CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1761/2019 depositata il 21/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diRoma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava un’intimazione di pagamento notificataleil 9 agosto 2016, mediante la quale le veniva richiesto, in qualità dimembro del Consiglio direttivo della cessata associazione “[OSCURATO:PERSONA]”,il pagamento della somma di euro 38.909,27, in relazione all’avviso diaccertamento n. TK7043203912-12, relativo all’anno d’imposta 2007, inesito alla sentenza con la quale l’allora Commissione tributaria regionaleaveva respinto l’appello proposto dall’associazione.La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto, sostenendo la propriacarenza di legittimazione passiva, la decadenza per omessa notifica neisuoi confronti del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione delcredito erariale, il difetto di motivazione e la mancata allegazione delpreliminare avviso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza del 9gennaio 2018, rigettava il ricorso.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, eccependo, tral’altro, la violazione dell’art. 38 c.c., non avendo il giudice di prime cureconsiderato che la responsabilità personale e solidale degli amministratoridell’associazione non è direttamente collegata alla mera titolarità dellarappresentanza dell’ente, e lamentando altresì l’omessa prova da partedell’Ufficio dello svolgimento concreto, in nome e per contodell’associazione, di attività da parte dell’amministratore.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame dellacontribuente. [OSCURATO:PERSONA], quale erede della predetta [OSCURATO:PERSONA],propone ora ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha eccepito la tardivitàdel controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrenteha eccepito la tardività del controricorso dell’Agenzia delle Entrate,notificato il 5 maggio 2020.L’eccezione è infondata e va disattesa.La sentenza d’appello oggetto di ricorso è stata depositata il 21 marzo2019 e non risulta essere stata notificata. Pertanto, ai sensi dell’art. 327c.p.c., trovava applicazione il termine lungo semestrale perl’impugnazione. Entro tale arco temporale il ricorrente ha provveduto anotificare il ricorso per cassazione in data 20 maggio 2019, con attodunque ritualmente e tempestivamente proposto.A seguito della notificazione del ricorso, il termine per il relativo depositopresso la Corte era regolato dall’art. 369 c.p.c., quindi fissato in ventigiorni decorrenti dalla notificazione medesima. Tale termine veniva,pertanto, a scadere il 9 giugno 2019, data che, prorogata al giornosuccessivo per effetto della coincidenza con una domenica, costituisce la“scadenza del termine stabilito per il deposito” rilevante ai fini dell’art. 370c.p.c. vigente ratione temporis. Ai sensi di quest’ultima disposizione, neltesto applicabile nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art.3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”), il controricorsoandava notificato entro venti giorni dalla suddetta scadenza. Il termineiniziava dunque a decorrere il 10 giugno 2019 e veniva a maturare il 29giugno 2019; trattandosi di giorno coincidente con un sabato, la scadenzanaturale restava prorogata al 1° luglio 2019.Su tale termine incideva, tuttavia, la disciplina speciale introdottadall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018. Tale norma prevedeva, per itermini di impugnazione – e, in modo espresso, per il termine destinatoalla proposizione del controricorso in cassazione – una sospensione dinove mesi qualora la scadenza fosse ricaduta tra la data di entrata invigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019. Poiché lascadenza naturale del controricorso era fissata al 1° luglio 2019, essaNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026rientrava inequivocabilmente nel periodo indicato, con la conseguenza chela sospensione in parola, essendo modellata come sospensione riferita allascadenza del termine – e non come interruzione del suo decorso –determinava uno slittamento fisso e automatico della scadenza di novemesi. Questa ricostruzione sull’operatività della disciplina ex art. 9, comma 1, D.L. n. 119 del 2018 si pone nel solco dell’orientamento già espresso daquesta Corte, la quale, avuto riguardo al ridetto art. 9 (già art. 6,comma 11), ha affermato che “in pratica, il termine […] è procrastinato dinove mesi”, poiché l’effetto è ancorato alla sola scadenza naturale e non alsuo decorso (Cass. 15 ottobre 2021, n. 28398; Cass. 29 marzo 2021,n. 8681).La disciplina di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, in