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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 1966

Cassazione n. 19103/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1966 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del :17/05/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 1;7 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 25 luglio), in riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura di anni due di reclusione (sospesa alle condizioni di legge) determinando in anni due anche la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. La condanna inflitta all'imputato ha ad oggetto la contestazione di peculato perché quale incaricato di un pubblico servizio (nella sua qualità di amministratore delegato della società [OSCURATO:PERSONA] a prevalente capitale pubblico), avendo per ragioni del suo servizio il possesso e comunque la disponibilità di denaro, si faceva attribuire nei cedolini stipendiali somme non dovute: in particolare euro 73.893,97 dal dicembre 2008 all'agosto 2010, anche sotto la voce di indennità di trasferta, rimborso spese piè di lista, compenso collaborai:ori e premi di risultato; somma parzialmente restituita, a richiesta del nuovo Consiglio di amministrazione della società, nel 2012, con residuo debito di euro 37.019,07 che provvedeva poi, su nuova sollecitazione, a coprire ancora in modo parziale (fatti contestati come commessi dal dicembre 2008 all'agosto 2010).

3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce nove motivi.

3.1. Con i primi tre motivi, tra loro correlati, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della pronuncia impugnata in relazione alla condanna per la fattispecie di peculato; in particolare il ricorrente evidenzia che: a) difettano gli elementi costitutivi di detto reato (peraltro fondato illogicamente dai giudici di merito sulla "assenza di documenti giustificativi dei rimborsi") in quanto, da un lato, Bertuccelli non si è appropriato del denaro ma ha regolarmente svolto la funzione - corrispondente al soddisfacimento dell'interesse pubblico - attribuitagli alla società percependo le somme regolarmente stabilite dall'ente; b) egli non aveva affatto il "possesso o comunque la disponibilità del denaro", come incongruamente sostenuto dalla sentenza impugnata, in quanto gli emolumenti gli venivano erogati dai competenti organi dell'ente sui quali egli non poteva incidere, di tal che difetta il necessario presupposto per la giuridica configurabilità del peculato sotto il profilo oggettivo; c) in ogni caso non vi è prova dell'elemento psicologico del reato contestato, sussistendo comunque la buona fede - e dunque un incolpevole errore sul fatto, rilevante ex art. 47 cod. pen. - negata dai giudici di merito in base all'assunto che l'imputato avrebbe "dovuto giustificare le spese sostenute per le predette voci prima di stabilirle autonomamente negli importi autoliquidati", mentre la regolare indicazione delle stesse in busta paga e l'appostazione nel bilancio societario lo hanno indotto a ritenere legittime le attribuzioni economiche.

3.2. Con il quarto motivo si deduce che, al più, i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come abuso di ufficio e a tale riguardo si indicano pronunce di questa Corte relative all'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle cui esse erano destinate ma, comunque, non estranee all'interesse pubblico, nelle quali è stato escluso il peculato.

3.3. Con il quanto motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello, contestando al riguardo il calcolo dei periodi di sospensione per la "disciplina Covid" e rilevando che in realtà tale periodo è pari a 48 giorni (anziché i 63 erroneamente indicati), ragion per cui il reato si è estinto il 16 maggio 2023, giorno precedente all'emissione della sentenza impugnata.3.4.

Il sesto motivo deduce l'illegittima applicazione della pena accessoria nella misura di due anni, senza alcuna motivazione in ordine a tale periodo mentre il settimo motivo eccepisce la mancata estensione della sospensione condizionale anche a detta pena accessoria, con violazione dell'art. 2 cod. pen., considerato che la disciplina (art. 166 comma 1 cod. pen.) che ha previsto la possibilità di escludere il beneficio alle pene accessorie in caso di condanna, tra l'altro, per il delitto di peculato è stata introdotta dalla legge n. 3 del 2019, di gran lunga successiva alla data di commissione del reato.

3.5. Con l'ottavo motivo si deduce l'illegittima mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n. 6 cod. pen.) in ordine alla quasi totale restituzione delle somme in contestazione.

Il nono motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, negato in modo illogico sulla base della supposta "assenza di ravvedimento" e dell'esistenza di un precedente penale, relativo però a contravvenzione per la quale era stata inflitta la sola pena dell'ammenda e in ordine alla quale si era verificato l'effetto di cancellazione dal casellario giudiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Incontestata risulta la materialità dei fatti, ossia la percezione di somme da parte dell'imputato e dal predetto riconosciute come eccedenti il compenso pattuito, tant'è che esse sono state in gran parte restituite.

Si tratta di compensi erogati al Berl:uccelli, amministratore delegato di società ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) mista con prevalente capitale del Comune (51%) e il restante in mano a socio privato.

2.1. Pacifica è la qualificazione soggettiva pubblica del Bertuccelli, atteso che questa Sezione (sent. n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 2020, Innocenti, Rv. 278125 - 01) ha avuto modo di precisare che «in tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, incaricata della gestione dei servizi pubblici municipali o provinciali in materia di rifiuti e di reflui fognari, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica dell'attività svolta»,

3. Ciò, peraltro, non è sufficiente per ritenere configurato il delitto di peculato essendo a tal fine necessario accertare l'avvenuta appropriazione del denaro pubblico sul quale il soggetto agente deve avere il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio.

