle strutture assistenziali pubbliche,la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore laddove aveva ritenuto applicabili,per gli anni in contestazione, alle prestazioni rese dagli enti equiparati i limiti di remunerazione delle prestazioni erogate previsti in sede di determinazione del budget o del tetto di spesa, sebbene in ragione della decretata equiparazione, come già chiarito dalla concorde giurisprudenza del Consiglio di Stato, detti enti non potessero rifiutarsi di erogare le prestazioni richieste in misura pari alla propria capacità produttiva, il che rendeva inapplicabili, almeno fino all'estensione anche a dette strutture equiparate del regime del finanziamento a prestazione, i limiti in parola. «Di fronte all'obbligo delle strutture pubbliche (o "equiparate") di erogare la prestazione sta il dovere regionale di remunerarla. I limiti di spesa sono, perciò, inapplicabili alle strutture equiparate». 2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi intesi a contestare, nella denegata ipotesi che la doglianza esternata con il primo motivo di ricorso fosse rimasta inascoltata e che, dunque, agli enti "classificati" e, quindi, equiparati alle strutture pubbliche si applicassero i tetti di RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli spesa, l'illegittimità della relativa regolamentazione tariffaria adottata dalle Regioni, censurando al riguardo il contrario enunciato espresso della Corte decidente circa l'impossibilità di disapplicare la relativa delibera regionale e la necessità di incardinare il giudizio di ottemperanza. 2.3. Circa il detto primo motivo di ricorso il collegio reputa di far propria la giurisprudenza formatasi al riguardo in seno al Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 8/02/2013, n. 735; Cons. Stato, Sez. III, 6/02/2013, n. 697; Cons. Stato, Sez. V, 16/03/2010, n. 1514), in ragione della quale è andato consolidandosi il convincimento che, ai fini dell'operatività del meccanismo dei "tetti di spesa", occorra distinguere, alla stregua dell'evoluzione normativa che il settore dei servizi ospedalieri è venuta a conoscere nel corso del tempo, tra strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gli IRCCS et similia e le strutture accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le strutture, che «risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati , I.R.C.C.S., etc.)» non è neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato. Infatti, la struttura ospedaliera non può sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale, sicché anche gli ospedali privati classificati hanno l'obbligo di rendere le prestazioni richieste dagli assistiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo. Il giudice amministrativo è pervenuto alla conclusione di ritenere che – almeno sino al 2008, con decorrenza, infatti, dal 1° gennaio 2009 RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli anche per gli enti in questione è venuto imponendosi il principio della remunerazione a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, come recita ora l'art. 8-quinquies, comma 2-quater, d.lgs. 502/1992, nel testo risultante dalla sua riformulazione ad opera dell'art. 79 d.l. 112/2008 (Cons. Stato, Sez. III, 18/09/2017, n. 4374; Cons. Stato, Sez. III, 9/05/2013, n. 2529; Cons. Stato, Sez. III, 9/05/2013, n. 2522) –gli enti "equiparati"non fossero tenuti, al pari degli ospedali pubblici, al rispetto dei "tetti di spesa", muovendo dall'iniziale constatazione che in funzione della loro assimilazione, in quanto strutture idonee ad assicurare, nel quadro dell'attività programmatoria avente ad oggetto il servizio ospedaliero, il soddisfacimento delle specifiche esigenze di cura espresse in questo ambito dalla popolazione, alle analoghe strutture di diritto pubblico si era già espresso il legislatore con l. 132/1968, affermando, tra l'altro, all'art. 2, comma 1, che "l'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano ... dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ... " e al medesimo art. 1, commi 5 e 6, che "nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera" e che i medesimi istituti ed enti "ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge". Il procedimento di classificazione, determinava, in particolare per gli enti che potevano accedervi,in considerazione dell'adeguatezza della struttura ad erogare il servizio ospedaliero in favore di una platea RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli indifferenziata di utenti, l'inserimento nella programmazione ospedaliera, che comportava, oltre all'inclusione della struttura nel piano dell'offerta relativa, anche l'accesso ai finanziamenti pubblici. In buona sostanza, si era venuto delineando, per opera positiva di legge, un assetto complessivo del sistema ospedaliero, modulato in funzione dei fabbisogni programmati e delle risorse disponibili, nell'ambito del quale gli ospedali classificati erano affiancati agli enti ospedalieri, cioè agli ospedali pubblici. La normativa successiva ed, in particolare, gli artt. 40, 41 e 43 l. 833/1978 e così pure le disposizione del d.lgs. 502/1992, disciplinanti il servizio ospedaliero, non hanno inciso, almeno sino alle modifiche introdotte, come detto, dal d.l. 112/2008, su que sto modello operativo che affianca, in funzione di una migliore resa del servizio nell'interesse del pubblico, offerta pubblica ed offerta privata, sicché alla luce di esso e delle disposizione ricordate il giudice amministrativo ha tratto l'assunto che le strutture ospedaliere gestite dagli enti privati, in quanto equiparate in questa missione agli ospedali pubblici, costituiscano una componente stabile del sistema sanitario nazionale, siano, cioè, consustanziali al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica che è lo scopo del un servizio sanitario organizzato su base universale ed egualitaria in favore di tutti i cittadini. E su questa certezza ha appunto enunciato il convincimento circa l'inapplicabilità alle strutture ospedaliere di matrice privatistica del regime tariffario pensato sul principio della limitazione delle spese e idealizzato nella fissazione periodica di appositi "tetti di spesa". La doglianza, dove censura il contrario giudizio della Corte d'Appello, coglie, quindi, nel segno e merita di essere condivisa. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si allega la violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, censurando il capo RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli della decisione impugnata nella parte in cui aveva confermato l'applicabilità alle prestazioni in contestazione dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007, che la sentenza sarebbe stata motivata soltanto in modo apparente: «il giudice di secondo grado –oltre a fermarsi sulla legittim ità costituzionale della norma – non spiega né chiarisce perché lo sconto del 2% sia sicuramente applicabile». 3.2. Il motivo è infondato. Come è noto il vizio denunciato sussiste quando la motivazione, pur graficamente presente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione e non espliciti il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento e si mostri, come tale, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. I, 1/03/2022, n. 6758; Cass., Sez. IV, 14/02/2020, n. 3819; Cass., Sez. VI-III, 25/09/2018, n.22598). Ora, nella specie, è vero che la Corte d'Appello non ha inteso dedicare alla questione uno sforzo motivazionale particolarmente impegnativo, ma non si può dire che essa sia perciò venuta meno al proprio obbligo di indicare il fondamento logico-giuridico della decisione adottata, a tal fine risultando sufficiente l'affermazione secondo cui lo sconto si rende applicabile «giusta previsione legislativa», ove l'oggettiva laconicità del dettato lascia intendere, essendo l'acquisizione al dibattito processuale pacifica, che il decidente si sia voluto richiamare ed abbia voluto regolare la vicenda al suo esame in applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 27 dicembre 2006, n. 296. 4.1. Con il quinto motivo di ricorso di allega la falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 e la violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. Sostiene la ricorrente, censurando il capo RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli della decisione impugnata nella parte in cui aveva confermato l'applicabilità alle prestazioni in contestazione dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007, che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nella specie, contravvenendone la lettera, la prima delle norme rubricate, concernendo essa le strutture accreditate: «il tenore della norma non lascia spazio a dubbi: i soggetti, tenuti a "praticare" lo sconto, sono le strutture private accreditate, ma il [OSCURATO:PERSONA], struttura privata equiparata a quelle pubbliche, non appartiene a tale categoria». 4.2. Il motivo è fondato. A suffragio di ciò conduce l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Poiché, come si è detto, esprimendo adesione alla giurisprudenza amministrativa sul punto, relativamente all'arco di tempo antecedente al 1° gennaio 2009, allorché, come si è ricordato, anche per le strutture c.d. "classificate" si è imposto il modello tariffario basato sui tetti di spesa, e quindi per gli anni di cui si discute gli IRCCS, anche se in gestione ad enti ecclesiastici, erano equiparati, in quanto ne condividono la funzione perché "consustanziali al sistema sanitario nazionale", agli ospedali pubblici e, come gli ospedali pubblici non erano assoggettati a limiti tariffari, sicché, già in linea di principio, è da escludere che in relazione alle prestazioni rese dai medesimi nel biennio 2006 e 2008 possa trovare applicazione lo sconto tariffario imposto dalla legge finanziaria del 2007. Del resto in questa direzione spunti non trascurabili erano rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità della norma in disamina, laddove nella sentenza 94/2009 era dato leggere, a confutazione della dedotta violazione del principio di uguaglianza nel fatto che allo sconto non fossero soggette lestrutture non accreditate eroganti o meno prestazioni per RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli conto del SSN, che «la doverosa peculiarità connessa alla natura pubblica della struttura comporta che su di essa grava l'obbligo di prestare i servizi, anche oltre il tetto di spesa assegnato». Equesto non senza ancora considerare che gli enti ospedalieri c.d. "classificati" e,quindi, equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche non sono riconducibili alla categoria degli enti accreditati, dato che già nel vigore dell'art. 8-quinquies, d.lgs. 502/1992, applicabile ratione temporis, era previsto che i rapporti tra la Regione e le strutture pubbliche ed equiparate fossero regolate a mezzo di appositi accordi da distinguersi dai contratti invece riservati agli enti e a professionisti in regime di accreditamento (comma 2). Nel che è da vedere la radice di una distinzione resasi ancora più esplicita in relazione agli IRCCS con l'inserimento, nel corpo del medesimo art. 8-quinquies, ad opera del d.l. 112/2008, del comma 2-quater ("Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"). 5. Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e la violazione dell'ar. 2041 cod. civ. e dei principi generali in materia di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione. Entrambi i motivi, attesone il carattere subordinato, sono assorbiti dall'intervenuto accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, sicché la loro disamina non si rende necessaria. 6.1. Con l'ottavo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 11 d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1321 cod. civ. Sostiene la ricorrente, RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli censurando il capo della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere i maggiori interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002, che la determinazione così adottata sarebbe inficiata da errore, vuoi perché la qualificazione di IRCCS al [OSCURATO:PERSONA] era stata accordata con provvedimento regionale n. 1287 del 23.12.2004, vuoi perché il rapporto contrattuale di esecuzione delle prestazioni si rinnovava di anno in anno e vuoi perché la lettura sposata dalla Corte d'Appello porterebbe a ritenere inapplicabile il tasso europeo ai rapporti più risalenti: «in altre parole ... la "fonte del diritto dell'ente" è pacificamente successiva all'8 agosto 2002». 6.2. Il motivo non è fondato. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche a SS.UU. (Cass., Sez. U, 20/11/2020, n. 26496 ) nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 e, vieppiù, a seguito della legislazione regionale che alla riforma ha dato concreta attuazione in ambito territoriale (per la Regione [OSCURATO:PERSONA] la l. reg. 3 marzo 2003, n. 4)si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che una dottrina amministrativa ha definito come il regime delle "3 A", basandosi essa su tre distinti atti: l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la Regione previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto"; l'accreditamento istituzionale, che "è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio; e l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accredita e che ha, tra l'altro, il compito di indicare "gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi", "il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare" "i requisiti del servizio da rendere"; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate". Si è precisato a questo riguardo che «la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda proprio alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli» (Cass., Sez. III, 4/07/2016, n. 14349). In ciò si rende agevolmente riconoscibile, per il fatto che si tratta, dunque, di un contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo -a fronte del pagamento di un prezzo, la "transazione commerciale" di cui è menzione nell’art. 2 d.lgs. RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli 231/2002, sicché con riguardo al problema che ne occupa se ne è tratta la conclusione – considerando che alla stregua dell’art. 11 d.lgs. 231/2002 "le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" – che nel caso d i prestazioni sanitarie erogateda strutture private preaccreditate con lo Stato il diritto di queste ultime a veders i corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorga soltanto qu alora, in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia stato concluso tra l'Ente pubblico competente e la struttura un contratto avente for ma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., Sez. III, 2/07/19, n. 17665). E dunque bene ha fatto il decidente del grado, rilevando che il rapporto era sorto nella specie in data antecedente a quella indicata dal citato art. 11 d.lgs. 231/2000, a d escludere la debenza degli interessi di mora nella misura reclamata. 