CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17862/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso21467/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoAlfredo Irti; -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli di Bari, rappresentata e difesa da ll’A v- vocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Bari 1179/2022 depositata il 12/7/2022. Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti dell’Agenzia delle Dogane di Bari opposizione a ordinanza ingiunzione di pa- gamento di sanzione amministrativa di € 20.000,00per aver installato ap- parecchi e congegni (nella specie: totem) e/o averne consentito l’uso per giocare su piattaforme on line,in violazione dell’art. 110 t.u.l.p.s. 2di 3 – 21467/2022 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza confermata dallaCorte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ricorre in cassazione il Marconecon cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Baricon controricorso. Ragioni della decisione 1. - I primi tre motivi (p. 5, 7, 11) denunciano sotto diversi profili la motivazione apparente sulla sussistenza della violazione. Si deduce viola- zione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., anche in relazione all’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012. I primi tre motivi sono infondati. Ricostruito analiticamente il quadro normativo rilevante, la Corte di appello lo applica al caso di specie, relativo ai totem, offrendo ragioni effettive, risolute e coerenti del proprio convincimento sulla violazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012, rendendo chiaramente percepibile il fondamento della decisione (p. 7 ss. sentenza impugnata ). Pertanto non sussiste il vizio di motivazione apparente(sul quale cfr. per tutte Cass. SU 2767/2023in motivazione). 2. -Il quarto motivo (v. ricorso p. 13 ss.) denuncia l’applicazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012 ad un punto di commercializzazione costituito da una semplice postazione internet, in cui non si dà possibilità di vincita in denaro. Il quinto motivo denuncia mancanza della prova circa la possibilità di vincite in denaro. Si deduce violazione dell’art. 1 co. 636 ss. l. 190/2014. Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare contestualmente. Essi sono infondati. Infatti, pur nella distinzione dei profili che essi attaccano, essi sono ispirati da una medesima impostazione, cioè che:(a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un ulterioreaccertamento in fatto relativo alla stessa 3di 3 – 21467/2022 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione coerente(p. 9 s.), senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). 3. - Per quando riguarda i c.d. t otem ( apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l'utilizzo di una [OSCURATO:PERSONA] ricaricabile, for- nita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte con vincite in denaro ) la pronuncia di merito che così si conferma è in linea con i precedenti di questa Corte (cfr. Cass.37176/2022, 895/2020; 102/2016). 4. –In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €2.500, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista