CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il Difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli - in sede di rinvio conseguente all'annullamento della I sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 17904/ 2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza ( del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 24/10/2022) del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti domiciliari per [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziati del delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in data 23 aprile 2008, avendo individuato le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. peli. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli indagati, dopo avere organizzato un incontro con l'Ottaviani, simulando la disponibilità a consegnargli la somma in contanti di euro 175.000 - quota parte del credito vantato dalla vittima in relazione al contratto di locazione dell'officina nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mai onorato - all'apparente fine di definire un'operazione traslativa della proprietà del bene, lo avrebbero condotto in un luogo isolato e ignoto provocandone, con modalità sconosciute, e comunque avendo la disponibilità di armi, la morte, occultandone e sopprimendone il cadavere - mai rinvenuto. Con le aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti. 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto "accertato che, dalla giornata del 23 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] non ha più dato notizie di sé. In particolare, il cognato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nel tardo pomeriggio di quel giorno, la sparizione dell'Ottaviani, aveva rappresentato di averlo visto per l'ultima volta la mattina di quello stesso giorno presso l'officina OMC 4x4 di [OSCURATO:PERSONA], dove si erano recati assieme. Ottaviani si era recato presso l'officina per parlare col titolare [OSCURATO:PERSONA] in merito alla controversia che da tempo era in atto tra l'Ottaviani stesso, quale locatore, e il [OSCURATO:PERSONA], quale conduttore dell'immobile dove operava l'officina stessa. Prima di allontanarsi dall'officina, Ottaviani aveva riferito al cognato che si sarebbe recato in banca col [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe effettuato un versamento a suo favore di euro 175.000, quale acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile, operazione che avrebbe così definito la controversia. Da quel momento Paterno non avrebbe più sentito il cognato, col quale, nella stessa giornata, aveva cercato un contatto telefonico, sempre vano. Paterno riferiva di aver, quel giorno, avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe detto di non aver più visto Ottaviani, allontanatosi dopo aver ricevuto una telefonata. L'auto di Ottaviani, una Bmw 535, veniva trovata, chiusa a chiave, nel parcheggio dell'officina di [OSCURATO:PERSONA], da dove non si sarebbe mai mossa dalla mattina del 23 aprile 2008. Infine, testimoni riferivano che quella mattina era presente, presso l'officina, anche [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe allontanato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Sempre nella sentenza rescindente si legge: "Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria è stata fondata sulla considerazione dei rapporti personali con la vittima - segnati dalla controversia in atto che aveva portato ad una forte contrapposizione, tanto che Ottaviani, in più occasioni, aveva rappresentato di temere il [OSCURATO:PERSONA] -, che potevano costituire movente dell'omicidio, e su una serie di, convergenti, dati: - con riguardo alla mattinata del 23 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] non aveva un alibi attendibile, ma aveva cercato di "costruirlo" chiedendo a tale [OSCURATO:PERSONA] supporto per risolvere il problema costituito dall'accidentale foratura di uno pneumatico, e, nel contempo, fra le ore 9.36 e le ore 11.49, la sua utenza cellulare risultava essere "irraggiungibile o verosimilmente spento"; - l'auto della vittima era stata trovata dagli inquirenti chiusa a chiave nel parcheggio dell'officina, ma il teste Golini aveva riferito di averla vista, nel primo nel primo pomeriggio del 23 aprile 2008, con una portiera aperta; - nel corso della mattina del 24 aprile, [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato diverse auto che erano parcheggiate nel piazzale dell'officina, poi rappresentando falsamente di essere stato a ciò autorizzato da un ufficiale dei carabinieri; - la mattina del 23 aprile 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al dipendente Caiazza che ci sarebbe stato un controllo in azienda da parte dei carabinieri; - tramite intercettazioni, veniva accertato che il 28 aprile 2008 un figlio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva contattato un dipendente dell'officina, [OSCURATO:PERSONA], prima che lo stesso venisse esaminato dagli inquirenti; - era poi sopravvenuta la testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui in passato era stata legata sentimentalmente, che egli aveva compiuto omicidi, affermazioni riscontrate dal contenuto di conversazioni, della stessa teste, oggetto di intercettazione; - era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ampia disponibilità di armi, bianche e da sparo, armi che il [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, era stato visto portare con sé." 1.3. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio sull'accertamento del movente in capo al [OSCURATO:PERSONA], correlato all'esistenza di un'importante controversia con la vittima, e ai rapporti deteriorati da tempo, che avevano anche indotto l'Ottaviani a confidare di temere per le propria incolumità, e ha ritenuto smentita la tesi difensiva sulla base della testimonianza Paterno, in merito alla decisione della vittima ( che gliene aveva riferito quella stessa mattina) di non accettare dal [OSCURATO:PERSONA] un pagamento in contanti preferendo l'accreditamento bancario, proprio per mancanza di fiducia nel [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Con riguardo all'accertamento di quanto avvenuto la mattina del 23 aprile 2008, la sentenza rescindente, nei paragrafi da 3.2.1. a par. 3.4.2., ha, invece, riscontrato una serie di vizi motivazionali dell'ordinanza in quella sede gravata, sia per mancato confronto con le prospettazioni difensive, sia per avere valutato in maniera illogica gli elementi oggettivi. 1.4.1. In particolare, con una prima censura, la sentenza di cassazione - premessa la declaratoria di inutilizzabilità delle complessive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese in presenza di elementi di reità a suo carico fra la notte del 23/04/2023 e il 24/04/2023, compreso il memoriale che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto e consegnato agli investigatori - ha stigmatizzato la contraddittoria valutazione da parte del Tribunale dell'alibi 'falso' e dell'alibi 'fallito' indicati dal [OSCURATO:PERSONA] con prospettazioni evidentemente inutilizzabili, e, dunque, mancanti della fonte probatoria. 1.4.2 Una seconda censura riguarda la mancata valutazione delle testimonianze Valentino e Croce, come pure le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al di fuori di contesti investigativi, che apparivano rilevanti ai fini della ricostruzione delle attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] la mattina dell'omicidio, in grado di precisare luoghi e relativi orari frequentati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quella mattina, e accertare se effettivamente quella mattina i due indagati dovessero fare qualcosa insieme. 1.4.3. Un terza censura afferisce alla valutazione degli accertamenti sul traffico telefonico del [OSCURATO:PERSONA] e della vittima, la mattina dell'omicidio, nell'orario che si assume come quello in cui sarebbe avvenuta la sparizione dell'Ottaviani e il suo assassinio, essendo rimasto privo di effettiva motivazione il fondamentale accertamento dei movimenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.4.4. Ancora, è censurata, per contraddittorietà, la motivazione relativa alle circostanze del ritrovamento dell'autovettura della vittima, e degli effetti personali, e la mancata valutazione delle contestazioni difensive in merito alla attendibilità delle figlie dell'Ottaviani per quanto riferito sul punto. 1.4.5. Un ulteriore vizio argomentativo era rinvenuto nella motivazione con la quale era stato valutato il dato che il [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo alla sparizione dell'Ottaviani, con condotta ritenuta sospetta, aveva fatto spostare le auto parcheggiate nelle pertinenze dell'officina, mentendo su una autorizzazione mai rilasciata, aggiungendo - con salto logico, giacchè privo di una chiara argomentazione - che, in quell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto sparire un'auto, verosimilmente quella utilizzata per l'occultamento del corpo. 1.4.6. Ancora, è stato ritenuto manifestamente illogico e contraddittorio anche il compendio argomentativo con il quale si era affermato che il [OSCURATO:PERSONA], negli anni successivi al fatto, avesse ammesso, conversando con la sua ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], di essere l'autore dell'omicidio. Quanto a tale ultimo profilo, infatti, la ordinanza cassata aveva solo valorizzato il motivato giudizio della teste sull'indole violenta dell'indagato, ritenuto capace di uccidere, senza esplicitare alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio che il [OSCURATO:PERSONA] avesse soppresso l'Ottaviani e, forse, anche altri soggetti, in violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 194 cod. proc. pen. , e in contraddizione con altro punto della ordinanza, che aveva invece fatto riferimento a una confessione extra processuale resa dal [OSCURATO:PERSONA] alla donna. 