CassazionedecretoSezione V
Cassazione n. 12345/2021
Testo integrale del provvedimento
Cass. Sez. V, n. 12345/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
L'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 617-quater c.p.
Nel corso delle indagini la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione del dispositivo
smartphone dell'indagato, con successiva acquisizione forense mediante copia bit-stream e
calcolo dell'hash SHA-256 a garanzia della catena di custodia.
È stato inoltre utilizzato un captatore informatico ai sensi dell'art. 266 c.p.p.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità della prova digitale
per rottura della catena di custodia e difetto di motivazione del decreto di perquisizione.
2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 26889/2016)
ha affermato che la copia forense correttamente eseguita preserva l'integrità del dato.
3. Quanto al captatore informatico, si richiama Corte cost. n. 1/2020 in tema di bilanciamento
privacy e accertamento penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.