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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 36189/2024

Testo disponibile della fonte

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data 15/3/204 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod. pen.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia deducendo, con il primo motivo, carenza ed illogicità della motivazione.

Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi indiziari posti a fondamento della misura, preoccupandosi solo di "svilire la critica difensiva", posto che il messaggio vocale del 14/12/2022 e la telefonata del 31/3/2024, valorizzati dal Tribunale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, erano intervenuti in un momento successivo alla consumazione dei reati, temporalmente inquadrati nel 2021 e non smentivano l'assunto difensivo circa la mancata conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell' esistenza dell'associazione e della provenienza illecita della provvista di denaro.

Con il secondo motivo si censura l'ordinanza con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella di altro indagato e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, valutando la personalità dell'indagato il quale annovera nel certificato penale precedenti penali poco significativi; quanto al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazioni che non riguardano [OSCURATO:PERSONA] ma altri indagati ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato d voler troncare i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e dunque di non voler interferire con le indagini.

Si contesta altresì la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di fuga evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] stabilito il centro dei propri interessi in Italia.

Ancora, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato ed alla presunta adeguatezza della misura carceraria a garantire le esigenze di tutela della collettività, la difesa deduce la carenza o illogicità della motivazione non essendo stati indicati elementi concreti dai quali desumere i pericula libertatis posto che il sistema truffaldino che poggiava sul meccanismo dei rimborsi per bonus edilizi, è venuto meno ed il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto reiterare il reato con gli altri indagati vista la distanza chilometrica che li separa; infine, con riguardo alla scelta della misura massima ai fini della ritenuta adeguatezza della misura carceraria, il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi palesemente infondati oltre che generici.

Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976).

Nell'ordinanza impugnata, e nella motivazione dell'ordinanza custodiale in essa legittimamente richiamata, risulta essere stato correttamente individuato sulla base del materiale investigativo e in particolare del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, nei limiti di qualificata probabilità di cui è connotata la fase cautelare, l'elemento caratterizzante ( dell'associazione per delinquere costituito dall'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali, in vista della realizzazione, secondo modalità organizzative predefinite, di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio commessi mediante un sistema di ricezione su conti correnti esteri, di denaro provento di truffa proveniente dall'Italia e che poi tornava ripulito, in contanti o con bonifici, sui conti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, si è evidenziato, per dimostrare la consapevolezza dell'indagato di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune, il contenuto delle conversazioni telefoniche in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a dimostrare piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e dell'esistenza anche di altri conti esteri (nella specie lituani), oltre a quelli riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], gestiti da altro associato, per la realizzazione delle operazioni di riciclaggio, con le medesime modalità esecutive, manifestavano di agire organizzativamente in piena sintonia, comunicandosi anche l'esito delle imprese criminose.

Nè, sulla base delle risultanze investigative esaminate e valutate nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha individuato elementi tali da far ritenere meno incisivo il ruolo svolto nell'ambito dell'associazione da [OSCURATO:PERSONA] il quale dalle conversazioni intercettate risultava aver attivamente partecipato alle operazioni di rientro del denaro in Italia in contanti e con bonifici (pagg. 14 e segg. dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di considerazioni logiche e coerenti, che nel ricorso vengono solo genericamente contestate proponendo una personale lettura in chiave difensiva del materiale indiziario.

Lo stesso è a dirsi con riferimento alle esigenze cautelari.

Il Tribunale le ha individuate in tutte quelle dell'art. 274 cod. proc. pen.

Non si ravvisa la dedotta illogicità della motivazione per avere il Tribunale ravvisto il pericolo concreto di reiterazione del reato sovrapponendo impropriamente la posizione del ricorrente a quella di altro indagato, posto che, come osservato nell'ordinanza, i due operavano secondo le medesime modalità operative ciascuno nel settore geografico di propria competenza.

Inoltre il Tribunale ha specificato che [OSCURATO:PERSONA], a differenza dello [OSCURATO:PERSONA], risultava gravato da significativi precedenti penali che ne delineano la personalità ed in particolare la propensione alla commissione di delitti di frode e falso, sicchè appare corretta la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, avuto riguardo alla accurata analisi svolta sulla fattispecie concreta tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui il [OSCURATO:PERSONA] operava non occorrendo la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Deve precisarsi che le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944).

Quanto detto consente di ritenere non decisive le doglianze difensive, inveri fondate, che contestano la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non avendo il Tribunale spiegato da quali elementi sia possibile ricavare secondo l'id quod plerumque accidit il pericolo per la genuinità della prova ovvero concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, il giudice della cautela ha valutato l'adeguatezza misura carceraria comparandola con altra meno afflittiva (arresti domiciliari) tenendo conto delle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla prognosi (infausta) di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avuto particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato ( Sez.2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786).

