CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13050/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione o, in subordine, quale erede dell’ex socio [OSCURATO:PERSONA] o, in ulteriore subordine, quale consegnataria di ciascun atto impugnato, rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 869/02/2021, depositata il 12.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Genova rigettava i ricorsi riuniti propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di intimazion e riguardanti l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per debiti di natura tributaria, relativi agli anni 2007 e 2008 , sostenendo, tra l’altro, che correttamente gli avvisi erano stati notificati, nel 2017, alla società, estinta nel 2016, in quanto tale soggetta al regime di differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione,introdotto dall’art. 28 della l. n. 175/20 14 ; - con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributar ia regionale della Liguria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che esso era tardivo, in quanto era stato notificato all’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 12.04.2018 e non si applicava la sospensione dei termini, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, in quanto la definizione agevolata relativa a detta disposizione riguarda solo le controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi e quelli impugnati erano atti prodromici a provvedimenti di mera riscossione; - la contribuent e impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo di ricorso, la contribuent e deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 40, comma 1, lett. a), e comma 2, 42, comma 1, 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 298, comma 1, 300, commi 1 e 4, 304 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’interruzione del processo essendo venuto meno in data 20.01.2021 il quinquennio di ultrattività fiscale, previsto dall’art. 28, comma 4, della l. n. 175 del 2014 ed avendo la società [OSCURATO:SOCIETA] perduto la capacità di stare in giudizio nel processo tributario facendo venir meno anche lo ius postulandi in capo al difensore della stessa, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo, compresa la sentenza impugnata, posti in essere dopo l’evento interruttivo; - con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 1, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4 e 156, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello, affermando, con una motivazione apparente, che “la controversia ha per oggetto due intimazioni di pagamento (ex art. 29, comma 1, lett. a), DL 78/2010), che si sostanziano in due inviti ad adempiere il versamento, entro 60 giorni, degli importi dovuti, ex art. 68 D.Lgs. 546/92, a seguito di due sentenze della CTR Liguria favorevoli all'Ufficio e dunque, ancorché configurabili quali atti prodromici a provvedimenti di mera riscossione”; - con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, d.l. n. 78/2010 e 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 conv. con modificazioni in l. n. 136/2018, 18, 19 e 38, ultimo comma, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che la controversia riguardava l’impugnazione di atti impoesattivi, avendo la società dedotto che detti atti erano strettamente collegati agli atti prodromici costituiti dalle sentenze n. 1215/02/2016 e n. 1214/02/2016 della CTR Liguria, peraltro afflitte da giuridica inesistenza e quindi prive di qualsivoglia sostanza impositiva, in quanto emesse nei confronti di soggetto ([OSCURATO:SOCIETA].) non più esistente in quanto estinto a far data dal 20/1/2016; sostiene, quindi, che la controversia era stata attivata nei confronti dell’Agenzia delle entrate e aveva sostanza impositiva per essere stata con essa contestata la sussistenza di ogni pretesa impositiva nei confronti della contribuente; - per ragioni di evidente priorità logica e di connessione va nno esaminati prima, e insieme, il secondo e il terzo motivo, che sono infondati; -dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 2 e ss., che recano la trascrizione di parte del contenuto de lle intimazioni, le quali espressamente si riferiscono a “imposte, interessi e sanzioni in base a quanto deciso nella sentenza citata”) si evince che gli atti impugnati non erano avvisi di accertamento esecutivi o atti impoesattivi, in quanto, proprio come ha chiarito la CTR, “ la controversia ha per oggetto due intimazioni di pagamento (ex art. 29, comma 1, lett. a), DL 78/2010), che si sostanziano in due inviti ad adempiere il versamento, entro 60 giorni, degli importi dovuti, ex art. 68 D.Lgs. 546/92, a seguito di due sentenze della CTR Liguria favorevoli all'Ufficio e dunque, ancorché configurabili quali atti prodromici a provvedimenti di mera riscossione, indubbiamente gli atti impugnati, non sono qualificabili come atti impositivi”; - le intimazioni di pagamento impugnate, infatti, erano state notificate alla contribuente a seguito di due distinte sentenze della CTR della Liguria, favorevoli all’Ufficio, emesse in relazione ad altrettanti prodromici avvisi di accertamento, notificati alla società contribuente; si trattava, quindi, di mere intimazioni che riguardano una ripresa già individuata in precedenti atti impositivi, a loro volta impugnati e ritenuti legittimi dal giudice tributario; - è costante al riguardo , nella giurisprudenza di questa Corte e in dottrina, l'affermazione secondo cui esulano dal concetto di lite fiscale