3.1. Sul punto, la sentenza impugnata (pag. 3) ha ritenuto esistente in capo all'imputato il presupposto rappresentato dalla "disponibilità del denaro", in quanto egli 'in qualità di incaricato di servizio pubblico (giacchè la società gestiva pubblici servizi comunali in materia di igiene urbana e bonifica ambientale), intenzionalmente si appropriava dell'indicata complessiva somma di denaro della società stessa (non giustificata da alcuna documentazione); denaro di cui l'imputato aveva la disponibilità in quanto amministratore delegato".

Peraltro, non viene chiarito in che modo egli avesse disposto la "autoliquidazione" di dette somme.

A propria volta il Tribunale di Latina (pag. 5 s.) ha sostenuto che "è pacifico che il Bertuccelli, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità del denaro della [OSCURATO:PERSONA], si sia appropriato della somma di euro 73.893,97" rilevando come non risulta "che il consiglio di amministrazione abbia attribuito al Bertuccelli ulteriori somme di denaro oltre alla retribuzione contrattualmente stabilita" e concludendo che "sia stato il Bertuccelli, personalmente, a dare disposizione a coloro che all'interno della società si occupavano di buste paga di liquidare a suo favore tali emolumenti".

3.2. Si tratta di motivazione non idonea a giustificare l'affermazione di penale responsabilità.

Da un lato, il profilo relativo alla "mancata documentazione" di trasferte e missioni - al quale si rifà la pronuncia di secondo grado - appare estraneo al momento appropriativo, mentre laddove, a sostegno delle spese ulteriori, fosse stata fornita dall'imputato una documentazione falsa la condotta doveva inquadrarsi nella diversa fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (in tal senso, Sez. 6 n. 13559 dell'11/07/2019 - dep. 2020, Guercio, Rv. 278888 - 01).

Dall'altro lato, la conclusione del Tribunale secondo il quale Bertuccelli aveva dato direttamente disposizione di liquidare a proprio favore le somme non dovute, è affermata in modo apodittico e senza che sul punto venga indicato un qualche elemento di prova a sostegno.

4. Trattandosi di aporie motivazionali che rendono illogica l'affermazione di penale responsabilità, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto di reato contestato non sussiste, statuizione che, in ragione dell'evidenza, prevale sulla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 27611 del 01/07/2009, Casorelli, Rv. 244724 - 01).

P. Q. M. Annulla senza ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1966 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del :17/05/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 1;7 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 25 luglio), in riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura di anni due di reclusione (sospesa alle condizioni di legge) determinando in anni due anche la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. La condanna inflitta all'imputato ha ad oggetto la contestazione di peculato perché quale incaricato di un pubblico servizio (nella sua qualità di amministratore delegato della società [OSCURATO:PERSONA] a prevalente capitale pubblico), avendo per ragioni del suo servizio il possesso e comunque la disponibilità di denaro, si faceva attribuire nei cedolini stipendiali somme non dovute: in particolare euro 73.893,97 dal dicembre 2008 all'agosto 2010, anche sotto la voce di indennità di trasferta, rimborso spese piè di lista, compenso collaborai:ori e premi di risultato; somma parzialmente restituita, a richiesta del nuovo Consiglio di amministrazione della società, nel 2012, con residuo debito di euro 37.019,07 che provvedeva poi, su nuova sollecitazione, a coprire ancora in modo parziale (fatti contestati come commessi dal dicembre 2008 all'agosto 2010). 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce nove motivi. 3.1. Con i primi tre motivi, tra loro correlati, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della pronuncia impugnata in relazione alla condanna per la fattispecie di peculato; in particolare il ricorrente evidenzia che: a) difettano gli elementi costitutivi di detto reato (peraltro fondato illogicamente dai giudici di merito sulla "assenza di documenti giustificativi dei rimborsi") in quanto, da un lato, Bertuccelli non si è appropriato del denaro ma ha regolarmente svolto la funzione - corrispondente al soddisfacimento dell'interesse pubblico - attribuitagli alla società percependo le somme regolarmente stabilite dall'ente; b) egli non aveva affatto il "possesso o comunque la disponibilità del denaro", come incongruamente sostenuto dalla sentenza impugnata, in quanto gli emolumenti gli venivano erogati dai competenti organi dell'ente sui quali egli non poteva incidere, di tal che difetta il necessario presupposto per la giuridica configurabilità del peculato sotto il profilo oggettivo; c) in ogni caso non vi è prova dell'elemento psicologico del reato contestato, sussistendo comunque la buona fede - e dunque un incolpevole errore sul fatto, rilevante ex art. 47 cod. pen. - negata dai giudici di merito in base all'assunto che l'imputato avrebbe "dovuto giustificare le spese sostenute per le predette voci prima di stabilirle autonomamente negli importi autoliquidati", mentre la regolare indicazione delle stesse in busta paga e l'appostazione nel bilancio societario lo hanno indotto a ritenere legittime le attribuzioni economiche. 3.2. Con il quarto motivo si deduce che, al più, i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come abuso di ufficio e a tale riguardo si indicano pronunce di questa Corte relative all'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle cui esse erano destinate ma, comunque, non estranee all'interesse pubblico, nelle quali è stato escluso il peculato. 3.3. Con il quanto motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello, contestando al riguardo il calcolo dei periodi di sospensione per la "disciplina Covid" e rilevando che in realtà tale periodo è pari a 48 giorni (anziché i 63 erroneamente indicati), ragion per cui il reato si è estinto il 16 maggio 2023, giorno precedente all'emissione della sentenza impugnata.3.4. Il sesto motivo deduce l'illegittima applicazione della pena accessoria nella misura di due anni, senza alcuna motivazione in ordine a tale periodo mentre il settimo motivo eccepisce la mancata estensione della sospensione condizionale anche a detta pena accessoria, con violazione dell'art. 2 cod. pen., considerato che la disciplina (art. 166 comma 1 cod. pen.) che ha previsto la possibilità di escludere il beneficio alle pene accessorie in caso di condanna, tra l'altro, per il delitto di peculato è stata introdotta dalla legge n. 3 del 2019, di gran lunga successiva alla data di commissione del reato. 3.5. Con l'ottavo motivo si deduce l'illegittima mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n. 6 cod. pen.) in ordine alla quasi totale restituzione delle somme in contestazione. Il nono motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, negato in modo illogico sulla base della supposta "assenza di ravvedimento" e dell'esistenza di un precedente penale, relativo però a contravvenzione per la quale era stata inflitta la sola pena dell'ammenda e in ordine alla quale si era verificato l'effetto di cancellazione dal casellario giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Incontestata risulta la materialità dei fatti, ossia la percezione di somme da parte dell'imputato e dal predetto riconosciute come eccedenti il compenso pattuito, tant'è che esse sono state in gran parte restituite. Si tratta di compensi erogati al Berl:uccelli, amministratore delegato di società ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) mista con prevalente capitale del Comune (51%) e il restante in mano a socio privato. 2.1. Pacifica è la qualificazione soggettiva pubblica del Bertuccelli, atteso che questa Sezione (sent. n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 2020, Innocenti, Rv. 278125 - 01) ha avuto modo di precisare che «in tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, incaricata della gestione dei servizi pubblici municipali o provinciali in materia di rifiuti e di reflui fognari, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica dell'attività svolta», 3. Ciò, peraltro, non è sufficiente per ritenere configurato il delitto di peculato essendo a tal fine necessario accertare l'avvenuta appropriazione del denaro pubblico sul quale il soggetto agente deve avere il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. 3.1. Sul punto, la sentenza impugnata (pag. 3) ha ritenuto esistente in capo all'imputato il presupposto rappresentato dalla "disponibilità del denaro", in quanto egli 'in qualità di incaricato di servizio pubblico (giacchè la società gestiva pubblici servizi comunali in materia di igiene urbana e bonifica ambientale), intenzionalmente si appropriava dell'indicata complessiva somma di denaro della società stessa (non giustificata da alcuna documentazione); denaro di cui l'imputato aveva la disponibilità in quanto amministratore delegato". Peraltro, non viene chiarito in che modo egli avesse disposto la "autoliquidazione" di dette somme. A propria volta il Tribunale di Latina (pag. 5 s.) ha sostenuto che "è pacifico che il Bertuccelli, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità del denaro della [OSCURATO:PERSONA], si sia appropriato della somma di euro 73.893,97" rilevando come non risulta "che il consiglio di amministrazione abbia attribuito al Bertuccelli ulteriori somme di denaro oltre alla retribuzione contrattualmente stabilita" e concludendo che "sia stato il Bertuccelli, personalmente, a dare disposizione a coloro che all'interno della società si occupavano di buste paga di liquidare a suo favore tali emolumenti". 3.2. Si tratta di motivazione non idonea a giustificare l'affermazione di penale responsabilità. Da un lato, il profilo relativo alla "mancata documentazione" di trasferte e missioni - al quale si rifà la pronuncia di secondo grado - appare estraneo al momento appropriativo, mentre laddove, a sostegno delle spese ulteriori, fosse stata fornita dall'imputato una documentazione falsa la condotta doveva inquadrarsi nella diversa fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (in tal senso, Sez. 6 n. 13559 dell'11/07/2019 - dep. 2020, Guercio, Rv. 278888 - 01). Dall'altro lato, la conclusione del Tribunale secondo il quale Bertuccelli aveva dato direttamente disposizione di liquidare a proprio favore le somme non dovute, è affermata in modo apodittico e senza che sul punto venga indicato un qualche elemento di prova a sostegno. 4. Trattandosi di aporie motivazionali che rendono illogica l'affermazione di penale responsabilità, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto di reato contestato non sussiste, statuizione che, in ragione dell'evidenza, prevale sulla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 27611 del 01/07/2009, Casorelli, Rv. 244724 - 01). P. Q. M. Annulla senza ri
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