1.4.7. Allo stesso modo, è stata censurata la motivazione con la quale si era affermato che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], negli anni successivi al fatto, avessero indotto testimoni ( [OSCURATO:PERSONA], gli operai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tsepply, e la stessa figlia della vittima) alla reticenza e al mendacio. Secondo la sentenza rescindente, infatti, l'ordinanza di merito non aveva evidenziato elementi significativi del tentativo di condizionamento nei confronti del Valentino; e quanto ai due operai, neppure emergeva né se essi avessero riferito il falso nella deposizione del 28 aprile 2008, né la direzione del condizionamento e della falsità, affidandosi il Tribunale alla sola frase di Valentino ("i fogli tanto li hanno riempiti di merda") affatto chiara e univoca; d'altro canto, pur parlando di continui tentativi di condizionamento, il Tribunale ha menzionato solo i contatti avuti con i due dipendenti nel 2008 e nel 2017. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel denunciare la violazione degli artt. 110 - 112 n. 1 - 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. nonché degli artt. 292 co. 1 lett. c-bis, e agli artt. 273. 274, 275 e 627 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione anche per travisamento della prova, svolge dieci doglianze, le prime nove, compendiate nel primo complessivo motivo, dedicate al profilo della gravità indiziaria; l'ultima riguardata il profilo del esigenze cautelari. 2.1. In primo luogo, lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso, dichiaratamente, il vaglio delle pagine da 5 a 10 della memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione del 22 maggio 2023, in quanto riguardanti il memoriale dichiarato inutilizzabile con ordinanza del 01/12/2022. In tal modo, però, secondo la Difesa, il Giudice a quo si è discostato dal mandato della sentenza rescindente e ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive proponenti una lettura alternativa dei dati probatori, alla luce delle censure del Giudice di legittimità. In particolare, si lamenta che la ordinanza non motivi circa: - la valutazione delle dichiarazioni di Grillo a proposito dell'appuntamento fissato presso il suo studio per il pomeriggio del 23 aprile 2008 né si confronti con l'analisi, svolta dalla Difesa, alla luce della annotazione di polizia giudiziaria del 15/02/2021, dei tabulati telefonici dell'Ottaviani, dai quali emergerebbe - in tesi difensiva - la possibile presenza della vittima presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del giorno antecedente alla sparizione, e la possibilità che in quella circostanza sia stata assunta la decisione di rinviare la dazione di danaro in contanti al pomeriggio del 23 aprile, presso il Grillo, decisione poi celata al cognato Paterno; tanto perché il cellulare dell'Ottaviani aveva agganciato una cella telefonica compatibile con la allocazione dell'officina, in quel pomeriggio del 22 aprile 2008. - la valutazione offerta dalla Difesa delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato, in confronto con quelle di Paterno e Iannotta che, si sostiene, si erano allontanati dall'officina prima di Ottaviani e quindi nulla possono riferire se non valutazioni a- posteriori; - i movimenti del [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 23 aprile 2008. Ci si duole anche del travisamento delle doglianze difensive, e, nel complesso, della violazione del mandato rescindente, dal momento che l'ordinanza impugnata in buona parte avrebbe replicato, pedissequamente, quella cassata, riproponendone il pregresso iter logico argomentativo, già censurato, anche incorrendo in plurimi profili di illogicità. 2.2. In tal senso, è svolta censura quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Valentino, Croce, Micco, Falco, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'analisi del traffico telefonico delle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alla vittima e alla localizzazione dei soggetti e dei luoghi, e relativi orari, frequentati dall'Ottaviani la mattina della sparizione e alle attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di procurarsi un alibi; 2.3. Non sono state risolte le censure afferenti alla valutazione degli accertamenti sul traffico telefonico del [OSCURATO:PERSONA] e della vittima, la mattina dell'omicidio, nell'orario che si assume come quello in cui sarebbe avvenuta la sparizione. Illogica la motivazione che fa propria in parte la annotazione di p.g., per poi escluderla dal ragionamento in altre parti, invece pregne di valenza difensiva. Omessa la valutazione delle sit Croce e [OSCURATO:PERSONA], che definiscono gli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA], anche nel loro confronto con la annotazione di polizia giudiziaria. L'ordinanza è carente perché omette il vaglio di tutte le evidenze processuali e non si confronta con le osservazioni della sentenza rescindente. 2.4. L'ordinanza non risolve le aporie già censurate dalla Corte di cassazione in merito alle circostanze del rinvenimento del passaporto della vittima, valorizzando nuovamente dati di sospetto senza sciogliere le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni delle sorelle Ottaviani, né chiarire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe, nell'ottica accusatoria, ricevuto il passaporto della vittima dalle mani del [OSCURATO:PERSONA], senza che se ne conoscano le motivazioni per cui avrebbe partecipato al disegno criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Resta confinata in un ambito meramente probabilistico, riprendendo completamente il pregresso iter logico argomentativo, l'affermazione - del tutto immotivata e ingiustificata, alla luce dei dati investigativi e delle testimonianze rese in merito all'autovettura utilizzata quella mattina dal [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA], come riferiscono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) - circa l'utilizzo di un'auto alternativa per occultare il cadavere, poi fatta sparire. 2.6. Anche la motivazione in ordine alle ammissioni asseritamente fatte dal [OSCURATO:PERSONA] alla Chiodi circa le sue responsabilità nell'omicidio restano affidate a una totale trascrizione di quanto già espresso nell'ordinanza cassata, e comunque a meri giudizi della dichiarante senza alcun supporto fattuale, neppure riscontrabile nella intercettazione tra Petrazzuoli e Valentino, valorizzata del tutto illogicamente dall'ordinanza. 2.7. Anche la motivazione in merito all'accordo che sarebbe intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per condizionare le testimonianze da rendere agli investigatori si è sostanzialmente conformata a quella resa dall'ordinanza già cassata, senza risolvere le aporie individuate dalla sentenza rescindente, né confrontarsi con le doglianze difensive, con cui si sottolineava come fosse stato sempre il Valentino a contattare telefonicamente il [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle sue escussioni e come manchi qualunque elemento indicativo del contributo induttivo del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al Caiazza, otre alle illogicità in cui il Tribunale è incorso nella ricostruzione delle prove. 2.8. Illogicità della motivazione è denunciata anche quanto al dato della disponibilità di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi le ha legittimamente detenute, senza incorrere in alcuna censura, dal 1972 al 2017. 2.9. L'ultimo motivo attiene alle esigenze cautelari. L'ordinanza è completamente illogica e omissiva quanto ai profili della attualità e concretezza delle esigenze, richiamando semplicemente la gravità dei fatti, mentre oblitera il dato del notevole iato temporale dal fatto;né emergono elementi di concretezza in grado di supportare le ravvisate esigenze di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.In premessa, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez. 2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861, in una fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie). 2. Ciò posto, e venendo ai motivi di ricorso, risulta del tutto infondata la prima doglianza, afflitta da intrinseca contraddittorietà logica, laddove pretende l'esame di censure difensive veicolate con una memoria depositata al Tribunale del riesame all'udienza del 22 maggio 2023, pur risultando essa costruita sul contenuto di un memoriale dell'imputato, ivi richiamato, tuttavia, già dichiarato inutilizzabile con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto a sua volta riproducente dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla polizia giudiziaria senza le garanzie difensive. 2.1. Con riguardo a detto memoriale, invero, il Tribunale distrettuale, con la prima ordinanza dell'i dicembre 2022, premesso che già il G.I.P. aveva dichiarato inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] durante le iniziali indagini, in quanto assunte in violazione dell'art.63 cod. proc. pen., ha affermato che anche "di detto memoriale e dette dichiarazioni dell'indagato in esso contenute non se ne potrà tenere conto attesa la sanzione di inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen., che verrebbe altrimenti elusa se si desse ingresso alle propalazioni rese sia pure per riportarne la falsità e le contraddizioni a conforto ulteriore del compendio indiziario" ( cfr. ordinanza del 01/12/2022). Coerentemente il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata ha precisato che avrebbe omesso qualsivoglia valutazione del memoriale, " delle dichiarazioni ivi riportate prevenuto e, conseguentemente, delle relative censure difensive". La difesa, invece, pretende, inammissibilmente, di recuperare, attraverso una memoria difensiva, dichiarazioni dell'imputato, confluite nel memoriale consegnato alla polizia giudiziaria il 30 aprile 2008 e oggetto della annotazione del 02 maggio 2008, delle quali essa stessa aveva chiesto l'espunzione dal materiale probatorio. 3. Venendo allo scrutinio dei motivi di censura correlati al profilo della gravità indiziaria, osserva il Collegio che il Tribunale distrettuale — a cui la sentenza rescindente, ritenuto acclarato il movente omicidiario, aveva demandato la verifica della gravità indiziaria con specifico riferimento: a) all'accertamento di quanto avvenuto la mattina del 23 aprile 2008 e sui movimenti del [OSCURATO:PERSONA] in quella mattinata, b) agli elementi indiziari in merito alla condotta degli indagati negli anni successivi al fatto - ha svolto un puntuale esame delle singole censure del giudice di legittimità, confrontandosi con quelle della difesa, con i limiti sopra indicati, e giungendo a confermare le valutazioni del G.I.P. attraverso plausibili argomentazioni, che non prestano il fianco alle censure di illogicità formulate dal ricorrente. 3.1. Dunque, in sintesi, l'ordinanza impugnata ha affermato, in modo convincente, che i due indagati si erano dati appuntamento presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA] per "fare quell'operazione" e che essi si trovavano insieme all'Ottaviani la mattina della scomparsa di questi; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero le ultime persone con le quali era stato visto l'Ottaviani prima della sua scomparsa. A tale esito il Tribunale è giunto valorizzando gli elementi emersi dall'attività investigativa e risolvendo le aporie argomentative segnalate dalla sentenza rescindente. 4. In particolare, con riguardo alla circostanza che la vittima si trovasse quella mattina con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha considerato che la vittima era giunta con la sua autovettura presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], dove poi, dopo la sua scomparsa, l'auto venne rinvenuta, parcheggiata dove l'aveva lasciata, chiusa a chiave, l'Ottaviani, con effetti personali all'interno. 4.1. Sono state, inoltre, valorizzate le parole del figlio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale, al cognato della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che gli chiedeva se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero rientrati dalla banca - dove avrebbero dovuto recarsi insieme, secondo accordi già presi in precedenza e di cui il Paterno era stato messo al corrente dall'Ottaviani - ebbe a rispondere " che non erano ancora tornati". 4.2. Da tali elementi, il Tribunale, con razionale deduzione, ha opinato, anche in ragione dell'area extraurbana in cui si trovava il capannone del [OSCURATO:PERSONA], dove la vittima e gli indagati si erano trovati quella mattina, che l'Ottaviani non si fosse allontanato da solo, a piedi, ma, avendo lasciato la propria auto con gli effetti personali presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], "si sia necessariamente accompagnato a costoro" dovendo recarsi in banca per ricevere il denaro pattuito per la cessione del capannone al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, dunque, evinto, sulla base di una ricostruzione logicamente congruente di tali dati investigativi, che Ottaviani lasciò l'officina unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], i quali, per quanto riferito dagli indagati ed emerso da altre fonti dichiarative, si erano necessariamente allontanati insieme, all'incirca alle 9.30, a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], una Nissan di colore grigio, non consentendo le evidenziate circostanze letture alternative degli eventi. 4.3. A tale ricostruzione il Tribunale giunge prescindendo dalla circostanza — evidenziata dalla Difesa - che né Iannotta né Paterno avessero riferito di avere visto Ottaviani lasciare l'officina insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto destituito di fondamento, alla luce dell'attività investigativa, il tentativo della difesa di anticipare l'incontro al giorno precedente, sia perché smentito dalle testimonianze dei familiari della vittima e di [OSCURATO:PERSONA] ( che trascorse con lui il pomeriggio del 22 aprile), sia perché l'incontro del 23 aprile trova conferma nelle stesse (false) dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'unico interrogatorio ritenuto utilizzabile. 5. Vi è, nell'ordinanza impugnata, puntuale e razionale replica anche alla censura incentrata sull'analisi del traffico telefonico del [OSCURATO:PERSONA] e della vittima, la mattina dell'omicidio, nell'orario che si assume essere quello in cui sarebbe scomparso l'Ottaviani. E' stata sottolineata, a risolvere la contraddizione segnalata sul punto dalla sentenza rescindente, quale elemento indiziario rilevante, la coincidenza costituita dall'assenza di traffico telefonico sia sul cellulare del [OSCURATO:PERSONA] che su quello della vittima e la anomalia di una tale circostanza rispetto alle abitudini del [OSCURATO:PERSONA], come risultanti dai tabulati dei giorni successivi, nonché il dato che, invece, il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava certamente con il [OSCURATO:PERSONA] nell'orario in questione, fosse raggiungibile telefonicamente. E' sulla base di tali dati fattuali che il Tribunale ha desunto che - contrariamente a quanto ha sostenuto la Difesa - essi si trovassero in area servita da ponti ripetitori e che, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente spento il proprio cellulare, per eludere la tracciabilità dei suoi spostamenti per oltre due ore, altrimenti risultando inspiegabile la assenza di traffico telefonico sul suo apparecchio. 6. Anche il tema dell'alibi, correlato al tentativo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di crearsi alibi o testimoni per coprire un arco temporale della mattina del 23 aprile 2008, è stato affrontato con esauriente scrutinio. A tali fini, il Tribunale ha precisato - per risolvere il vizio argonnentativo evidenziato dalla Corte di cassazione - di avere utilizzato ( non quelle del [OSCURATO:PERSONA] confluite nel memoriale, come detto dichiarate inutilizzabili, ma) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e la seguente conversazione tra questi e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nel senso che, come si legge nel verbale di s.i.t. rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], "dal luogo in cui asseriva di aver forato, faceva prima a ritornare all'officina e non a raggiungere la mia "( pg. 15 dell'ordinanza), sottolineando come, con tale condotta, il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto garantirsi una testimonianza di comodo in relazione a una parte del tempo in cui si era allontanato o in ordine alla vettura utilizzata, nonché quanto riferito dal geometra Croce, circa l'incontro avuto con gli indagati la mattina del 23 aprile 2008, nelle ore in cui l'Ottaviani scomparve. Anche in tal caso, per le peculiarità della vicenda, la Corte ha valorizzato il dato indiziario nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] -dando mostra di volere acquisire altro terreno ( poi mai perfezionatosi) - avesse voluto allontanare da sè i sospetti degli investigatori, giacchè quell'acquisto avrebbe fatto venire meno il movente ( correlato all'imminente sfratto dal capannone). 7. Risulta chiarito, nell'ordinanza impugnata, anche il tema del rinvenimento del passaporto, in relazione al quale il Tribunale distrettuale ha spiegato che, all'interno dell'autovettura dell'Ottaviani, vennero rinvenuti la sua giacca e il portafogli con le carte di credito, una delle quali clonata a distanza di qualche giorno, mentre mancava passaporto e denaro contante (come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]); da tanto, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che l'autovettura fosse stata regolarmente chiusa a chiave dall'Ottaviani che, dunque, l'aveva con sé al momento della scomparsa, e che qualcuno avesse prelevato il denaro al suo interno. Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza ha richiamato le dichiarazioni del teste Golino ( già ritenute valida prova diretta dalla sentenza rescindente), occasionale cliente del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essersi recato presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo la scomparsa dell'Ottaviani e di avere ivi notato la sua autovettura ( che conosceva) con uno sportello aperto. Tale circostanza è stata ritenuta, dall'ordinanza impugnabile, compatibile con il possesso delle chiavi dell'autovettura da parte di terzi, che l'hanno aperta prelevando il denaro e il passaporto. 7.1. Con riguardo al passaporto - che, secondo la figlia della vittima, Alessandra, avrebbe dovuto essere nell'auto del padre- v'è da dire che esso venne sì ritrovato, a distanza di quasi un anno, nell'abitazione della vittima ( in luogo in cui le figlie l'avevano invano già cercato in precedenza), ma, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una peculiare circostanza riferita dalla donna, la quale aveva visto, due giorni dopo la scomparsa del padre, mentre era ferma in auto nel traffico, un uomo, poi riconosciuto fotograficamente nel [OSCURATO:PERSONA], che consegnava un passaporto a tale Castaldo, persona conosciuta dalla teste, il quale si accorse della presenza della giovane. Sul punto, il Tribunale ha considerato che il rinvenimento a distanza di tempo del passaporto nell'abitazione della vittima è spiegabile con un ingresso clandestino finalizzato a sconfessare il racconto di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Quanto all'ingiustificata movimentazione delle autovetture presenti nel piazzale in uso al [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno successivo alla scomparsa di Ottaviani, il Tribunale ha richiamato le testimonianze del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], che ha smentito l'autorizzazione preventiva allo spostamento dei veicoli, e la conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata, figlia del [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo chiede alla domma "se i carabinieri fossero andati via e se avessero visto le macchine che [OSCURATO:PERSONA] aveva tolto dall'officina ricevendo la risposta della ragazza in cui sembra dirgli di non parlarne". Questo spostamento clandestino delle autovetture - ritenuto "ingiustificato, illogico, non pertinente alle circostanze" - è stato valorizzato di per sé dal Tribunale, quale ulteriore indizio grave a carico del [OSCURATO:PERSONA] ( la cui versione sul punto è stata ritenuta del tutto inattendibile), in quanto espressivo della urgenza di eliminare il pericolo rappresentato dalla presenza di vetture che potevano collegare il [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, indipendentemente dagli esiti investigativi comprovanti la effettiva sparizione della autovettura utilizzata per la consumazione dell'omicidio. 9. Ritiene, in sintesi, il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le aporie denunciate dal Giudice di legittimità con riguardo a tutti temi segnalati nella sentenza rescindente. Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche della Corte Cassazione nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 9.1. La ricostruzione degli accadimenti della mattina del 23 aprile 2008 offerta dall'ordinanza impugnata risulta, invero, del tutto plausibile, oltre che coerente con i dati investigativi: la mattina della scomparsa, si erano recati presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], sia il [OSCURATO:PERSONA], che l'Ottaviani; il primo si era precedentemente accordato con [OSCURATO:PERSONA] per "fare un'operazione", per cui doveva attendere circa mezz'ora, non certo riferibile alla riparazione all'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] ( come da questi sostenuto); Ottaviani era arrivato sul posto a bordo della sua autovettura, per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], con il quale avrebbero dovuto recarsi in banca per la operazione di trasferimento di danaro correlato all'acquisto del capannone, come da accordi precedenti; in effetti, i due si recarono nell'ufficio aziendale e, dopo un colloquio di circa dieci minuti, i tre - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ottaviani- si allontanarono a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, apparentemente per recarsi in banca, dove, in realtà, non giunsero mai, mentre, da quel momento l'Ottaviani ( che aveva con sé il passaporto e il telefono cellulare) non ha più dato notizie di sé. Nell'arco temporale immediatamente successivo, e per circa due ore, [OSCURATO:PERSONA] spense volontariamente sia il suo cellulare che quello di Ottaviani, per eludere la tracciabilità degli spostamenti. Dalle dichiarazioni dei testi Croce e Valentino, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono, quella stessa mattina, alle 11 circa, presso lo studio del geometra Croce; quindi, mentre il [OSCURATO:PERSONA], poco dopo, raggiunse l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla foratura di uno pneumatico, per tentare di costruirsi un alibi per coprire una parte dell'arco temporale in cui si registrò la sparizione dell'Ottaviani, il [OSCURATO:PERSONA] rientrò a casa. 10. Anche in merito alle condotte successive alla scomparsa dell'Ottaviani, che pure erano state oggetto delle censure del giudice di legittimità, il Giudice del rinvio ha compiuto un congruo scrutinio, colmando le lacune argomentative evidenziate dalla sentenza rescindente. Invero: ha precisato che la circostanza che assume valore indiziario è data dallo spostamento delle autovetture presenti nel piazzale del [OSCURATO:PERSONA], attuato clandestinamente, all'indomani della scomparsa dell'Ottaviani, indipendentemente dalla verifica dell'effettiva sparizione della vettura utilizzata per la consumazione dei delitto, altresì, confutando la irrazionale tesi difensiva imperniata sull'intento del [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre le auto al pignoramento, non essendosi presentato all'ora fissata l'[OSCURATO:PERSONA]. ha chiarito, come si è già visto, la vicenda del passaporto, richiamando le attendibili dichiarazioni della figlia della vittima, [OSCURATO:PERSONA], e il riconoscimento certo da questa effettuato a carico del [OSCURATO:PERSONA], e valorizzato, come ulteriore riscontro al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di allontanare da sé i sospetti di un suo coinvolgimento nel fatto, anche le minacce da questi rivolte alla giovane figlia della vittima, onde condizionarne la deposizione agli inquirenti;- ha valorizzato le ulteriori condotte di condizionamento delle deposizioni delle fonti dichiarative, richiamando la conversazione ritenuta espressiva dell' "interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] a mantenere l'allineamento delle rispettive deposizioni", sottolineando il significativo dato dall'utilizzo, in tal caso, di un telefono in uso a terzi, per evitare di essere intercettati; ha ancora richiamato i contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] subito dopo le audizioni delle fonti informative ( Valentino) e le intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e gli operai, comprovanti l'attuazione di comportamenti finalizzati a indurre la reticenza degli operai ("hai capito come devi dire-.... Dici che non so niente e non vedo niente, lì ci sono sempre un sacco di macchine"), come riscontrato dalla ulteriore conversazione, nella quale il Caiazza afferma, conclusivamente, " hanno i fogli tanto li