pendente e sono, quindi, insuscettibili di definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo e non costituenti manifestazione di effettivo esercizio di potere impositivo (Cass., Sez. U., n. 643/2015; conf., tra varie, Cass. n. 5755/2024; ancora con riguardo all’art. 6 del d.l. n. 119/18 e all’esclusione dal novero degli atti impositivi dell’intimazione di pagamento, vedi anche Cass. n. 32039/24); -con la sentenza n. 643/15 le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che “essendo espressione di esercizio non originario, ma solo derivato, del potere impositivo, atti puramente liquidatori, in quanto tali non condonabili, sono, di certo, quelli con cui viene intimato il pagamento di imposta oggetto di pregresso atto impositivo divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione o dell'esito del giudizio ad essa conseguito”; - ad analoghe considerazioni si giunge nell’ipotesi in esame, in cui si discute, come si evidenzia in sentenza, di riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92, in quanto in tal caso l’atto di intimazione è un atto vincolato, considerato che il titolo della pretesa impositiva è costituito dallasentenza posta a base della riscossione (Cass. n. 2519 del 2024, punto 5.3); - le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato che rientra nel novero degli atti impositivi, in quanto tali suscettibili di definizione agevolata, la cartella di pagamento, purché, però, essa costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, la quale, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, assume natura di atto complesso, in quanto, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum ; hanno aggiunto che, anche di là dalla natura formale dell'atto, rileva - ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno della definizione agevolata- anche la considerazione della natura dei motivi d'impugnazione, come ad esempio nel caso in cui, nell'impugnare la cartella, si faccia valere il preteso vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto (Cass., Sez. U., n. 18298 del 2021); coerentemente, quanto alla pretesa per interessi, hanno ulteriormente aggiunto le Sezioni Unite, non è necessario che la cartella che faccia seguito a un avviso di accertamento prodromico relativo anche agli interessi rechi l’indicazione specifica delle modalità di calcolo di questi e dei saggi di interesse applicati(Cass., Sez. U., n. 22281 del 2022); - nel caso in esame, gli atti impugnati non hanno natura impositiva, essendo meri inviti ad adempiererivolti alla società, emessi a seguito di sentenze del giudice tributario nei giudizi riguardanti gli atti impositivi, che contenevano pretese già definite e portate a conoscenza sempre della società, di cui l’odierna ricorrente è stata liquidatrice volontaria fino alla cancellazione ; per quest’aspetto non può farsi applicazione del principio fissato da Cass. n. 15946/25, che ha ritenuto rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/18 gli atti di intimazione con i quali era stata per la prima (e unica) volta portata a conoscenza degli intimati, ex soci ed ex liquidatore, la pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione nei confronti della società; - l’esclusione della natura impositiva delle intimazioni in questione emerge d’altronde, sul piano sostanziale, anche dal concreto tenore delle contestazioni mossecol ricorso di primo grado, sunteggiate per i profili d’interesse col terzo motivo del ricorso in esame, e calibrate sulla pretesa giuridica inesistenza della [OSCURATO:SOCIETA], che, a dire della stessa contribuente, già determinava la giuridica inesistenza delle sentenze n. 1215/02/16 e 1214/02/16, per effetto e in conseguenza delle quali è avvenuta la notifica delle due intimazioni di pagamento (si legge sul punto a pag. 24 del ricorso che “E così testualmente deducendosi, già nei ricorsi introduttivi contro i predetti atti impugnati (intimazioni di pagamento) l’illegittimità di ciascuno di essi in quanto emesso nei confronti di soggetto passivamente non legittimato, e cioè alla [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore di detta società… . Con la conseguenza che, se, dunque, la società era giuridicamente inesistente in quanto estinta anche l’atto d’intimazione e la sua notificazione erano da ritenersi giuridicamente inesistente , siccome effettuate a soggetto giuridicamente inesistente , così come, del pari, era ciascuna sentenza di riferimento (n. 1215/02/2016 e n. 1214/02/2016 della CTR Liguria) riguardante ciascuno dei singoli avvisi di accertamento…”); - la questione, quindi, non intercetta una pretesa impositiva nuova, ma la contestazione della pretesa impositiva già formulata e definita con le suddette sentenze, che la ricorrente non riferisce siano state in alcuna misura riformate; - corretta è quindi la qualificazione del le intimazioni come atti preordinati alla riscossione, di modo che con riguardo ai giudizi ad esse relativi non trova applicazione la sospensione dei termini per impugnare, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 esclusivamente in riferimento alle “ controversie definibili ”, ossia (comma 1) al“lecontroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi”; - l’appello della contribuente, quindi, era stato proposto tardivamente; - il primo motivo risulta assorbit o , essendo la sentenza impugnata passata in giudicato; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la contribuente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat