CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16500/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA' e della RICERCA e [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti– avverso la sentenzan. 548/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 358/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16500/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], docente del Conservatorio di musica del comparto Afam, assunta ‒a partire dall’a.s. 1991/1992 ‒ con reiterati contratti a termine e poi immessa in ruolo in data 1° luglio 2014, ha dichiarato il diritto di costei alla progressione professionale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola per il personale a tempo indeterminato ed ha ordinato al Ministero dell’Istruzione (in seguito: MIUR) di collocarla «nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine stipulati a far data dall’a.s. 2011/2012»con le relative differenze retributive, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Scandaletti sulla base di due motivi, cui resiste il Ministero con controricorso assistito da memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo,formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’omesso esame dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con l’Amministrazione anteriormente all’a.s. 2011/2012, per avere il giudice d’appello del tutto ignorato «i contratti e i certificati di servizio allegati al ricorso di primo grado»; aggiunge che l’esame di tale documentazione avrebbe comportato sicuramente il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, il che si desume dal fatto che nelle motivazioni della sentenza - che apparentement e aveva inteso accogliere tout court l’appello - non è dato rinvenire la ratio decidendi sottesa alla pronuncia, non venendo offerta alcuna spiegazione circa il mancato riconoscimento del pluriennale servizio prestato già a partire dall’a.s. 1991/1992; 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 comma 1 d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 6 d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla direttiva 1999/70/CE, perché la Corte territoriale ha riconosciuto solo il servizio precario espletato dopo l’a.s. 2011/2012, mentre avrebbe dovuto riconoscere,sia pure entro i limiti della prescrizione quinquennale,gli arretrati retributivi con il computo di tutto il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo; 3. le censure, fra loro strettamente intimamente collegate e meritevoli di trattazione congiunta, sono nel complesso volte a rivendicare il riconoscimento degli effetti utili dell’anzianità di servizio maturata durante il precariato e tese a ottenere la computabilità del servizio reso in epoca anteriore all’a.s. 2011/2012, a partire dal quale soltanto la sentenza impugnata ha ritenuto, invece, di valutare l’anzianità di servizio; 4. entrambi i motivi sono fondati , in quanto l’argomentare della Corte territoriale, laddove tiene in non cale i rapporti antecedenti all’a.s. 2011/2012, è del tutto incoerente rispetto alla premessa del ragionamento («merita accoglimento l’appello nei confronti della parte che ha rigettato il diritto alla parità di trattamento in ragione delle norme collettive succedutesi nel tempo che erano state applicate solo a favore dei docenti di ruolo in violazione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]») e si pone in conflitto con principi affermati da questa S.C. (da ultimo Cass., Sez. L, n. 5892 del 27.2.2023) in relazione alle questioni riguardanti le progressioni di anzianità e la ricostruzione della “carriera” successivamente all’immissione in ruolo; 5. tali principi sono stati declinati e si sono consolidati nel senso che per quanto riguarda il periodo “preruolo”in sé considerato «al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria» (Cass. 23 novembre 2016, n. 23868); per quanto invece riguarda il periodo successivo all’immissione in ruolo ed alla considerazione dell’anzianità ai fini giuridici ed economici, si è poi consolidato il principio, quanto al personale docente, per cui «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149); 6. orbene, la sentenza impugnata , la cui ratio decidendi non è possibile cogliere lì dove esclude ingiustamente tutto il periodo di servizio antecedente all’a.s. 2011/2012, va,or dunque, cassata , ed in sede di rinvio la causa sarà decisa facendo applicazione, nel valutare il rilievo dell’anzianità “ preruolo ” , del principio di cui a Cass. n. 23868/2016e poi , per il periodo successivo, dei principi di cui a Cass.n. 31149/2019; 7. aggiungasi, infine , che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte anche qualora avesse (in ipotesi) inteso limitare il calcolo dell’anzianità al servizio post 10.7.2001 (i.e. quello successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CEE, ove mai, permero refuso, fosse statoindicato in termini di a.s. 2011/2012); 8. come da interpretazione resa da questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve riaffermarsi il principio secondo cui «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina» (Cass. Sez. L, 16/07/2020, n. 15231; Cass. 20/01/2023, n. 1845); 9. in conclusione, la sentenza impugnata, laddove ha considerato, senza alcuna espressa e plausibile giustificazione, la sola anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine stipulati a far data dall’a.s. 2011/2012, escludendo i reiterati contratti a termine anteriori a tale annualità scolastic a , deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche a l regolamento delle spe se del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia,in diversa compo