hanno riempiti di merda", e dalla audizione del Caiazza stesso che, effettivamente, dichiarerà di non ricordare nulla e di non avere visto niente. Ancora è stata ricordata le minacce di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, per indurla alla reticenza e allontanare ogni collegamento con la scomparsa del padre ha sottolineato come che la teste Chiodi - oltre alla descrizione del [OSCURATO:PERSONA] come uomo violento e capace di uccidere ( come emergente anche da una conversazione tra Petrazzuoli e Valentino) - avesse riferito della confessione stragiudiziale del [OSCURATO:PERSONA], per avere questi ammesso, su contestazione della donna, il suo coinvolgimento nella scomparsa dell'Ottaviani, affermando di "avere fatto ciò per salvaguardare il figlio". 11. Ritiene, in sintesi, il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le aporie denunciate dal Giudice di legittimità con riguardo ai temi segnalati nella sentenza rescindente. Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche della Corte Cassazione nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 12. Anche il motivo afferente al profilo delle esigenze cautelari non coglie nel segno. L'ordinanza impugnata ha fatto buon uso di consolidati principi, espressamente richiamando la duplice presunzione di legge di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen, valevole per la fattispecie in esame, e, nel valutare il fattore temporale, che viene qui in rilievo - trattandosi di un fatto risalente a oltre quindici anni fa - alla luce della previsione di cui all'art. 292 cod.proc.pen., ha evidenziato come il tempo decorso dai fatti criminosi non svolga alcun effetto sulla attualità delle esigenze cautelari, "alla luce dell'elevato allarme sociale derivante dalle condotte in oggetto". L' ordinanza ha rilevato come si tratti di condotta connotata da modalità esecutive estremamente gravi, anche per la dettagliata programmazione che le ha precedute, e ha valorizzato la spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nel tentativo, attuato negli anni, "di condizionare le indagini, di deviarle, di intimidire i testi così da renderli reticenti al fine di garantirsi l'impunità", con conseguente attualità anche del pericolo di inquinamento probatorio. 12.1. Con specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], alla sua personalità fortemente negativa e trasgressiva, il Tribunale ha ricordato come questi non abbia esitato a denunciare falsamente le sue vittime di gravi reati, tentando di farle arrestare, a simulare di essere un appartenente alle forze dell'ordine, a girare armato e in compagnia di malavitosi, a tenere ripetutamente comportamenti violenti, oltre alla grande disponibilità di armi, che il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di avere utilizzato, nonché i gravi precedenti penali risultanti a suo carico. E' sulla base di un complesso di elementi significativi di un modus vivendi e operandi improntato alla sopraffazione e alla violenza, che la ordinanza impugnata ha confermato - con argomentazioni logicamente congruenti oltre che supportate da oggettivi dati fattuali - un giudizio di estrema pericolosità nei confronti del ricorrente, tale da giustificare il ricorso alla misura di massimo rigore al fine di arginare il delineato pericolo di recidiva. 12.2. Al riguardo del titolo cautelare, l'ordinanza ha ragionevolmente escluso di potere formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità di autodeterminazione e di autocontrollo del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della dimostrata elevata capacità delinquenziale. Prognosi negativa che trova sostegno - e tanto rileva ai fini del requisito della attualità - anche nella contestazione della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, indubitabilmente espressivi di una predisposizione alla commissione di gravi fatti criminosi. 13. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ricorrendo né la inosservanza del mandato rescindente da parte del Tribunale distrettuale, che, invece, ha condotto un esame diligente e scrupoloso dei profili censurati dal Giudice di legittimità, né i vizi motivazionali denunciati dal ricorrente. 13.1. E' noto, invero, che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo <<censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2-, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli ( adottati dal giudice del merito»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). ( Specificamente, sulle misure cautelari, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) che <<concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....>> (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 in motivazione). 12.2. Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri di sindacato sulla logicità della motivazione, risulta, dunque, inammissibilmente proposto. 13. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 13.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma 1ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in