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CassazionedecretoSezione V

Cassazione n. 12345/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cass. Sez. V, n. 12345/2021

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

QUINTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

L'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 617-quater c.p.

Nel corso delle indagini la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione del dispositivo smartphone dell'indagato, con successiva acquisizione forense mediante copia bit-stream e calcolo dell'hash SHA-256 a garanzia della catena di custodia.

È stato inoltre utilizzato un captatore informatico ai sensi dell'art. 266 c.p.p.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità della prova digitale per rottura della catena di custodia e difetto di motivazione del decreto di perquisizione.

2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 26889/2016) ha affermato che la copia forense correttamente eseguita preserva l'integrità del dato.

3. Quanto al captatore informatico, si richiama Corte cost. n. 1/2020 in tema di bilanciamento privacy e accertamento penale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cass. Sez. V, n. 12345/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE ha pronunciato la seguente SENTENZA Svolgimento del processo L'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 617-quater c.p. Nel corso delle indagini la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione del dispositivo smartphone dell'indagato, con successiva acquisizione forense mediante copia bit-stream e calcolo dell'hash SHA-256 a garanzia della catena di custodia. È stato inoltre utilizzato un captatore informatico ai sensi dell'art. 266 c.p.p. Motivi della decisione 1. Il ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità della prova digitale per rottura della catena di custodia e difetto di motivazione del decreto di perquisizione. 2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 26889/2016) ha affermato che la copia forense correttamente eseguita preserva l'integrità del dato. 3. Quanto al captatore informatico, si richiama Corte cost. n. 1/2020 in tema di bilanciamento privacy e accertamento penale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.