Il ricorso appare quindi, nel complesso, inammissibile a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Casa elle ammende.

A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
data 15/3/204 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod. pen. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia deducendo, con il primo motivo, carenza ed illogicità della motivazione. Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi indiziari posti a fondamento della misura, preoccupandosi solo di "svilire la critica difensiva", posto che il messaggio vocale del 14/12/2022 e la telefonata del 31/3/2024, valorizzati dal Tribunale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, erano intervenuti in un momento successivo alla consumazione dei reati, temporalmente inquadrati nel 2021 e non smentivano l'assunto difensivo circa la mancata conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell' esistenza dell'associazione e della provenienza illecita della provvista di denaro. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella di altro indagato e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, valutando la personalità dell'indagato il quale annovera nel certificato penale precedenti penali poco significativi; quanto al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazioni che non riguardano [OSCURATO:PERSONA] ma altri indagati ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato d voler troncare i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e dunque di non voler interferire con le indagini. Si contesta altresì la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di fuga evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] stabilito il centro dei propri interessi in Italia. Ancora, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato ed alla presunta adeguatezza della misura carceraria a garantire le esigenze di tutela della collettività, la difesa deduce la carenza o illogicità della motivazione non essendo stati indicati elementi concreti dai quali desumere i pericula libertatis posto che il sistema truffaldino che poggiava sul meccanismo dei rimborsi per bonus edilizi, è venuto meno ed il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto reiterare il reato con gli altri indagati vista la distanza chilometrica che li separa; infine, con riguardo alla scelta della misura massima ai fini della ritenuta adeguatezza della misura carceraria, il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi palesemente infondati oltre che generici. Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976). Nell'ordinanza impugnata, e nella motivazione dell'ordinanza custodiale in essa legittimamente richiamata, risulta essere stato correttamente individuato sulla base del materiale investigativo e in particolare del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, nei limiti di qualificata probabilità di cui è connotata la fase cautelare, l'elemento caratterizzante ( dell'associazione per delinquere costituito dall'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali, in vista della realizzazione, secondo modalità organizzative predefinite, di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio commessi mediante un sistema di ricezione su conti correnti esteri, di denaro provento di truffa proveniente dall'Italia e che poi tornava ripulito, in contanti o con bonifici, sui conti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, si è evidenziato, per dimostrare la consapevolezza dell'indagato di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune, il contenuto delle conversazioni telefoniche in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a dimostrare piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e dell'esistenza anche di altri conti esteri (nella specie lituani), oltre a quelli riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], gestiti da altro associato, per la realizzazione delle operazioni di riciclaggio, con le medesime modalità esecutive, manifestavano di agire organizzativamente in piena sintonia, comunicandosi anche l'esito delle imprese criminose. Nè, sulla base delle risultanze investigative esaminate e valutate nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha individuato elementi tali da far ritenere meno incisivo il ruolo svolto nell'ambito dell'associazione da [OSCURATO:PERSONA] il quale dalle conversazioni intercettate risultava aver attivamente partecipato alle operazioni di rientro del denaro in Italia in contanti e con bonifici (pagg. 14 e segg. dell'ordinanza impugnata). Si tratta di considerazioni logiche e coerenti, che nel ricorso vengono solo genericamente contestate proponendo una personale lettura in chiave difensiva del materiale indiziario. Lo stesso è a dirsi con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale le ha individuate in tutte quelle dell'art. 274 cod. proc. pen. Non si ravvisa la dedotta illogicità della motivazione per avere il Tribunale ravvisto il pericolo concreto di reiterazione del reato sovrapponendo impropriamente la posizione del ricorrente a quella di altro indagato, posto che, come osservato nell'ordinanza, i due operavano secondo le medesime modalità operative ciascuno nel settore geografico di propria competenza. Inoltre il Tribunale ha specificato che [OSCURATO:PERSONA], a differenza dello [OSCURATO:PERSONA], risultava gravato da significativi precedenti penali che ne delineano la personalità ed in particolare la propensione alla commissione di delitti di frode e falso, sicchè appare corretta la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, avuto riguardo alla accurata analisi svolta sulla fattispecie concreta tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui il [OSCURATO:PERSONA] operava non occorrendo la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Deve precisarsi che le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944). Quanto detto consente di ritenere non decisive le doglianze difensive, inveri fondate, che contestano la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non avendo il Tribunale spiegato da quali elementi sia possibile ricavare secondo l'id quod plerumque accidit il pericolo per la genuinità della prova ovvero concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, il giudice della cautela ha valutato l'adeguatezza misura carceraria comparandola con altra meno afflittiva (arresti domiciliari) tenendo conto delle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla prognosi (infausta) di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avuto particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato ( Sez.2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786). Il ricorso appare quindi, nel complesso, inammissibile a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Casa elle ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente L
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