altritermini, non configura una sospensione del termine intesa come arrestodel suo decorso. La sospensione straordinaria opera, difatti, in ragionedella sola collocazione della scadenza nel periodo compreso tra il 24ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, senza che assuma rilievo il profilo deldecorso maturato (o maturando) del termine. Ne discende, sul pianosistematico, la cumulabilità della sospensione straordinaria con il terminelungo ex art. 327 c.p.c. e con la sospensione feriale, quando non vi siasovrapposizione temporale dei periodi, essendo la cumulabilità esclusasoltanto in caso di coincidenza, anche parziale, degli intervalli (Cass.28398/2021; Cass. 8681/2021 cit.).Proprio perché la norma prende in considerazione unicamente la scadenza,l’effetto sospensivo non opera, in definitiva, secondo lo schema ordinarioproprio della sospensione – dato dal congelamento del tempo residuo –ma si traduce in un differimento meccanico e uniforme della scadenzafinale, predeterminato nella misura fissa di nove mesi. La scelta legislativaè, d’altronde, sul piano della ratio quella dell’individuazione di un periododi “sterilizzazione” delle scadenze processuali, identico per tutti i terminiricadenti nell’arco temporale normativamente perimetrato, in coerenza conNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026lo scopo dell’istituto, che – nell’ambito delle misure deflattive introdottedal D.L. n. 119 del 2018 – mira ad assicurare ai contribuenti un arcotemporale omogeneo e sufficiente per valutare l’adesione alla definizioneagevolata delle liti tributarie. Si evita, in tal guisa, che la necessità dirispettare i termini processuali ordinari possa pregiudicare la ponderazionedella scelta. Proprio questa finalità di favorire la “pace fiscale” spiega laprevisione di uno slittamento fisso e rigido, uguale per tutte lecontroversie definibili, indipendente dalla durata del termine diimpugnazione e dal momento del suo avvio. È in tale prospettiva che laCorte ha rimarcato che la sospensione opera in base alla mera“proponibilità” della definizione agevolata e con efficacia automatica pertutte le parti del processo tributario, così da rendere effettiva la funzionedeflattiva dell’istituto (Cass. 28398/2021). In ultima analisi, il legislatoreha inteso garantire, per tutte le scadenze ricadenti nell’intervallonormativamente delineato, un “bonus” temporale egualitario, quindiidentico e predeterminato, non suscettibile di variazioni in funzione deldies a quo o del tempo già trascorso.Ne consegue che, ove la scadenza naturale del termine s’inscriva nelperiodo previsto dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 119/2018, l’effetto dellasospensione consiste nella traslazione in avanti della data finale di novemesi esatti, senza necessità di alcun computo relativo al decorsoprecedentemente maturato. La scadenza che riguarda il controricorsocorrelato al procedimento odierno veniva pertanto a collocarsi al 1° aprile2020.Tuttavia, detta data si collocava in un alveo temporale contrassegnatodalla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19.L’art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020 stabiliva la sospensione generalizzatadei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.Successivamente, l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“DecretoLiquidità”), ha espressamente prorogato il termine finale della sospensioneNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026sino all’11 maggio 2020, ampliando dunque l’intervallo temporale nelquale il decorso dei termini processuali rimaneva integralmente inibito. Ilperiodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 deve pertantoconsiderarsi come un’unica e continua parentesi di sospensione legale deldecorso dei termini.Poiché il termine prorogato dall’art. 9 del D.L. 119/2018 – fissato, comedetto, al 1° aprile 2020 – ricadeva pienamente all’interno dell’intervallocosì ampliato, ne derivava che detto termine, in quanto destinato amaturare durante un periodo di sospensione, non era suscettibile discadere, atteso che il suo decorso era ulteriormente e legalmente inibito.La scadenza si trasferiva pertanto automaticamente al primo giornosuccessivo alla cessazione della sospensione, in applicazione dell’effettolegale diretto scaturente dalla sospensione integrale dei termini ex art. 83,comma 2, D.L. 18/2020. Essendo la sospensione emergenziale definita perl’11 maggio 2020, il termine per la notifica del controricorso venivadefinitivamente a scadere il 12 maggio 2020, primo giorno utile successivoe non festivo.Poiché, nel caso in esame, il controricorso risulta essere stato notificato indata 5 maggio 2020, e dunque in epoca ampiamente anteriore al terminefinale così come risultante dall’interazione delle sospensioni normativesopra richiamate, esso deve ritenersi pienamente tempestivo.