CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 02836/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31764/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Oggetto: Contratto di intermediazione finanziaria –negoziazione diretta titoli - Obblighi informativi –Obbligazioni di diritto lussemburghese –Offering circular –Prova acquisizione –Necessità R.G.N. 31764/2020 Ud. 23/01/2025CC Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 2 di 11 rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 438/2020 depositata il 13/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 438/2020, pubblicata in data 13 maggio 2020, la Corte d’appello di Ancona, nel regolare contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo del 24 maggio 2014, la quale, a propria volta, aveva respinto le domande formulate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo di dichiarare la nullità o annullabilità dell'ordine di acquisto di obbligazioni “Cirio”e, per l'effetto, di condannare l'Istituto di credito alla ripetizione della somma di €.21.406,86. In subordine, l’attore aveva chiesto di accertare l'inadempimento della medesima Banca alle obbligazioni assunte, sempre con condanna alla ripetizione della suddetta somma o al risarcimento dei danni, quantificati in egual misura. Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale di Fermo, ricondotte le domande ad ipotesi di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, le aveva respinte ritenendole prescritte. Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 3 di 11 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio si era interrotto, a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a propria volta cessionaria di tutti i rapporti facenti originariamente capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – la Corte d’appello ha respinto il gravame, compensando le spese del grado, con diversa motivazione. Richiamata la distinzione tra contratto di intermediazione finanziaria e singole operazioni di investimento, infatti, la Corte ha ritenuto che la responsabilità dedotta nel caso specifico rientrasse nell’alveo della responsabilità contrattuale, conseguentemente escludendo che l’azione proposta dall’odierno ricorrente si fosse prescritta. La Corte territoriale, tuttavia, dopo aver comunque escluso che le violazioni dedotte dall’odierno ricorrente potessero comportare la nullità del contratto, ha ritenuto comunque infondate le domande, affermando che, dalle prove assunte nel corso del giudizio, era emerso sia che [OSCURATO:PERSONA] non era investitore inesperto sia che la Banca aveva pienamente assolto agli obblighi informativi su di essa gravanti. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha rilevato che l’appellante aveva poco prima effettuato un investimento in contropartita diretta in azioni, svincolando tale investimento dopo pochi mesi per procedere all’operazione contestata. Quanto al secondo profilo, la decisione ora impugnata ha evidenziato che la Banca aveva consegnato all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; la scheda cliente; una copia dell’ordine di negoziazione – nel q uale la parte Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 4 di 11 dichiarava di essere stata informata dei rischi dell’investimento – e, infine, la nota informativa con la quale venivano riepilogati gli elementi e le caratteristiche dell’operazione finanziata. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 e.p.c., n. 3, in relazione al combinato disposto degli artt. 21 e 23 TUF, nonché degli artt. 26, 27, 28 e 29 del regolamento intermediari Consob, dell'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che sussistesse la prova che la Banca convenuta avesse fornito al ricorrente informazioni complete in ordine alla rischiosità dell'investimento”. Il ricorso censura la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte territoriale, rilevando come dalle prove testimoniali sarebbe invece emerso che erano state fornite informazioni inadeguate in ordine alla rischiosità dell’investimento ed in particolare che non erano state acquisite le offering circulars che caratterizzavano la tipologia di investimento. Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 5 di 11 Conclude, quindi, affermando che avrebbe errato la decisione impugnata nel ritenere che il ricorrente medesimo avesse ricevuto tutte le informazioni in merito alle caratteristiche dei titoli ed alla tipologia degli investimenti prescelti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 C.P.C., n. 3, del combinato disposto degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 27, 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] 11522/98, nonché dell'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c .p.c., n. 5 , concernente gli obblighi informativi ed il riparto dell'onere della prova tra la banca ed il cliente nel risarcimento del danno per inadempimento nell'esecuzione di operazioni di investimento, sottese al contratto per la prestazione di servizi di investimento”. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della Banca in virtù della mera assenza di prova dell'inadempimento agli obblighi informativi, laddove il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la sussistenza della prova positiva dell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’intermediario stesso. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 26,27, 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] 11522/98, nonché dell'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchéomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la mancata segnalazione di adeguatezza dell'investimento anche in relazione all'onere della prova”. Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 6 di 11 Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto adeguato l'investimento, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate nella "scheda cliente" e del pregresso acquisto di obbligazioni. Argomenta il ricorrente che la scheda cliente era incompleta in violazione dell'art. 28 Reg. CONSOB 11522/98 e che l’operazione di investimento, in virtù dell'oggettiva rischiosità – derivante anche dall'assenza di rating e di offering circular – era da ritenersi non adeguata e, come tale, doveva essere autorizzata specificatamente dal cliente, ex art. 29 Reg. CONSOB n. 11522/98. Deduce, quindi, il ricorso che la Banca avrebbe dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione di investimento, in quanto non compatibile con le caratteristiche del cliente ed inadeguato in relazione all'oggetto, alla tipologia, alla frequenza ed alle caratteristiche del patrimonio dell’investitore. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, testualmente, la “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 27, 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] 11522/98, nonché dell'art. 2697 c.c. eartt. 115 e 116 c.p.c., nonchéomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la insussistenza del nesso causale”. L’ultimo motivo censura l’affermazione, contenuta nella decisione in esame, per cui non sarebbe stato provato il nesso causale tra la condotta dell’intermediario ed il danno derivante dalla perdita dell’investimento. Argomenta, in contrario, il ricorso che, anche alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte, il nesso causale doveva ritenersi presunto e che era, semmai, onere della Banca fornire la prova contraria. Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 7 di 11 2. L’unico motivo di ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese del grado, nonostante la soccombenza dell’odierno ricorrente. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi, e sono fondati. 3.1. Si deve, in primo luogo, disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente. I motivi, invero, seppure caratterizzati anche da riferimenti al profilo della valutazione delle prove, vengono tuttavia direttamente a sottoporre a specifica critica la decisione impugnata sotto il profilo del corretto governo delle previsioni che disciplinano la fattispecie, al di là del profilo delle provee pertanto , sotto tale profilo, risultano rispettare il perimetro di corretta formulazione del motivo di ricorso fondato sull’art. 360, n. 3), c.p.c. 3.2. Nel merito si deve rilevare che la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto di escludere la sussistenza di una violazione degli obblighi informativi che gravano sull’intermediario in sede di conclusione delle singole operazioni di investimento, affermando la sussistenza di piena prova del fatto che l’odierna controricorrente avesse pienamente assolto agli obblighi stessi per effetto della consegna all’odierno ricorrente di una serie di documenti (documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; scheda cliente; copia dell’ordine di negoziazione; nota informativa) che valevano a rendere l’investitore pienamente edotto dei rischi dell’operazione. Come evidenziato dal ricorrente, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di tenere adeguata in considerazione le specifiche caratteristiche dei titoli che erano stati oggetto dell’operazione di Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 8 di 11 investimento e cioè del fatto che i titoli in questione erano costituiti da “[OSCURATO:PERSONA]”, titoli privi di prospetto informativo e di rating. Questa Corte ha già da tempo chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito la offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating, perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto, con la conseguenza che la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, la quale non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 28175 del 31/10/2019). Si è, in quella sede, osservato che la mancata acquisizione dell'offering circular e l’esecuzione de ll'operazione di investimento in assenza di detto documento viene a comporta re una carenza informativa su una serie di punti di rilevanza essenziale - quali la effettiva situazione patrimoniale dell’emittente il bond, avuto riguardo, Sez. S1- R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 9 di 11 in particolare, alla capacità di fornire garanzie ed aumentare l'indebitamento,ed il warning sulla situazione finanziaria del l’emittente – e si è rilevato , ulteriormente, che le obbligazioni in oggetto erano prive del prospetto informativo, documento essenziale, in quanto deve contenere le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria nonché sull'evoluzione dell'attività dell'emittente, sui prodotti finanziarie sui relativi diritti. Questa Corte, quindi, dopo aver richiamato le previsioni del TUF e del [OSCURATO:PERSONA] che fissano il dovere dell’intermediario di operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato, ha evidenziato come, nel caso delle obbligazioni in questione, detto dovere fosse particolarmente qualificato, trattandosi di obbligazioni che – non essendo l'offerta registrata presso la Consob - non potevano essere offerte in sollecitazione del pubblico risparmio, né essere vendute direttamente a soggetti privati, concludendo con l’affermazione del principio per cui la conclusione del contratto di negoziazione in assenza della previa acquisizione della offering circular viene a determinare una carenza di informazioni essenziali su punti determinanti nella scelta dell'investimento- carenza tanto più grave in quanto il titolo era privo di rating e di prospetto informativo – dal momento che tale documento era l’unico contenente le informazioni essenziali dei prestiti obbligazionari in oggetto, relative al patrimonio dell'emittente, all'EBTDA, nonchéal regime giuridico dell'emissione. Tornando, allora, al caso in esame, si deve rilevare che la Corte d’appello di Ancona non si è pienamente conformata ai principi qui richiamati, in quanto ha ritenuto assolto il dovere informativo dell’intermediario nei confronti del cliente in virtù della prova della consegna di altra documentazione, senza tuttavia verificare né se vi Sez. S1 - R.G. 31764/2020 – CC 23/01/2025 - Pagina nr. 10 di 11 fosse stata la previa acquisizione della offering circular nése la diversa documentazione consegnata al cliente contenesse tutte quelle informazioni essenziali sulla specifica e particolare tipologia di prestiti obbligazionari in oggetto - relative al patrimonio dell'emittente, all'EBTDA, nonché al regime giuridico dell'emissione – di cui fonte primaria, se non esclusiva , è l’ offering circular stessa e che sole avrebbero potuto rendere l’investitore adeguatamente informato dei rischi dell’operazione. In tal modo, tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di operare una corretta verifica in ordine all’adempimento pieno –ed anzi qualificato, data la peculiare natura del prodotto finanziario oggetto dell’operazione –degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ed ha quindi fatto non corretto governo degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi del ricorso principale devono essere accolti, conclusione che determina l’assorbimento sia degli ulteriori motivi del ricorso principale sia del ricorso incidentale. 5. La decisione impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, procederà ad un nuovo giudizio -verificando in particolare se nel caso in esame vi sia stata la previa acquisizione della offering circular dei titoli in questione –e provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese