CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3983 /201 7 R.G. propost o da FERRANTE Aldo, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento –legale rappresentante di associazione sportiva – obbligazione solidale AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 1680 / I / 2016 , della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del16 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria provincialedi Bari la cartella di pagamento n. 142 0 130025332451 , a luinotificata in qualità di coobbligato, recante somme iscritte a ruolo a titoloprovvisorio, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, pari a un terzo dei maggiori imponibili accertati con due distinti avvisi di accertamentoemessi, per il recupero di Ires, Iva e Irap degli anni 2004 e2005, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui egli era stato legale rappresentante fino al 10 luglio 2006, data di estinzionedell’associazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata erano statinotificati esclusivamente all’associazione sportiva, ma non anche adAldo Ferrante, nei cui confronti la cartella era stata emessa quale responsabilein solido . 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia , investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame, evidenziando,da un lato, che era irrilevante la mancata notifica degli avvisidi accertamento nei confronti del Ferrante, ben potendo questi contestare il merito della pretesa impositiva di cui ai predetti atti mediantel’impugnazione della cartella di pagamento, dall’altro, che la responsabilità dell’appellato per le obbligazioni tributarie dell’associazione non riconosciuta derivava, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., dalla sua posizione di legale rappresentante dell’associazione stessa. 4.Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi , cui l ’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art.38 cod. civ. poiché la sentenza impugnata, nell’affermare che il legale rappresentante di associazione non riconosciuta è responsabile delle obbligazioni da questa assunte in virtù della mera carica rivestita, si pone in contrasto con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che invececollega la responsabilità personale e solidale di cui al citato art. 38 non già alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Va infatti dato seguito al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «nelleassociazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, poiché laresponsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicitàlegale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d’imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente» (Cass. n. 4747/2020; Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022). 2.2. Nel caso in esame è pacifico che nel periodo cui si riferiscono gli accertamenti [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante dell a associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di elementi che consentano di giungere ad una diversa conclusione, deve presumersi in capo a lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’ente rappresentato, con conseguente sua responsabilità solidale, exart. 38 cod. civ., per i debiti tributari dell’associazione sportiva (in questo senso v. anche Cass. n. 11869/2024). 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce che nelle more del termine per la proposizione del ricorso per cassazione è passata in giudicato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 884/2016 che, nell’ambito di distinta causa promossa dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento ad essa notificati, aveva dichiarato l’improponibilità dell’originario ricorso dell’associazione siccome proposto quando essa era già cessata, e quindi priva di soggettività giuridica. Secondo il ricorrente dalla sentenza da ultimo citata emergerebbe la nullità dei prodromici avvisi di accertamento notificati alla società sportiva e, quindi, l’inesistenza dell’obbligazione principale, con conseguente travolgimento, in virtù della forza espansiva del giudicato, della pretesa avanzata dall’amministrazione nei suoi confronti quale obbligato solidale. 4. Il motivo è infondatogiacché, anche a prescindere dal fatto che la sentenza della CTR della Puglian. 884/2016 si riferisce ad un avviso di accertamento (il n. TV FO41504699/2013) diverso da quelli che vengono in rilievo nella presente causa (i nn. TV F041500497/2013 e TV F041500510/2013) ed è stata resa all’esito di una causa in cui il Ferrante non era parte, la pronuncia invocata dal ricorrente si limita a dichiarare, in punto di mero rito, l’improponibilità del ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] poiché proposto da un soggetto che, essendo estinto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, era privo di capacità processuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quella pronuncia, trascritta nel corpo del ricorso,non reca alcun accertamento né in merito alla nullità dell’avviso di accertamento impugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazione tributaria dell’associazione, sicché il richiamodel Ferrante al giudicato e al suo effetto espansivo è privo di fondamento. 5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente lamenta che i giudici d’appello non hanno considerato che l’omessa notificazione nei suoi confronti dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento, non poteva essere surrogata, pena la lesione del suo diritto di difesa, dalla notificazione dell’atto in questione all’associazione, venendo in rilievo due distinti titoli di responsabilità. 6. Il motivo è infondato. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento per cui è causa in quanto coobbligato unitamente a ll ’A ssociazione [OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità è quindi irrilevante che egli sia rimasto estraneo – in proprio – agli atti di accertamento finalizzati alla formazione del ruolo (atti che, peraltro,come accertato anche dal Giudice d’appello senza che sul punto siano state mosse censure, aveva ricevuto quale rappresentante dell’ente ), poich é era legittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fosserostati notificati personalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale. 6.2. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di questaCorte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle imposte sui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l ’ Ufficio finanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma la medesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), nei confronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme costituzionali (v. Cass. n.10572/2011; Cass. n. 9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggetto solidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n. 20704/2014; Cass. 21763/2015). 6.3. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo e alla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso. Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazione al socio di società di persone, con principio applicabile anche nel caso in esame, che qualora l'iscrizione sia avvenuta in base a un avviso notificato alla società, finanche quando non sia stato da questa impugnato, il socio può lamentare non soltanto l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (Cass. n. 28709/20). A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria. 6.4. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE , 27 febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione, anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivo di una decisione amministrativa non può giustificare una lesione della sostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si può ammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottate in esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazione finanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, in base ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggetto passivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere in discussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C- 189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)». 6.5. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridica debitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva non riconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suo rappresentante legale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019). 6.6. Nel caso in esame, inoltre, in nessuna misura si può ritenere conculcato il diritto di difesa. Pacifico è, come dinanzi chiarito, che [OSCURATO:PERSONA] è stato il legale rappresentante dell’associazione fino alla data dell’estinzione, risalente al 2006; altresì pacifico è che « gli avvisi di accertamento n. TVF041500497/2013 e n. TVF041500510/2013 - sono stati - emessi nei confronti dell'A.S. [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale»(così si legge nella sentenza impugnata) e che nella qualità di legale rappresentante dell’associazione Ferrante li ha impugnati, dando avvio ad un giudizio definit o con la sentenza dell a [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 2387/1/2014, che ha rigettato il ricorso. 6.7. Il titolo della pretesa impositiva è dunque costituito dagli avvisi posti a base della riscossione provvisoria (coerenti, quanto al titolo della riscossione frazionata, Cass. n. 2519/2024, punto 5.3; Cass. n. 19225/2025); e di tale pretesa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, era pienamente a conoscenza, come correttamente rimarcato dal giudice d’appello, il quale ha giustappunto sottolineato che il ricorrente ha avuto «conoscenza concreta ed effettiva delle contestazioni di carattere fiscale mosse nei confronti dell’ASD VolleyNoci», giustappunto nella suddetta qualità, che fonda il rapporto di coobbligazione solidale. Lo stesso ricorrente, d’altronde, ha riferito in ricorso che l’Agenzia «Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha notificato il p.v. di constatazione all'associazione e per essa all'ex PresidenteFerrante Aldo » : nessun fondamento ha quindi la censura di grave lesione del diritto di difesa, posto che egli risponde, giova ribadirlo, dei debiti d’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legale rappresentantee quale legale rappresentante è stato posto a conoscenza della pretesa, compendiata negli avvisi che, sempre nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, ha impugnato. 7. Concludendo, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannat o al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legit- timità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese preno- tate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte