CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del legale rappresentante pro3192 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1380/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 2793/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20864/2024Numero sezionale 3192/2026Data pubblicazione 21/09/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a condannare la società al pagamento di somme a titolo diretribuzioni maturate per il periodo 1.1.2015 – 1.2.2021,durante il quale, pur formalmente dipendente di varie società,aveva prestato attività di lavoro subordinato per la convenutain violazione dei divieti di interposizione di manodopera ovverodi appalto illecito.2. La Corte, in estrema sintesi, ha premesso che il contratto diappalto è a forma libera, per cui può essere stipulato per factaconcludentia; nella specie ha rilevato che il lavoratore, in primogrado, non aveva negato che le imprese delle quali era statodipendente avevano fornito, anche in via di fatto, un servizio aLazio [OSCURATO:PERSONA], con versamento in loro favore di uncorrispettivo in denaro; ha evidenziato che, a frontedell’allegazione specifica della società in comparsa di rispostacirca l’indicazione delle società che si erano succedutenell’aggiudicazione dell’appalto, la difesa del lavoratore nonaveva effettuato alcuna specifica contestazione, limitandosi adeccepire la mancata produzione di contratti scritti di appalto,peraltro solo per una parte del periodo controverso.In fatto, poi, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di unainterposizione di manodopera illecita.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Numero registro generale 20864/2024All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato iNl umero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 25642/2026deposito della motivazione a sessanta giorni.Data pubblicazione 21/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 29 d. lgs.n. 276/2003, eccependo che un contratto di appalto nonpotrebbe essere stipulato per facta concludentia e che, nonessendovi prova di un contratto di appalto, non potrebbe esserviprova neanche della riconducibilità delle attività concretamenteespletate dal lavoratore alle previsioni contrattuali.La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,n. 1, c.p.c.Infatti, la sentenza impugnata ha deciso la controversia in modoconforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui «la stipulazione del contratto d'appalto tra privatinon richiede la forma scritta ad substantiam, né adprobationem, potendo lo stesso essere concluso anche per factaconcludentia» (Cass. n. 2386/2023; Cass. n. 2303/2017; Cass.n. 16530/2016; Cass. n. 22616/2009).Parte ricorrente non offre alcun elemento per mutare ilrichiamato orientamento, neanche confrontandosi con esso.Per quanto riguarda l’asserita mancanza di prova circa lariconducibilità delle prestazioni espletate dal lavoratore alcontratto di appalto, si tratta evidentemente di quaestio facticonnessa alla fattispecie concreta non suscettibile di sindacatoinnanzi a questa Corte di legittimità mediante la denuncia delvizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 20864/2024Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 deNl umero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 25642/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Data pubblicazione 21/09/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 20864/2024Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 25642/2026Data pubblicazione 21/09/2026