6.3. Non contrasta, peraltro, questo approdo nessuna delle obiezioni declinate in contrario dalla ricorrente. Non la prima, sollevata facendo valere che la struttura avrebbe operato sulla base di un provvedimento amministrativo, riconoscibile nella specie nel provvedimento ragionale 1287 del 23.12.2004 e quindi successivo alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché, posto che l'obbligo per essa, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio (Cass., Sez. III, 5/07/2018, n. 17588), l'obiezione tende ad attribuire natura contrattuale ad un provvedimento unilaterale ed autoritativo emesso in carenza di una RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli fase di contrattazione, sebbene non sia ipotizzabile che nei rapporti con la P.A. possano concludersi accordi contrattua li per facta concludentia (Cass., Sez. VI - III, 3/06/2014, n. 12392 ), i n mancanza, cioè, del naturale sbocco di detti rapporti nella redazione tra le parti di un contratto scritto secondo quanto stabilito a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Cass., Sez. III, 11/10/2016, 20391). Non la seconda, sollevata facendo valere che il rapporto si rinnoverebbe di anno in anno, poiché il contratto intercoso con la Regione accreditante – l'accordo contrattuale di cui è menzione nel d.lgs. 502/1992 – è formalmente unico ed ha natura di contratto a favore di terzo ad esecuzione periodica e continuativa (Cass., Sez. III, 18/12/2019, n. 33674), non potendo dunque assumersi a cifra costitutiva dello stesso ciò che ne connota semplicemente un modo di esecuzione. Non la terza, sollevata dalla ricorrente facendo valere che altrimenti la disciplina dei ritardi nei pagamenti non sarebbe applicabile ai rapporti più risalenti nel tempo, poiché, considerato che l'art. 8, comma 7, d.lgs. 502/1992 ha determinato la definitiva cessazione di tutti i pregressi rapporti di convenzionamento alla data del 30 giugno 1996, rendendo di fatto irrilevante la prosecuzione dell'attività, ancorché sia sorretta da un provvedimento della Regione (Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17711), nel regime delle "3 A" la stipulazione dell'accordo contrattuale, con cui si determina il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7019), costituisce la "conclusione naturale" della sequenza procedimentale fissata dalla legge, di modo che, se è indubbiamente ad esso che occorre guardare per stabilire se spettino o meno gli interessi "europei", e per mezzo di esso che si chiude il periodo transitorio decretato in RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli favore delle strutture già convenzionate dall'art. 6, comma 6, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e si realizza il passaggio dal regime vecchio a quello nuovo. 7.1. Con il nono motivo di ricorso si allega la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, la violazione degli artt. 1321, 1322, 1372 cod. civ. ed ancora degli artt. 1362 e 1371 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione dei contratti. Sostiene la ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere i maggiori interessi di mora previsti dalle norme per prima indicate in rubrica, che la determinazione adottata dalla Corte d'Appello, sul presupposto che l'art. 53 dell'all.to B, denominato Capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi alla acquisizione di beni e servizi, inserito nella l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22/1989, che tali interessi riconosceva, avesse natura vincolante e normativa e fosse stato in seguito abrogato, sicché ne andava per questo esclusa la natura contrattuale, sarebbe inficiata da errore, poiché detta norma era stata richiamata in sede di approvazione, ad opera della DGR 7279/90, dell'accordo tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'AIOP (l'associazione rappresentante le case di cura). Di conseguenza, nel richiamo così operato non era da vedere la fissazione di un tasso di interesse, ma la determinazione di un tasso di interesse liberamente pattuito tra le parti, come del resto si ritrae anche dalla pronuncia di incostituzionalità adottata dalla Corte Cost. con sentenza 82 del 1998 circa una disposizione di tenore analogo contenuta nell'art. 73 l. reg. Marche 24 ottobre 1981, n. 31: «ne discende che l'abrogazione della norma regionale è del tutto irrilevante, poiché, nel caso in esame, il richiamo all'art. 53 era compiuto al solo fine di incorporarlo nel testo dell'accordo e così quantificare la misura del tasso di interesse applicabile e stabilirne le modalità di pagamento». RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli 7.2. Il motivo non ha pregio. 7.3. La Corte d'Appello ha motivato la propria decisione sul punto – respingendo il corrispondente motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante, a conforto della dedotta natura contrattuale della pattuizione in questione, aveva spiegato che l'articolo 53 rappresentava una disposizione da usare come schema di riferimento al momento della stipula dei contratti della ASL – con la considerazione che «le norme dei capitolati generali, come tale perfettamente inquadrato dal primo giudice l'articolo 53 in commento, non abbiano natura erga omnes ... Vertendosi nella specie in tema di capitolato generale diretto a disciplinare l'attività contrattuale delle ASL della Regione [OSCURATO:PERSONA], esso aveva natura vincolante e normativa con riferimento alle ASL, di talché risulta confutata la tesi della natura contrattuale della disposizione in oggetto e assorbente il rilievo della sua abrogazione operato dal primo giudice». Ora, questa affermazione di principio ha il merito di chiarire che il thema decidendi oggetto del giudizio celebratosi avanti al giudice d'appello era la natura contrattuale o meno della pattuizione di che trattasi e ciò è, di conseguenza, la materia dello scrutinio qui richiesto. 7.4. La precisazione si rende doverosa per significare che la vicenda in disamina si colloca in una luce del tutto diversa – e non riceve perciò da essi alcuno schiarimento decisivo –tanto da quella ha fatto da sfondo all'analoga vicenda decisa da questa Corte con sentenza 25402/2009, ove, come si apprende dalla sua viva motivazione, «la natura pattizia degli interessi di cui si discute - e la conseguente inconferenza dei profili di incostituzionalità della L.R. n. 22 del 1989, art. 53, su cui tanto insiste l'impugnante - può ritenersi circostanza pacifica in causa, di modo che la sua rilevanza è funzionale alla sola RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli delimitazione dell'ambito del sindacato demandato a questa Corte»; quanto da quella che ha fatto da sfondo alla diversa vicenda definita da questa Corte con sentenza 2761/2016, ove, pur negandosi natur a convenzionale alla previsione recata dall'art. 53, poiché, applicandosi essa per forza stessa di legge al rapporto in giudizio non sarebbe riconoscibile «un caso di relatio perfecta ... che può predicarsi nella diversa ipotesi in cui il richiamo a particolari disposizione legislative o regolamentari o di capitolati generali ovvero ad altra documentazione, già predisposta, sia stato effettuato volontariamente e non sia, come nella specie, obbligatorio», la pronuncia era stata tuttavia adottata con riferimento ad un credito non avente fonte da una prestazione sanitaria. 7.5. Ciò precisato, va tuttavia osservato che rispetto all'affermazione qui oggetto di censura – che disconosce, dunque, la pretesa natura negoziale della pattuizione in parola – il mot ivo si mostra connotato da un'alea di ambiguità che incide negativamente sul presupposto della sua necessaria specificitàe ne preclude perciò lo scrutinio. L'illustrazione di esso non chiarisce, infatti , se l'argomento della contrattualizzazione sia inteso a censurare la decisione impugnata sotto il profilo del suo allineamento alla delibera 7279/1990 con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva recepito l'accordo con l'AIOP, giacché in tal caso andrebbe considerato che con successiva delibera della medesima giunta regionale 3741/1998 la Regione [OSCURATO:PERSONA], onde evitare che, come analoghe disposizioni adottate da altre Regione – il riferimento è all'art. 73 l. reg. Marche 31/1981, che ancorava la determinazione del saggio degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti effettuati dalle ASL al tasso di sconto, dichiarato illegittimo da Corte Cost. 82/1998 – l'art. 53 fosse fulminato di incostituzionalità, ne aveva disposto la soppressione, con la conseguenza di caducare, almeno a far tempo dalla delibera di RG 12572/17 UBI Factor –ASL Roma3 Est. Cons. Marulli soppressione, il fondamento normativo su cui la previsione in punto di interessi risultante dal predetto accordo poteva reputarsi operante con riguardo alle prestazioni successiva alla sua soppressione; ovvero se la censura che trova espressione nell'argomento in parola sia sviluppata con riferimento al rapporto tra ASL e l'IRCCS [OSCURATO:PERSONA], poiché, anche considerando l' obiter risultante da Corte Cost. 82/1998, a cui pure si riporta la ricorrente, non sarebbe eludibile il rilievo che il motivo e, meglio, l'illustrazione di esso omette di precisare se il dettato dell'art. 53 l. reg. [OSCURATO:PERSONA] 22/89 sia stato o meno canonizzato in un patto convenzionale intercorso tra l'ASL e l'IRCCS cedente, esponendosi anche sotto questa angolazione al rilevato difetto di specificità. 8. In conclusione, vanno accolti il primo ed il quinto motivo di ricorso; vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; vanno dichiarati infondati il quarto e l'ottavo motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il nono motivo di ricorso. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; dichiara