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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 37176/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30712-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], BASILICATA E MOLISE -intimata - avverso la sentenza n. 510/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato intimato il pagamento della somma di € 20.000 per violazione dell’art. 1, commi 646 e ss. della Legge n. 190 del 2014, per aver mantenuto all’interno del suo esercizio commerciale di bar caffetteria un apparecchio di intrattenimento non conforme alla legge.

Nella resistenza dell’amministrazione, il Tribunale accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 2012/2017.

Con la sentenza impugnata, n.510/2019, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto avverso la decisione di prime cure dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’opposizione formulate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014, dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 1, comma 928, della legge n. 205 del 2015, perché la norma sanzionatoria indicata nel provvedimento oggetto di opposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie.

Quest’ultima, infatti, sarebbe stata sanzionata soltanto per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 205 del 2015.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata dà atto che l’ordinanza ingiunzione accertava che all’interno del bar gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] era presente un totem multifunzione, dotato di touch-screen, non autorizzato ed idoneo a consentire agli utente di interagire con contenuti multimediali e di collegarsi alle piattaforme di gioco (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Aggiunge poi che “… detta apparecchiatura … non solo era un apparecchio irregolare, perché non aveva codice identificativo, ma era anche un apparecchio il cui possesso è vietato, costituendo un congegno elettronico per il gioco d’azzardo” (cfr. pag. 5).

Su tali premesse, la Corte territoriale ritiene che la condotta rientrasse nell’ambito applicativo di cui all’art. 1, commi 646, 647 e 648, della Legge n. 190 del 2014, ai sensi dei quali sono ritenuti illeciti, e sanzionati, non soltanto gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del T.U. di cui al R.D. n. 773 del 1931, ma anche “… qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni” (cfr. sempre pag. 5 della sentenza).

L’espressione “qualunque altro apparecchio” è sufficiente ai fini di ricomprendere il caso specifico nell’ambito della fattispecie sanzionatoria di cui al richiamato art. 1 della Legge n. 190 del 2014; la circostanza che, con successiva legge, il quadro sanzionatorio sia stato ulteriormente precisato o dettagliato non è rilevante, posto che la scelta del legislatore, di meglio normare un determinato ambito o materia, specificando e dettagliando le singole condotte sanzionate, non esclude che queste ultime fossero già punibili in forza delle previgenti disposizioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché l’Autorità amministrativa non avrebbe fornito la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito sanzionato.

Ad avviso della ricorrente, non sarebbe, al riguardo, sufficiente la mera presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di un totem non identificato, poiché ciò non consentirebbe di comprendere quali sarebbero state, in concreto, le capacità funzionali di detto apparecchio.

La censura è infondata.

Una volta affermato che la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 1 della Legge n. 190 del 2014 si applica a “qualunque apparecchio” non autorizzato, comunque atto a consentire il gioco con vincite in denaro, l’accertamento delle concrete funzionalità del totem di cui si discute diviene irrilevante.

Inoltre, a fronte dell’accertamento, contenuto nell’atto sanzionatorio, del fatto che il totem aveva libero accesso ad internet e consentiva il gioco sulle piattaforme online (cfr. pag. 4 della sentenza, che richiama uno stralcio dell’atto di contestazione n. 785 del 15.12.2015), era onere dell’opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l’apparecchio non fosse collegato alla rete internet, o vi fosse collegato con limitazione all’accesso alle piattaforme di gioco, o consentisse soltanto vincite non in denaro.

In assenza di dette prove, l’accertamento contenuto nell’atto sanzionatorio è adeguato a dar conto degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie contestata alla [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 14 e 18 della Legge n. 689 del 1981, perché la fattispecie oggetto dell’atto di contestazione del 15.12.2015 non corrisponderebbe al contenuto dell’ordinanza –ingiunzione oggetto di opposizione.

La censura è infondata, per le ragioni già esposte in relazione allo scrutinio dei precedenti motivi.

La contestazione ha accertato la presenza, nell’esercizio della [OSCURATO:PERSONA], di un apparecchio collegato ad internet ed atto a consentire il gioco online con vincite in denaro, e l’ordinanza ingiunzione ha comminato la sanzione prevista dall’art. 1, commi 646, 647 e 648 della Legge n. 190 del 2014, che punisce il possesso, da parte del titolare di un esercizio pubblico, di “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale di raccolta del gioco”.

Il procedimento seguito dall’Amministrazione è dunque pienamente corrispondente al paradigma normativo applicabile alla fattispecie concreta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30712-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], BASILICATA E MOLISE -intimata - avverso la sentenza n. 510/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato intimato il pagamento della somma di € 20.000 per violazione dell’art. 1, commi 646 e ss. della Legge n. 190 del 2014, per aver mantenuto all’interno del suo esercizio commerciale di bar caffetteria un apparecchio di intrattenimento non conforme alla legge. Nella resistenza dell’amministrazione, il Tribunale accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 2012/2017. Con la sentenza impugnata, n.510/2019, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto avverso la decisione di prime cure dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’opposizione formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014, dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 1, comma 928, della legge n. 205 del 2015, perché la norma sanzionatoria indicata nel provvedimento oggetto di opposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie. Quest’ultima, infatti, sarebbe stata sanzionata soltanto per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 205 del 2015. La censura è infondata. La sentenza impugnata dà atto che l’ordinanza ingiunzione accertava che all’interno del bar gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] era presente un totem multifunzione, dotato di touch-screen, non autorizzato ed idoneo a consentire agli utente di interagire con contenuti multimediali e di collegarsi alle piattaforme di gioco (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Aggiunge poi che “… detta apparecchiatura … non solo era un apparecchio irregolare, perché non aveva codice identificativo, ma era anche un apparecchio il cui possesso è vietato, costituendo un congegno elettronico per il gioco d’azzardo” (cfr. pag. 5). Su tali premesse, la Corte territoriale ritiene che la condotta rientrasse nell’ambito applicativo di cui all’art. 1, commi 646, 647 e 648, della Legge n. 190 del 2014, ai sensi dei quali sono ritenuti illeciti, e sanzionati, non soltanto gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del T.U. di cui al R.D. n. 773 del 1931, ma anche “… qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni” (cfr. sempre pag. 5 della sentenza). L’espressione “qualunque altro apparecchio” è sufficiente ai fini di ricomprendere il caso specifico nell’ambito della fattispecie sanzionatoria di cui al richiamato art. 1 della Legge n. 190 del 2014; la circostanza che, con successiva legge, il quadro sanzionatorio sia stato ulteriormente precisato o dettagliato non è rilevante, posto che la scelta del legislatore, di meglio normare un determinato ambito o materia, specificando e dettagliando le singole condotte sanzionate, non esclude che queste ultime fossero già punibili in forza delle previgenti disposizioni. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché l’Autorità amministrativa non avrebbe fornito la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito sanzionato. Ad avviso della ricorrente, non sarebbe, al riguardo, sufficiente la mera presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di un totem non identificato, poiché ciò non consentirebbe di comprendere quali sarebbero state, in concreto, le capacità funzionali di detto apparecchio. La censura è infondata. Una volta affermato che la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 1 della Legge n. 190 del 2014 si applica a “qualunque apparecchio” non autorizzato, comunque atto a consentire il gioco con vincite in denaro, l’accertamento delle concrete funzionalità del totem di cui si discute diviene irrilevante. Inoltre, a fronte dell’accertamento, contenuto nell’atto sanzionatorio, del fatto che il totem aveva libero accesso ad internet e consentiva il gioco sulle piattaforme online (cfr. pag. 4 della sentenza, che richiama uno stralcio dell’atto di contestazione n. 785 del 15.12.2015), era onere dell’opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l’apparecchio non fosse collegato alla rete internet, o vi fosse collegato con limitazione all’accesso alle piattaforme di gioco, o consentisse soltanto vincite non in denaro. In assenza di dette prove, l’accertamento contenuto nell’atto sanzionatorio è adeguato a dar conto degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie contestata alla [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 14 e 18 della Legge n. 689 del 1981, perché la fattispecie oggetto dell’atto di contestazione del 15.12.2015 non corrisponderebbe al contenuto dell’ordinanza –ingiunzione oggetto di opposizione. La censura è infondata, per le ragioni già esposte in relazione allo scrutinio dei precedenti motivi. La contestazione ha accertato la presenza, nell’esercizio della [OSCURATO:PERSONA], di un apparecchio collegato ad internet ed atto a consentire il gioco online con vincite in denaro, e l’ordinanza ingiunzione ha comminato la sanzione prevista dall’art. 1, commi 646, 647 e 648 della Legge n. 190 del 2014, che punisce il possesso, da parte del titolare di un esercizio pubblico, di “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale di raccolta del gioco”. Il procedimento seguito dall’Amministrazione è dunque pienamente corrispondente al paradigma normativo applicabile alla fattispecie concreta. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a no
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