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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02386/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 933-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale I.M.E. elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimata - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 26/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le venne ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di € 8.500,00 per i lavori diristrutturazione del tetto eseguiti su un immobile di proprietà della Virgillito, i cui costi erano stati quantificati in € 40.500,00.

L’opponente chiese la revoca del provvedimento monitorio e, con domanda riconvenzionale, la condanna del Conigliello al risarcimento per i danni riportati dall’immobile a causa delle infiltrazioni d’acqua conseguite all’esecuzione non a regola d’arte dei lavori appaltati.

Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo e accolse, previa c.t.u., la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, condannando il Conigliello al pagamento di € 13.972,64oltre interessi legali.

Avverso il provvedimento propose appello il Conigliello innanzi alla Corte di appello di Catania.

Dedusse l'appellante che il primo giudice si era riportato acriticamente alle conclusioni del designato c.t.u., il quale aveva erroneamente presupposto che gli interventi eseguiti non a regola d’arte fossero stati tutti di ristrutturazione del tetto dell’immobile, quando invece egli si era limitato, per un tratto (il corpo B), ad una semplice manutenzione, non essendo dunque a lui attribuibili i danni accertati.

Si costituì la Virgillito per resistere all’appello.

La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ridusse la condanna al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] ad€ 10.389,00.

Ritenne la Corte di appello, disattendendo parzialmente le risultanze della seconda c.t.u., che, in primo luogo, si dovesse tener conto dei costi per i difetti già eliminati prima del sopralluogo del consulentee che, in mancanza della prova dell'esatto contenuto dell'appalto, dovesse presumersi che gli interventi pattuiti avessero ad oggetto la ristrutturazione dell'intera copertura dell’immobile.

L'appaltatore, dunque, non avendo fornito la prova della eventuale sua riduzione al rango di nudus minister era tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezionio i vizi dell'opera.

In adesione alle risultanze del CTU, la Corte d’appello ritenne invece non imputabili al Conigliello le infiltrazioni verificatesi nel “corpo A” del tetto, dovute invece alla rimozione della copertura, prima esistente, al fine di ricavare un lastrico solare.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto, la Corte di appello di Catania, che in mancanza di prova dell’esatto contenuto del contratto concluso tra le parti, la ristrutturazione avesse ad oggetto l’intera copertura dell’edificio e non solamente una parte.

La corte territoriale avrebbe mal utilizzato lo strumento della presunzione semplice, giungendo alla conclusione che la ristrutturazione avesse ad oggetto la funzionalità dell’intera copertura dell’edificio sulla base di un fatto ignoto, anziché noto, ovvero la mancanza di prova dell’effettivo contenuto del contratto.

Il ricorrente deduce inoltre che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per poter ricorrere alla presunzione semplice.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto, la Corte di appello di Catania, che la causa delle infiltrazioni verificatesi in corrispondenza dei soffitti del secondo piano - vani letto, bagno e corridoio - fosse addeb itabile alle opere di rifacimento del tetto eseguite dal Conigliello.

Al contrario, il ricorrente deduce che al medesimo era stata chiesta la semplice manutenzione ordinaria di quel tratto del tetto, e non il rifacimento, sicchè non potrebbe farsi gravare sull’appaltatore la responsabilità per lavori che non gli sono stati commissionati.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

L'orientamento di questa Corte è pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione delcontratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem , potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez.2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata; C ass.

Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez.

II del 16.7.1983).

Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ( Cass. Civ,.

Sez.

I, 24.5.2018, n. 12971).

Va richiamata, in tal senso Cass.

II civ. n. 3841 del 4/8/1978, secondo cui nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta, un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso.

L'art. 2729 c.c. ammette, infatti, solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto, l’indizio, che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Sez.6 - 2,Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019).

La Corte di merito ha fatto errata applicazione del ragionamento presuntivo in quanto ha desunto che il contratto d’appalto avesse ad oggetto l’intera copertura del tetto dalla mancanza di prova dell’esatto contenuto del contratto e dalla circostanza che l’appaltatore non fosse un nudus minister.

Tale ragionamento presuntivo è viziato in quanto l’assenza di prova in ordine al contenuto del contratto non costituisce un fatto storico da cui il giudice poteva trarre la prova del fatto ignoto.

Al contrario, in assenza di prova sul contenuto del contratto d’appalto, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare ulteriori elementi, come le voci indicate nel conto finale dei lavori ed elenco prezzi, da cui risultava una spesa di soli € 900,00.

Con ragionamento apodittico, la Corte d’appello afferma che l’appalto aveva ad oggetto la ristrutturazione dell’intera copertura in modo da assicurarne la funzionalità laddove era onere della committente, che aveva agito per il risarcimento dei danni da errata esecuzione del contratto, provare l’esatto contenuto del contratto.

Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 933-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale I.M.E. elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimata - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 26/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le venne ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di € 8.500,00 per i lavori diristrutturazione del tetto eseguiti su un immobile di proprietà della Virgillito, i cui costi erano stati quantificati in € 40.500,00. L’opponente chiese la revoca del provvedimento monitorio e, con domanda riconvenzionale, la condanna del Conigliello al risarcimento per i danni riportati dall’immobile a causa delle infiltrazioni d’acqua conseguite all’esecuzione non a regola d’arte dei lavori appaltati. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo e accolse, previa c.t.u., la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, condannando il Conigliello al pagamento di € 13.972,64oltre interessi legali. Avverso il provvedimento propose appello il Conigliello innanzi alla Corte di appello di Catania. Dedusse l'appellante che il primo giudice si era riportato acriticamente alle conclusioni del designato c.t.u., il quale aveva erroneamente presupposto che gli interventi eseguiti non a regola d’arte fossero stati tutti di ristrutturazione del tetto dell’immobile, quando invece egli si era limitato, per un tratto (il corpo B), ad una semplice manutenzione, non essendo dunque a lui attribuibili i danni accertati. Si costituì la Virgillito per resistere all’appello. La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ridusse la condanna al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] ad€ 10.389,00. Ritenne la Corte di appello, disattendendo parzialmente le risultanze della seconda c.t.u., che, in primo luogo, si dovesse tener conto dei costi per i difetti già eliminati prima del sopralluogo del consulentee che, in mancanza della prova dell'esatto contenuto dell'appalto, dovesse presumersi che gli interventi pattuiti avessero ad oggetto la ristrutturazione dell'intera copertura dell’immobile. L'appaltatore, dunque, non avendo fornito la prova della eventuale sua riduzione al rango di nudus minister era tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezionio i vizi dell'opera. In adesione alle risultanze del CTU, la Corte d’appello ritenne invece non imputabili al Conigliello le infiltrazioni verificatesi nel “corpo A” del tetto, dovute invece alla rimozione della copertura, prima esistente, al fine di ricavare un lastrico solare. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto, la Corte di appello di Catania, che in mancanza di prova dell’esatto contenuto del contratto concluso tra le parti, la ristrutturazione avesse ad oggetto l’intera copertura dell’edificio e non solamente una parte. La corte territoriale avrebbe mal utilizzato lo strumento della presunzione semplice, giungendo alla conclusione che la ristrutturazione avesse ad oggetto la funzionalità dell’intera copertura dell’edificio sulla base di un fatto ignoto, anziché noto, ovvero la mancanza di prova dell’effettivo contenuto del contratto. Il ricorrente deduce inoltre che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per poter ricorrere alla presunzione semplice. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto, la Corte di appello di Catania, che la causa delle infiltrazioni verificatesi in corrispondenza dei soffitti del secondo piano - vani letto, bagno e corridoio - fosse addeb itabile alle opere di rifacimento del tetto eseguite dal Conigliello. Al contrario, il ricorrente deduce che al medesimo era stata chiesta la semplice manutenzione ordinaria di quel tratto del tetto, e non il rifacimento, sicchè non potrebbe farsi gravare sull’appaltatore la responsabilità per lavori che non gli sono stati commissionati. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. L'orientamento di questa Corte è pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione delcontratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem , potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez.2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata; C ass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ( Cass. Civ,. Sez. I, 24.5.2018, n. 12971). Va richiamata, in tal senso Cass. II civ. n. 3841 del 4/8/1978, secondo cui nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta, un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso. L'art. 2729 c.c. ammette, infatti, solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto, l’indizio, che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Sez.6 - 2,Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019). La Corte di merito ha fatto errata applicazione del ragionamento presuntivo in quanto ha desunto che il contratto d’appalto avesse ad oggetto l’intera copertura del tetto dalla mancanza di prova dell’esatto contenuto del contratto e dalla circostanza che l’appaltatore non fosse un nudus minister. Tale ragionamento presuntivo è viziato in quanto l’assenza di prova in ordine al contenuto del contratto non costituisce un fatto storico da cui il giudice poteva trarre la prova del fatto ignoto. Al contrario, in assenza di prova sul contenuto del contratto d’appalto, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare ulteriori elementi, come le voci indicate nel conto finale dei lavori ed elenco prezzi, da cui risultava una spesa di soli € 900,00. Con ragionamento apodittico, la Corte d’appello afferma che l’appalto aveva ad oggetto la ristrutturazione dell’intera copertura in modo da assicurarne la funzionalità laddove era onere della committente, che aveva agito per il risarcimento dei danni da errata esecuzione del contratto, provare l’esatto contenuto del contratto. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,