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., ossia la nullità della sentenza impugnata per viziomotivazionale assoluto, quindi per motivazione apparente, in violazionedegli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchédell’art. 118 disp. att. c.p.c.Il primo motivo è infondato.Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio motivazionaleassoluto, assumendo che la motivazione resa dal giudice d’appello sarebbeNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026solo apparente e, pertanto, inidonea a rendere intellegibili le ragioni delladecisione. L’assunto non è condivisibile.Che la pronuncia impugnata adotti uno stile sintetico non vale, di per sé, aconfigurare un vizio radicale della motivazione, ove – come nel caso dispecie – il giudice di merito abbia comunque individuato con chiarezza ilfulcro del proprio convincimento, ravvisato nella «partecipazione dellacontribuente all’organo direttivo, che resta pur sempre il centrodecisionale dell’Associazione», elemento ritenuto sufficiente a fondare laresponsabilità personale della Dantini nel quadro normativo applicato. Unasimile indicazione consente di cogliere senza incertezze la ratio decidendi ecolloca la motivazione nell’alveo del c.d. “minimo costituzionale”.Come ripetutamente affermato da questa Corte, a seguito dellariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sullamotivazione è oggi limitato alla verifica dell’esistenza di una anomaliamotivazionale che si traduca in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., esi concreta unicamente nelle figure della motivazione mancante, dellamotivazione meramente apparente, della manifesta ed irriducibilecontraddittorietà e della motivazione perplessa o incomprensibile,restando esclusa ogni possibilità di censurare l’insufficienza o la meracontraddittorietà interna dell’impianto argomentativo (Cass. nn.23940/2017, 22598/2018, 7090/2022).È nulla, dunque, solo la sentenza che, pur presentando una giustificazionegrafica, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalgiudice, risolvendosi in affermazioni apodittiche o tali da impedire ognicontrollo sulla coerenza del ragionamento decisorio, non potendosidemandare all’interprete il compito di integrarne il contenuto consupposizioni o congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. nn.14927/2017, 13977/2019, 29124/2021). La motivazione è solo apparentequando, pur talora ampia, risulta costruita in modo da non consentirel’individuazione della ratio decidendi o da rendere incomprensibili iNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026passaggi logici rilevanti, oppure quando manca un collegamentoriconoscibile tra le premesse poste e le conclusioni raggiunte (Cass. nn.13248/2020, 8400/2021, 9288/2021, 9627/2021).Nessuna di tali ipotesi ricorre nella vicenda in esame.[OSCURATO:PERSONA] regionale non si è limitata a formule generiche, né havalorizzato elementi estranei alla fattispecie: al contrario, ha individuatoun preciso elemento di fatto – la presenza della contribuente nell’organodirettivo – ritenuto idoneo, secondo un giudizio di merito che non appareillogico né incomprensibile, a radicare la responsabilità in relazione alleobbligazioni sorte. La motivazione, seppur essenziale, è coerente eintelligibile, ed è sufficiente a consentire il controllo sulla logicità delragionamento.Le censure articolate dal ricorrente, lungi dal denunciare un reale deficitmotivazionale, tendono in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione deifatti e una nuova valutazione delle risultanze dichiarative e documentali,profili che attengono al merito e non possono essere rivalutati in sede dilegittimità, né possono essere surrettiziamente veicolati sotto la vestedella motivazione apparente. Poiché, dunque, la soglia minima richiestadall’art. 111, comma 6, Cost. non risulta in alcun modo violata, il motivonon può trovare accoglimento.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 38 c.c., posto che la responsabilitàpersonale e solidale a carico degli amministratori dell’associazione non èdirettamente collegata, diversamente da quanto opinato dallaCommissione tributaria regionale, alla semplice titolarità dellarappresentanza dell’ente, ma all’attività contrattuale o negozialeconcretamente svolta per conto dell’associazione.Il secondo motivo è infondato.Giova sottolineare che la parte ricorrente riferisce di aver lamentato sindal primo grado “la violazione nell’applicazione dell’art. 38 c.c. non avendoNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo ilquale la responsabilità personale e solidale a carico degli amministratoridell’associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità dellarappresentanza dell’ente, ma all’attività contrattuale e negozialeconcretamente svolta per l’Associazione” (così si legge a pag. 3 delricorso). Medesime considerazioni sono ribadite a sostegno del secondomotivo (v. pag. 5 del ricorso). Questa prospettazione postula che Dantini,quale componente del Consiglio direttivo, ne condividesse la titolarità dellarappresentanza dell’ente (in ricorso coerentemente si chiosa che“…solitamente, le persone che possono agire in nome e per contodell’associazione sono il presidente o il consiglio direttivo”: ancora pag. 5).Va quindi ribadito che la titolarità della carica di legale rappresentantedell’associazione non riconosciuta lascia presumere in capo a chi èassegnata il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, vieppiù in un caso – come quello di specie – in cui lacontribuente non ha indicato (se non, tardivamente, a pag. 5 dellamemoria) quale soggetto concretamente si occupasse, nel periodo diriferimento, di tale gestione. L’assunzione della carica, in mancanza dielementi di segno contrario, implica infatti un effettivo coinvolgimentonelle scelte gestionali, secondo un criterio di normalità organizzativa che ilgiudice di merito può legittimamente valorizzare: in questa direzionemilita anche Cass. 2 ottobre 2025, n. 26544, che richiede sìall'Amministrazione finanziaria la dimostrazione del compimento di unaconcreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per conto dell'ente,tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi, ma nel caso di un"semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anche legalerappresentante (in quel caso di discuteva altresì della sottoscrizione delladichiarazione fiscale contestata).La differenziazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,intercorre tra i rapporti di natura negoziale e quelli che sorgono “ex lege”,Numero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026ossia per i debiti e le sanzioni d’imposta: per i rapporti sorti su basenegoziale è necessario dimostrare di aver agito in nome e per contodell’associazione, mentre per i rapporti che sorgono “ex lege” laresponsabilità del legale rappresentante si presume (Cass. 5746/2007;Cass. 1602/2019; Cass. 11869/2024). Si tratta di una distinzione chetrova fondamento nella diversa natura dell’obbligazione: nel primo caso èdecisivo il contenuto dell’atto posto in essere; nel secondo, la posizione divertice nell’ente assume rilievo quale indice sufficiente di riferibilità dellacondotta omissiva.In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale esolidale delle persone che hanno agito in nome e per contodell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondocomune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicitàlegale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela deicreditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dalsoggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi a unaconcreta ingerenza nell’attività dell’ente (Cass. 5746/2007). La ratiodell’istituto risiede, dunque, nella necessità di evitare che l’ente privo dipersonalità possa essere utilizzato come schermo idoneo a sottrarre i suoigestori alle conseguenze economiche delle scelte compiute, imponendouna responsabilità che riflette l’effettivo esercizio del potere decisionale.Ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgonosu base negoziale ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, siachiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniariequanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolorivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodoconsiderato, anche in via presuntiva, fermo restando che il richiamoall’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personalealle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass.5746/2007; Cass. 26924/2019; Cass. 25650/2018). Ciò risponde alNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026fisiologico principio per cui la responsabilità non può estendersi oltrel’ambito temporale in cui il soggetto ha esercitato funzioni direttive, manon può neppure essere negata in assenza di un diverso soggettoinvestito, in concreto, della gestione. Queste considerazioni si riverberanosulla prova e sul riparto del relativo onere. Se infatti con riguardo alleobbligazioni in generale chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravatodall'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome enell'interesse dell'associazione, nelle obbligazioni ex lege - in cuil'attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall'associato ai finidell'insorgenza della specifica obbligazione alla verifica dellapartecipazione e gestione dell'ente da parte del soggetto – l’onere vadiversamente ripartito, per cui su colui che invoca in giudizio laresponsabilità dell'agente grava l'onere della prova degli elementi da cuidesumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o diparte dell'attività dell'associazione, mentre sul chiamato a rispondere delleobbligazioni ex lege grava l’onere di dare prova della sua estraneità allagestione dell'ente (in termini, giustappunto con riguardo alla posizione diun componente di un consiglio direttivo di un’associazione nonriconosciuta, Cass. nn. 27519 e 27521/2025; laddove il precedente citatoin ricorso – Cass. n. 1489/2019 - evoca a sostegno della decisione lagiurisprudenza concernente le obbligazioni civilistiche).Nel caso in esame, a fronte della statuizione del giudice d’appello cheConsiglio direttivo “resta pur sempre il centro decisionale dell’Associazionee che comporta l’assunzione delle relative responsabilità”, il ricorrentepropone di fatto l’inversione dell’onere della prova, là dove sostiene che“…essendo stato l’Ufficio a invocare tale responsabilità nei confronti dellasig.ra Dantini quest’ultimo è tenuto a provare la concreta attività svolta innome e nell’interesse dell’associazione e non certo il contrario” (conf., sulpiano speculare, da ultimo, Cass. nn. 1884, 1887 e 1892/2026).D’altronde, giova precisare, rispetto alla formulazione della censura, comeNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026proposta sin dal primo grado, decettiva e comunque generica èl’affermazione, con la quale si chiude l’illustrazione del secondo motivo diricorso, ulteriormente sviluppata in memoria, che Dantini “…in nessuncaso ha agito in nome e per conto della cessata associazione,manifestando all’esterno la volontà dell’ente (nella sostanza era unasemplice dipendente inserita nel consiglio direttivo come spesso avvienenelle associazioni non riconosciute”).Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione, ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990,che prevede l’obbligo di motivazione per ogni atto della pubblicaamministrazione, nonché dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, avendol’Agenzia delle Entrate disatteso l’obbligo di allegare l’avviso diaccertamento.Il terzo motivo è infondato.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’intimazione di pagamento erastata notificata a [OSCURATO:PERSONA] “in forza della sentenza n. 4279/06/15della C.T.R., con la quale era stato respinto l’appello proposto dallapredetta Associazione relativamente all’avviso di accertamento n.TK7043203912/2012”.Si tratta di mera intimazione che riguarda una ripresa già individuata inprecedente atto impositivo, impugnato e ritenuto legittimo dal giudicetributario: si discute quindi di riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n.546/92, relazione alla quale l’atto di intimazione è un atto vincolato,considerato che il titolo del frazionamento è costituito dalla sentenza postaa base della riscossione (Cass. n. 2519/2024, punto 5.3; Cass. n.19225/2025). Al riguardo, dunque, correttamente il giudice d’appello hareputato soddisfatto l’obbligo di motivazione, posto che, nel richiamare lasentenza di primo grado ha fatto propria la considerazione, ivi contenuta,che l’intimazione di pagamento riporta non soltanto la menzionedell’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazione, maNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026anche la sentenza della C.T.R.: coerentemente, ha concluso, “non apparecredibile che l’interessata fosse all’oscuro della sottostante vicendaassociativa”, oggetto del “prodromico contenzioso”. Parziale e nellasostanza irrilevante si rivela quindi la censura, che si appunta sulla solaomessa allegazione dell’avviso di accertamento.Nel caso di specie, d’altronde, lo stralcio dell’intimazione riportatodall’Agenzia nel controricorso conforta la valutazione, posto che vi si dàrelativo all’anno 2007; della sentenza della Commissione tributariaregionale, che aveva confermato la legittimità dell’accertamento; dellaqualità della contribuente quale membro del Consiglio direttivodell’associazione cessata, individuata come coobbligata solidale;dell’indicazione puntuale delle somme dovute e dell’invito a provvedereentro 60 giorni.La doglianza si risolve pertanto nella richiesta di un adempimento nonprevisto e non necessario per l’intelligibilità dell’obbligo intimato.Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo, per nonessersi la sentenza medesima – in violazione dell’art. 112 c.p.c. –pronunciata sulla richiesta di sospensione del giudizio e dell’attoimpugnato sollevata dalla ricorrente nei gradi di merito.Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Esso è inammissibile con riguardo all’istanza di sospensione del giudizio,posto che, per consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. 16ottobre 2022, n. 24812), il dovere del giudice di pronunciare su tutta ladomanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale laparte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito aldiritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio diinfrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di unNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativoalla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.Per il resto il motivo è infondato.La reiezione della richiesta di sospensione cautelare è implicitanell’adozione di una pronuncia di merito di segno opposto a quellainvocata dal ricorrente. La decisione sul merito, infatti, assorbe e superaogni questione cautelare incompatibile con l’esito cui il giudice ritenga didover pervenire, sicché non è configurabile un obbligo di motivazioneautonoma su una misura che resta logicamente travolta dalla definizionedella causa.Va richiamato, in proposito, l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato ex art. 112 c.p.c., si configura quando vi sia totaleomissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda. Per capo didomanda deve intendersi ogni richiesta diretta a ottenere l’attuazioneconcreta di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o alconvenuto e, in generale, ogni istanza che abbia un contenuto specificoformulato in conclusione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi conaccoglimento o rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27novembre 2017, n. 28308).La nozione è dunque rigorosa e non può essere ampliata sino aricomprendere questioni che il giudice, pur non esaminandoespressamente, ha necessariamente disatteso per effetto della soluzioneaccolta nel merito.Secondo costante giurisprudenza, non basta la mancanza di un’espressastatuizione per integrare il vizio di omessa pronuncia: è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento indispensabile allasoluzione del caso concreto.Numero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026Tale vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti la reiezionedella pretesa fatta valere, anche se manchi una specifica argomentazionesul punto, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quandola domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con lacostruzione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n.20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n.26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). Ciò vale a maggior ragione perle richieste di sospensione, la cui sorte dipende, per struttura e funzione,dall’esito del merito, non potendo il giudice accogliere la pretesa principalee, al contempo, disporre in senso favorevole una misura cautelarestrutturalmente incompatibile con tale conclusione.Anche di recente, questa Corte ha ribadito che non ricorre il vizio dimancata pronuncia su un’eccezione di merito sollevata in appello qualoraessa, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con lastatuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, dovendosi ritenereimplicito il rigetto dell’eccezione stessa. In tal caso, il mancato esame nonpuò essere dedotto come omessa pronuncia, ossia come violazione di unanorma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), ma può essere fatto valerecome violazione di legge o difetto di motivazione, consentendo il controllodi legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulladecisività del punto non considerato (Cass., 12 aprile 2022, n. 11717;Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., 29 luglio 2004, n. 14486). Ilsistema, dunque, riconosce piena operatività alla categoria del “rigettoimplicito” anche in assenza di un’espressa argomentazione, ogniqualvoltal’accoglimento o il rigetto del merito assorba logicamente la questionepretermessa.Alla luce di tali principi, nella vicenda in esame non si ravvisa alcunaviolazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il rigetto dell’eccezione proposta èimplicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata, cheha ritenuto l’appello parzialmente fondato nel merito, accogliendo una tesiNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026incompatibile con l’eccezione stessa. L’adozione di una statuizione dimerito assorbente, infatti, vale quale risposta univoca anche alla richiestadi sospensione, la quale risulta incompatibile con il risultato decisorioraggiunto.Inoltre, non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia quando l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezioneche, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con lastatuizione di accoglimento della pretesa, dovendosi ritenere implicito ilrigetto. Anche in tal caso, il mancato esame può essere dedotto non comeomessa pronuncia, ma come violazione di legge o difetto di motivazione,così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto (Cass., 14 marzo 2018, n.6174; Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., 8 maggio 2023, n.12131).Nella specie, la richiesta di sospensione non riveste carattere decisivo, néintroduce un distinto tema di indagine, ma costituisce istanza meramentestrumentale, automaticamente assorbita dalla soluzione di meritoadottata.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di circostanze di fattoindispensabili alla soluzione del caso, ossia “in particolare sulla violazionee falsa applicazione dell’art. 111 TUIR, dell’art. 25 L. 133/1999, dell’art.149 TUIR se non anche degli art. 143 c. 1, 148 c. 3, 149 c. 1 e 3 T.U.I.R.”.Il quinto motivo è inammissibile.Anzitutto, esso, per i profili in fatto, tende a ottenere una rivalutazione delmerito, a fronte delle considerazioni svolte in sentenza con le quali ilgiudice d’appello ha fatto leva sulla “serie di irregolarità” riscontrate con laverifica fiscale. Il motivo, d’altronde, si riferisce a una serie affastellata difatti che si assumono “indicati nel ricorso in appello”, senza alcun cennoalla prospettazione di essi in primo grado.Numero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026Inoltre, va rimarcato, la censura introduce inammissibilmente profili dinatura giuridica, censurando l’interpretazione o l’applicazione delle normerichiamate.Questa Corte ha più volte chiarito che il vizio motivazionale riconducibileall’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. può riguardareesclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti decisivi, non anchela ricognizione della disciplina normativa o il modo in cui il giudice dimerito l’abbia applicata; l’eventuale erroneità della motivazione su unpunto di diritto è priva di autonomia censurabile, potendo la decisioneessere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (Cass. n. 11883/2003; Cass. n.13435/2006).Ne deriva che il motivo non è idoneo a introdurre un vizio di omessoesame, risolvendosi in una critica all’iter argomentativo giuridico seguitodal giudice regionale, come tale estranea all’ambito applicativo dellanorma invocata.Questa Corte ha, inoltre, chiarito che, laddove sia prospettato un «fattocontroverso e decisivo per il giudizio», esso deve consistere in un precisoaccadimento o una concreta circostanza in senso storico-naturalistico, nonassimilabile a “questioni” o “argomentazioni”. Tale fatto, per essererilevante, deve avere carattere decisivo, nel senso che la sua omissionedeve condurre con certezza – e non con mera probabilità – a una diversasoluzione della controversia, in un rapporto di causalità immediata tra ilfatto trascurato e la decisione adottata (Cass. n. 21152/2014; Cass. n.25608/2013). Il “fatto” rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. èdunque solo ciò che appartiene al piano fenomenico della vicendasostanziale, e non già la ricostruzione giuridica della stessa, né la correttasussunzione delle norme richiamate.In definitiva, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un vizio specificorelativo all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, inteso comeaccadimento o circostanza storica, non comprensivo di questioni giuridicheNumero registro generale 14921/2019Numero sezionale 8851/2025Numero di raccolta generale 9927/2026Data pubblicazione 17/04/2026o di argomentazioni difensive. Ne consegue l’inammissibilità delle censureche, irritualmente, estendano il paradigma normativo a profili estranei,come appunto avvenuto nel caso di specie (Cass., 6 settembre 2019, n.22397).Il motivo, pertanto, come espressamente si dichiara in ricorso, è calibratosulla pretesa inesatta valutazione del caso concreto limitandosi acontestare il modo in cui il giudice ha applicato la normativa diriferimento, prospettando un vizio che esula del tutto dal perimetrodell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e che non può trovare ingresso insede di legittimità.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]